Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 20142017
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20123, decreta: Art. 1 1
Per gli anni 20142017 sono stanziati i seguenti importi massimi: a.
per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali
b.
per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio
c.
per il versamento di pagamenti diretti
638 milioni di franchi;
1 766 milioni di franchi; 11 256 milioni di franchi.
Mezzi finanziari per un importo massimo di 100 milioni di franchi provenienti dal limite di spesa di cui al capoverso 1 lettera b possono essere trasferiti al limite di spesa di cui al capoverso 1 lettera a.
2
Art. 2 Il presente decreto non sottostą a referendum.
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RS 101 RS 910.1 FF 2012 1757
2011-2434
2029
Mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 20142017. DF
2030