12.088 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni del 21 novembre 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva il Protocollo dell'11 settembre 2012 che modifica la Convenzione del 4 dicembre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio La Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è stata firmata il 4 dicembre 1995 e da allora non è mai stata sottoposta a revisione.

A seguito della decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale di modificare la sua politica in materia di convenzioni concernente lo scambio di informazioni, nel 2011 la Svizzera e la Repubblica Ceca hanno avviato negoziati al fine di completare la Convenzione con una disposizione conforme all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. L'attuale Convenzione contiene una disposizione sullo scambio di informazioni limitato alle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione.

Oltre a introdurre nella Convenzione una nuova disposizione sullo scambio di informazioni in ambito fiscale conforme allo standard internazionale, la revisione della Convenzione è stata anche un'occasione per aggiornare numerosi altri punti secondo l'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre menzionare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte per dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute durante almeno un anno e per dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali di entrambi gli Stati contraenti.

Il Protocollo di modifica è stato firmato a Praga l'11 settembre 2012.

I Cantoni e gli ambienti dell'economia interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del presente Protocollo.

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Messaggio 1

Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica svizzera in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni in questo settore agevolano l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera contribuendo al benessere del nostro Paese e degli Stati partner.

La politica svizzera si basa da sempre sugli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), poiché essi sono quelli più adeguati per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Elementi importanti sono la chiara ripartizione del diritto d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale.

Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli e il riconoscimento internazionale del nostro regime fiscale. Infatti, in mancanza di una legittimazione internazionale, anche la migliore fiscalità perderebbe attrattiva.

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Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

La Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.974.31, di seguito «CDI-CZ») è stata firmata il 4 dicembre 1995 e da allora non è mai stata sottoposta a revisione.

A seguito della decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale di revocare la riserva della Svizzera riguardo allo scambio di informazioni secondo il modello di convenzione dell'OCSE, che ha segnato il cambiamento della politica svizzera in materia di convenzioni, la Repubblica Ceca ha chiesto alla Svizzera di avviare negoziati allo scopo di completare la CDI-CZ con una disposizione conforme all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. La CDI-CZ contiene una disposizione sullo scambio di informazioni limitato alle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione.

Il Protocollo che modifica la CDI-CZ (di seguito «Protocollo di modifica») è stato firmato a Praga l'11 settembre 2012. Oltre alla nuova disposizione sullo scambio di informazioni in ambito fiscale, il Protocollo contiene in particolare una disposizione che prevede l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario per dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute durante almeno un anno e per dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali di entrambi gli Stati contraenti, come pure una disposizione sul trattamento fiscale dei contributi a istituzioni di previdenza dell'altro Stato contraente e, infine, l'obbligo

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per la Repubblica Ceca di avviare negoziati con la Svizzera se dovesse concordare una clausola arbitrale in una convenzione per evitare la doppia imposizione con uno Stato terzo.

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Valutazione

L'esenzione dall'imposta alla fonte per dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute da una società durante almeno un anno permette di norma di evitare carichi fiscali residui nei rapporti di gruppo con la società madre svizzera.

L'esenzione generale dall'imposta alla fonte per i dividendi versati a istituzioni di previdenza o alle banche centrali di entrambi gli Stati contraenti semplifica gli investimenti transfrontalieri di questi investitori istituzionali. È stata inoltre introdotta una disposizione contro gli abusi che prevede di consultare le autorità competenti in caso di sospetti di abuso.

Contrariamente alla propria politica tradizionale in materia di convenzioni, la Repubblica Ceca ha rifiutato di considerare le prestazioni di servizi come stabili organizzazioni ai sensi della Convenzione.

Se in futuro la Repubblica Ceca dovesse accordarsi su una clausola arbitrale in una convenzione per evitare le doppie imposizioni con un altro Stato, essa sarebbe obbligata ad avviare negoziati per adottare una tale disposizione nella CDI-CZ. Questa clausola garantisce alla Svizzera parità di trattamento in questo ambito rispetto ad altri Stati.

Ad eccezione del suo campo di applicazione materiale, la nuova disposizione sullo scambio di informazioni rispetta gli obiettivi fissati dal Consiglio federale e limita lo scambio di informazioni a domande concrete. I requisiti in materia di assistenza amministrativa corrispondono agli adeguamenti allo standard internazionale decisi dal Consiglio federale il 13 febbraio 2011.

Il Protocollo di modifica presenta un risultato equilibrato e contribuirà allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di modifica.

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Commento ai singoli articoli del Protocollo di modifica

Il Protocollo di modifica cambia e completa le citate disposizioni della CDI-CZ. Il tenore di questi cambiamenti è presentato qui di seguito.

Art. I del Protocollo di modifica concernente l'art. 4 della Convenzione (Residenza) Con la revisione, la disposizione sulla residenza è stata adeguata al tenore attuale del modello di convenzione dell'OCSE. Ora si dichiara espressamente che gli Stati contraenti e le loro suddivisioni politiche o i loro enti locali sono contemplati nel concetto di residenza. Il Protocollo della Convenzione prevede inoltre che siano considerate residenti le persone giuridiche costituite in uno Stato contraente ed esentate da imposta in questo Stato (n. 1). Queste disposizioni rappresentano una mera precisazione. Infatti, sulla base del diritto interno, in Svizzera tali persone giuridiche sono 8438

considerate residenti ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, anche senza una tale disposizione e anche quando non sono assoggettate a imposta in virtù degli scopi che perseguono.

Art. II del Protocollo di modifica concernente l'art. 5 della Convenzione (Stabile organizzazione) Secondo l'interpretazione fornita dalla Repubblica Ceca all'articolo 5 dell'attuale CDI-CZ, le imprese che esercitano esclusivamente un'attività di sorveglianza connessa a un cantiere di costruzione o a una catena di montaggio costituiscono una stabile organizzazione già dopo un periodo di 6 mesi. Aggiungendo le attività di sorveglianza alla disposizione concernente il cantiere di costruzione e la catena di montaggio si garantisce ora che tale stabile organizzazione di queste imprese sia costituita soltanto dopo un periodo di dodici mesi.

Art. III del Protocollo di modifica concernente l'art. 9 della Convenzione (Imprese associate) La Svizzera ha proposto di redigere tale disposizione secondo il tenore del modello di convenzione dell'OCSE. Per contro, la Repubblica Ceca voleva escludere dalla Convenzione un adeguamento in caso di frode, grave negligenza od omissione volontaria e limitare nel tempo l'adeguamento. Le delegazioni hanno infine convenuto l'abrogazione del paragrafo 3 in vigore. Per questo motivo sia l'adeguamento che la rettifica sono oggetto di una consultazione tra le autorità competenti degli Stati contraenti al fine di trovare un accordo circa l'adeguamento degli utili nei due Stati Contraenti.

Art. IV del Protocollo di modifica concernente l'art. 10 della Convenzione (Dividendi) La vigente CDI-CZ prevede un'aliquota d'imposta residua del 5 per cento per dividendi da partecipazioni di almeno il 25 per cento e un'aliquota del 15 per cento in tutti gli altri casi. D'ora in avanti i dividendi provenienti da partecipazioni di almeno il 10 per cento del capitale di una società detenute direttamente saranno imponibili unicamente nello Stato di residenza della società beneficiaria, a condizione che la partecipazione sia stata detenuta per almeno un anno al momento del pagamento dei dividendi (n. 3, lett. a del Protocollo della Convenzione). Se al momento del pagamento la durata minima di detenzione non è stata rispettata e pertanto l'imposta alla fonte è stata trattenuta, il beneficiario
effettivo dei dividendi è autorizzato a richiedere il rimborso dell'imposta trattenuta (n. 3, lett. a del Protocollo della Convenzione).

L'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario si applica anche ai dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali di entrambi gli Stati contraenti (art. 10 par. 3 lett. b e c). Sono considerate istituzioni di previdenza le istituzioni residenti di uno Stato contraente dove sono costituite e sottoposte alla relativa vigilanza, nella misura in cui esse siano riconosciute fiscalmente in questo Stato contraente e assicurino persone fisiche contro la vecchiaia, l'invalidità o il decesso. Un'istituzione di previdenza è riconosciuta fiscalmente in uno Stato contraente se i contributi versati dal beneficiario sono in parte o interamente deducibili fiscalmente in questo Stato dal reddito imponibile del beneficiario o se i contributi 8439

del datore di lavoro in questo Stato non sono sommati interamente al reddito imponibile del beneficiario (n. 3 lett. b del Protocollo della Convenzione). Il Protocollo prevede inoltre di trattare gli investimenti collettivi di capitale riservati esclusivamente agli investimenti delle istituzioni di previdenza come gli investimenti diretti di capitale effettuati dalle stesse istituzioni di previdenza.

Su richiesta della Repubblica Ceca la definizione di dividendi è stata adeguata al fine di uniformare il senso di tale nozione per entrambi gli Stati contraenti. Le distribuzioni dissimulate di utili sono quindi considerate dividendi se provengono, ad esempio, dagli interessi eccessivi di un debito (par. 5). All'origine della modifica vi è una decisione della Corte suprema della Repubblica Ceca in deroga a questa interpretazione.

Art. V del Protocollo di modifica concernente l'art. 11 della Convenzione (Interessi) Nella definizione di interessi non rientrano gli interessi di mora. È stato inoltre precisato che il termine non include i redditi considerati dividendi ai sensi della CDI-CZ. Questa precisazione coincide con l'adeguamento della definizione di dividendi.

Art. VII del Protocollo di modifica concernente l'art. 17 della Convenzione (Artisti e sportivi) Il paragrafo 3 dell'articolo 17 prevede un'eccezione all'imposizione nello Stato dove si esercitano le attività, se queste ultime sono finanziate interamente o per la maggior parte da fondi pubblici dell'altro Stato contraente. La nuova formulazione dell'articolo precisa che, per rientrare in tale eccezione, il finanziamento deve provenire interamente o in larga misura dallo Stato di residenza dell'artista o dello sportivo e che, in tal caso, il diritto di imposizione spetta a questo Stato.

Art. VIII del Protocollo di modifica concernente l'art. 23 della Convenzione (Eliminazione delle doppie imposizioni) Questa disposizione è stata aggiornata secondo il testo adottato attualmente da entrambi gli Stati contraenti. La Repubblica Ceca evita la doppia imposizione applicando il metodo del computo (par. 1 lett. a). Tuttavia, in determinate situazioni, il diritto interno ceco prevede il metodo dell'esenzione per i redditi provenienti dall'estero. L'applicazione di queste disposizioni è ora espressamente prevista dalla CDI-CZ (par. 1 lett. c).
Per quanto concerne la Svizzera, quest'ultima ha abbandonato la riserva di imposizione per pensioni da funzioni pubbliche (par. 2 lett. a). Attualmente queste prestazioni sono soggette a imposta nella Repubblica Ceca. Conformemente alla politica svizzera in materia di convenzioni, i dividendi versati da una società residente della Repubblica Ceca a una società svizzera sono equiparati ai dividendi versati da una società residente di Svizzera a un'altra società elvetica (par. 2 lett. c). La deduzione per partecipazioni è applicabile quindi a detti dividendi alle medesime condizioni.

La Repubblica Ceca non ha potuto fornire il proprio consenso a un regolamento bilaterale, poiché in questo Stato la deduzione per partecipazioni dei dividendi versati da società estere è sottoposta a particolari condizioni.

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Art. IX del Protocollo di modifica concernente l'art. 24 della Convenzione (Non discriminazione) Accade regolarmente che i contributi siano versati al sistema previdenziale di uno Stato, mentre il reddito di un'attività lucrativa sia imponibile in un altro Stato. In questi casi vi è il rischio che tali contributi non siano considerati a livello fiscale.

L'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito «Accordo di libero scambio», RS 0.142.112.681) coordina dunque i sistemi di sicurezza sociale degli Stati interessati. Le sue disposizioni si applicano ai cittadini svizzeri e dell'UE che lavorano, o hanno lavorato, in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE e si sono trasferiti in un altro Stato. Esse prevedono di principio la subordinazione al sistema previdenziale di uno Stato. Poiché le regole dell'Accordo di libero scambio concernenti la sicurezza sociale non coincidono con quelle della convenzione contro la doppia imposizione relative all'imposizione del reddito del lavoro, capita regolarmente che una persona abiti in uno Stato e paghi i contributi di previdenza, ma lavori in un altro Stato in cui il suo reddito viene tassato. Nel quadro dei negoziati le parti hanno potuto convenire che i contributi alle istituzioni di previdenza del primo Stato contraente debbano essere considerati nel secondo Stato contraente alle stesse condizioni fiscali dei contributi alla previdenza professionale dello Stato in cui si lavora. (par. 6).

Il nuovo paragrafo 7 definisce la nozione di istituzione di previdenza riconosciuta fiscalmente ai sensi del paragrafo 6. In Svizzera vi rientrano tutte le istituzioni del primo e del secondo pilastro come pure quelle del pilastro 3a. Attualmente in Svizzera la deduzione dei contributi alle assicurazioni sociali (inclusa la previdenza professionale) è già compresa forfettariamente nelle tariffe dell'imposta alla fonte.

La prassi svizzera vigente adempie pertanto in linea di massima già oggi il contenuto della disposizione.

Art. X del Protocollo di modifica concernente l'art. 26 della Convenzione (Scambio di informazioni) Alla luce della globalizzazione dei mercati finanziari e in particolare sullo sfondo della crisi finanziaria, la
cooperazione internazionale in ambito fiscale ha assunto maggiore importanza. La Svizzera sostiene gli sforzi in questo settore. Revocando la sua riserva all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE, il 13 marzo 2009 la Svizzera si è impegnata politicamente ad adottare lo standard internazionale in questo ambito.

Il presente articolo 26 riprende in ampia misura il testo dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. Esistono scostamenti al fine di autorizzare espressamente gli Stati contraenti a impiegare misure coercitive per l'applicazione della richiesta di informazioni nei confronti di banche, altri istituti finanziari, mandatari e fiduciari nonché per determinare i rapporti di partecipazione. Queste deroghe sono compatibili con lo standard internazionale.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio dello scambio di informazioni. Esso prevede lo scambio delle informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo a tutti i tipi di imposte. Dato che le informazioni sono limitate a quelle verosimilmente rilevanti, le cosiddette «fishing expedition» non sono consentite. Inoltre, lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua 8441

procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni all'altro Stato. Al fine di applicare questa disposizione, non è necessario che il contribuente sia un residente della Svizzera o della Repubblica Ceca, nella misura in cui vi sia un legame economico in uno dei due Stati contraenti.

Conformemente alla sua politica attuale, la Svizzera intendeva limitare lo scambio di informazioni alle imposte considerate dalla Convenzione. In questo modo si vogliono evitare sovrapposizioni con altri trattati internazionali (ad es. con l' Accordo del 26 ottobre 2004 di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, RS 0.351.926.81). La Repubblica Ceca si è tuttavia rifiutata di scostarsi dal tenore del paragrafo 1 dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE e ha subordinato la conclusione dei negoziati dalla sua ripresa. Nel quadro della soluzione globale le delegazioni hanno infine convenuto il campo d'applicazione per tutte le imposizioni.

Il paragrafo 2 stabilisce il principio della segretezza. Questa disposizione prevede che le informazioni scambiate debbano essere accessibili solo a persone o autorità che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste nella Convenzione, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Le informazioni possono quindi anche essere comunicate al contribuente o al suo rappresentante. L'ultima frase di questo paragrafo prevede la possibilità di impiegare le informazioni ricevute per altri scopi non fiscali se questa possibilità è permessa dal diritto di entrambi gli Stati contraenti e lo Stato richiesto vi acconsente. Questa disposizione permette ad esempio di utilizzare le informazioni ottenute in un'altra procedura penale senza tuttavia privare la persona interessata dei diritti procedurali in Svizzera. Questo permette di evitare che vengano più volte richieste e trasmesse le stesse informazioni per fini diversi. In tutti i casi è necessario il consenso dello Stato richiesto.

Il paragrafo 3 prevede alcune restrizioni allo scambio di informazioni in favore dello Stato richiesto. Questo non è tenuto a
eseguire misure amministrative che vanno oltre i limiti posti dalle proprie norme legali o dalla sua prassi amministrativa e nemmeno a eseguire misure amministrative che si scostano dalle norme legali o dalla prassi amministrativa dello Stato richiedente. Nel caso della Svizzera significa in particolare garantire il diritto di essere sentiti delle persone interessate. Lo Stato richiesto può inoltre rifiutarsi di comunicare informazioni che non potrebbero essere ottenute secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa o secondo quelle dello Stato richiesto. Infine, lo Stato richiesto può rifiutarsi di comunicare informazioni contrarie all'ordine pubblico o che rivelano un segreto commerciale. In particolare per quest'ultimo caso, potrebbe trattarsi di informazioni che non sono tenute sufficientemente segrete dall'altro Stato.

Il paragrafo 4 prevede che lo Stato richiesto abbia l'obbligo di trasmettere e scambiare informazioni anche nel caso in cui esso stesso non necessiti di queste informazioni ai fini dell'imposizione. Di conseguenza lo scambio di informazioni non si limita soltanto alle informazioni che presentano un interesse per le autorità fiscali dello Stato richiesto.

Il paragrafo 5 contiene disposizioni speciali concernenti le informazioni detenute da banche o da altri intermediari nonché concernenti i rapporti di partecipazione di persone. Tali informazioni devono essere scambiate nonostante le restrizioni del paragrafo 3. Lo Stato richiesto deve poter ottenere e trasmettere le informazioni 8442

richieste anche se queste informazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il segreto bancario svizzero a fini fiscali. La disposizione presuppone tuttavia che le informazioni richieste siano disponibili.

In caso di frode fiscale la Svizzera dispone, in virtù della procedura penale di diritto interno, dei mezzi necessari per ottenere le informazioni secondo il paragrafo 5. Lo scambio di informazioni previsto dal Protocollo non presuppone tuttavia più l'esistenza di una frode fiscale. Affinché l'attuazione degli obblighi della Convenzione possa essere garantita dagli Stati contraenti, l'ultimo periodo del paragrafo 5 accorda agli Stati contraenti la base legale necessaria per disporre dei poteri di procedura che permettano loro di ottenere le informazioni richieste.

La Svizzera non trasmette alcuna informazione alla Repubblica Ceca se la domanda si fonda su dati ottenuti illegalmente. Nel corso dei negoziati la Svizzera ha comunicato questa posizione alla delegazione ceca, che ne ha preso atto.

Le disposizioni dell'articolo 26 sono ulteriormente precisate nel Protocollo della Convenzione (n. 7).

Nel Protocollo di modifica sono inoltre dettagliati i requisiti per una richiesta di informazioni (lett. a). Sono in particolare necessari una chiara identificazione del contribuente interessato e, nella misura in cui sono noti, il nome e l'indirizzo della persona (ad es. una banca) che verosimilmente detiene le informazioni desiderate dallo Stato richiesto. Su richiesta della Repubblica Ceca, oltre alle comuni esigenze, lo Stato richiedente deve attestare espressamente di aver osservato il principio di sussidiarietà.

La regola di interpretazione che contiene il divieto alla cosiddetta «fishing expedition» è inserita alla lettera b.

Fino a poco tempo fa, lo standard internazionale limitava lo scambio di informazioni a domande concrete. Sul piano internazionale sono state avviate discussioni in vista di allargare la norma e di ammettere anche domande concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si deve supporre sulla base di numerosi indizi che non hanno adempiuto ai loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. La Svizzera risponderà
a domande in tal senso soltanto dopo l'entrata in vigore della legge del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa in materia fiscale (FF 2012 7281). Le disposizioni introdotte dal Protocollo di modifica corrispondono allo standard ampliato.

È inoltre precisato che gli Stati contraenti non sono obbligati a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici, senza pertanto escludere la possibilità per uno degli Stati contraenti di effettuare uno scambio di informazioni spontaneo o automatico, se il suo diritto interno lo prevede (lett. c).

Sono inoltre garantiti i diritti procedurali dei contribuenti (lett. d).

La nuova clausola si applica ai periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data.

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Art. XI del Protocollo di modifica concernente il Protocollo della Convenzione Oltre alle disposizioni del Protocollo della Convenzione già commentate nei relativi articoli del Protocollo di modifica, gli attuali due numeri del Protocollo della Convenzione diventano rispettivamente i numeri 2 e 4.

La Repubblica Ceca si impegna ad avviare negoziati con la Svizzera per inserire una clausola arbitrale nella CDI-CZ, se dovesse concordare una clausola arbitrale in una Convenzione per evitare la doppia imposizione con uno Stato terzo (n. 6 del Protocollo della Convenzione). Questa disposizione garantisce alla Svizzera la parità di trattamento con gli altri Stati contraenti della Repubblica Ceca.

Per impedire un uso abusivo della CDI-CZ, al numero 8 del Protocollo della Convenzione è stata convenuta una disposizione. L'autorità competente di uno Stato contraente consulta l'autorità competente dell'altro Stato contraente se ritiene che, in un caso particolare, la concessione dei vantaggi della CDI-CZ possa condurre a un abuso. Sulla base di questa consultazione, l'autorità competente del primo Stato contraente potrà privare una persona dei vantaggi della Convenzione. Secondo questa disposizione la decisione concernente l'abuso spetta allo Stato della fonte. La consultazione dell'altro Stato contraente garantisce la possibilità di stabilire un abuso della CDI-CZ tenendo conto di tutti i fatti pertinenti e con una certa riserva.

Questa procedura non si applica alle autorità incaricate dell'applicazione del diritto in entrambi gli Stati. Tuttavia, se in un caso particolare lo sgravio previsto dalla CDI-CZ viene respinto, la persona interessata può richiedere un accertamento da parte delle autorità competenti nel quadro di una procedura amichevole (art. 25 CDI-CZ), cui si applica la presente regolamentazione.

Art. XII del Protocollo di modifica (Entrata in vigore) Le disposizioni del Protocollo di modifica si applicano agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data. Ciò vale anche per le disposizioni relative allo scambio di informazioni.

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Ripercussioni finanziarie

L'introduzione dell'esenzione dall'imposta alla fonte per dividendi da partecipazioni determinanti e per dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali di entrambi gli Stati contraenti provoca perdite fiscali. Tuttavia, essa condurrà a un miglioramento dell'attrattiva della piazza economica svizzera e, di conseguenza, a entrate fiscali supplementari. Non è possibile stimare l'ammontare delle perdite e delle entrate fiscali supplementari.

L'obbligo di fornire assistenza amministrativa su richiesta per l'esecuzione del diritto interno dello Stato richiedente, da un lato, e l'accesso su domanda a informazioni bancarie per scopi fiscali dall'altro, può in una certa misura mettere in dubbio l'attrattiva della piazza economica svizzera, causando indirettamente effetti indesiderati per le entrate fiscali svizzere. In considerazione degli sforzi internazionali per condizioni quadro uniformi in tutti gli Stati in fatto di assistenza amministrativa («global level playing field») e la garanzia di uno scambio di informazioni efficace grazie a un meccanismo di controllo adeguato, la nuova situazione non dovrebbe però comportare ripercussioni particolari per la Svizzera.

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I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di modifica. Nel suo insieme quest'ultimo contribuisce in maniera positiva al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e sostiene quindi gli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

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Costituzionalità

Il Protocollo di modifica si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.; RS 101,) che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvare il presente Protocollo di modifica il quale, una volta approvato, sarà parte integrante della CDI-CZ. Sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale, i trattati di durata indeterminata e non denunciabili, che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale e che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. La CDI-CZ è stata conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10), una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze.

La nuova disposizione concernente lo scambio di informazioni conforme al modello di convenzione dell'OCSE costituisce un'importante novità nella politica svizzera in materia di convenzioni. Il Protocollo di modifica prevede dunque nuove disposizioni importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva il Protocollo di modifica firmato l'11 settembre 2012 sottostà a referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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