Accordo amichevole che attua l'articolo XVIII del Protocollo firmato il 20 marzo 2012 che modifica Convenzione firmata a Londra il 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale

Le autorità competenti della Confederazione Svizzera (di seguito «Svizzera») e del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, (di seguito «Regno Unito»), in considerazione della Convenzione firmata a Londra il 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale (di seguito «Convenzione»); in considerazione dell'articolo XVIII del Protocollo firmato il 20 marzo 2012 che modifica la Convenzione; in considerazione della firma da parte della Svizzera e della Repubblica federale di Germania, il 5 aprile 2012, di un Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 21 settembre 2011 a Berlino tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari, e del fatto che tale Protocollo contiene una disposizione relativa pagamento unico per la regolarizzazione del passato in cui il livello di imposizione è superiore di quello della Convenzione; in considerazione della nota diplomatica della Svizzera del 5 aprile 2012 nella quale si informa il Regno Unito della disposizione convenuta con la Repubblica federale di Germania; in considerazione della nota diplomatica del Regno Unito del 13 aprile 2012 nella quale si informa la Svizzera che esso richiede che il livello di imposizione è superiore di quello della Convenzione, hanno convenuto quanto segue:

2012-1030

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Collaborazione in ambito fiscale. Acc. amichevole con il Regno Unito

Il paragrafo 2 dell'articolo 9 è abrogato e sostituito come segue: «2. Fatto salvo il paragrafo 3, il pagamento unico è calcolato sulla base dell'allegato I. L'aliquota è del 34 per cento. Se l'onere fiscale (of) ammonta al 34 per cento o lo supera e il capitale determinante ammonta ad almeno un milione di lire sterline, l'onere fiscale (applicabile a tutto il capitale determinante) viene aumentato di un punto percentuale per milione di lire sterline di capitale determinante supplementare fino a un massimo del 41 per cento. L'aliquota minima ammonta al 21 per cento.» L'allegato I è abrogato e sostituito come segue:

«Calcolo dell'importo del pagamento unico secondo il paragrafo 2 dell'articolo 9

2 n 2 C 9 ' C 10 '
1 n
Cd

a C d C b




(«formula
P max 3 8 3 10 10 2







di base»)
t min C d



dove: C9 ' = Cd + Cd · r C10 ' = Cd + Cd · 2 · r




Cd





cf

C8

se C10 C 8

C10

se C 8 C10 1.2 C 8

1.2 C 8

10 8 max C 8 aumenti di valore recuperi i 9 i 1




se C10 1.2 C 8



P Cd

La regola seguente è volta a evitare che dall'applicazione della formula per l'elemento di capitale risulti un valore negativo: se C d

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n
C 0 , questa grandezza è considerata uguale a zero.
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Collaborazione in ambito fiscale. Acc. amichevole con il Regno Unito

Il pagamento unico maggiorato P ' è calcolato come segue: Se of 0,34 (ovvero 34%), e: se 1 mio.

Cd < 2 mio., se 2 mio.

Cd < 3 mio., se 3 mio.

Cd < 4 mio., se 4 mio.

Cd < 5 mio., se 5 mio.

Cd < 6 mio., se 6 mio.

Cd < 7 mio., se 7 mio.

Cd,

Dunque P' = of ' Cd

allora of ' = 0,35 allora of ' = 0,38 allora of ' = 0,39 allora of ' = 0,40 allora of ' = 0,41 allora of ' = 0,40 allora of ' = 0,41

Il paragrafo 6 dell'articolo 9 stabilisce che il pagamento unico è calcolato in lire sterline. Tutti gli importi del presente allegato sono in lire sterline.

P P' A of of ' Cd N Cb I Ci C8 C10 C9 ', C10 ' R amin Recuperi

Pagamento unico Pagamento unico maggiorato Aliquota (34 %) Onere fiscale Onere fiscale maggiorato Capitale determinante Numero di anni della relazione bancaria prima del 31 dic. 2010, 0n8 Capitale alla fine dell'anno in cui è stata aperta la relazione bancaria. Per le relazioni bancarie aperte prima del 01 gen. 2003 è determinante il capitale al 31 dic.2002.

Anno i, 1 i 10, dove l'anno 1 inizia il 01 gen. 2003 Capitale alla fine dell'anno i Capitale alla fine dell'ottavo anno (31 dic. 2010) Capitale alla fine del decimo anno (31dic. 2012) Capitale fittizio alla fine del nono (31dic. 2011) o del decimo anno (31dic. 2012) Rendimento (3 % p.a.)

Aliquota minima (21 %) Afflussi di capitali negli anni 9 e 10 che compensano le uscite degli anni da 1 a 8»

Dopo la firma da parte delle due autorità competenti, il presente accordo amichevole entra in vigore contemporaneamente alla Convenzione.

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Collaborazione in ambito fiscale. Acc. amichevole con il Regno Unito

Fatto in due esemplari in lingua francese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

Fatto a Berna il 18 aprile 2012

Fatto a Zurigo il 18 aprile 2012

Per l'autorità competente svizzera:

Per l'autorità competente del Regno Unito:

Michael Ambühl Segretario di Stato presso la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI

Dave Hartnett CB Permanent Secretary for Tax for Her Majesty's Revenue & Customs

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