Termine di referendum: 7 aprile 2013

Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist)1 Modifica del 14 dicembre 2012 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 20122, decreta: I La legge dell'8 ottobre 19993 sui lavoratori distaccati è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2, secondo periodo 2 ... Disciplina inoltre la responsabilità solidale dell'appaltatore primario per il mancato rispetto da parte dei subappaltatori delle condizioni lavorative e salariali minime.

Art. 5

Subappaltatori

Qualora lavori nei settori dell'edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell'edilizia siano eseguiti da subappaltatori, l'appaltatore primario (appaltatore totale, generale o principale) risponde civilmente del mancato rispetto da parte dei subappaltatori dei salari minimi netti e delle condizioni lavorative di cui all'articolo 2 capoverso 1.

1

L'appaltatore primario risponde solidalmente per tutti i subappaltatori che gli succedono nella catena contrattuale. Risponde soltanto se si è dapprima proceduto invano o non si può procedere contro il subappaltatore.

2

L'appaltatore primario può liberarsi dalla responsabilità di cui al capoverso 1 se fornisce la prova che in occasione di ogni subappalto dei lavori ha usato la diligenza richiesta dalle circostanze riguardo al rispetto delle condizioni salariali e lavorative.

L'obbligo di diligenza è segnatamente adempiuto se l'appaltatore primario esige che

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1 2 3

RU 2012 6703 FF 2012 3017 RS 823.20; RU 2012 6703

2012-3150

8555

Adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone. LF

i subappaltatori rendano verosimile, sulla base di documenti e pezze giustificative, che rispettano le condizioni salariali e lavorative.

4 Se l'appaltatore primario non ha adempiuto l'obbligo di diligenza secondo il capoverso 3, possono inoltre essergli inflitte le sanzioni di cui all'articolo 9. L'articolo 9 capoverso 3 non è applicabile.

Art. 14a

Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 (art. 5 Subappaltatori)

1 L'appaltatore primario non risponde per i subappaltatori secondo l'articolo 5, nel tenore del 14 dicembre 2012, se il contratto con cui i lavori interessati sono stati affidati al primo subappaltatore della catena contrattuale è stato concluso prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'articolo 5, nel tenore del 14 dicembre 2012, il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale sull'efficacia delle misure previste in tale articolo e le sottopone proposte per il seguito.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2012

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2012

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 dicembre 20124 Termine di referendum: 7 aprile 2013

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FF 2012 8555

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