Termine di referendum: 7 aprile 2013

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) Modifica del 14 dicembre 2012 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 aprile 20121, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 104

Capitolo 2: Autorità cantonali Sezione 1: Organizzazione e vigilanza Art. 104, rubrica Organizzazione Art. 104a

Vigilanza

Un organo cantonale indipendente di vigilanza finanziaria verifica ogni anno la regolarità e la legalità della riscossione dell'imposta federale diretta e del versamento della quota spettante alla Confederazione. L'obbligo di vigilanza non include la verifica materiale delle tassazioni. Entro la fine dell'anno in cui è approvato il consuntivo della Confederazione, l'organo di vigilanza finanziaria fa rapporto all'Amministrazione federale delle contribuzioni e al Controllo federale delle finanze.

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2 Se la verifica non è eseguita o se l'Amministrazione federale delle contribuzioni e il Controllo federale delle finanze non ricevono il rapporto entro la fine dell'anno in cui è approvato il consuntivo della Confederazione, il Dipartimento federale delle finanze può incaricare della verifica, su proposta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e a spese del Cantone, un'impresa di revisione abilitata a eserci-

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FF 2012 4229 RS 642.11

2011-1717

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Imposta federale diretta. LF

tare la funzione di perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 20053 sui revisori.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2012

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2012

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 dicembre 20124 Termine di referendum: 7 aprile 2013

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RS 221.302 FF 2012 8553

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