Decreto federale concernente la concessione di aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 4)
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20122, decreta: Art. 1
Credito complessivo
Per gli aiuti finanziari alla realizzazione di impianti sportivi di importanza nazionale è stanziato un credito complessivo di 50 milioni di franchi. Il credito complessivo è utilizzato per gli impianti indicati qui di seguito ed è suddiviso nei seguenti crediti d'impegno: mio. fr.
a.
Costruzione di una sala di sport con capienza da 4000 a 7000 spettatori
3
b.
Sostituzione dello stadio della Pontaise di Losanna per l'atletica leggera
4
c.
Costruzione del centro nazionale di hockey su ghiaccio
5
d.
Realizzazione del centro nazionale di calcio
e.
Ampliamento del centro nazionale di tennis a Bienne
f.
Costruzione di un velodromo coperto
2
g.
Costruzione o ampliamento di vari impianti per il nuoto
6
h.
Ristrutturazione completa del centro di canottaggio del Rotsee a Lucerna
1,5 13
i.
Costruzione e ampliamento di diversi impianti di sport sulla neve
j.
Ampliamento dell'Olympia Bob Run di St. Moritz-Celerina
1
k.
Costruzione o ampliamento di diversi impianti di importanza nazionale di dimensioni minori
7
Totale
1 2
6 1,5
50
RS 101 FF 2012 1705
2011-1051
1755
Concessione di aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 4). DF
Art. 2
Durata dell'impegno
Gli impegni di cui all'articolo 1 possono essere assunti fino al 31 dicembre 2017.
Art. 3
Gestione del credito complessivo
Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. In particolare può effettuare piccoli trasferimenti fra i crediti d'impegno menzionati nell'articolo 1. I crediti d'impegno interessati dai trasferimenti possono essere aumentati al massimo del 10 per cento.
Art. 4
Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.
1756