ad 04.472 Iniziativa parlamentare Tenuta di cavalli nella zona agricola Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 24 aprile 2012 Parere del Consiglio federale dell'8 giugno 2012

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) del 24 aprile 2012 concernente l'iniziativa parlamentare 04.472 Darbellay sulla tenuta di cavalli nella zona agricola.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 giugno 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2012-1155

5893

Parere 1

Situazione iniziale

L'iniziativa parlamentare presentata l'8 ottobre 2004 dal consigliere nazionale Christophe Darbellay chiede di modificare la legge federale del 22 giugno 19791 sulla pianificazione del territorio (LPT), in particolare di abrogare, o quanto meno allentare, le disposizioni che limitano eccessivamente o impediscono la tenuta di cavalli a scopo di sport o di svago nella zona agricola.

La Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N; nel presente parere «Commissione») ha dato seguito all'iniziativa il 12 giugno 2009; la CAPTE-S ha fatto altrettanto il 21 settembre 2009. Su proposta di entrambe le Commissioni, gli Uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno incaricato la CAPTE-N di presentare una modifica di legge. Il progetto preliminare che ne è scaturito ­ adottato con 19 voti a favore, 6 contrari e 1 astensione ­ è stato sottoposto a una procedura di consultazione della durata di tre mesi.

Durante la consultazione il progetto ha ottenuto riscontri perlopiù positivi. Ha suscitato critiche il fatto che un singolo aspetto della pianificazione del territorio venga affrontato separatamente, ossia nell'ambito di una modifica della legislazione isolata e avulsa dal suo contesto, nonostante siano in corso vasti lavori per preparare la revisione totale delle disposizioni concernenti le costruzioni al di fuori delle zone edificabili. Alcuni partecipanti hanno evocato possibili ripercussioni negative dei nuovi articoli di legge proposti e hanno suggerito alcuni miglioramenti.

Il 24 aprile 2012 la Commissione ha preso atto del rapporto sulla procedura di consultazione e ha adottato il progetto di modifica di legge con il relativo rapporto2.

2

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale sostiene la richiesta di fondo dell'iniziativa parlamentare Darbellay e la revisione parziale proposta dalla Commissione, poiché ritiene che la tenuta di cavalli in zona agricola vada agevolata, seppur moderatamente, non solo per attività strettamente ascrivibili al settore primario, ma anche per la pratica di uno sport oppure per semplice svago. In questo secondo caso, la tenuta di cavalli va collocata nel quadro più generale delle disposizioni concernenti la tenuta di animali a scopo di hobby.

In linea con quanto discusso dal Consiglio federale nella seduta del 21 ottobre 2009, nella seconda fase di revisione della LPT saranno migliorate e semplificate le norme concernenti le costruzioni al di fuori delle zone edificabili. Un gruppo di lavoro nel quale sono rappresentate tutte le istanze interessate ha esaminato le disposizioni in materia. La procedura di consultazione sulla seconda fase della revisione della LPT dovrebbe aprirsi nell'autunno 2012. Se il Parlamento intende ad ogni modo procedere a questa modifica parziale anticipata, nell'interesse della coerenza interna della 1 2

RS 700 FF 2012 5875

5894

normativa occorrerà vigilare affinché il testo qui proposto possa essere adeguato alle disposizioni in corso di revisione. Il compito del gruppo di lavoro sarebbe considerevolmente facilitato se le intenzioni del Parlamento in questo ambito si delineassero con chiarezza.

Il Consiglio federale richiama inoltre l'attenzione sul fatto che le formulazioni («sono autorizzati/e») proposte per i nuovi articoli 16abis capoversi 1 e 3 e 24e capoversi 1, 2 e 4 non devono esonerare le autorità preposte a procedere, in ogni caso, a una ponderazione degli interessi (cfr. art. 24e cpv. 5 LPT in combinato disposto con l'art. 24d cpv. 3 lett. e LPT e l'art. 34 cpv. 4 lett. b dell'ordinanza del 28 giugno 20003 sulla pianificazione del territorio).

Una minoranza della Commissione (Jans) propone di completare l'articolo 16abis con un nuovo capoverso 3bis e di aggiungere al capoverso 5 dell'articolo 24e LPT un periodo supplementare, così da vincolare le autorizzazioni alla condizione che gli edifici e gli impianti siano utilizzati esclusivamente per lo scopo previsto e annunciato. Una regola identica è già prevista nell'articolo 16a capoverso 1bis secondo periodo LPT. In tal modo, in combinato disposto con l'attuale articolo 16b capoverso 2 LPT, si potrebbe garantire che l'edifico o l'impianto sia demolito qualora venga a mancare lo scopo previsto nell'autorizzazione. La maggioranza della Commissione ritiene che questa condizione sia eccessiva. È infatti dell'idea che un divieto di utilizzazione ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 LPT sia sufficiente e consenta nel contempo di mantenere aperta la possibilità di un eventuale altro impiego conforme alla zona, un'opzione del tutto valida dal profilo economico. Il Consiglio federale ritiene che entrambe le possibilità attualmente previste dall'articolo 16b LPT ­ divieto di utilizzazione (cpv. 1) o demolizione (cpv. 2) ­ siano praticabili.

Sarà la revisione delle disposizioni concernenti la costruzione al di fuori delle zone edificabili a definire la soluzione che meglio tiene conto delle esigenze in materia di pianificazione del territorio. Importante è che la decisione presa in merito al presente dossier non pregiudichi i lavori nei settori affini.

Un'altra minoranza della Commissione (Rösti) propone di non riprendere i nuovi articoli 16abis e 24e LPT nell'elenco
dell'articolo 27a LPT (Restrizioni dei Cantoni per costruzioni fuori delle zone edificabili). Come la maggioranza della Commissione, il Consiglio federale ritiene invece che la facoltà di emanare disposizioni limitative debba spettare ai Cantoni anche nel settore della tenuta di cavalli.

Un'ultima osservazione concerne il coordinamento tra il diritto sulla pianificazione del territorio e il diritto fondiario rurale in caso di acquisto di un terreno agricolo da parte di una persona che non esercita un'attività nel settore primario, come proposto nel progetto preliminare. La relativa disposizione, che in sé non ha alcun legame diretto con la tenuta di cavalli, ha incontrato perlopiù pareri favorevoli. Ha tuttavia suscitato anche una serie di domande che richiedono ulteriori approfondimenti.

Come deciso dalla Commissione, è pertanto opportuno integrare questa problematica nei lavori di preparazione alla seconda fase di revisione della LPT.

3

Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di accogliere il rapporto.

3

RS 700.1

5895

5896