Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio
Disegno
(Ordinanza sulle banche, OBCR) Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 17 maggio 19721 sulle banche è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 21
6a. Pianificazione d'emergenza delle banche di rilevanza sistemica Art. 21
Piano d'emergenza
La banca di rilevanza sistemica garantisce che in caso di rischio d'insolvenza le sue funzioni di rilevanza sistemica secondo l'articolo 8 della legge siano mantenute senza interruzione, indipendentemente dalle altre parti della banca. Essa prende le misure necessarie al riguardo.
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In un piano d'emergenza la banca descrive le misure necessarie e prova alla FINMA di essere in grado, secondo le esperienze generali e lo stato attuale delle conoscenze, di adempiere gli obblighi di cui al capoverso 1 primo periodo.
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Le misure del piano d'emergenza devono essere applicate a titolo preliminare in quanto sia necessario per mantenere senza interruzione le funzioni di rilevanza sistemica. La FINMA accorda alla banca un congruo termine per l'attuazione.
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La banca di rilevanza sistemica deve aggiornare il piano d'emergenza entro la fine del secondo trimestre di ogni anno e presentarlo alla FINMA. Gli aggiornamenti devono essere presentati anche qualora intervengano modifiche che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA.
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Art. 21a
Verifica del piano d'emergenza
La FINMA verifica le misure del piano d'emergenza in merito alla loro efficacia in caso di rischio d'insolvenza della banca. Al riguardo tiene conto del grado di applicazione preliminare delle misure ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3. Verifica segnatamente se:
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RS 952.02
2012-1150
5955
Ordinanza sulle banche
a.
il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica è garantito sul piano tecnico e organizzativo, tenendo conto del tempo a disposizione, dei costi, degli ostacoli giuridici e dei mezzi necessari;
b.
le relazioni giuridiche ed economiche all'interno del gruppo finanziario, in particolare le garanzie e i finanziamenti interni, e le relazioni simili con clienti e altri terzi non ostacolano il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica;
c.
la pianificazione del capitale e della liquidità destinati a mantenere le funzioni di rilevanza sistemica prevede una dotazione di fondi propri e di liquidità sufficiente per attuare il piano d'emergenza;
d.
sono previsti processi adeguati per l'operabilità delle funzioni di rilevanza sistemica come pure l'infrastruttura necessaria a tale scopo ed è garantito in ogni momento l'accesso alle risorse necessarie, indipendentemente dalle parti della banca senza rilevanza sistemica;
e.
le risorse di personale necessarie al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica, comprese quelle di conduzione e di controllo, sono messe a disposizione;
f.
tutti i contratti inerenti al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica all'interno del gruppo finanziario, in particolare le garanzie e i finanziamenti interni, nonché tutti i contratti simili conclusi con clienti e altri terzi, inclusi i relativi documenti d'affari, sono registrati e tale elenco è aggiornato periodicamente;
g.
il piano d'emergenza è compatibile con le più importanti leggi ed esigenze in materia di vigilanza all'estero.
Art. 21b
Eliminazione delle lacune e adozione di misure
Se il piano d'emergenza non soddisfa le esigenze relative alla prova di mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d'insolvenza, la FINMA accorda alla banca un congruo termine per eliminare le lacune riscontrate.
Al riguardo la FINMA può fornire direttive concrete.
1
Se la banca non elimina le lacune entro il termine impartito, la FINMA accorda un termine suppletivo. Se le lacune non sono eliminate entro questo secondo termine, la FINMA può in particolare ordinare le seguenti misure:
2
a.
costituzione in Svizzera di un soggetto giuridico indipendente al quale possano essere trasferite le funzioni di rilevanza sistemica;
b.
adeguamento della struttura giuridica e operativa della banca affinché le funzioni di rilevanza sistemica possano essere separate in breve tempo;
c.
trasferimento dell'infrastruttura e delle prestazioni di servizio necessarie al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in una società gestita in modo centralizzato all'interno del gruppo finanziario o in un'unità esterna al gruppo finanziario.
5956
Ordinanza sulle banche
Art. 21c
Attivazione del piano d'emergenza
Se le condizioni di cui all'articolo 25 capoverso 1 della legge sono soddisfatte, la FINMA può, sulla base del piano d'emergenza, ordinare le misure di protezione e di insolvenza previste dal capo undicesimo della legge che sono necessarie per garantire le funzioni di rilevanza sistemica.
1
2 Una banca di rilevanza sistemica non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 della legge:
a.
se è necessario attuare la conversione o la rinuncia al credito secondo l'articolo 130 capoverso 2 OFoP2; o
b.
nel caso dell'articolo 42 capoverso 4 OFoP.
6b. Miglioramento delle possibilità di risanamento e liquidazione delle banche di rilevanza sistemica Art. 22
Piano di stabilizzazione e piano di liquidazione
La banca di rilevanza sistemica deve elaborare un piano di stabilizzazione («recovery plan»). La banca vi illustra le misure con le quali intende stabilizzarsi durevolmente in caso di crisi in modo da poter mantenere la sua attività senza interventi da parte dello Stato. Il piano di stabilizzazione necessita dell'approvazione della FINMA.
1
La FINMA elabora un piano di liquidazione («resolution plan») che indica le modalità per realizzare il risanamento o la liquidazione della banca di rilevanza sistemica su ordine della FINMA. La banca deve fornire alla FINMA le informazioni necessarie al riguardo.
2
Il piano di stabilizzazione e il piano di liquidazione devono tenere conto delle norme delle autorità di vigilanza estere e delle banche centrali estere in materia di stabilizzazione, risanamento e liquidazione.
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La banca di rilevanza sistemica presenta alla FINMA, entro la fine del secondo trimestre di ogni anno, il piano di stabilizzazione e le informazioni necessarie al piano di liquidazione. Tali documenti vanno presentati anche qualora intervengano modifiche che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA.
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Al momento della presentazione, la banca descrive le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero secondo l'articolo 22b già attuate o previste.
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2
RS 952.03
5957
Ordinanza sulle banche
Art. 22a
Agevolazioni sulla componente progressiva di fondi propri
La FINMA concede agevolazioni sulla componente progressiva secondo l'articolo 130 OFoP3 in quanto la banca di rilevanza sistemica migliori con grande probabilità le sue possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero mediante le misure di cui all'articolo 22b. Al riguardo la FINMA tiene conto del grado di applicazione delle misure in Svizzera e all'estero.
1
Il rispetto delle esigenze secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera d della legge non conferisce alcun diritto a un'agevolazione.
2
Art. 22b
Misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione
Le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione della banca possono comprendere in particolare: a.
miglioramenti e decentramento strutturali: 1. struttura giuridica orientata alle unità («business-aligned legal entities»), 2. creazione di unità di prestazioni di servizio giuridicamente autonome, 3. soppressione o attenuazione dell'obbligo di fatto di assistenza, in particolare mediante la creazione di una struttura direttiva autonoma, 4. riduzione delle asimmetrie geografiche o di bilancio;
b.
decentramento finanziario per limitare i rischi di contagio: 1. riduzione delle partecipazioni al capitale tra le unità giuridiche (orizzontale), 2. limitazione della concessione di crediti e garanzie non garantiti all'interno del gruppo finanziario (orizzontale), 3. creazione di una struttura volta a incentivare un finanziamento interno al gruppo possibilmente vicino al mercato;
c.
decentramento operativo per la protezione dei dati e il mantenimento di importanti prestazioni dell'esercizio: 1. garanzia dell'accesso e dell'utilizzazione di raccolte di dati, banche dati e mezzi informatici, 2. separazione o trasferimento sostenibile delle funzioni essenziali, 3. accesso ai sistemi essenziali per l'esercizio dell'attività e la loro ulteriore utilizzazione.
Art. 62c
Disposizione transitoria della modifica del ...
In casi motivati la FINMA può accordare alle banche di rilevanza sistemica un congruo termine per la prima applicazione delle misure immediate previste nei piani d'emergenza, di stabilizzazione e di liquidazione.
3
RS 952.03
5958
Ordinanza sulle banche
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013, con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea federale.
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Ordinanza sulle banche
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