Termine di referendum: 13 aprile 2012
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo ONU sulle armi da fuoco del 23 dicembre 2011
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20112, decreta: Art. 1 1 Il Protocollo addizionale del 31 maggio 20013 della Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 20004 contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni (Protocollo ONU sulle armi da fuoco) è approvato con le seguenti riserve:
a.
Riserva all'art. 10 par. 2 lett. b: Se entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta scritta non pervengono obiezioni dello Stato di transito, si considera che lo stesso non si opponga al transito e vi abbia tacitamente acconsentito.
b.
Riserva all'art. 10 par. 3: Le autorizzazioni di esportazione e d'introduzione sul territorio svizzero e la corrispondente documentazione di accompagnamento non conterranno sistematicamente le informazioni relative ai Paesi di transito, conformemente a quanto previsto dalla legislazione svizzera, che non esige sempre tali informazioni.
Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera al Protocollo formulando le riserve summenzionate.
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Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare tali riserve qualora divengano prive di oggetto.
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RS 101 FF 2011 4077 RS ...; FF 2011 4143 RS 0.311.54
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. DF
Art. 2 La legge del 20 giugno 19975 sulle armi è modificata come segue: Art. 31c cpv. 2 lett. bbis Oltre ai compiti inerenti al suo mandato secondo gli articoli 9a capoverso 2, 22b, 24 capoversi 3 e 4, 25 capoversi 3 e 5, 31d, 32a, 32c e 32j capoverso 1, l'Ufficio centrale ha segnatamente i seguenti compiti: 2
bbis. trattare le richieste di rintracciamento di armi da fuoco, di loro parti essenziali o loro accessori e di munizioni ed elementi di munizioni presentate da autorità svizzere o estere, trasmettere alle autorità estere le richieste di rintracciamento loro destinate presentate da autorità svizzere e fungere da servizio di contatto per le questioni tecniche e operative in materia di rintracciamento; Art. 32a cpv. 1 lett. g 1
L'Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati: g.
banca dati sui contrassegni destinati a garantire la tracciabilità delle armi da fuoco e delle loro munizioni (DARUE).
Art. 32b cpv. 4bis 4bis
La DARUE contiene i dati seguenti:
a.
indicazioni relative ai contrassegni secondo gli articoli 18a e 18b;
b.
altri segni distintivi e indicazioni relativi al fabbricante e all'importatore;
c.
recapiti del fabbricante, del fornitore e dell'importatore;
d.
indicazioni dell'autorizzazione d'importazione.
Art. 32c cpv. 1, frase introduttiva, e 2 Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA, della ASWA e della DARUE possono essere comunicati alle seguenti autorità per l'adempimento dei loro compiti legali:
1
Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA e della DARUE possono essere resi accessibili alle autorità di polizia cantonali e alle autorità doganali per mezzo di una procedura di richiamo.
2
Art. 33 cpv. 1 lett. abis È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
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RS 514.54
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. DF
abis. senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).
1
Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.
2
Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011
Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011
Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab
Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 4 gennaio 20126 Termine di referendum: 13 aprile 2012
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