Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza

Disegno

(Legge sui cartelli, LCart) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20121, decreta I La legge del 6 ottobre 19952 sui cartelli è modificata come segue: Sostituzione di espressioni In tutta la legge, salvo disposizione contraria, le espressioni «Commissione della concorrenza» e «Segreteria» sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, da «Autorità della concorrenza».

Negli articoli 9, 10, 32, 33, 49a, 51 e 55 le espressioni «annuncio», «obbligo di annuncio», «obbligo dell'annuncio», «comunicazione» e «soggetta a comunicazione» sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle espressioni «notifica» e «soggetta a notifica» (concerne soltanto il testo italiano).

Ingresso visti gli articoli 96, 97 capoverso 2 e 122 della Costituzione federale3, Art. 5

Accordi illeciti

Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica.

1

Fatta salva una giustificazione per motivi di efficienza economica, i seguenti accordi sono illeciti:

2

1 2 3

FF 2012 3469 RS 251 RS 101

2011-2207

3553

Legge sui cartelli

a.

accordi fra imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti riguardanti: 1. la determinazione diretta o indiretta dei prezzi, 2. la limitazione dei quantitativi da produrre, acquistare o fornire, 3. la ripartizione dei mercati secondo zone o partner commerciali;

b.

accordi fra imprese che occupano livelli di mercato differenti riguardanti: 1. prezzi minimi o fissi, 2. l'assegnazione di zone, per quanto vi siano escluse vendite da parte di distributori esterni riconosciuti.

3 Un accordo in materia di concorrenza è considerato giustificato da motivi di efficienza economica se:

a.

è necessario per ridurre i costi di produzione o distribuzione, migliorare i prodotti o i processi di fabbricazione, promuovere la ricerca o la diffusione di conoscenze tecniche o professionali o sfruttare più razionalmente le risorse, fermo restando che l'onere della prova incombe alle imprese; e

b.

non consente in alcun modo alle imprese di sopprimere la concorrenza efficace.

Art. 8

Autorizzazione eccezionale per motivi preponderanti di interesse pubblico

Gli accordi in materia di concorrenza e le pratiche delle imprese che dominano il mercato, dichiarati illeciti, possono essere autorizzati dal Consiglio federale su richiesta degli interessati, se sono eccezionalmente necessari alla realizzazione di interessi pubblici preponderanti.

Art. 9 cpv. 1bis, 1ter e 5, frase introduttiva e lett. a 1bis

Simili progetti non devono essere notificati, sempre che:

a.

tutti i mercati reali interessati dai progetti di concentrazione siano circoscritti in modo da comprendere la Svizzera e almeno lo Spazio economico europeo; e

b.

il progetto di concentrazione sia valutato dalla Commissione europea.

Le imprese partecipanti a un progetto di concentrazione di cui al capoverso 1bis sono tenute a fornire all'Autorità della concorrenza, entro 10 giorni dall'inoltro della notifica del progetto di concentrazione alla Commissione europea, una copia completa di tale notifica.

1ter

5

L'Assemblea federale può, mediante ordinanza: a.

3554

adeguare alle mutate circostanze i valori soglia di cui ai capoversi 1­3;

Legge sui cartelli

Art. 10 cpv. 1 e 2 Le concentrazioni soggette a notifica sono esaminate dall'Autorità della concorrenza, sempre che da un esame preliminare (art. 32 cpv. 1) risulti l'indizio che tali concentrazioni ostacolano in modo significativo la concorrenza efficace.

1

2 L'Autorità della concorrenza può vietare la concentrazione o autorizzarla vincolandola a condizioni e oneri, se dall'esame risulta che la concentrazione:

a.

ostacola in modo significativo la concorrenza efficace; e

b.

non comporta per gli acquirenti alcun vantaggio in termini di efficienza specifico alla concentrazione, comprovato dalle imprese partecipanti, verificabile e che compensa gli svantaggi derivanti dall'ostacolo significativo alla concorrenza.

Art. 12

Azioni per limitazioni illecite della concorrenza

Chiunque è minacciato o leso nei suoi interessi economici da una limitazione illecita della concorrenza ha diritto: a.

alla soppressione e alla cessazione della limitazione della concorrenza;

b.

alla constatazione dell'illiceità della limitazione della concorrenza;

c.

al risarcimento del danno e alla riparazione morale secondo il Codice delle obbligazioni4;

d.

alla consegna dell'utile conseguito illecitamente conformemente alle disposizioni della gestione aziendale senza mandato.

Art. 12a (nuovo) Prescrizione Durante un'inchiesta secondo l'articolo 27 la prescrizione di pretese derivanti da una limitazione illecita della concorrenza non decorre o, se è cominciata, resta sospesa.

Ciò vale anche qualora la Commissione europea avvii un procedimento sulla base dell'articolo 11 paragrafo 1 dell'Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

Art. 13

Esercizio dell'azione di soppressione e di cessazione

Per garantire il diritto alla soppressione o alla cessazione della limitazione della concorrenza, su richiesta dell'attore il giudice può segnatamente:

4 5

a.

constatare che i contratti sono in tutto o in parte nulli;

b.

ordinare che il responsabile della limitazione della concorrenza concluda con l'attore contratti conformi al mercato e alle condizioni usuali del settore economico.

RS 220 RS 0.748.127.192.68

3555

Legge sui cartelli

Titolo prima dell'art. 18

Sezione 1: Autorità della concorrenza e Tribunale amministrativo federale Art. 18­24 Abrogati Art. 24a (nuovo) Autorità inquirente e autorità decisionale All'Autorità della concorrenza spetta l'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, sempre che questi ultimi non siano riservati espressamente a un'altra autorità. Essa consiglia uffici amministrativi e imprese su questioni inerenti alla presente legge.

1

L'Autorità della concorrenza collabora alla preparazione di atti normativi nei settori del diritto in materia di concorrenza.

2

Il Tribunale amministrativo federale funge da Tribunale della concorrenza della Confederazione. Esso decide in prima istanza sui casi designati dalla presente legge e dalla legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e giudica i ricorsi contro le decisioni dell'Autorità della concorrenza.

3

Art. 25 1

Segreto d'ufficio e d'affari

L'Autorità della concorrenza serba il segreto d'ufficio.

L'Autorità della concorrenza può utilizzare quanto appreso nell'esercizio della sua attività unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta delle informazioni o dalla procedura.

2

L'Autorità della concorrenza può comunicare al Sorvegliante dei prezzi unicamente le informazioni di cui quest'ultimo necessita per lo svolgimento dei suoi compiti.

3

Le pubblicazioni dell'Autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari.

4

Art. 27

Inchiesta

Se vi sono indizi di una limitazione illecita della concorrenza, l'Autorità della concorrenza apre un'inchiesta. Se il Dipartimento incarica l'Autorità della concorrenza di aprire un'inchiesta, quest'ultima è avviata in ogni caso.

1

L'Autorità della concorrenza conduce le inchieste. Essa decide quali fra le inchieste aperte occorra trattare prioritariamente.

2

6

RS 173.32

3556

Legge sui cartelli

Art. 29 cpv. 2 La conciliazione va redatta per scritto e necessita dell'approvazione del Tribunale amministrativo federale.

2

Art. 30

Proposta e decisione

Il Tribunale amministrativo federale decide su proposta dell'Autorità della concorrenza:

1

2

a.

le misure da adottare e le sanzioni amministrative;

b.

l'approvazione di una conciliazione;

c.

l'archiviazione di un'inchiesta.

La proposta designa: a.

le imprese a cui l'inchiesta si riferiva;

b.

le azioni od omissioni imputate alle imprese;

c.

i motivi per cui queste azioni od omissioni rappresentano limitazioni illecite della concorrenza secondo la presente legge o per cui il procedimento va abbandonato completamente o in parte;

d.

il parere del Sorvegliante dei prezzi secondo il capoverso 3;

e.

i provvedimenti coercitivi ordinati;

f.

gli oggetti sequestrati;

g.

le spese d'inchiesta sostenute.

Qualora occorra valutare l'imposizione di prezzi inadeguati o la vendita sotto prezzo diretta contro determinati concorrenti (art. 7 cpv. 2 lett. c, d), prima di fare la sua proposta al Tribunale amministrativo federale l'Autorità della concorrenza consulta il Sorvegliante dei prezzi. L'Autorità della concorrenza può pubblicare il parere del Sorvegliante dei prezzi.

3

Se per decidere nel merito è necessario procedere a ulteriori ed estesi accertamenti dei fatti, il Tribunale amministrativo federale può rinviare all'Autorità della concorrenza la proposta che quest'ultima ha formulato.

4

Un giudice unico del Tribunale amministrativo federale decide l'archiviazione di un'inchiesta proposta dall'Autorità della concorrenza.

5

Art. 31 cpv. 1 e 2 Qualora il Tribunale amministrativo federale abbia deciso che una limitazione della concorrenza è illecita, le parti possono chiedere entro 30 giorni per il tramite del Dipartimento un'autorizzazione eccezionale del Consiglio federale per motivi preponderanti di interesse pubblico. In caso di presentazione di una simile richiesta, il termine per interporre ricorso al Tribunale federale decorre soltanto dalla notificazione della decisione del Consiglio federale.

1

3557

Legge sui cartelli

La richiesta di un'autorizzazione eccezionale da parte del Consiglio federale può anche essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui una decisione del Tribunale federale è passata in giudicato.

2

Art. 32 cpv. 3 (nuovo) L'Autorità della concorrenza può prorogare i termini di cui ai capoversi 2 e 3 di al massimo 21 giorni per importanti motivi e con il consenso delle imprese che hanno notificato il progetto.

3

Art. 33

Procedura d'esame

Qualora decida di eseguire un esame, l'Autorità della concorrenza pubblica il contenuto essenziale della notifica della concentrazione e rende noto il termine entro il quale i terzi possono prendere posizione in merito alla concentrazione notificata.

1

La concentrazione non può essere effettuata durante la procedura d'esame. Su richiesta delle imprese partecipanti, l'Autorità della concorrenza può tuttavia acconsentire eccezionalmente a un'esecuzione provvisoria della concentrazione.

2

Essa esegue l'esame entro quattro mesi, sempre che circostanze imputabili alle imprese partecipanti non le impediscano di farlo.

3

L'Autorità della concorrenza può prorogare il termine di cui al capoverso 3 di al massimo due mesi per importanti motivi e con il consenso delle imprese che hanno notificato il progetto.

4

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni dell'Autorità della concorrenza entro tre mesi, sempre che circostanze imputabili alle imprese partecipanti non gli impediscano di farlo.

5

Art. 34

Effetti giuridici

Fatti salvi il decorso del termine ai sensi dell'articolo 32 capoversi 1 e 3 e l'autorizzazione dell'esecuzione provvisoria, gli effetti di diritto civile di una concentrazione soggetta a notifica rimangono sospesi. La concentrazione è considerata autorizzata se l'Autorità della concorrenza non decide in merito entro i termini stabiliti dall'articolo 33 capoversi 3 e 4, a meno che l'Autorità della concorrenza non constati mediante decisione che circostanze imputabili alle imprese partecipanti le hanno impedito di effettuare l'esame.

Art. 39

Principio

Le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale sono applicabili alle procedure, salvo diversa disposizione della presente legge.

1

Nei procedimenti relativi a inchieste sulle limitazioni della concorrenza il Tribunale amministrativo federale può adottare provvedimenti cautelari. È applicabile per analogia l'articolo 56 della legge del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministra-

2

7

RS 172.021

3558

Legge sui cartelli

tiva (PA). Qualora il procedimento non sia ancora pendente presso il Tribunale, quest'ultimo decide se ordinare provvedimenti cautelari qualora l'Autorità della concorrenza lo richieda d'ufficio o su richiesta di una parte.

L'Autorità della concorrenza è legittimata a ricorrere contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

3

Art. 39a (nuovo) Spese procedurali e ripetibili Se il Tribunale amministrativo federale decide in procedimenti relativi a inchieste su limitazioni della concorrenza, per tutta la procedura di prima istanza le spese procedurali e le ripetibili sono rette per analogia dagli articoli 63­65 PA8, per quanto la presente legge non preveda altrimenti.

1

2 In deroga all'articolo 63 capoverso 4bis PA, la tassa di decisione del Tribunale amministrativo federale ammonta a 100­100 000 franchi.

I terzi coinvolti non hanno diritto alle ripetibili. Non sono nemmeno tenuti a versarne ad altri, tranne nel caso in cui abbiano ostacolato intenzionalmente o per negligenza grave la procedura.

3

Art. 40

Obbligo di fornire informazioni

Le persone che partecipano ad accordi, le imprese che dominano il mercato, quelle che partecipano a concentrazioni di imprese, nonché terzi interessati devono fornire all'Autorità della concorrenza e ai tribunali tutte le informazioni utili alle loro inchieste e presentare i documenti necessari. Il diritto di rifiutare di fornire un'informazione è disciplinato dall'articolo 16 PA9.

Art. 41

Assistenza amministrativa e giudiziaria

I servizi della Confederazione e dei Cantoni hanno l'obbligo di collaborare alle inchieste dell'Autorità della concorrenza e del Tribunale amministrativo federale e di mettere a disposizione i documenti necessari.

Art. 42

Misure d'inchiesta

L'Autorità della concorrenza e il Tribunale amministrativo federale possono procedere all'audizione di terzi come testimoni e costringere le parti all'inchiesta a deporre. L'articolo 64 della legge federale del 4 dicembre 194710 di procedura civile è applicabile per analogia.

1

L'Autorità della concorrenza può ordinare la perquisizione domiciliare, di persone e oggetti e mettere al sicuro mezzi di prova. A questi provvedimenti coercitivi sono applicabili per analogia gli articoli 45­50 della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo (DPA).

2

8 9 10 11

RS 172.021 RS 172.021 RS 273 RS 313.0

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Legge sui cartelli

Ai ricorsi contro i provvedimenti di cui al capoverso 2 si applicano gli articoli 26 capoverso 1 e 28 DPA. In quanto amministrazione interessata secondo l'articolo 81 capoverso 1 lettera b numero 7 della legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale federale, l'Autorità della concorrenza ha la facoltà di interporre ricorso.

3

Art. 42a

Inchieste in procedimenti secondo l'Accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e l'UE

L'Autorità della concorrenza è l'autorità svizzera competente per la cooperazione con gli organi dell'Unione europea secondo l'articolo 11 dell'Accordo del 21 giugno 199913 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

1

Se un'impresa si oppone alla verifica effettuata nell'ambito di un procedimento basato sull'articolo 11 dell'Accordo, su richiesta della Commissione dell'Unione europea possono essere adottate misure di inchiesta secondo l'articolo 42.

2

Titolo prima dell'art. 45

Sezione 5: Altri compiti e competenze dell'Autorità della concorrenza Art. 47 cpv. 1, secondo periodo Abrogato Art. 48 cpv. 1 1

L'Autorità della concorrenza può pubblicare le sue decisioni.

Art. 49

Obbligo di informare

L'Autorità della concorrenza informa il pubblico circa la sua attività.

Art. 49a

Sanzione in caso di limitazioni illecite della concorrenza

All'impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l'articolo 5 capoverso 2 o attua una pratica illecita secondo l'articolo 7 è addossato un importo sino al dieci per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia.

1

L'importo è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite.

Nella determinazione dell'importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite. I provvedimenti adeguati alla dimensione dell'impresa, all'attività aziendale e al ramo economico che l'impresa ha adottato allo scopo di impedire violazioni della legislazione sui cartelli sono considerati quali attenuanti delle sanzioni, se sono comprovati dalle imprese.

2

12 13

RS 173.110 RS 0.748.127.192.68

3560

Legge sui cartelli

Se l'impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione.

3

4

Non vi è sanzione se: a.

la limitazione della concorrenza ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell'apertura dell'inchiesta;

b.

il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell'articolo 8.

Non vi è inoltre sanzione se l'impresa notifica la limitazione della concorrenza prima che questa esplichi i suoi effetti. L'impresa è tuttavia sanzionata per il periodo a partire dall'apertura dell'inchiesta secondo l'articolo 27, se mantiene la limitazione della concorrenza nonostante:

5

a.

siano state avviate contro di lei un'inchiesta preliminare secondo l'articolo 26 nei due mesi successivi alla notifica e, nello stesso periodo o successivamente, un'inchiesta secondo l'articolo 27; o

b.

sia stata avviata contro di lei un'inchiesta secondo l'articolo 27 nei due mesi successivi alla notifica.

Qualora un'impresa sanzionata secondo il capoverso 1 fornisca successivamente le prestazioni derivanti dall'articolo 12 lettere c e d sulla base di una decisione passata in giudicato, su richiesta dell'impresa l'Autorità della concorrenza presenta al Tribunale amministrativo federale la proposta di ridurre in misura adeguata la sanzione di cui al capoverso 1 o di restituire all'impresa una parte adeguata dell'importo versato a titolo di sanzione.

6

Art. 50

Infrazioni in materia di decisioni e conciliazioni

All'impresa che a proprio vantaggio contravviene a una conciliazione, a una decisione del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale è addossato un importo sino al dieci per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia.

1

Nella determinazione dell'importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite.

2

Art. 53 cpv. 1 Le infrazioni sono istruite dall'Autorità della concorrenza. Su richiesta di quest'ultima sono giudicate dal Tribunale amministrativo federale.

1

Art. 53a 1

L'Autorità della concorrenza riscuote emolumenti per: a.

le procedure secondo gli articoli 26­30;

b.

l'esame delle concentrazioni di imprese secondo gli articoli 32­38;

c.

consulenze, pareri, l'esame delle notifiche di cui all'articolo 49a capoverso 5 e altre prestazioni.

3561

Legge sui cartelli

Se decide sulla base di una procedura dell'Autorità della concorrenza secondo gli articoli 26­30, il Tribunale amministrativo federale impone un emolumento per le spese che l'Autorità della concorrenza ha sostenuto per la procedura.

2

È tenuto a pagare l'emolumento chi occasiona un procedimento amministrativo o le prestazioni di cui al capoverso 1. Non pagano alcun emolumento:

3

4

a.

i terzi in seguito alla cui denuncia è avviata una procedura secondo gli articoli 26­30 LCart;

b.

gli interessati che hanno occasionato un'inchiesta preliminare dalla quale non sono emersi indizi di una limitazione illecita della concorrenza;

c.

gli interessati che hanno occasionato un'inchiesta, se gli indizi iniziali non sono confermati.

Gli emolumenti sono calcolati in funzione del dispendio di tempo.

L'Autorità della concorrenza emana un'ordinanza sugli emolumenti. Quest'ultima necessita dell'approvazione del Consiglio federale.

5

Art. 54

Reati in materia di decisioni e conciliazioni

Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione o a una decisione del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Art. 55

Altri reati

Chiunque, intenzionalmente, non dà seguito o non dà seguito correttamente a una decisione concernente l'obbligo di fornire informazioni (art. 40), esegue senza notifica una concentrazione soggetta a notifica oppure viola decisioni in relazione a concentrazioni di imprese è punito con la multa sino a 20 000 franchi.

Art. 56 cpv. 1 Il perseguimento penale si prescrive in cinque anni nel caso di reati in materia di decisioni e conciliazioni (art. 54). In caso di interruzione, il termine di prescrizione non può essere prorogato di oltre la metà.

1

Art. 57

Procedura e rimedi giuridici

1

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

2

L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'Autorità della concorrenza.

Art. 59a Il Consiglio federale provvede alla valutazione periodica della presente legge con il coinvolgimento dell'Autorità della concorrenza.

1

2 Una volta terminata la valutazione, il Dipartimento riferisce al Parlamento e presenta proposte per il seguito.

3562

Legge sui cartelli

Art. 60 Abrogato Art. 62 Abrogato II 1

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 1.

La legge federale sull'Autorità della concorrenza è emanata nella versione secondo l'allegato 2.

2

III Disposizioni transitorie della modifica del ...

Art. 1

Diritto applicabile all'esame delle concentrazioni d'imprese

I progetti di concentrazione sono valutati conformemente al diritto vigente al momento dell'inoltro della notifica e dalle istanze da esso previste.

Art. 2

Diritto procedurale applicabile all'inchiesta relativa a limitazioni della concorrenza

Le inchieste nelle quali la proposta della segreteria della Commissione della concorrenza è già stata trasmessa per parere ai partecipanti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ...14 vanno eseguite conformemente al diritto procedurale anteriore e in particolare vanno giudicate dalle istanze da esso previste.

1

2

Tutte le altre inchieste vanno eseguite secondo il nuovo diritto procedurale.

I ricorsi relativi a procedimenti in materia di diritto dei cartelli che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono giudicati secondo il diritto procedurale anteriore.

3

Art. 3

Diritto applicabile ai procedimenti di cui all'articolo 49a capoverso 5

Se al momento dell'entrata in vigore della modifica del ...15 sono pendenti procedimenti avviati in seguito a notifiche di cui all'articolo 49a capoverso 5 inoltrate prima dell'entrata in vigore di tale modifica, resta applicabile il termine di cinque mesi previsto dal diritto anteriore.

14 15

RU ...; FF 2012 3553 RU ...; FF 2012 3553

3563

Legge sui cartelli

Art. 4

Prescrizione di pretese di diritto civile

Le pretese derivanti da limitazioni illecite della concorrenza prescritte secondo il diritto anteriore rimangono prescritte. Nel caso di inchieste di cui all'articolo 27 pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ...16 , la sospensione della prescrizione di pretese derivanti da limitazioni illecite della concorrenza secondo l'articolo 12a decorre dall'entrata in vigore della modifica del ...

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

16

RU ...; FF 2012 3553

3564

Legge sui cartelli

Allegato 1 (cifra II cpv. 1)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 200217 sul Parlamento Art. 40a cpv. 3bis (nuovo) 3bis Bada affinché giudici con competenze in ambito economico siano rappresentati in seno al Tribunale amministrativo federale.

2. Legge del 17 giugno 200518 sul Tribunale amministrativo federale Art. 6 cpv. 2, secondo periodo (nuovo) ... I giudici investiti di procedimenti in materia di diritto dei cartelli non possono essere membri di organi o impiegati di un'associazione professionale o economica oppure di un'organizzazione di protezione dei consumatori.

2

Art. 16 cpv. 3 Hanno diritto di voto anche i giudici che esercitano la loro funzione con un tempo parziale superiore al 20 per cento; i giudici eletti con un tempo parziale del 20 per cento o meno designano, tra di loro, almeno un rappresentante con diritto di voto.

Un rappresentante può rappresentare al massimo tre giudici.

3

Art. 21 cpv. 2 e 3 (nuovo) Giudicano nella composizione di cinque giudici se il presidente lo ordina ai fini dell'elaborazione del diritto giudiziale o dell'uniformità della giurisprudenza. Giudicano di regola nella composizione di cinque giudici anche in procedimenti di cui all'articolo 36a lettere a­c.

2

Per procedimenti in materia di diritto dei cartelli occorre prevedere che nel collegio giudicante siano adeguatamente rappresentati giudici con competenze in ambito economico, in particolare con esperienza aziendale e conoscenze nel campo dell'economia della concorrenza.

3

17 18

RS 171.10 RS 173.32

3565

Legge sui cartelli

Art. 23 cpv. 2 Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo l'articolo 111 capoverso 2 lettera c della legge del 26 giugno 199819 sull'asilo, l'articolo 30 capoverso 5 della legge del 6 ottobre 199520 sui cartelli e secondo le leggi federali in materia di assicurazioni sociali.

2

Art. 33 lett. b n. 4 (nuovo) Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b.

del Consiglio federale concernenti: 4. la revoca di un membro del consiglio dell'Autorità della concorrenza di cui alla legge federale del ...21 concernente l'organizzazione dell'Autorità della concorrenza;

Titolo che precede l'art. 36a:

Sezione 2a: Proposte dell'Autorità della concorrenza Art. 36a (nuovo) Il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, su proposta dell'Autorità della concorrenza: a.

le misure contro limitazioni illecite della concorrenza;

b.

l'approvazione di conciliazioni atte a sopprimere le limitazioni illecite della concorrenza;

c.

le sanzioni amministrative secondo la legge del 6 ottobre 199522 sui cartelli;

d.

l'archiviazione di un'inchiesta concernente limitazioni della concorrenza;

Art. 36b (nuovo) Ex art. 36a Art. 40 cpv. 1 lett. c (nuova) Laddove si debbano giudicare diritti di carattere civile o accuse penali a tenore dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 195023 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il giudice dell'istruzione ordina un dibattimento pubblico: 1

c.

19 20 21 22 23

qualora, nel caso di una proposta secondo l'articolo 36a lettere a­c, non tutte le parti rinuncino esplicitamente a un dibattimento pubblico.

RS 142.31 RS 251 RS ...; FF 2012 3571 RS 251 RS 0.101

3566

Legge sui cartelli

Art. 44 cpv. 1 Se il Tribunale amministrativo federale giudica su azione, la procedura è retta dagli articoli 3­73 e 79­85 della legge del 4 dicembre 194724 di procedura civile federale.

1

3. Legge federale del 21 dicembre 194825 sulla navigazione aerea Art. 103 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2 1 L'Autorità della concorrenza esamina la compatibilità con l'articolo 13 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:

Nel suo esame l'Autorità della concorrenza è indipendente dal Consiglio federale e dall'Amministrazione.

2

4. Legge del 30 aprile 199726 sulle telecomunicazioni Art. 11a cpv. 2, primo periodo Per stabilire se un fornitore detiene una posizione dominante sul mercato, l'Ufficio federale consulta l'Autorità della concorrenza. ...

2

Art. 23 cpv. 4, secondo periodo 4

... Nei casi dubbi l'autorità concedente consulta l'Autorità della concorrenza.

5. Legge federale del 24 marzo 200627 sulla radiotelevisione Art. 74 cpv. 2 2 Il Dipartimento consulta l'Autorità della concorrenza per valutare se un'emittente o un'azienda occupa una posizione dominante sul mercato ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli. L'Autorità della concorrenza può rendere pubblico il proprio parere.

Art. 75 cpv. 1 Se, sulla base del parere dell'Autorità della concorrenza, il Dipartimento accerta che un'emittente o un'altra azienda attiva sul mercato radiotelevisivo ha minacciato la pluralità delle opinioni e dell'offerta abusando della sua posizione dominante sul

1

24 25 26 27

RS 273 RS 748.0 RS 784.10 RS 784.40

3567

Legge sui cartelli

mercato, esso può adottare provvedimenti nel settore radiotelevisivo. Di regola il Dipartimento decide entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto il parere.

6. Legge federale del 20 dicembre 198528 sulla sorveglianza dei prezzi Art. 5 cpv. 2­4 Il Sorvegliante dei prezzi e l'Autorità della concorrenza collaborano. Si informano reciprocamente in merito ai procedimenti importanti.

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Abrogato

Quando trattisi di problemi riguardanti il campo d'applicazione personale (art. 2) o la nozione di concorrenza efficace (art. 12), il Sorvegliante dei prezzi o l'autorità competente (art. 15) devono, prima di decidere, consultare l'Autorità della concorrenza. L'Autorità della concorrenza può pubblicare i pareri.

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Titolo prima dell'art. 16

Sezione 7: Rapporti tra le inchieste dell'Autorità della concorrenza e le decisioni del Sorvegliante dei prezzi Art. 16 cpv. 1 1 L'Autorità della concorrenza può avviare inchieste su accordi in materia di concorrenza o imprese che dominano il mercato anche se il Sorvegliante dei prezzi ha ridotto prezzi abusivi o sospeso la procedura.

7. Legge federale del 6 ottobre 199529 sul mercato interno Art. 8, rubrica e cpv. 1 Raccomandazioni dell'Autorità della concorrenza L'Autorità della concorrenza sorveglia il rispetto della presente legge da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, come pure degli altri enti preposti a compiti pubblici.

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Art. 8a

Assistenza amministrativa

Su domanda, i servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni collaborano agli accertamenti dell'Autorità della concorrenza e le mettono a disposizione i documenti necessari.

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RS 942.20 RS 943.02

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Art. 8b

Obbligo di informare

Le persone interessate sono tenute a fornire all'Autorità della concorrenza tutte le informazioni occorrenti per i suoi accertamenti e a metterle a disposizione i documenti necessari.

Art. 8c cpv. 2 L'Autorità della concorrenza persegue e giudica le violazioni dell'obbligo di informare secondo le disposizioni procedurali della legge federale del 22 marzo 197430 sul diritto penale amministrativo.

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Art. 9 cpv. 2bis 2bis L'Autorità della concorrenza può interporre ricorso per far accertare che una decisione limita in modo inammissibile l'accesso al mercato.

Art. 10, rubrica e cpv. 1 Pareri e audizioni dell'Autorità della concorrenza L'Autorità della concorrenza può presentare pareri sull'applicazione della presente legge ad autorità amministrative o giudiziarie federali, cantonali e comunali.

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Art. 10a

Pubblicazione di raccomandazioni, pareri, decisioni e sentenze

L'Autorità della concorrenza può pubblicare le sue raccomandazioni e i suoi pareri.

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Le autorità amministrative e giudiziarie trasmettono spontaneamente all'Autorità della concorrenza una copia completa delle decisioni e sentenze pronunciate in applicazione della presente legge.

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L'Autorità della concorrenza raccoglie queste decisioni e sentenze e può pubblicarle periodicamente.

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Art. 11 cpv. 2 A tale scopo, possono richiedere raccomandazioni all'Autorità della concorrenza e ad altri servizi della Confederazione.

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8. Legge federale del 6 ottobre 199531 sugli ostacoli tecnici al commercio Art. 20a cpv. 3 L'Autorità della concorrenza è legittimata a ricorrere contro le decisioni di portata generale di cui agli articoli 19 capoverso 7 e 20.

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RS 313.0 RS 946.51

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