Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria Modifica del 24 aprile 2012 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 giugno 2006, del 13 agosto 2007, del 29 aprile 2008, del 9 marzo 2009, del 12 aprile 2010, del 26 novembre 2010 e del 15 settembre 20111, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 9 A. Adeguamento salariale per tutta la Svizzera, ad eccezione dei Cantoni Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura, Friburgo e Ginevra B. Aumento salariale per il Cantone di Ginevra II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 9 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2012 e ha effetto sino al 30 giugno 2014.

24 aprile 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2006 5315, 2007 5777, 2008 2869, 2009 1093, 2010 2325 7377, 2011 6333 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF

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