Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione Modifica del 13 dicembre 2012 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 20 ottobre 2009, del 10 gennaio 2011, del 22 marzo 2011 e del 6 febbraio 20121, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Allegato 6 (sostituisce il precedente allegato 11)

«Cauzione» Art. 1

Principi

Art. 2

Ammontare della cauzione

Art. 3

Messa in conto

Art. 4

Utilizzazione della cauzione

Art. 5

Utilizzo della cauzione

Art. 6

Ristabilimento della cauzione a ritiro avvenuto

Art. 7

Liberazione della cauzione

Art. 8

Multe nel caso di cauzione non versata

Art. 9

Gestione della cauzione

Art. 10

Foro giuridico

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FF 2009 6957, 2011 1259 3255, 2012 1249 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione. DCF

II Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2013 con effetto sino al 30 giugno 2013.

13 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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