Decreto federale sul limite di spesa per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria delle FFS negli anni 20132016
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 capoverso 4 della legge del 20 marzo 19981 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS); visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 20122, decreta: Art. 1 Per le indennitā relative ai costi non coperti preventivati e per il finanziamento degli investimenti nel settore infrastrutturale della societā anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) nel periodo 20132016 č approvato un limite di spesa di 6624 milioni di franchi.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā a referendum.
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RS 742.31 FF 2012 3579
2011-2245
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Limite di spesa per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria delle FFS negli anni 20132016. DF
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