639
Termine d'opposizione: 31 marzo 1966
Decreto federale che approva delle convenzioni internazionali concernenti la navigazione marittima (convenzioni di Ginevra del 1958) (Del 14 dicembre 1965) :
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85, numero 5, della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio federale del .14 maggio 1965 1, decreta: Art. 1 Sono approvate le seguenti convenzioni internazionali, firmate dalla Svizzera il 29 aprile 1958 alla conferenza delle Nazioni ' Unite sul diritto marittimo: a. Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente il mare terri¬ toriale e la zona attigua ; b. Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente l'alto mare; c. Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente la pesca e
la conservazione delle risorse biologiche d'alto mare ;
d. Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente gli zoccoli continentali ; e. Protocollo facoltativo del 29 aprile 1958 concernente la composizione obbligatoria delle controversie.
2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarle.
1
Art. 2 Il presente decreto soggiace al disposto dell'articolo 89, capoverso 4, della Costituzione federale, concernente il referendum in materia di trattati internazionali.
1
FF 1965 II, 43.
640 Così decretato dal Consiglio nazionale.
Berna, 14 dicembre 1965.
Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.
Berna, 14 dicembre 1965.
Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber
Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 4, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.
Berna, 14 dicembre 1965.
Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser
Data della pubblicazione: 31 dicembre 1965.
Termine d'opposizione: 31 marzo 1966.
641
Termine d'opposizione: 31 marzo 1966
Decreto federale che approva il trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla rettificazione della frontiera nel settore Costanza-Neuhausen am Rheinfall (Del 17 dicembre 1965)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 8 e 85, numero 5, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 agósto 1965, decreta: Art. 1 È approvato il trattato, firmato il 23 novembre 1964, tra la Confe¬ derazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla rettificazione della frontiera nel settore Costanza-Neuhausen am Rheinfall.
2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
1
Art. 2 Il presente decreto soggiace al disposto dell'articolo 89, capoverso 4, della Costituzione federale, concernente il referendum in materia di trattati internazionali.
· Così decretato dal Consiglio degli Stati.
Berna, 17 dicembre 1965.
Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber
642 Così decretato dal Consiglio nazionale.
Berna, 17 dicembre 1965.
Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser
Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 4, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.
Berna, 17 dicembre 1965.
Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser
Data della pubblicazione: 31 dicembre 1965.
Termine d'opposizione: 31 marzo 1966.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Decreto federale che approva delle convenzioni internazionali concernenti la navigazione marittima (convenzioni di Ginevra 1958) (Del 14 dicembre 1965)
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Jahr
1965
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3
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52
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Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum
31.12.1965
Date Data Seite
639-642
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10 155 493
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