Traduzione1

Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 21 settembre 2011 a Berlino tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari

La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 21 settembre 2011 a Berlino tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari (di seguito «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. I Il preambolo è abrogato e sostituito come segue: «La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, animate dal desiderio di consolidare le relazioni in materia di politica finanziaria tra i due Stati; determinate a rafforzare la collaborazione in ambito fiscale e di economia finanziaria e a promuovere la concorrenza reciproca; desiderose di creare con la presente Convenzione una base che, per l'effetto esplicato, corrisponda durevolmente allo scambio automatico di informazioni per i redditi da capitale; alla luce della stretta collaborazione già in atto nel campo della doppia imposizione, hanno convenuto quanto segue:»

1

Dal testo originale tedesco.

2012-0821

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Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Art. II 1. Il seguente paragrafo 3 è aggiunto all'articolo 1: «3. Nonostante tutte le altre disposizioni, la Parte 3 non è applicabile a redditi e utili oggetto di ritenuta d'imposta o di divulgazione volontaria conformemente all'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito «Accordo sulla fiscalità del risparmio»). La Parte 2 della Convenzione non viene pregiudicata.» 2. Il seguente paragrafo 4 è aggiunto all'articolo 1: «4. Nonostante qualsiasi altra disposizione, a partire dalla data di applicazione delle disposizioni relative a qualsiasi revisione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, anche tramite un nuovo accordo, il riferimento all'Accordo sulla fiscalità del risparmio di cui al paragrafo 3 rinvia alla sua versione rivista.» Art. III La lettera k) dell'articolo 2 è abrogata e sostituita come segue: «k) le seguenti abbreviazioni designano: ­ «GG» la legge fondamentale per la Repubblica federale di Germania (Grundgesetz); ­ «AO»: l'ordinamento tributario tedesco (Abgabenordnung); ­ «EStG»: la legge concernente l'imposta sul reddito tedesca (Einkommensteuergesetz); ­ «SolzG»: la legge concernente il supplemento di solidarietà tedesco (Solidaritätszuschlaggesetz); ­ «InvStG»: la legge concernente l'imposta sugli investimenti tedesca (Investmentsteuergesetz); ­ «KapErhStG»: la legge tedesca concernente le misure fiscali in caso di aumento del capitale nominale per mezzo di fondi societari (Gesetz über steuerrechtliche Massnahmen bei Erhöhung des Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln); ­ «OWiG»: la legge concernente l'inosservanza di prescrizioni d'ordine tedesca (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten); ­ «StPO»: l'ordinamento penale tedesco (Strafprozessordung); ­ «LIP»: la legge federale svizzera del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva.

Nella presente Convenzione, qualsiasi rinvio a una disposizione legale di uno degli Stati contraenti è inteso fare riferimento alla versione della legge in vigore al momento della firma della presente Convenzione.»

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Art. IV Il paragrafo 1 dell'articolo 5 è abrogato e sostituito come segue: «1. Una persona interessata che, il giorno di riferimento 2 e all'entrata in vigore della presente Convenzione, detiene un conto o un deposito presso il medesimo agente pagatore svizzero deve comunicare per scritto all'agente pagatore svizzero, al più tardi al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione , quali conti o depositi esistenti al giorno di riferimento 3 assoggettare all'imposizione a posteriori mediante pagamento unico secondo l'articolo 7 e per quali conti o depositi essa l'autorizza a procedere alla comunicazione volontaria secondo l'articolo 9. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione una comunicazione già trasmessa è irrevocabile.» Art. V 1. Il paragrafo 1 dell'articolo 6 è abrogato e sostituito come segue: «1. Una persona interessata che ha avviato una relazione commerciale con un agente pagatore svizzero tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 deve comunicare a quest'ultimo per scritto, al più tardi entro il giorno di riferimento 4: a)

se i valori patrimoniali depositati erano contabilizzati presso un agente pagatore svizzero il giorno di riferimento 2; e

b)

se la relazione commerciale con questo agente pagatore svizzero esiste ancora all'entrata in vigore della presente Convenzione.»

2. Il paragrafo 2 dell'articolo 6 è abrogato e sostituito come segue: «2. Se i valori patrimoniali menzionati nella comunicazione di cui al paragrafo 1 erano contabilizzati presso un agente pagatore svizzero il giorno di riferimento 2 e la relazione commerciale tra la persona interessata e l'agente pagatore svizzero non esiste più all'entrata in vigore della presente Convenzione, il nuovo agente pagatore svizzero adotta le misure menzionate nella Parte 2 della presente Convenzione. I precedenti agenti pagatori svizzeri sono tenuti a cooperare. Al più tardi entro il giorno di riferimento 4 la persona interessata deve: a)

informare il nuovo agente pagatore svizzero secondo il paragrafo 1 dell'articolo 5;

b)

autorizzare per scritto il nuovo agente pagatore svizzero a richiedere presso il precedente agente pagatore svizzero tutte le informazioni necessarie per procedere nell'esecuzione dell'imposizione a posteriori mediante pagamento unico ai sensi dell'articolo 7 o alla comunicazione volontaria ai sensi dell'articolo 9, a seconda della comunicazione ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 5; e

c)

autorizzare per scritto il precedente agente pagatore svizzero a trasmettere, su domanda, al nuovo agente pagatore svizzero tutte le informazioni necessarie per procedere nell'esecuzione dell'imposizione a posteriori mediante pagamento unico ai sensi dell'articolo 7 o alla comunicazione volontaria ai sensi dell'articolo 9.»

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3. Il paragrafo 3 dell'articolo 6 è abrogato e sostituito come segue: «3. Se i valori patrimoniali menzionati nella comunicazione di cui al paragrafo 1 erano contabilizzati presso un agente pagatore svizzero il giorno di riferimento 2 e la relazione commerciale con questo agente pagatore svizzero esiste ancora all'entrata in vigore della presente Convenzione, il nuovo agente pagatore svizzero non adotta ulteriori misure secondo la Parte 2 della presente Convenzione per i valori patrimoniali affidatigli dalla persona interessata.» Art. VI 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 7 è abrogato e sostituito come segue: «2. Il pagamento unico è calcolato sulla base dell'allegato I della presente Convenzione. L'aliquota è del 34 per cento. Se l'onere fiscale (of) ammonta al 34 per cento o lo supera e il capitale determinante ammonta ad almeno un milione di euro, l'onere fiscale (applicabile a tutto il capitale determinante) viene aumentato di un punto percentuale per milione di euro di capitale determinante supplementare fino a un massimo del 41 per cento. L'aliquota minima è del 21 per cento.» 2. Il paragrafo 4 dell'articolo 7 è abrogato e sostituito come segue: «4. Dopo approvazione dei certificati menzionati nel paragrafo 3, l'agente pagatore svizzero effettua mensilmente i pagamenti unici all'autorità competente svizzera. Il primo versamento avviene un mese dopo il giorno di riferimento 3. L'ultimo versamento avviene 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. L'autorità competente svizzera trasferisce mensilmente i pagamenti unici all'autorità competente tedesca. Il primo trasferimento avviene due mesi dopo il giorno di riferimento 3. L'ultimo trasferimento avviene 13 mesi dopo il giorno di riferimento 3. L'agente pagatore svizzero versa senza indugio i successivi pagamenti unici all'autorità competente svizzera, che a sua volta li trasferisce senza indugio all'autorità competente tedesca.» 3. Il paragrafo 6 dell'articolo 7 è abrogato e sostituito come segue: «6. Con l'accredito integrale del pagamento unico sul conto di pagamento creato a tal fine presso l'agente pagatore svizzero, le pretese tedesche in materia di imposte sulla sostanza, sulle imprese, sulle successioni e sulle donazioni nonché le pretese in materia di imposte comuni ai sensi dell'articolo 106 paragrafo 3 comma 1 GG, ad eccezione delle pretese
in materia di imposte sulle società, provenienti dai valori patrimoniali contabilizzati nei corrispondenti conti e depositi sono considerate estinte al momento del loro insorgere. L'importo con effetto estintivo contabilizzato nel conto o nel deposito al momento dell'entrata in vigore della Convenzione corrisponde al capitale determinante Cd secondo all'allegato I della presente Convenzione, per cui: a)

se C10 è minore di C8, Cd corrisponde all'importo C8;

b)

se C10 è uguale o maggiore a C8 e uguale o minore di 1,2 * C8, Cd corrisponde all'importo C10;

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c)

se C10 è maggiore di 1,2 * C8, Cd corrisponde al maggiore dei seguenti importi: ­ 1,2 * C8; o ­ C8, più la somma: (i) dei valori patrimoniali in entrata tra il giorno di riferimento 2 e l'entrata in vigore della presente Convenzione che compensano i valori patrimoniali in uscita tra il giorno di riferimento 1 e il giorno di riferimento 2; e (ii) degli aumenti di valore tra il giorno di riferimento 2 e l'entrata in vigore della presente Convenzione dei valori patrimoniali contabilizzati nel corrispondente conto o deposito entro il giorno di riferimento 2; sono considerati aumenti di valore i redditi secondo il paragrafo 1 dell'articolo 18 e gli utili derivanti da operazioni di cambio non realizzati.

purché la persona interessata metta a disposizione, entro il giorno di riferimento 3, tutta la documentazione necessaria per applicare i calcoli secondo (i) e (ii).

Nella misura in cui i valori patrimoniali provengono direttamente o indirettamente dalla Repubblica federale di Germania e sono defluiti dalla Repubblica federale di Germania tra la firma e l'entrata in vigore della presente Convenzione, il primo periodo non è applicabile. La quota del pagamento unico riscossa su questi valori patrimoniali è considerata un anticipo dell'imposta sui redditi ai sensi del paragrafo 37 EStG per il periodo oggetto della tassazione 2013.» 4. Il seguente paragrafo 10 è aggiunto all'articolo 7: «10. I paragrafi 6 e 7 non influiscono sul calcolo di base per la riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto secondo il Regolamento del 29 maggio 1989 n. 1553/89 (CEE) del Consiglio.» Art. VII Il paragrafo 3 dell'articolo 11 è abrogato e sostituito come segue: «3. Se all'entrata in vigore della presente Convenzione una persona interessata detiene un conto o un deposito presso l'agente pagatore svizzero e se, a causa di liquidità insufficiente, non è possibile prelevare integralmente un pagamento unico, l'agente pagatore svizzero deve comunicarlo alla persona interessata conformemente all'articolo 9. In questo caso, non è necessaria l'autorizzazione scritta della persona interessata.» Art. VIII L'articolo 16 è abrogato e sostituito come segue: «La competente autorità svizzera comunica all'autorità competente tedesca, entro 12 mesi dal giorno di riferimento 3, nel loro ordine di importanza per volume calcolato dei valori patrimoniali, i 10 principali Stati o territori nei quali le persone interessate hanno trasferito i valori patrimoniali dei conti o dei depositi saldati tra il momento 4487

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della firma e il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione. La comunicazione menziona inoltre il numero di persone interessate per Stato o territorio. Gli Stati contraenti non pubblicano le informazioni raccolte e comunicate in virtù del presente articolo.» Art. IX Il titolo della Parte 3 è abrogato e sostituito come segue:

«Riscossione alla fonte di un'imposta da parte degli agenti pagatori svizzeri» Art. X 1. Il paragrafo 1 dell'articolo 19 è abrogato e sostituito come segue: «1. L'autorità competente tedesca informa per scritto all'autorità competente svizzera sulla modifica delle aliquote d'imposta nel diritto tedesco che riguardano i redditi imponibili i valori patrimoniali secondo la Parte 3 della presente Convenzione.» 2. Il paragrafo 2 dell'articolo 19 è abrogato e sostituito come segue: «2. Le aliquote d'imposta che sono modificate nel diritto tedesco dopo la firma della presente Convenzione sono applicabili simultaneamente con l'imposizione dei redditi o dei valori patrimoniali menzionati nella presente Convenzione, a condizione che l'autorità competente svizzera non abbia comunicato per scritto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'autorità competente tedesca, che la modifica delle aliquote non sarà effettuata nel quadro dell'applicazione della presente Convenzione. L'autorità competente svizzera pubblica senza indugio ogni modifica delle aliquote d'imposta e fa in modo che gli agenti pagatori svizzeri ne siano informati.» Art. XI Il paragrafo 1 dell'articolo 20 è abrogato. I paragrafi 2, 3 e 4 diventano i paragrafi 1, 2 e 3.

Art. XII I paragrafi 4 e 5 dell'articolo 28 sono abrogati. Il paragrafo 6 diventa il paragrafo 4.

Art. XIII 1. Gli articoli 31­43 diventano gli articoli 32­44.

2. Sono adeguati i rinvii nei seguenti articoli: ­

nella lettera c) del paragrafo 10 dell'articolo 32 (ex 31) il rinvio all'articolo 41 è abrogato e sostituito con un rinvio all'articolo 42.

nel titolo dell'articolo 42 (ex 41) il rinvio all'articolo 31 è abrogato e sostituito con un rinvio all'articolo 32.

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nel paragrafo 1 dell'articolo 42 (ex 41) il rinvio al paragrafo 6 dell'articolo 31 è abrogato e sostituito con un rinvio al paragrafo 6 dell'articolo 32.

nel paragrafo 2 dell'articolo 42 (ex 41) il rinvio al quarto periodo del paragrafo 5 dell'articolo 31 è abrogato e sostituito con un rinvio al quarto periodo del paragrafo 5 dell'articolo 32.

3. Viene inserito il seguente articolo 31; «Art. 31

Successioni

1. Se viene a conoscenza del decesso di una persona interessata, l'agente pagatore svizzero blocca i valori patrimoniali di cui la persona interessata era il beneficiario effettivo alla data del suo decesso. I vigenti obblighi di diligenza svizzeri devono essere rispettati. L'agente pagatore svizzero sblocca i valori patrimoniali dopo aver prelevato l'imposta di cui al paragrafo 2 o dopo che gli eredi consentono alla trasmissione delle informazioni secondo il paragrafo 3. Nonostante quanto precede, sono autorizzati prelievi fino a un massimo del 50 per cento dei valori patrimoniali esistenti alla data del decesso della persona interessata 2. Gli eredi che provano all'agente pagatore svizzero di essere i beneficiari dei valori patrimoniali della persona deceduta possono, entro un anno dal decesso della persona interessata, autorizzare per scritto l'agente pagatore svizzero a procedere alla trasmissione ai sensi del paragrafo 3. In assenza di tale autorizzazione, una volta trascorso il termine o se viene a conoscenza a posteriori del decesso della persona interessata, l'agente pagatore svizzero riscuote un importo corrispondente al 50 per cento dei valori patrimoniali contabilizzati presso di lui alla data del decesso della persona interessata. Il paragrafo 3 dell'articolo 28 si applica per analogia.

3. Se gli eredi forniscono all'agente pagatore svizzero un'autorizzazione scritta, quest'ultimo trasmette senza indugio le seguenti informazioni: a)

identità (cognome, data di nascita) e domicilio della persona interessata deceduta;

b)

se noto, il numero d'identificazione (Identifikationsnummer) secondo il paragrafo 139b AO della persona interessata deceduta e degli eredi;

c)

nome e indirizzo dell'agente pagatore svizzero;

d)

numero di cliente della persona interessata deceduta (numero di cliente, di conto o di deposito, codice IBAN);

e)

se nota, l'identità (cognome, data di nascita) e domicilio dell'erede o degli eredi;

f)

stato del conto alla data del decesso della persona interessata.

4. Se, a seguito di liquidità insufficiente, l'agente pagatore svizzero non è in grado di riscuotere l'importo totale secondo il paragrafo 2, esso trasmette le informazioni secondo il paragrafo 3, per quanto gli eredi non abbiano messo a disposizione l'importo necessario nei termini fissati, che non devono superare le otto settimane.

In questo caso, non è necessaria l'autorizzazione scritta degli eredi.

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5. Con la riscossione dell'imposta secondo il paragrafo 2 o la trasmissione delle informazioni secondo il paragrafo 3, l'agente pagatore svizzero rilascia agli eredi un certificato secondo il modello prestabilito.

6. L'agente pagatore svizzero trasferisce entro un mese l'imposta prelevata secondo il paragrafo 2 all'autorità competente svizzera e al contempo lo comunica al Land tedesco in cui la persona deceduta aveva il suo domicilio. L'autorità competente svizzera trasferisce senza indugio l'imposta e il nome del Land tedesco all'autorità competente tedesca, trattenendo per sé una provvigione di riscossione dello 0,1 per cento.

7. Nei casi di trasmissione secondo il paragrafo 3 gli agenti pagatori svizzeri trasmettono le informazioni entro un mese all'autorità competente svizzera. Essa le trasmette senza indugio all'autorità competente tedesca.

8. Se gli eredi presentano all'autorità competente tedesca in virtù del diritto tedesco un certificato secondo il paragrafo 5, questa autorità competente tedesca computa l'imposta di cui al paragrafo 2 sull'imposta sulle successioni dovuta in Germania e ne rimborsa l'eccedenza agli eredi. In questo caso il paragrafo 9 non è applicabile.

9. Con l'accredito integrale dell'imposta secondo il paragrafo 2 sul conto di pagamento creato a tal fine presso l'agente pagatore svizzero, le pretese dell'imposta sulle successioni tedesca sui relativi valori patrimoniali sono considerate estinte al momento del loro insorgere.» Art. XIV Il paragrafo 9 dell'articolo 32 (ex 31) è abrogato e sostituito come segue: «9. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il comitato congiunto di cui all'articolo 39 determina di comune accordo per l'anno di entrata in vigore e quello successivo il numero massimo di richieste ammesse. Il numero massimo di richieste deve essere adeguato. Per questo primo biennio esso si situa tra le 900 e le 1300 richieste. All'inizio del periodo successivo di due anni il comitato congiunto adegua il numero massimo di richieste in funzione delle esperienze fatte. Il valore determinato per il primo periodo di due anni può essere aumentato o ridotto al massimo del 20 per cento.» Art. XV Il paragrafo 3 dell'articolo 35 (ex 34) è abrogato e sostituito come segue: «3. Le limitazioni d'impiego previste in questo articolo non si applicano nei casi
di comunicazione volontaria di cui agli articoli 9, 21 e 31 paragrafo 3.» Art. XVI Il paragrafo 2 dell'articolo 38 (ex 37) è abrogato e sostituito come segue: «2. L'autorità competente tedesca informa l'autorità competente svizzera delle modifiche del diritto tedesco in materia di imposizione dei redditi o dei valori patrimoniali oggetto della presente Convenzione.» 4490

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Art. XVII L'articolo 41 (ex 40) è abrogato e sostituito come segue: «Art. 41

Allegati

Gli allegati I e II sono parte integrante della presente Convenzione.» Art. XVIII Il paragrafo 2 dell'articolo 43 (ex 42) è abrogato e sostituito come segue: «2. Con riferimento alla Parte 3 rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione i pagamenti effettuati dopo la sua entrata in vigore. L'articolo 30 considera i decessi di persone interessate avvenuti dall'entrata in vigore della presente Convenzione.» Art. XIX La lettera a) del paragrafo 5 dell'articolo 44 (ex 43) è abrogata e sostituita come segue: «a)

le pretese della persona interessata secondo l'articolo 22 e degli eredi secondo il paragrafo 8 dell'articolo 31 restano impregiudicate;»

Art. XX L'allegato I della Convenzione è abrogato e sostituito come segue:

«Calcolo del pagamento unico
2
2 C 9 ' C 10 ' n
1 n C C b
Cd

a

P max 3 d 8 3 10 10 2







a C min d



(«formula di base»)

dove: C9' = Cd + Cd · r C10' = Cd + Cd · 2 · r




Cd





C8

, se C 10 C 8

C 10

, se C 8 C 10 1 .2 C 8

1 .2 C 8

10 8 max
C 8 aumenti di valore recuperi
i

9 i

1








, se C 10 1 .2 C 8

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of

P Cd

La regola seguente è volta a evitare che dall'applicazione della formula per l'elemento di capitale risulti un valore negativo: se

Cd ­

N · Cb < 0, questa grandezza è considerata uguale a zero.

8

Il pagamento unico maggiorato P' è calcolato come segue: Se of 0,34 (ovvero 34%), e: se 1 mio.

Cd < 2 mio., se 2 mio.

Cd < 3 mio., se 3 mio.

Cd < 4 mio., se 4 mio.

Cd < 5 mio., se 5 mio.

Cd < 6 mio., se 6 mio.

Cd < 7 mio., se 7 mio.

Cd,

Dunque P' = of ' Cd

allora of ' = 0,35 allora of ' = 0,38 allora of ' = 0,39 allora of ' = 0,40 allora of ' = 0,41 allora of ' = 0,40 allora of ' = 0,41

Il paragrafo 5 dell'articolo 7 stabilisce che il pagamento unico è calcolato in Euro.

Tutti gli importi del presente allegato sono in Euro.

P P' A of of ' Cd n Cb i Ci C8 C10 C9', C10' R a min Recuperi

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Pagamento unico Pagamento unico maggiorato Aliquota (34 %) Onere fiscale Onere fiscale maggiorato Capitale determinante Numero di anni della relazione bancaria prima del 31.12.2010, 0 n 8 Capitale alla fine dell'anno in cui è stata aperta la relazione bancaria.

Per le relazioni bancarie aperte prima del 01.01.2003 è determinante il capitale al 31.12.2002.

Anno i, 1 i 10, dove l'anno 1 inizia il 01.01.2003 Capitale alla fine dell'anno i Capitale alla fine dell'ottavo anno (31.12.2010) Capitale alla fine del decimo anno (31.12.2012) Capitale fittizio alla fine del nono (31.12.2011) o del decimo anno (31.12.2012) Rendimento (3% p.a.)

Aliquota minima (21 %) Afflussi di capitali negli anni 9 e 10 che compensano le uscite degli anni da 1 a 8.»

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Art. XXI Il Protocollo è abrogato.

Art. XXII L'Atto finale firmato a Berlino il 21 settembre 2011 è abrogato e sostituito come segue: «L'Atto finale della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari I plenipotenziari hanno adottato le seguenti dichiarazioni, allegate al presente Atto finale: 1.

Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sull'equivalenza della presente Convenzione

2.

Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sulla garanzia del rispetto della Convenzione

3.

Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti relativa alla norma sugli abusi

4.

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania all'acquisizione di dati di clienti sottratti a banche svizzere»

relativa

Art. XXIII L'Atto conclusivo alla Convenzione è completato dalle seguenti dichiarazioni: «Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sulla garanzia del rispetto della Convenzione Le disposizioni degli articoli 32 e 42 (Garanzia del rispetto della Convenzione) della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari non sono limitati dal paragrafo 3 dell'articolo 1 (Contenuto e scopo) della Convenzione.

Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti relativa alla norma sugli abusi Gli Stati contraenti emanano nel quadro della prevista procedura negli articoli 38 (Consultazione) e 39 (Comitato congiunto) della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari un'istruzione amministrativa comune per la concretizzazione dell'articolo 33 (Norma sugli abusi) della presente Convenzione.

Al riguardo possono essere descritti anche singoli modelli che rientrano in questa norma.» Art. XXIV L'allegato del presente Protocollo contiene una versione consolidata della Convenzione firmata il 21 settembre 2011 a Berlino tra la Confederazione Svizzera e la

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Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari, dell'atto finale e del verbale concordato con il protocollo.

Art. XXV Il presente Protocollo entra in vigore alla stessa data dell'entrata in vigore della Convenzione conformemente all'articolo 43 (ex art. 42).

Fatto a Berna, il 5 aprile 2012, in duplice esemplare originale in lingua tedesca.

Per la Confederazione Svizzera

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Per la Repubblica federale di Germania

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Verbale concordato in occasione della firma

In occasione della firma del Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 21 settembre 2011 a Berlino tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari, i plenipotenziari della Confederazione Svizzera e della Repubblica federale di Germania hanno preso nota ­

del Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale riguardo ad attività frontaliere in ambito finanziario e

­

del Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale ai fini dell'applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio Svizzera ­ UE.

Per la Confederazione Svizzera

Per la Repubblica federale di Germania

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Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale riguardo ad attività frontaliere in ambito finanziario

1.

Una collaborazione rafforzata tra le autorità di vigilanza tedesche e svizzere nel quadro delle rispettive legislazioni interne permetterà di snellire e accelerare la procedura di esenzione (Freistellungsverfahren) per le banche svizzere nella Repubblica federale di Germania e di semplificarla nell'applicazione.

2.

La procedura di esenzione semplificata si basa sui seguenti elementi:

2.1

le esigenze della procedura, secondo la quale le banche svizzere possono avviare una relazione con i clienti nella Repubblica federale di Germania, sono soddisfatte se: a) la banca, purché la relazione d'affari non sia avviata attraverso la sua succursale nella Repubblica federale di Germania, accerta l'identità del partner contrattuale (cliente) nell'ambito dell'identificazione a distanza con il coinvolgimento dei seguenti terzi di fiducia: ­ una succursale in uno Stato terzo o una società del gruppo, purché questa sia integrata nella «group compliance» della banca svizzera, una banca corrispondente o un altro intermediario finanziario, purché questi adempia le condizioni degli articoli 14­16 della Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, ­ un notaio o un altro servizio pubblico che effettua di norma tali identificazioni, ­ la Deutsche Post-AG avvalendosi della procedura d'identificazione postale (Post-Ident-Service); questi terzi di fiducia devono confermare, mettendo a disposizione i dati necessari per l'identificazione (nome e indirizzo come pure, se pertinenti in relazione alle persone fisiche, luogo e data di nascita), che il partner contrattuale (cliente) da identificare è la persona che compare davanti a loro; b) in caso di relazioni d'affari transfrontaliere avviate nella Repubblica federale di Germania le prescrizioni concernenti la tutela degli investitori e dei consumatori sono rispettate e il loro rispetto è verificato dalle autorità di vigilanza; c) il richiedente accetta nella richiesta che l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) possa partecipare agli atti di verifica dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in riferimento al punto 2.1.b) in caso di verifiche sul posto. La FINMA darà seguito alle domande di verifica

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Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

secondo le modalità che dovranno essere stabilite nell'accordo menzionato nel punto 4.

2.2

La procedura di esenzione per le banche svizzere nella Repubblica federale di Germania è concretizzata come segue: a) il termine per la decisione della BaFin in merito alla richiesta di esenzione non deve superare tre mesi a decorrere dalla presentazione della richiesta e dal ricevimento di tutti i documenti necessari; in caso di inosservanza del termine, la BaFin deve giustificare espressamente il motivo del superamento del termine; per lo svolgimento della procedura di esenzione la BaFin elaborerà fogli d'informazione specifici e fornirà su richiesta informazioni sulle regole da osservare nella Repubblica federale di Germania; b) in caso di disaccordo tra il richiedente e la BaFin sarà data la possibilità di adire il comitato congiunto previsto nella Convenzione del 21 settembre 2011 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari affinché questi emani un parere in forma di raccomandazione; ciò vale anche per le procedure di esenzione di durata superiore a nove mesi.

3.

La conformità UCITS dei fondi in valori mobiliari tedeschi e svizzeri sarà stabilita nell'accordo menzionato nel punto 4. In tal modo sarà ammessa la distribuzione di investimenti di capitale tedeschi in Svizzera e di quelli svizzeri nella Repubblica federale di Germania.

4.

Le autorità di vigilanza disciplineranno in un accordo le questioni tecniche necessarie relative al presente Memorandum. L'accordo dovrà essere concluso prima dell'entrata in vigore della Convenzione ed entrerà in vigore simultaneamente alla Convenzione.

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Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale ai fini dell'applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE

Visto l'aumento al 35 per cento dell'aliquota della ritenuta d'imposta secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE dal 1° luglio 2011 la Repubblica federale di Germania dichiara: 1.

Un contribuente assoggettato nella Repubblica federale di Germania, a cui un agente pagatore svizzero ha prelevato una ritenuta d'imposta sui redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE e alla luce della situazione giuridica vigente al momento della firma, ha soddisfatto il suo obbligo fiscale in Germania per questi redditi.

2.

Sulla base del paragrafo 3 dell'articolo 9 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE, la Germania ­ in accordo con la Commissione europea e la Svizzera sulla base dell'articolo 12 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio ­ esamina la possibilità di sostituire l'attuale meccanismo vigente di credito d'imposta con un sistema di rimborso della ritenuta più semplice.

3.

La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania si consultano due anni dopo la firma per valutare i lavori secondo il paragrafo 2 ed eventualmente adottare provvedimenti.

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Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Allegato (art. XXIV) 2

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari

La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, animate dal desiderio di consolidare le relazioni in materia di politica finanziaria tra i due Stati; determinate a rafforzare la collaborazione in ambito fiscale e di economia finanziaria e a promuovere la concorrenza reciproca; desiderose di creare con la presente Convenzione una base che, per l'effetto esplicato, corrisponda durevolmente allo scambio automatico di informazioni per i redditi da capitale; alla luce della stretta collaborazione già in atto nel campo della doppia imposizione, hanno convenuto quanto segue:

Parte 1 In generale Art. 1

Contenuto e scopo

1. La presente Convenzione ha lo scopo di garantire, tramite la collaborazione bilaterale tra gli Stati contraenti, l'imposizione effettiva delle persone interessate nella Repubblica federale di Germania. Gli Stati contraenti convengono che l'effetto della collaborazione bilaterale convenuta nella presente Convenzione corrisponde durevolmente allo scambio automatico di informazioni in materia di redditi da capitale.

2. A questo scopo, gli Stati contraenti hanno convenuto una collaborazione bilaterale che contiene sostanzialmente i seguenti elementi:

2

Nota dell'editore: il testo contiene una versione consolidata della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari, firmata a Berlino il 21 settembre 2011, dell'atto finale e del verbale concordato e firmato con il protocollo.

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a)

sono tassati a posteriori sulla base della presente Convenzione i valori patrimoniali di una persona interessata residente nella Repubblica federale di Germania collocati presso un agente pagatore svizzero;

b)

è riscossa secondo le disposizioni della presente Convenzione un'imposta liberatoria su redditi e utili da valori patrimoniali di una persona interessata residente nella Repubblica federale di Germania collocati presso un agente pagatore svizzero;

c)

conformemente alla presente Convenzione, la Svizzera può esigere dalla Repubblica federale di Germania l'introduzione di misure intese a garantire l'imposizione di redditi da capitale ritratti da residenti di Svizzera presso agenti pagatori nella Repubblica federale di Germania.

3. Nonostante tutte le altre disposizioni, la Parte 3 non è applicabile a redditi e utili oggetto di ritenuta d'imposta o di divulgazione volontaria conformemente all'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito «Accordo sulla fiscalità del risparmio»). La Parte 2 della Convenzione non viene pregiudicata.

4. Nonostante qualsiasi altra disposizione, a partire dalla data di applicazione delle disposizioni relative a qualsiasi revisione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, anche tramite un nuovo accordo, il riferimento all'Accordo sulla fiscalità del risparmio di cui al paragrafo 3 rinvia alla sua versione rivista.

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, a meno che non sia stabilito diversamente, a)

l'espressione «Stato contraente» designa, a seconda del contesto, la Svizzera o la Repubblica federale di Germania;

b)

l'espressione «Repubblica federale di Germania» designa il territorio della Repubblica federale di Germania nonché il fondo e il sottosuolo marino nella zona adiacente alla costa e la colonna d'acqua sovrastante nei quali, in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto sovrano interno, la Repubblica federale di Germania esercita diritti sovrani per quanto concerne le ricerche e lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse naturali fossili o per la produzione di energia tramite energie rinnovabili;

c)

il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;

d)

l'espressione «autorità competente» designa: ­ per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, il Ministero delle finanze o l'autorità da esso designata; ­ per quanto concerne la Svizzera, il Dipartimento federale delle finanze o l'autorità da esso designata;

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e)

l'espressione «agente pagatore svizzero» designa le banche secondo la legge dell'8 novembre 1934 sulle banche nonché i commercianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 1995 sulle borse.

Sono considerati agente pagatore svizzero anche le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in Svizzera, le società di persone e le stabili organizzazioni di società estere che nel quadro della loro attività accettano, detengono, investono o trasferiscono regolarmente valori patrimoniali di terzi oppure pagano o garantiscono solo redditi secondo il paragrafo 1 dell'articolo 18.

Ai fini della Parte 3 della presente Convenzione, le persone che pagano i dividendi o gli interessi direttamente ai loro partecipanti o creditori non sono considerati agenti pagatori, purché la somma dei dividendi e degli interessi pagati annualmente non superi l'importo di 1 milione di franchi svizzeri;

f)

l'espressione «valori patrimoniali» designa i patrimoni contabilizzati in conti o depositi presso agenti pagatori svizzeri. Non sono considerati valori patrimoniali i contenuti di cassette di sicurezza e i contratti di assicurazione sottoposti all'Autorità di vigilanza svizzera sui mercati finanziari, eccetto i valori patrimoniali che sono detenuti da una società di assicurazione sulla vita per conto di uno stipulante in relazione con un patrimonio amministrato individualmente, la cui copertura assicurativa è minima e le cui condizioni di pagamento o rimborso non sono limitate ai casi di decesso, invalidità o malattia (di seguito «mantello assicurativo vita»);

g)

il termine «conto» o «deposito» designa un conto o un deposito in cui sono contabilizzati i valori patrimoniali di cui alla lettera f;

h)

l'espressione «persona interessata» si riferisce a una persona fisica residente nella Repubblica federale di Germania che: quale parte contraente di un agente pagatore svizzero è la titolare del conto o del deposito nonché la beneficiaria effettiva dei valori patrimoniali corrispondenti; oppure secondo le constatazioni effettuate da un agente pagatore svizzero sulla base dei vigenti obblighi di diligenza svizzeri e in considerazione di tutte le circostanze note, è considerata la beneficiaria effettiva dei valori patrimoniali detenuti da: ­ società di sede (in particolare persone giuridiche, società, istituti, fondazioni, trust, società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali); oppure ­ società di assicurazione sulla vita in relazione con un mantello assicurativo vita; oppure ­ un'altra persona fisica mediante un conto o un deposito presso un agente pagatore svizzero.

Una società di sede è considerata in via eccezionale beneficiaria effettiva se è fornita la prova che essa è effettivamente tassata secondo il diritto del luo-

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Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

go della sua costituzione o della sua direzione effettiva, oppure è considerata, secondo il diritto tedesco, come non trasparente riguardo al suo reddito.

Una persona fisica residente nella Repubblica federale di Germania non è considerata persona interessata per i valori patrimoniali di unioni di persone, unità patrimoniali, trust o fondazioni se non esiste alcuna autorizzazione economica certa su tali valori patrimoniali.

Il beneficiario effettivo di un mantello assicurativo vita non è considerato la persona interessata se la società di assicurazione fornisce la prova nei confronti dell'agente pagatore svizzero che i requisiti fiscali necessari per il riconoscimento della polizza di assicurazione sulla vita nella Repubblica federale di Germania sono soddisfatti.

Ai fini della Parte 3 della presente Convenzione, una persona fisica non è considerata persona interessata se: ­ agisce come agente pagatore svizzero; oppure ­ agisce per conto di una persona giuridica, di un fondo d'investimento o di un sistema d'investimento analogo; oppure ­ agisce per conto di un'altra persona fisica, che è la persona interessata, e comunica all'agente pagatore la sua identità e il suo domicilio.

L'agente pagatore svizzero che dispone di informazioni secondo cui la persona fisica la quale percepisce i redditi secondo il paragrafo 1 dell'articolo 18 o a favore della quale sono attribuiti simili redditi potrebbe non essere la persona interessata si adopera in modo adeguato per determinare l'identità della persona interessata. Se non è in grado di identificare la persona interessata, l'agente pagatore svizzero considera la persona fisica in questione alla stregua di persona interessata.

Nei casi di successione universale, il successore legale subentra al posto della persona interessata.

Qualora almeno una persona interessata partecipasse a una relazione collettiva o a un conto congiunto, i valori patrimoniali sono da attribuire alla persona interessata. Questa regola non vale se l'agente pagatore svizzero è in grado di identificare tutte le persone interessate. In questo caso occorre ripartire i valori patrimoniali in base al numero delle parti contraenti («pro capite») e allestire il conteggio di conseguenza, a meno che l'agente pagatore svizzero non disponga di informazioni e documenti che forniscano una chiave
di ripartizione diversa. Qualora almeno una persona interessata partecipasse a una società di persone, si applicano per analogia le normative del presente paragrafo concernente la relazione collettiva e il conto congiunto; i)

l'espressione «titolare del conto» o «titolare del deposito» designa la controparte di un agente pagatore svizzero in relazione con i valori patrimoniali di una persona interessata;

j)

le seguenti espressioni designano: ­ «giorno di riferimento 1»: il 31 dicembre 2002; ­ «giorno di riferimento 2»: il 31 dicembre 2010;

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­ ­ k)

«giorno di riferimento 3»: l'ultimo giorno del quinto mese dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione; «giorno di riferimento 4»: l'ultimo giorno del sesto mese dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione;

le seguenti abbreviazioni designano: ­ «GG» la legge fondamentale per la Repubblica federale di Germania (Grundgesetz); ­ «AO»: l'ordinamento tributario tedesco (Abgabenordnung); ­ «EStG»: la legge concernente l'imposta sul reddito tedesca (Einkommensteuergesetz); ­ «SolzG»: la legge concernente il supplemento di solidarietà tedesco (Solidaritätszuschlaggesetz); ­ «InvStG»: la legge concernente l'imposta sugli investimenti tedesca (Investmentsteuergesetz); ­ «KapErhStG»: la legge tedesca concernente le misure fiscali in caso di aumento del capitale nominale per mezzo di fondi societari (Gesetz über steuerrechtliche Massnahmen bei Erhöhung des Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln); ­ «OWiG»: la legge tedesca concernente l'inosservanza di prescrizioni d'ordine (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten); ­ «StPO»: l'ordinamento penale tedesco (Strafprozessordung); ­ «LIP»: la legge federale svizzera del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva.

Nella presente Convenzione, qualsiasi rinvio a una disposizione legale di uno degli Stati contraenti è inteso fare riferimento alla versione della legge in vigore al momento della firma della presente Convenzione.

Art. 3

Identità e residenza della persona interessata

1. Ai fini della trasmissione dell'identità e della residenza della persona interessata, l'agente pagatore registra, secondo gli obblighi di diligenza vigenti in Svizzera per l'avvio di una relazione d'affari, il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo e i dati concernenti il domicilio. Per le relazioni contrattuali avviate o per le transazioni effettuate in assenza di relazioni contrattuali, a contare dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il domicilio delle persone fisiche che presentano un passaporto o una carta d'identità rilasciati dalla Repubblica federale di Germania che comprovano la residenza in uno Stato terzo al di fuori della Repubblica federale di Germania o della Svizzera è stabilito mediante un certificato di domicilio rilasciato dall'autorità fiscale competente dello Stato in cui la persona fisica dichiara di essere residente. In assenza di tale certificato, la Repubblica federale di Germania è considerata lo Stato di residenza.

2. Ai fini della Parte 2 della presente Convenzione, è determinante il domicilio al giorno di riferimento 2. Il domicilio è determinato secondo i principi del paragrafo 1.

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Parte 2 Regolamentazione per l'imposizione a posteriori di valori patrimoniali collocati presso agenti pagatori svizzeri Art. 4

Informazione della persona interessata da parte dell'agente pagatore svizzero

1. Gli agenti pagatori svizzeri informano i titolari di conti o depositi, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, del contenuto della presente Convenzione come pure dei diritti e degli obblighi che ne risultano per la persona interessata.

2. Se una persona interessata avvia una relazione d'affari presso un agente pagatore svizzero tra la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione e il giorno di riferimento 3, l'informazione di cui al paragrafo 1 è data, unitamente a un rinvio all'articolo 6, all'atto della conclusione del contratto.

Art. 5

Diritti e obblighi della persona interessata

1. Una persona interessata che, il giorno di riferimento 2 e all'entrata in vigore della presente Convenzione, detiene un conto o un deposito presso il medesimo agente pagatore svizzero deve comunicare per scritto all'agente pagatore svizzero, al più tardi al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, quali conti o depositi esistenti al giorno di riferimento 3 assoggettare all'imposizione a posteriori mediante pagamento unico secondo l'articolo 7 e per quali conti o depositi essa l'autorizza a procedere alla comunicazione volontaria secondo l'articolo 9. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione una comunicazione già trasmessa è irrevocabile.

2. Se opta per l'imposizione a posteriori mediante pagamento unico secondo l'articolo 7, la persona interessata garantisce la somma di denaro necessaria al pagamento unico.

3. I conti o i depositi per i quali la persona interessata non fornisce alcuna comunicazione ai sensi del paragrafo 1 entro il giorno di riferimento 3 sono sottoposti all'imposizione a posteriori mediante pagamento unico secondo l'articolo 7.

4. Se il titolare del conto o del deposito non è la persona interessata, l'agente pagatore svizzero è autorizzato ad agire secondo le direttive e le comunicazioni del titolare del conto o del deposito.

Art. 6

Avvio di una nuova relazione commerciale

1. Una persona interessata che ha avviato una relazione commerciale con un agente pagatore svizzero tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 deve comunicare a quest'ultimo per scritto, al più tardi entro il giorno di riferimento 4: a)

se i valori patrimoniali depositati erano contabilizzati presso un agente pagatore svizzero il giorno di riferimento 2; e

b)

se la relazione commerciale con questo agente pagatore svizzero esiste ancora all'entrata in vigore della presente Convenzione.

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2. Se i valori patrimoniali menzionati nella comunicazione di cui al paragrafo 1 erano contabilizzati presso un agente pagatore svizzero il giorno di riferimento 2 e la relazione commerciale tra la persona interessata e l'agente pagatore svizzero non esiste più all'entrata in vigore della presente Convenzione, il nuovo agente pagatore svizzero adotta le misure menzionate nella Parte 2 della presente Convenzione. I precedenti agenti pagatori svizzeri sono tenuti a cooperare. Al più tardi entro il giorno di riferimento 4 la persona interessata deve: a)

informare il nuovo agente pagatore svizzero secondo il paragrafo 1 dell'articolo 5;

b)

autorizzare per scritto il nuovo agente pagatore svizzero a richiedere presso il precedente agente pagatore svizzero tutte le informazioni necessarie per procedere nell'esecuzione dell'imposizione a posteriori mediante pagamento unico ai sensi dell'articolo 7 o alla comunicazione volontaria ai sensi dell'articolo 9, a seconda della comunicazione ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 5; e

c)

autorizzare per scritto il precedente agente pagatore svizzero a trasmettere, su domanda, al nuovo agente pagatore svizzero tutte le informazioni necessarie per procedere nell'esecuzione dell'imposizione a posteriori mediante pagamento unico ai sensi dell'articolo 7 o alla comunicazione volontaria ai sensi dell'articolo 9.

3. Se i valori patrimoniali menzionati nella comunicazione di cui al paragrafo 1 erano contabilizzati presso un agente pagatore svizzero il giorno di riferimento 2 e la relazione commerciale con questo agente pagatore svizzero esiste ancora all'entrata in vigore della presente Convenzione, il nuovo agente pagatore svizzero non adotta ulteriori misure secondo la Parte 2 della presente Convenzione per i valori patrimoniali affidatigli dalla persona interessata.

4. Se i valori patrimoniali menzionati nella comunicazione di cui al paragrafo 1 non erano ancora contabilizzati presso un agente pagatore svizzero il giorno di riferimento 2, il nuovo agente pagatore svizzero non adotta ulteriori misure secondo la Parte 2 della presente Convenzione per i valori patrimoniali affidatigli dalla persona interessata.

5. Se la persona interessata non adempie i suoi obblighi secondo i paragrafi 1 e 2, il nuovo agente pagatore svizzero è tenuto a comunicare l'identità e il domicilio della persona interessata. La procedura di cui all'articolo 9 è applicabile per analogia. In questo caso, non è necessaria l'autorizzazione scritta della persona interessata.

Art. 7

Imposizione a posteriori mediante pagamento unico

1. Fatti salvi gli articoli 6 e 11, gli agenti pagatori svizzeri riscuotono entro il giorno di riferimento 3 un pagamento unico sui valori patrimoniali che la persona interessata ha affidato loro.

2. Il pagamento unico è calcolato sulla base dell'allegato I della presente Convenzione. L'aliquota è del 34 per cento. Se l'onere fiscale (of) ammonta al 34 per cento o lo supera e il capitale determinante ammonta ad almeno un milione di euro, l'onere fiscale (applicabile a tutto il capitale determinante) viene aumentato di un punto 4505

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

percentuale per milione di euro di capitale determinante supplementare fino a un massimo del 41 per cento. L'aliquota minima è del 21 per cento.

3. Contestualmente alla riscossione del pagamento unico, l'agente pagatore svizzero rilascia alla persona interessata un certificato secondo il modello prestabilito. Il certificato contiene le seguenti indicazioni: a)

identità (nome e data di nascita) e domicilio della persona interessata;

b)

se noto, il numero d'identificazione (Identifikationsnummer) secondo il paragrafo 139b AO;

c)

nome e indirizzo dell'agente pagatore svizzero;

d)

numero di cliente della persona interessata (numero di cliente, di conto o di deposito, codice IBAN);

e)

importo del pagamento unico e modalità di calcolo.

Il certificato è considerato approvato se entro 30 giorni dalla sua notifica la persona interessata non solleva reclamo.

4. Dopo approvazione dei certificati menzionati nel paragrafo 3, l'agente pagatore svizzero effettua mensilmente i pagamenti unici all'autorità competente svizzera. Il primo versamento avviene un mese dopo il giorno di riferimento 3. L'ultimo versamento avviene 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. L'autorità competente svizzera trasferisce mensilmente i pagamenti unici all'autorità competente tedesca. Il primo trasferimento avviene due mesi dopo il giorno di riferimento 3. L'ultimo trasferimento avviene 13 mesi dopo il giorno di riferimento 3. L'agente pagatore svizzero versa senza indugio i successivi pagamenti unici all'autorità competente svizzera, che a sua volta li trasferisce senza indugio all'autorità competente tedesca.

5. L'agente pagatore svizzero calcola in euro e deduce i pagamenti unici menzionati nel paragrafo 2 e li versa all'autorità competente svizzera. Qualora il conto o il deposito non fosse gestito in tale valuta, l'agente pagatore svizzero procede alla conversione al corso fisso del giorno pubblicato da SIX Telekurs SA per i giorni di riferimento determinanti per il calcolo. Il trasferimento dell'autorità competente svizzera all'autorità competente tedesca è pure effettuato in euro.

6. Con l'accredito integrale del pagamento unico sul conto di pagamento creato a tal fine presso l'agente pagatore svizzero, le pretese tedesche in materia di imposte sulla sostanza, sulle imprese, sulle successioni e sulle donazioni nonché le pretese in materia di imposte comuni ai sensi dell'articolo 106 paragrafo 3 comma 1 GG, ad eccezione delle pretese in materia di imposte sulle società, provenienti dai valori patrimoniali contabilizzati nei corrispondenti conti e depositi sono considerate estinte al momento del loro insorgere. L'importo con effetto estintivo contabilizzato nel conto o nel deposito al momento dell'entrata in vigore della Convenzione corrisponde al capitale determinante Cd secondo all'allegato I della presente Convenzione, per cui: a)

se C10 è minore di C8, Cd corrisponde all'importo C8;

b)

se C10 è uguale o maggiore a C8 e uguale o minore di 1,2 * C8, Cd corrisponde all'importo C10;

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c)

se C10 è maggiore di 1,2 * C8, Cd corrisponde al maggiore dei seguenti importi: ­ 1,2 * C8; o ­ C8, più la somma: (i) dei valori patrimoniali in entrata tra il giorno di riferimento 2 e l'entrata in vigore della presente Convenzione che compensano i valori patrimoniali in uscita tra il giorno di riferimento 1 e il giorno di riferimento 2; e (ii) degli aumenti di valore tra il giorno di riferimento 2 e l'entrata in vigore della presente Convenzione dei valori patrimoniali contabilizzati nel corrispondente conto o deposito entro il giorno di riferimento 2; sono considerati aumenti di valore i redditi secondo il paragrafo 1 dell'articolo 18 e gli utili derivanti da operazioni di cambio non realizzati.

purché la persona interessata metta a disposizione, entro il giorno di riferimento 3, tutta la documentazione necessaria per applicare i calcoli secondo (i) e (ii).

Nella misura in cui i valori patrimoniali provengono direttamente o indirettamente dalla Repubblica federale di Germania e sono defluiti dalla Repubblica federale di Germania tra la firma e l'entrata in vigore della presente Convenzione, il primo periodo non è applicabile. La quota del pagamento unico riscossa su questi valori patrimoniali è considerata un anticipo dell'imposta sui redditi ai sensi del paragrafo 37 EStG per il periodo oggetto della tassazione 2013.

7. Le pretese fiscali insorte prima del giorno di riferimento 1 si estinguono per lo stesso ammontare come le pretese fiscali menzionate nel paragrafo 6.

8. L'effetto estintivo di cui ai paragrafi 6 e 7 si estende a tutti i debitori solidali secondo l'ordinamento tributario tedesco (Abgabenordnung).

9. L'effetto estintivo secondo i paragrafi 6­8 non insorge: a)

se i valori patrimoniali provengono da crimini ai sensi del diritto penale tedesco, ad eccezione del paragrafo 370a AO; o

b)

se, prima della firma della presente Convenzione, le autorità tedesche competenti in virtù del diritto tedesco avevano sufficienti indizi concreti ai sensi del paragrafo 152 comma 2 StPO sui valori patrimoniali non dichiarati della persona interessata detenuti su conti o depositi di un agente pagatore svizzero e la persona interessata ne era a conoscenza o doveva aspettarselo dopo una valutazione oggettiva della situazione.

In questi casi, l'autorità competente tedesca secondo il diritto tedesco tratta un pagamento unico come pagamento volontario sulle imposte dovute dalla persona interessata. Il paragrafo 225 comma 2 AO si applica per analogia.

10. I paragrafi 6 e 7 non influiscono sul calcolo di base per la riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto secondo il Regolamento del 29 maggio 1989 n. 1553/89 (CEE) del Consiglio.

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Art. 8

Perseguimento di reati fiscali e di inosservanza di prescrizioni d'ordine in materia fiscale in caso di pagamento unico

1. Nella misura in cui le pretese fiscali sono estinte con il pagamento unico di cui all'articolo 7, non è previsto il perseguimento di reati fiscali secondo il paragrafo 369 AO o di inosservanza di prescrizioni d'ordine in materia fiscale secondo il paragrafo 377 AO.

2. Se qualsiasi altro reato o inosservanza di prescrizioni d'ordine non può essere punito o perseguito a titolo di reato fiscale o di prescrizione d'ordine in materia fiscale a causa della punibilità di un reato fiscale o di una prescrizione d'ordine in materia fiscale, lo stesso vale parimenti se la punibilità del reato fiscale o il perseguimento dell'inosservanza della prescrizione d'ordine in materia fiscale decade a seguito della presente Convenzione.

Art. 9

Comunicazione volontaria

1. Il pagamento unico secondo l'articolo 7 non è riscosso se la persona interessata autorizza per scritto il suo agente pagatore, entro il giorno di riferimento 3, a comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 alle competenti autorità tedesche.

2. In presenza di un'autorizzazione scritta della persona interessata, l'agente pagatore svizzero trasmette all'autorità competente svizzera le indicazioni seguenti: a)

identità (nome e data di nascita) e domicilio della persona interessata;

b)

se noto, il numero d'identificazione (Identifikationsnummer) secondo il paragrafo 139b AO;

c)

nome e indirizzo dell'agente pagatore svizzero;

d)

numero di cliente della persona interessata (numero di cliente, di conto o di deposito, codice IBAN);

e)

stato annuale del conto al 31 dicembre per il periodo compreso tra il giorno di riferimento 1 e l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Queste indicazioni sono trasmesse mensilmente. La prima trasmissione avviene un mese dopo il giorno di riferimento 3. L'ultima trasmissione avviene sei mesi dopo il giorno di riferimento 3.

3. L'autorità competente svizzera trasmette mensilmente le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente tedesca. La prima trasmissione avviene due mesi dopo il giorno di riferimento 3. L'ultima trasmissione avviene sette mesi dopo il giorno di riferimento 3. L'agente pagatore svizzero trasmette senza indugio le comunicazioni successive all'autorità competente svizzera, che a sua volta le inoltra senza indugio all'autorità competente tedesca.

4. In caso di comunicazione volontaria, la persona interessata riceve dall'agente pagatore svizzero un certificato contenente le informazioni trasmesse.

5. Se non è in grado di identificare la persona interessata in base alle informazioni trasmesse, la competente autorità tedesca può richiedere informazioni supplementari alla competente autorità svizzera.

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Art. 10

Perseguimento di reati fiscali e di inosservanza di prescrizioni d'ordine in materia fiscale in caso di comunicazione volontaria

1. Se dalla verifica delle indicazioni menzionate al paragrafo 2 dell'articolo 9 risulta che sono state fornite indicazioni inesatte o incomplete su fattispecie rilevanti in materia fiscale all'autorità competente in virtù del diritto tedesco o se tale autorità, contrariamente agli obblighi, non è stata informata circa le fattispecie rilevanti in materia fiscale che hanno comportato la riduzione delle imposte o permesso di ottenere vantaggi fiscali non giustificati per sé o per terzi, è applicata la comunicazione volontaria a partire dal momento dell'autorizzazione scritta secondo il paragrafo 1 dell'articolo 9 a titolo di autodenuncia efficace secondo il paragrafo 371 AO con riferimento ai conti o ai depositi comunicati. Le conseguenze giuridiche sono disciplinate nel paragrafo 371 o nel paragrafo 398a AO.

2. Le conseguenze giuridiche menzionate nel paragrafo 1 non hanno effetto: a) se i valori patrimoniali provengono da crimini ai sensi del diritto penale tedesco, ad eccezione del paragrafo 370a AO; o b) se, prima della firma della presente Convenzione, le autorità competenti tedesche in virtù del diritto tedesco disponevano di sufficienti indizi concreti ai sensi del paragrafo 152 comma 2 StPO sui valori patrimoniali non dichiarati della persona interessata detenuti su conti o depositi di un agente pagatore svizzero e la persona interessata ne era a conoscenza o doveva aspettarselo dopo una valutazione oggettiva della situazione.

Art. 11

Liquidità insufficiente per la riscossione del pagamento unico

1. Se, a seguito di un'informazione fornita dall'agente pagatore svizzero secondo l'articolo 4, una persona interessata comunica per scritto all'agente pagatore svizzero che auspica la riscossione del pagamento unico secondo l'articolo 7, ma al giorno di riferimento 3 essa non dispone di una somma di denaro sufficiente sul corrispondente conto presso l'agente pagatore svizzero, quest'ultimo deve concedere per scritto alla persona interessata una proroga di otto settimane al massimo per garantire una somma di denaro sufficiente sul conto. L'agente pagatore svizzero deve al contempo informare la persona interessata circa le possibili conseguenze previste dal paragrafo 3. Lo stesso vale se il pagamento unico è prelevato secondo l'articolo 5 paragrafo 3.

2. Qualora sia stata concessa la proroga di cui al paragrafo 1, l'agente pagatore svizzero riscuote il pagamento unico il giorno della scadenza del termine. L'effetto del pagamento unico corrisponde al pagamento unico secondo il paragrafo 6 dell'articolo 7, nel senso che l'effetto subentra soltanto con l'accredito sul conto di pagamento dell'agente pagatore svizzero.

3. Se all'entrata in vigore della presente Convenzione una persona interessata detiene un conto o un deposito presso l'agente pagatore svizzero e se, a causa di liquidità insufficiente, non è possibile prelevare integralmente un pagamento unico, l'agente pagatore svizzero deve comunicarlo alla persona interessata conformemente all'articolo 9. In questo caso, non è necessaria l'autorizzazione scritta della persona interessata.

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Art. 12

Omissione dell'identificazione di una persona interessata

1. Se un agente pagatore svizzero omette di identificare una persona interessata e di informarla circa i suoi diritti e obblighi secondo l'articolo 5 e se l'identifica successivamente come persona interessata, quest'ultima può comunque, con l'accordo delle autorità competenti degli Stai contraenti, far valere i diritti e gli obblighi secondo l'articolo 5. L'imposizione a posteriori secondo l'articolo 7 o la comunicazione volontaria secondo l'articolo 9 sono effettuate entro un termine fissato congiuntamente dalle competenti autorità degli Stati contraenti.

2. Oltre all'imposizione a posteriori secondo il paragrafo 1, l'agente pagatore svizzero riscuote presso la persona interessata, dal giorno di riferimento 3 fino al momento della riscossione del pagamento unico, un interesse di mora dello 0,5 per cento per ogni mese completo.

Art. 13

Riscossione incompleta o indebita del pagamento unico

1. Se, a causa di un errore di calcolo o di trattamento, riscuote in maniera incompleta un pagamento unico secondo l'articolo 7, l'agente pagatore svizzero può addebitare ulteriormente alla persona interessata l'importo mancante e un interesse di mora conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 12. L'agente pagatore svizzero è in ogni caso tenuto a versare il corrispondente importo all'autorità competente svizzera. Lo stesso vale per gli interessi di mora prelevati. L'autorità competente svizzera trasmette senza indugio all'autorità competente tedesca il pagamento unico versato successivamente, compresi gli interessi di mora.

2. La persona interessata che non ha riconosciuto l'errore di calcolo o di trattamento, senza che vi sia colpa grave da parte sua, beneficia dell'effetto estintivo previsto dal paragrafo 6 dell'articolo 7. Se l'errore di calcolo o di trattamento secondo il paragrafo 1 viene corretto, la persona interessata beneficia comunque dell'effetto estintivo previsto dal paragrafo 6 dell'articolo 7.

3. Se il pagamento unico è stato effettuato senza motivo giuridico, la persona interessate ha diritto alla restituzione del pagamento unico da parte dell'autorità competente tedesca.

Art. 14

Effetto del certificato

Se, in un contesto diverso dall'applicazione della presente Convenzione, l'autorità tedesca competente in virtù del diritto tedesco viene a conoscenza di valori patrimoniali che sono oggetto di un'imposizione a posteriori secondo l'articolo 7 o di una comunicazione volontaria secondo l'articolo 9, la persona interessata deve provare che questi valori patrimoniali sono stati tassati con effetto liberatorio in base alla presente Convenzione o comunicati all'autorità competente tedesca conformemente all'articolo 9. La presentazione del certificato dell'agente pagatore svizzero secondo il paragrafo 3 dell'articolo 7 o il paragrafo 4 dell'articolo 9 è considerata prova sufficiente. Se sussistono motivi per dubitare dell'autenticità di un certificato, l'autorità competente tedesca può richiedere all'autorità competente svizzera di verificare l'autenticità del certificato.

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Art. 15

Pagamento anticipato da parte degli agenti pagatori svizzeri

1. Entro un termine di 20 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, gli agenti pagatori svizzeri costituiscono una società veicolo. Questa società assume, in rappresentanza degli agenti pagatori svizzeri, i diritti e gli obblighi descritti nel presente articolo.

2. Entro un termine di 25 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, gli agenti pagatori svizzeri versano un anticipo di 2 miliardi di franchi svizzeri all'autorità competente svizzera. La competente autorità svizzera trasferisce questo importo all'autorità competente tedesca entro la fine del primo mese a contare dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. L'autorità competente svizzera compensa, sin dall'inizio, una metà degli anticipi versati secondo il paragrafo 2 mediante i pagamenti effettuati in virtù del paragrafo 4 dell'articolo 7. Essa compensa l'altra metà dell'anticipo versato secondo il paragrafo 2 mediante un terzo di ciascun pagamento successivo effettuato secondo il paragrafo 4 dell'articolo 7 e di importo superiore a 1 miliardo di franchi svizzeri, finché questi pagamenti raggiungono l'importo complessivo di 4 miliardi di franchi svizzeri.

Quando l'intero pagamento anticipato sarà stato compensato, gli ulteriori pagamenti secondo il paragrafo 4 dell'articolo 7 saranno versati per intero all'autorità competente tedesca. Per la compensazione dei suddetti importi la conversione è effettuata al corso fisso del giorno pubblicato da SIX Telekurs SA per i giorni di riferimento determinanti per il calcolo.

4. L'autorità competente svizzera trasferisce i pagamenti compensati secondo il paragrafo 3 alla società veicolo alla fine di ogni mese.

Art. 16

Stato di destinazione dei valori patrimoniali prelevati

La competente autorità svizzera comunica all'autorità competente tedesca, entro 12 mesi dal giorno di riferimento 3, nel loro ordine di importanza per volume calcolato dei valori patrimoniali, i 10 principali Stati o territori nei quali le persone interessate hanno trasferito i valori patrimoniali dei conti o dei depositi saldati tra il momento della firma e il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione. La comunicazione menziona inoltre il numero di persone interessate per Stato o territorio. Gli Stati contraenti non pubblicano le informazioni raccolte e comunicate in virtù del presente articolo.

Art. 17

Rinuncia al perseguimento di reati e di inosservanza di prescrizioni d'ordine, responsabilità

1. I partecipanti a un reato fiscale o a un'inosservanza di prescrizioni d'ordine in materia fiscale commessi prima della firma della presente Convenzione da una persona interessata in relazione con i valori patrimoniali ai sensi della presente Convenzione non sono perseguiti. In questi casi non è irrogata nessuna multa contro le persone giuridiche e le associazioni di persone secondo il paragrafo 30 OWiG per il reato fiscale, l'inosservanza di prescrizioni d'ordine in materia fiscale o per la violazione dell'obbligo di vigilanza secondo il paragrafo 130 OWiG il cui criterio di collegamento è il reato fiscale o l'inosservanza di prescrizioni d'ordine in materia 4511

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fiscale. I periodi 1 e 2 non sono applicati se, al momento della firma della presente Convenzione, l'autorità competente secondo il diritto tedesco dispone di sufficienti indizi concreti ai sensi del paragrafo 152 comma 2 StPO per concludere a una partecipazione a un reato fiscale o a un'inosservanza di prescrizioni d'ordine in materia fiscale e se i partecipanti ne erano a conoscenza o dovevano attenderselo dopo una valutazione oggettiva della situazione.

2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, anche la responsabilità secondo il paragrafo 71 AO decade.

3. I partecipanti a un reato o a un'inosservanza di prescrizioni d'ordine commessi prima della firma della presente Convenzione in relazione con l'acquisto di dati della clientela bancaria rilevanti ai fini fiscali non sono perseguiti secondo il diritto svizzero né secondo il diritto tedesco; i procedimenti tuttora pendenti saranno sospesi. Sono esclusi i procedimenti secondo il diritto svizzero contro collaboratori di banche situate in Svizzera.

Parte 3 Riscossione alla fonte di un'imposta da parte degli agenti pagatori svizzeri Art. 18

Riscossione da parte degli agenti pagatori svizzeri di un'imposta liberatoria corrispondente all'imposta sul reddito tedesca

1. Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono dalle persone interessate un importo corrispondente all'imposta sul reddito tedesca (di seguito detta «imposta») sui seguenti redditi: a)

redditi derivanti da pagamenti di interessi;

b)

redditi su dividendi;

c)

altri redditi diversi da quelli di cui alle lettere a e b;

d)

utili da alienazione.

Sono assoggettati all'imposta anche compensi o vantaggi concessi in luogo dei redditi di cui alle lettere a­d.

Ai fini della presente Convenzione, l'allegato II presenta, sotto forma di tabella, le operazioni tipiche e le assegnazioni dei pagamenti che ne risultano per i redditi di cui alle lettere a­d.

2. Il debitore dell'imposta secondo il paragrafo 1 è la persona interessata. L'aliquota è del 25 per cento.

3. Contestualmente gli agenti pagatori svizzeri riscuotono dalla persona interessata un importo equivalente al supplemento di solidarietà tedesco secondo la legge concernente il supplemento di solidarietà tedesco (Solidaritätszuschlaggesetz). Il supplemento ammonta al 5,5 per cento dell'imposta da riscuotere secondo il paragrafo 1. Le disposizioni degli articoli 20­22 si applicano di conseguenza.

4512

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

4. Qualora i redditi di cui al paragrafo 1 siano stati assoggettati all'imposta, l'imposta sul reddito tedesca è considerata saldata, purché la legge concernente l'imposta sul reddito tedesca (Einkommensteuergesetz) preveda un effetto liberatorio per questi redditi.

5. Se l'imposta sul reddito tedesca è saldata con la riscossione dell'imposta secondo la presente Convenzione, lo stesso vale anche per il supplemento di solidarietà tedesco.

6. I redditi di cui al paragrafo 1 possono, su domanda delle persone interessate, essere sottoposti a un pagamento supplementare a favore delle chiese tedesche autorizzate a riscuotere un'imposta. La domanda può essere revocata per la fine di un anno civile con effetto per l'anno civile successivo. In questi casi gli agenti pagatori svizzeri riscuotono in deroga ai paragrafi 2 e 3: a)

l'imposta secondo il paragrafo 1 pari al 24,45 per cento; e

b)

l'imposta secondo il paragrafo 3 pari al 5,5 per cento dell'imposta da riscuotere secondo la lettera a; e

c)

un importo pari al 9 per cento dell'imposta da riscuotere secondo la lettera a.

Nel quadro della presente Convenzione, i riferimenti ai paragrafi 1­3 comprendono anche il riferimento alle lettere a e b del presente paragrafo.

Art. 19

Modifica delle aliquote d'imposta

1. L'autorità competente tedesca informa per scritto l'autorità competente svizzera sulla modifica delle aliquote d'imposta nel diritto tedesco che riguardano i redditi imponibili i valori patrimoniali secondo la Parte 3 della presente Convenzione.

2. Le aliquote d'imposta che sono modificate nel diritto tedesco dopo la firma della presente Convenzione sono applicabili simultaneamente con l'imposizione dei redditi o dei valori patrimoniali menzionati nella presente Convenzione, a condizione che l'autorità competente svizzera non abbia comunicato per scritto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'autorità competente tedesca, che la modifica delle aliquote non sarà effettuata nel quadro dell'applicazione della presente Convenzione. L'autorità competente svizzera pubblica senza indugio ogni modifica delle aliquote d'imposta e fa in modo che gli agenti pagatori svizzeri ne siano informati.

Art. 20

Relazione con altre imposte

1. La riscossione dell'imposta preventiva svizzera secondo la LIP rimane impregiudicato. L'agente pagatore svizzero può chiedere, in nome proprio e per conto della persona interessata, il rimborso integrale o parziale, sempre che la convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania lo preveda. L'imposta preventiva (imposta residua) non recuperabile menzionata nella convenzione per evitare la doppia imposizione è computata nell'imposta secondo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 18. Questo computo non può tuttavia superare l'importo dell'imposta secondo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 18.

4513

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

2. Se i redditi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 18 sono assoggettati a un'imposta alla fonte nella Repubblica federale di Germania, l'agente pagatore svizzero computa questa imposta alla fonte nell'imposta di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 18.

Questo computo non può tuttavia superare l'importo dell'imposta secondo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 18.

3. Se i redditi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 18 sono assoggettati a un'imposta alla fonte in uno Stato terzo, l'agente pagatore svizzero computa questa imposta alla fonte nell'imposta secondo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 18, sempre che la convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Repubblica federale di Germania e lo Stato terzo escluda il rimborso di questa imposta alla fonte (aliquota residua). Questo computo non può tuttavia superare l'importo dell'imposta secondo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 18.

Art. 21

Comunicazione volontaria

1. Se la persona interessata autorizza esplicitamente un agente pagatore svizzero a comunicare i redditi di un conto o deposito all'autorità competente tedesca, l'agente pagatore effettua la comunicazione dei redditi secondo il paragrafo 1 dell'articolo 18 in luogo della riscossione dell'imposta sui redditi.

2. La comunicazione contiene le informazioni seguenti: a)

identità (nome e data di nascita) e domicilio della persona interessata;

b)

se noto, il numero d'identificazione (Identifikationsnummer) secondo il paragrafo 139b AO;

c)

nome e indirizzo dell'agente pagatore svizzero;

d)

numero di cliente della persona interessata (numero di cliente, di conto o di deposito, codice IBAN);

e)

anno fiscale interessato;

f)

importo totale dei redditi positivi e negativi ritratti nell'anno interessato e calcolati secondo l'articolo 23.

Art. 22

Imposizione nella procedura di tassazione nella Repubblica federale di Germania

L'imposta prelevata secondo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 18 è considerata nella Repubblica federale di Germania l'imposta sul reddito prelevata mediante ritenuta d'imposta secondo il paragrafo 36 EStG.

Art. 23

Base di calcolo

1. L'agente pagatore svizzero riscuote l'imposta su pagamenti senza ritenuta nel modo seguente: a)

4514

per redditi derivanti da pagamenti di interessi ai sensi del paragrafo 1 lettera a dell'articolo 18:

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(i)

in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il paragrafo 1 lettera a dell'articolo 24: sull'importo lordo degli interessi pagati o accreditati, (ii) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il paragrafo 1 lettere b o d dell'articolo 24: sull'importo degli interessi o dei redditi contemplati da dette lettere, (iii) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il paragrafo 1 lettera c dell'articolo 24: sull'importo degli interessi contemplato da detta lettera; b)

per redditi su dividendi ai sensi del paragrafo 1 lettera b dell'articolo 18: (i) in caso di dividenti secondo la lettera a dell'articolo 25 sull'importo lordo dei dividendi pagati o accreditati oppure sul valore venale dei dividendi in natura al momento della loro entrata, (ii) in caso di dividendi secondo la lettera b dell'articolo 25: sull'importo dei dividendi contemplati in detta lettera, (iii) in caso di dividendi secondo la lettera c dell'articolo 25: sull'importo dei redditi contemplato in detta lettera;

c)

per altri redditi ai sensi del paragrafo 1 lettera c dell'articolo 18: (i) in caso di altri redditi secondo la lettera a dell'articolo 26: sull'importo lordo degli altri redditi pagati o accreditati, (ii) in caso di altri redditi secondo la lettera b dell'articolo 26: sull'importo degli altri redditi contemplati in detta lettera, (iii) in caso di altri redditi secondo la lettera c dell'articolo 26: sull'importo dei redditi contemplati in detta lettera;

d)

per utili da alienazione ai sensi del paragrafo 1 lettera d dell'articolo 18: (i) sul provento dell'alienazione, dopo deduzione dei costi di acquisizione e delle spese che hanno un nesso materiale con l'alienazione, (ii) se i dati storici per calcolare i costi di acquisizione non sono disponibili, l'imposta è prelevata sul 30 per cento del provento dell'alienazione, (iii) se la persona interessata trasferisce valori patrimoniali su un conto o un deposito di terzi, l'operazione è considerata un'alienazione.

2. I redditi negativi ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 18 devono essere compensati con redditi positivi conseguiti nello stesso anno civile presso il medesimo agente pagatore svizzero. La compensazione di perdite derivanti dall'alienazione di azioni è limitata agli utili conseguiti con l'alienazione di azioni. Le perdite rimanenti possono essere compensate negli anni successivi, tenendo conto della limitazione di compensazione per le perdite derivanti dall'alienazione di azioni, con redditi futuri presso il medesimo agente pagatore svizzero. Su richiesta della persona interessata, alla fine dell'anno civile l'agente pagatore svizzero rilascia un certificato con l'ammontare della perdita residua, conformemente a un modello prestabilito. In questo caso la perdita non è riportata.

3. Se la persona interessata trasferisce integralmente i suoi valori patrimoniali da un agente pagatore svizzero su un conto o un deposito di un altro agente pagatore 4515

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

svizzero, l'agente pagatore trasferente comunica all'agente pagatore ricevente l'importo della perdita non compensata. In questo caso, non può essere rilasciato un certificato ai sensi del paragrafo 2.

Art. 24

Definizione dei redditi derivanti da pagamenti di interessi

1. Ai fini della presente Convenzione per «redditi derivanti da pagamenti di interessi» si intendono: a)

gli interessi pagati o accreditati su un conto relativi a crediti di qualsiasi natura, inclusi gli interessi pagati su depositi fiduciari da agenti pagatori svizzeri a favore della persona interessata, garantiti o no da ipoteca e portanti o no una clausola di partecipazione agli utili del debitore (interessi da diritti di godimento), in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestito, ivi compresi i premi e gli utili connessi a tali titoli od obbligazioni, ma esclusi gli interessi sui prestiti tra persone fisiche che non agiscono nel quadro delle loro attività. Le penalità di mora non costituiscono redditi derivanti da pagamenti di interessi, (ii) i premi delle opzioni incassate;

b)

gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a (i);

c)

i redditi derivanti da pagamenti di interessi provenienti direttamente o tramite un'entità di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, in materia di tassazioni dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi (di seguito «la direttiva»), distribuiti o capitalizzati da: (i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell'Unione Europea, (ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell'Unione Europea che esercitano l'opzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva e che ne informano l'agente pagatore svizzero, (iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione Europea e della Svizzera, (iv) fondi di investimento svizzeri;

d)

i redditi corrispondenti realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità: (i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell'Unione Europea, (ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell'Unione Europea che esercitano l'opzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva e ne informano l'agente pagatore svizzero, (iii) organismi di investimento collettivi stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione Europea e della Svizzera, (iv) fondi di investimento svizzeri.

4516

(i)

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

2. Per quanto riguarda il paragrafo 1 lettere c e d, allorché un agente pagatore svizzero non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l'importo totale del reddito è considerato reddito da risparmio.

Art. 25

Definizione dei redditi su dividendi

Ai fini della presente Convenzione per «redditi su dividendi» si intendono: a)

i dividendi pagati o accreditati su un conto che corrispondono ai redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre partecipazioni agli utili ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui la società distributrice è residente;

b)

i redditi su dividendi derivanti direttamente o tramite un'entità di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4 della direttiva, distribuiti o capitalizzati da: (i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell'Unione Europea, (ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell'Unione Europea che esercitano l'opzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva e che ne informano l'agente pagatore svizzero, (iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione Europea e della Svizzera, (iv) fondi di investimento svizzeri;

c)

i redditi corrispondenti realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità: (i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell'Unione Europea, (ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell'Unione Europea che esercitano l'opzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva e che ne informano l'agente pagatore svizzero, (iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione Europea e della Svizzera, (iv) fondi di investimento svizzeri.

Art. 26

Definizione degli altri redditi

Ai fini della presente Convenzione per «altri redditi» si intendono: a)

i pagamenti sostitutivi per interessi ai sensi del paragrafo 1 lettera a dell'articolo 24 e i dividendi ai sensi della lettera a dell'articolo 25, incassati in relazione con strumenti finanziari strutturati, «securities lending», operazioni di riporto, swap e con operazioni analoghe, nonché altri emolumenti e commissioni incassati nel quadro di simili operazioni;

b)

gli altri redditi derivanti direttamente o tramite un'entità di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4 della direttiva, distribuiti da: 4517

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(i)

organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell'Unione Europea, (ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell'Unione Europea che esercitano l'opzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva e che ne informano l'agente pagatore svizzero, (iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione Europea e della Svizzera, (iv) fondi di investimento svizzeri;

c)

Art. 27

i redditi corrispondenti realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità: (i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell'Unione Europea, (ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell'Unione Europea che esercitano l'opzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva e che ne informano l'agente pagatore svizzero, (iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione Europea e della Svizzera, (iv) fondi di investimento svizzeri.

Definizione degli utili da alienazione

Ai fini della presente Convenzione per «utili da alienazione» si intendono: a)

gli utili conseguiti con l'alienazione di partecipazioni a società, cedole di dividendi e di interessi, prestiti, pretese da rapporti assicurativi e altri crediti di capitale. Sono parimenti considerati utili da alienazione gli utili conseguiti con strumenti finanziari strutturati o con operazioni a termine realizzate sotto forma di strumenti finanziari strutturati, nonché la differenza di valore oppure la somma di denaro o il vantaggio determinati da un valore di riferimento variabile, che la persona interessata ottiene per un'operazione a termine. Per alienazione si intende anche il riscatto, il rimborso o la cessione di una società di capitali oppure l'apporto in una società di capitali;

b)

gli utili da alienazione conseguiti direttamente o tramite un'entità di cui paragrafo 2 dell'articolo 4 della direttiva, distribuiti da: (i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell'Unione Europea, (ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell'Unione Europea che esercitano l'opzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva e che ne informano l'agente pagatore svizzero, (iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione Europea e della Svizzera, (iv) fondi di investimento svizzeri;

c)

i redditi corrispondenti realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità:

4518

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(i)

organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell'Unione Europea, (ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell'Unione Europea che esercitano l'opzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva e che ne informano l'agente pagatore svizzero, (iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione Europea e della Svizzera, (iv) fondi di investimento svizzeri.

Art. 28

Disposizioni amministrative

1. L'agente pagatore svizzero trasferisce l'imposta riscossa conformemente alla Parte 3 della presente Convenzione al più tardi due mesi dopo la fine dell'anno fiscale della Svizzera alla competente autorità svizzera. La dichiarazione viene effettuata tramite una distinta separata degli ammontari d'imposta di cui ai paragrafi 1­3 dell'articolo 18. Nei casi di cui al paragrafo 6 dell'articolo 18 viene effettuata una distinta separata secondo le lettere ivi menzionate.

2. L'autorità competente svizzera trasmette questa imposta al più tardi tre mesi dopo la fine dell'anno fiscale della Svizzera con un versamento all'autorità competente tedesca, trattenendo per sé una provvigione di riscossione dello 0,1 per cento.

3. L'agente pagatore svizzero calcola in euro e deduce gli ammontari d'imposta di cui ai 1­3 e 6 dell'articolo 18 e li trasferisce all'autorità competente svizzera. Qualora il conto o il deposito non fosse gestito in tale valuta, l'agente pagatore svizzero procede alla conversione al corso fisso del giorno pubblicato da SIX Telekurs SA per i giorni di riferimento determinanti per il calcolo. Il trasferimento dell'autorità competente svizzera all'autorità competente tedesca è pure effettuato in euro.

4. In caso di comunicazione volontaria ai sensi dell'articolo 21 l'agente pagatore svizzero trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 21 sempre tre mesi dopo la fine dell'anno fiscale della Svizzera all'autorità competente svizzera, che automaticamente una volta all'anno al più tardi sei mesi dopo la fine dell'anno fiscale della Svizzera le trasmette all'autorità competente tedesca.

Art. 29

Certificazione dell'agente pagatore svizzero

1. L'agente pagatore svizzero allestisce, a destinazione della persona interessata, annualmente e in caso di scioglimento della relazione bancaria una certificazione, che indica segnatamente le informazioni di cui agli articoli 18 e 20 e le perdite di cui all'articolo 23. Tale certificazione deve essere conforme a un determinato modello.

2. La Repubblica federale di Germania accetta la certificazione dell'agente pagatore svizzero di cui al paragrafo 1 quale certificazione a scopi fiscali.

Art. 30

Trasferimento di valori patrimoniali

Se la persona interessata trasferisce valori patrimoniali da un agente pagatore svizzero su un conto o un deposito presso un altro agente pagatore svizzero, l'agente pagatore che effettua il trasferimento deve comunicare all'altro agente pagatore tutti 4519

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i dati rilevanti per la determinazione della base di calcolo relativi a questi valori patrimoniali. Lo stesso vale in modo analogo per il trasferimento di valori patrimoniali da o verso un conto o deposito di un agente pagatore tedesco.

Art. 31

Successioni

1. Se viene a conoscenza del decesso di una persona interessata, l'agente pagatore svizzero blocca i valori patrimoniali di cui la persona interessata era il beneficiario effettivo alla data del suo decesso. I vigenti obblighi di diligenza svizzeri devono essere rispettati. L'agente pagatore svizzero sblocca i valori patrimoniali dopo aver prelevato l'imposta di cui al paragrafo 2 o dopo che gli eredi consentono alla trasmissione delle informazioni secondo il paragrafo 3. Nonostante quanto precede, sono autorizzati prelievi fino a un massimo del 50 per cento dei valori patrimoniali esistenti alla data del decesso della persona interessata.

2. Gli eredi che provano all'agente pagatore svizzero di essere i beneficiari dei valori patrimoniali della persona deceduta possono, entro un anno dal decesso della persona interessata, autorizzare per scritto l'agente pagatore svizzero a procedere alla trasmissione ai sensi del paragrafo 3. In assenza di tale autorizzazione, una volta trascorso il termine o se viene a conoscenza a posteriori del decesso della persona interessata, l'agente pagatore svizzero riscuote un importo corrispondente al 50 per cento dei valori patrimoniali contabilizzati presso di lui alla data del decesso della persona interessata. Il paragrafo 3 dell'articolo 28 si applica per analogia.

3. Se gli eredi forniscono all'agente pagatore svizzero un'autorizzazione scritta, quest'ultimo trasmette senza indugio le seguenti informazioni: a)

identità (cognome, data di nascita) e domicilio della persona interessata deceduta;

b)

se noto, il numero d'identificazione (Identifikationsnummer) secondo il paragrafo 139b AO della persona interessata deceduta e degli eredi;

c)

nome e indirizzo dell'agente pagatore svizzero;

d)

numero di cliente della persona interessata deceduta (numero di cliente, di conto o di deposito, codice IBAN);

e)

se nota, l'identità (cognome, data di nascita) e domicilio dell'erede o degli eredi;

f)

stato del conto alla data del decesso della persona interessata.

4. Se, a seguito di liquidità insufficiente, l'agente pagatore svizzero non è in grado di riscuotere l'importo totale secondo il paragrafo 2, esso trasmette le informazioni secondo il paragrafo 3, per quanto gli eredi non abbiano messo a disposizione l'importo necessario nei termini fissati, che non devono superare le otto settimane.

In questo caso non è necessaria l'autorizzazione scritta degli eredi.

5. Con la riscossione dell'imposta secondo il paragrafo 2 o la trasmissione delle informazioni secondo il paragrafo 3, l'agente pagatore svizzero rilascia agli eredi un certificato secondo il modello prestabilito.

4520

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

6. L'agente pagatore svizzero trasferisce entro un mese l'imposta prelevata secondo il paragrafo 2 all'autorità competente svizzera e al contempo lo comunica al Land tedesco in cui la persona deceduta aveva il suo domicilio. L'autorità competente svizzera trasferisce senza indugio l'imposta e il nome del Land tedesco all'autorità competente tedesca, trattenendo per sé una provvigione di riscossione dello 0,1 per cento.

7. Nei casi di trasmissione secondo il paragrafo 3 gli agenti pagatori svizzeri trasmettono le informazioni entro un mese all'autorità competente svizzera. Essa le trasmette senza indugio all'autorità competente tedesca.

8. Se gli eredi presentano all'autorità competente tedesca in virtù del diritto tedesco un certificato secondo il paragrafo 5, questa autorità competente tedesca computa l'imposta di cui al paragrafo 2 sull'imposta sulle successioni dovuta in Germania e ne rimborsa l'eccedenza agli eredi. In questo caso il paragrafo 9 non è applicabile.

9. Con l'accredito integrale dell'imposta secondo il paragrafo 2 sul conto di pagamento creato a tal fine presso l'agente pagatore svizzero, le pretese dell'imposta sulle successioni tedesca sui relativi valori patrimoniali sono considerate estinte al momento del loro insorgere.

Art. 32

Garanzia del rispetto della Convenzione

1. Per garantire il rispetto della presente Convenzione l'autorità competente svizzera trasmette all'autorità competente tedesca secondo il diritto tedesco tramite l'intervento dell'autorità competente tedesca informazioni in base alle richieste presentate fornendo l'identità del contribuente assoggettato nella Repubblica federale di Germania e un motivo plausibile. Nella richiesta di informazioni non è necessario indicare l'agente pagatore svizzero.

2. Per identificare il contribuente assoggettato nella Repubblica federale di Germania l'autorità competente tedesca fornisce il nome, l'indirizzo, la data di nascita e l'attività esercitata da tale persona e, se note, altre informazioni per l'identificazione di detta persona.

3. Un motivo plausibile sussiste quando l'autorità competente tedesca secondo il diritto tedesco in base al quadro complessivo delle circostanze ritiene necessario esaminare i dati di un contribuente assoggettato nella Repubblica federale di Germania in merito alla loro completezza e correttezza. Essa tiene conto in modo particolare delle dichiarazioni del contribuente assoggettato nella Repubblica federale di Germania, della situazione reddituale, delle constatazioni emerse dalla verifica fiscale esterna, delle comunicazioni di controllo come pure di informazioni sulle persone che collaborano alla dichiarazione d'imposta. Le richieste senza fondamento («fishing expeditions») sono escluse.

4. L'autorità competente tedesca secondo il diritto tedesco informa il contribuente assoggettato nella Repubblica federale di Germania in merito alla prevista richiesta di informazioni. Questa persona può impugnare la prevista richiesta di informazioni affinché sia verificata.

5. L'autorità competente tedesca secondo il diritto tedesco assicura nella richiesta di informazioni che le condizioni per la richiesta sono soddisfatte. Ai fini 4521

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

dell'applicazione del presente articolo, essa indica se ritiene che si tratti di valori patrimoniali privati o aziendali e definisce il periodo di tassazione per il quale sono necessarie le informazioni. Sulla base di questa richiesta l'autorità competente svizzera chiarisce se esistono conti o depositi in Svizzera del contribuente assoggettato nella Repubblica federale di Germania. Se detto contribuente deteneva tali conti o depositi nel periodo indicato, l'autorità competente svizzera comunica all'autorità competente tedesca il nome delle banche e il numero dei conti o dei depositi esistenti in tale periodo. Se l'esistenza di tali conti o depositi non è data, l'autorità competente svizzera comunica all'autorità competente tedesca che non esistono conti o depositi su cui è tenuta a dare informazioni. Per ottenere ulteriori informazioni l'autorità tedesca competente secondo il diritto tedesco deve avvalersi dell'assistenza amministrativa o giudiziaria.

6. Su richiesta dell'autorità competente svizzera, gli istituti ai sensi della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio sono tenuti a comunicare all'autorità i conti e i depositi del contribuente assoggettato nella Repubblica federale di Germania in quanto necessario ad attuare la presente disposizione.

7. L'autorità competente svizzera informa il contribuente assoggettato nella Repubblica federale di Germania prima della trasmissione delle informazioni sulla prevista comunicazione delle informazioni. Questa persona può far esaminare da un tribunale la prevista comunicazione di informazioni. Le informazioni concernenti i valori patrimoniali privati o aziendali di cui al paragrafo 5 indicate nella domanda dell'autorità competente tedesca secondo il diritto tedesco sono vincolanti per l'autorità competente svizzera e non sono pertanto oggetto dell'esame giudiziario.

8. Il numero delle richieste che possono essere presentate in un periodo di due anni è limitato. Questo numero comprende sia le richieste in merito a valori patrimoniali aziendali, sia richieste in merito a valori patrimoniali privati.

9. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il comitato congiunto di cui all'articolo 39 determina di comune accordo per l'anno di entrata in vigore e quello successivo il numero massimo di richieste ammesse. Il
numero massimo di richieste deve essere adeguato. Per questo primo biennio esso si situa tra le 900 e le 1300 richieste. All'inizio del periodo successivo di due anni il comitato congiunto adegua il numero massimo di richieste in funzione delle esperienze fatte. Il valore determinato per il primo periodo di due anni può essere aumentato o ridotto al massimo del 20 per cento.

10. A partire dal quinto anno il comitato congiunto esamina ogni due anni, all'inizio del periodo di due anni, il numero massimo di richieste e lo adegua, se del caso, per l'anno in corso e per quello successivo. Se nei due anni precedenti l'autorità competente tedesca ha presentato richiesta in meno del 20 per cento del numero massimo di casi ammesso ai sensi del presente articolo, il numero massimo di richieste non viene adeguato. Se nei due anni precedenti l'autorità competente tedesca ha presentato richiesta nel 20 per cento o più del numero massimo di casi ammesso ai sensi del presente articolo, si applicano le seguenti regole: a)

4522

se, tenuto conto della lettera c, più dei due terzi delle richieste complessivamente presentate nei due anni precedenti portano all'identificazione di conti

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

o depositi che il contribuente assoggettato nella Repubblica federale di Germania su domanda esplicita dell'autorità competente tedesca non ha indicato (cfr. anche par. 3), il numero massimo di richieste ammesso aumenta del 15 per cento per l'anno in corso e per quello successivo; b)

se, tenuto conto della lettera c, meno di un terzo delle richieste complessivamente presentate nei due anni precedenti portano all'identificazione di conti o depositi che il contribuente assoggettato nella Repubblica federale di Germania su domanda esplicita dell'autorità competente tedesca non ha indicato (cfr. anche par. 3), il numero massimo di richieste ammesso diminuisce del 15 per cento per l'anno in corso e per quello successivo;

c)

le richieste che portano unicamente all'identificazione di conti e di depositi ai sensi dell'articolo 42 non vengono considerate per la qualifica e il conteggio delle richieste presentate secondo le lettere a e b.

11. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per gli anni a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 33

Norma sugli abusi

1. Gli Stati contraenti convengono che una persona interessata può investire il suo patrimonio nello Stato o territorio di sua libera scelta.

2. L'agente pagatore svizzero non amministra né sostiene l'impiego di strutture artificiali di cui sa che l'unico o il principale scopo è eludere l'imposizione di valori patrimoniali secondo le disposizioni della presente Convenzione.

3. Indipendentemente dal fatto che la persona interessata sia debitrice dell'imposta di cui al paragrafo 1 dell'articolo 18, l'agente pagatore svizzero che ha agito in contrasto con il paragrafo 2 è tenuto a versare all'autorità competente svizzera un importo pari all'imposta elusa di cui ai paragrafi 1­3 dell'articolo 18. L'autorità competente svizzera trasmette tale importo all'autorità competente tedesca.

L'autorità competente svizzera può rivalersi sulla persona interessata coinvolta in una struttura ai sensi del paragrafo 2.

Se la Repubblica federale di Germania ha riscosso l'imposta dovuta sui redditi provenienti da valori patrimoniali della persona interessata sia da tale persona, sia dall'agente pagatore svizzero ai sensi della presente disposizione, l'autorità competente tedesca rifonde all'agente pagatore svizzero un importo pari a quello pagato due volte.

4. Il paragrafo 3 si applica soltanto se nel singolo caso concreto esistono prove inequivocabili e dirette.

4523

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Parte 4 Disposizioni finali Art. 34

Misure di reciprocità della Repubblica federale di Germania

Allo scopo di garantire l'imposizione dei redditi da capitale che i residenti in Svizzera percepiscono da agenti pagatori nella Repubblica federale di Germania, la Svizzera può chiedere alla Repubblica federale di Germania l'introduzione di misure corrispondenti, nel quadro della reciprocità sostanziale della presente Convenzione.

Queste devono essere di natura simile a quelle che la Repubblica federale di Germania applica nei confronti di altri Stati. Le modalità d'attuazione sono definite in un accordo tra gli Stati contraenti.

Art. 35

Impiego di informazioni

1. Tutte le informazioni ottenute da uno Stato contraente nel quadro dell'applicazione della presente Convenzione devono essere trattate in modo confidenziale e possono essere impiegate senza il consenso della persona interessata esclusivamente in un procedimento amministrativo o giudiziario in materia fiscale o in un procedimento penale per reato fiscale oppure in una procedura di multa in caso di inosservanza di prescrizioni d'ordine in materia fiscale.

2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione uno Stato contraente può impiegare per altri scopi le informazioni ottenute se ciò è consentito dal diritto dei due Stati contraenti e l'autorità competente dello Stato contraente che ha trasmesso le informazioni vi ha acconsentito.

3. Le limitazioni d'impiego previste in questo articolo non si applicano nei casi di comunicazione volontaria di cui agli articoli 9, 21 e al paragrafo 3 dell'articolo 31.

Art. 36

Applicazione della presente Convenzione

Gli Stati contraenti adottano tutte le misure necessarie ai fini dell'attuazione della presente Convenzione; in particolare emanano disposizioni in materia procedurale, di responsabilità e penale.

Art. 37

Controlli

1. L'autorità competente svizzera esegue controlli presso gli agenti pagatori svizzeri. Tali controlli hanno per oggetto il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione per gli agenti pagatori svizzeri.

2. Essa esegue i controlli in relazione alla Parte 2 della presente Convenzione entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa. I controlli devono riguardare un campione rappresentativo di agenti pagatori svizzeri.

3. I controlli in relazione alla Parte 3 della presente Convenzione sono eseguiti regolarmente.

4. L'autorità competente svizzera informa l'autorità competente tedesca in un rapporto di sintesi sui risultati e sulle principali constatazioni derivanti dai controlli 4524

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

eseguiti l'anno precedente in virtù del presente articolo. Il rapporto può essere pubblicato.

Art. 38

Consultazione

1. Qualora in singoli casi sorgano difficoltà in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le autorità competenti si consultano reciprocamente e si adoperano per trovare una soluzione. Se non giungono a un accordo, sottopongono la questione al comitato congiunto.

2. L'autorità competente tedesca informa l'autorità competente svizzera delle modifiche del diritto tedesco in materia di imposizione dei redditi o dei valori patrimoniali oggetto della presente Convenzione.

3. Le autorità competenti si informano reciprocamente sugli sviluppi che possono pregiudicare il corretto funzionamento della presente Convenzione, ivi comprese le informazioni su eventuali accordi sulla stessa materia conclusi tra uno Stato contraente e uno Stato terzo, in particolare quelli che riguardano l'applicazione dell'articolo 20.

Art. 39

Comitato congiunto

1. Gli Stati contraenti istituiscono con l'entrata in vigore della presente Convenzione un comitato congiunto paritetico composto da rappresentanti dei due Stati contraenti.

2. Il comitato congiunto definisce la forma e il contenuto dei certificati previsti nella presente Convenzione.

3. Oltre ai compiti conferitigli in altre disposizioni della presente Convenzione, il comitato congiunto esercita le seguenti funzioni: a)

verifica del corretto funzionamento della presente Convenzione;

b)

analisi degli sviluppi rilevanti;

c)

emanazione di raccomandazioni destinate agli Stati contraenti sulla modifica o sulla revisione della presente Convenzione;

d)

adeguamento dell'allegato II della presente Convenzione.

Art. 40

Circostanze straordinarie

Se perturbazioni straordinarie sui mercati finanziari pregiudicano l'applicazione della presente Convenzione, gli Stati contraenti si consultano e adottano congiuntamente misure adeguate.

Art. 41

Allegati

Gli allegati I e II sono parte integrante della presente Convenzione.

4525

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Art. 42

Disposizione transitoria dell'articolo 32

1. Sulla base delle informazioni ottenute dagli agenti pagatori svizzeri secondo il paragrafo 6 dell'articolo 32 l'autorità competente svizzera esamina, per ciascuna delle richieste tedesche in cui si presume l'esistenza di valori patrimoniali privati, se sono soddisfatte le seguenti condizioni riguardo a conti e depositi: ­

il conto o il deposito esisteva già al giorno di riferimento 2;

­

dopo il giorno di riferimento 2 non vi sono stati cambiamenti, nemmeno a titolo di successione, riguardo al beneficiario effettivo;

­

il pagamento unico di cui al paragrafo 2 dell'articolo 7 è stato effettuato per tutti i valori patrimoniali esistenti sul conto o sul deposito al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione;

­

i redditi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 18 conseguiti dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione sono stati tassati;

­

dal giorno di riferimento 2 non sono stati effettuati movimenti di denaro in entrata sul conto o sul deposito, tenuto conto che i valori patrimoniali affluiti tra il giorno di riferimento 2 e l'entrata in vigore della presente Convenzione, che fanno parte dell'importo con effetto estintivo di cui al paragrafo 6 dell'articolo 7, non sono considerati denaro in entrata.

2. Se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, l'autorità competente svizzera non trasmette informazioni all'autorità competente tedesca conformemente al paragrafo 5 quarto periodo dell'articolo 32 e comunica all'autorità competente tedesca che non esistono conti o depositi sui quali è tenuta a fornire informazioni.

Art. 43

Entrata in vigore

1. I due Stati contraenti si notificano reciprocamente per via diplomatica l'adempimento delle procedure necessarie secondo il loro diritto interno per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entra in vigore il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello della ricezione dell'ultima notificazione.

2. Con riferimento alla Parte 3 rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione i pagamenti effettuati dopo la sua entrata in vigore. L'articolo 30 considera i decessi di persone interessate avvenuti dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 44

Denuncia e abrogazione

1. La presente Convenzione rimane in vigore fintanto che uno degli Stati contraenti non la denuncia.

2 Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione per la fine di un anno civile mediante notifica all'altro Stato contraente con un preavviso di due anni.

3. Se uno Stato contraente pregiudica gravemente l'efficacia della presente Convenzione, l'altro Stato contraente può denunciare la stessa, mediante notifica, con un preavviso di sei mesi. Prima della notifica esso informa il comitato congiunto e 4526

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

fornisce la prova del pregiudizio arrecato alla presente Convenzione dall'altro Stato contraente.

4. Il paragrafo 3 si applica per analogia se una modifica delle aliquote d'imposta di cui al paragrafo 2 dell'articolo 19 non viene attuata.

5. In caso di denuncia della presente Convenzione: a)

le pretese della persona interessata secondo l'articolo 22 e degli eredi secondo il paragrafo 8 dell'articolo 31 restano impregiudicate;

b)

la Svizzera stabilisce un bilancio finale entro il termine del periodo di applicazione della presente Convenzione ed effettua un pagamento a saldo alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Berlino, il 21 settembre 2011, in duplice esemplare originale in lingua tedesca.

Per la Confederazione Svizzera

Per la Repubblica federale di Germania

4527

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Allegato I

Calcolo del pagamento unico
2
2 C 9 ' C 10 ' n
1 n C C b
Cd

a

P max 3 d 8 3 10 10 2






a min C d



dove: C9 ' = Cd + Cd · r C10 ' = Cd + Cd · 2 · r

of

P Cd

Per evitare imposte negative: se C d

n
C 0 , questa grandezza è considerata uguale a zero.
8

Il pagamento unico maggiorato P' è calcolato come segue: Se of 0.34 (ovvero 34%), e: se 1 mio.

Cd < 2 mio., se 2 mio.

Cd < 3 mio., se 3 mio.

Cd < 4 mio., se 4 mio.

Cd < 5 mio., se 5 mio.

Cd < 6 mio., se 6 mio.

Cd < 7 mio., se 7 mio.

Cd,

Dunque P' = of ' Cd

4528

allora of ' = 0.35 allora of ' = 0.38 allora of ' = 0.39 allora of ' = 0.40 allora of ' = 0.41 allora of ' = 0.40 allora of ' = 0.41

(«formula di base»)

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Il paragrafo 5 dell'articolo 7 stabilisce che il pagamento unico è calcolato in Euro.

Tutti gli importi del presente allegato sono in Euro.

P P' A of of ' Cd n Cb i Ci C8 C10 C9', C10' r a min Recuperi

Pagamento unico Pagamento unico maggiorato Aliquota (34 %) Onere fiscale Onere fiscale maggiorato Capitale determinante Numero di anni della relazione bancaria prima del 31.12.2010, 0 n 8 Capitale alla fine dell'anno in cui è stata aperta la relazione bancaria.

Per le relazioni bancarie aperte prima del 01.01.2003 è determinante il capitale al 31.12.2002.

Anno i, 1 i 10, dove l'anno 1 inizia il 01.01.2003 Capitale alla fine dell'anno i Capitale alla fine dell'ottavo anno (31.12.2010) Capitale alla fine del decimo anno (31.12.2012) Capitale fittizio alla fine del nono (31.12.2011) o del decimo anno (31.12.2012) Rendimento (3% p.a.)

Aliquota minima (21 %) Afflussi di capitali negli anni 9 e 10 che compensano le uscite degli anni da 1 a 8.

4529

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Allegato II

Tabella delle concordanze

3 4

Eventi derivanti da azioni

Categoria di reddito secondo EStG

Categoria secondo EStG

Categoria di reddito secondo la Convenzione

Categoria secondo la Convenzione

Base di calcolo dell'imposta liberatoria 3 art. 23

AFisR4

Dividendi (compresi dividendi di liquidazione) Azioni gratuite (le condizioni del § 7 KapErhStG sono adempiute)

Dividendi

§ 20 (1) 1 § 43 (1) 1 e 1a

Dividendi

Art. 25

Importo lordo

-

Fiscalmente neutra (separazione delle spese di acquisizione delle vecchie partecipazioni)

Fiscalmente neutra presso le società di capitali tedesche e le società estere

Art. 25

-

-

Azioni gratuite (le condizioni del § 7 KapErhStG non sono adempiute)

Dividendi

(documento del Ministero delle finanze tedesco «Einzelfragen zur Abgeltungsteuer» del 22.12.2009 n. marg. 90) § 20 (1) 1 § 43 (1) 1 § 20 (4a) 5

Dividendi

Art. 25

-

Dividendo in azioni

Dividendi

§ 20 (1) 1 § 43 (1) 1 § 20 (4a) 5

Dividendi

Art. 25

Importo lordo se il reddito è determinabile (corrisponde al valore nominale), altrimenti CHF 0 (azioni senza valore) Importo lordo se il reddito è determinabile (corrisponde al valore nominale), altrimenti

Base di calcolo secondo l'AFisR

-

Sono fatte salvi eventuali oneri preliminari (per tutte le operazioni e categorie di reddito).

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

4530

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Eventi derivanti da azioni

Riduzione di capitale / riduzione del valore nominale / restituzione

5 6

Categoria di reddito secondo EStG

Dividendi Restituzione del capitale azionario

Categoria di reddito secondo la Convenzione

Categoria secondo EStG

§ 20 (1) 1 43 (1) 1

§

Dividendi Restituzione del capitale azionario o apporto di capitale

Split di azioni5

Fiscalmente neutra

-

Fiscalmente neutra

Spin-off / Separazione e divisione

Fiscalmente neutra6, Dividendi Utile da alienazione

§ 20 (4a) S 1 eS5

Fiscalmente neutra, Dividendi (prestazione valutabile in denaro) Utile da alienazione

Categoria secondo la Convenzione

Base di calcolo dell'imposta liberatoria 3 art. 23

Art. 25

CHF 0 (azioni senza valore) Importo lordo

-

-

-

In caso di neutralità fiscale: divisione delle spese di acquisizione (1) in funzione del rapporto di divisione del diritto commerciale secondo le indicazioni dell'emittente o (2) secondo il rapporto

-

AFisR4

Base di calcolo secondo l'AFisR

Fiscalmente neutra Fiscalmente neutra Fiscalmente neutra

Fiscalmente neutra art. 25

art. 27

Ripartizione delle spese di acquisizione in funzione del rapporto di splitting

Senza aumento gratuito del valore nominale.

Neutralità fiscale in occasione di ristrutturazioni, qualora il diritto d'imposizione tedesco non sia escluso in occasione di alienazione delle quote ricevute o gli Stati membri dell'UE debbano applicare l'articolo 8 della direttiva 90/434/CEE in caso di fusione.

4531

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Eventi derivanti da azioni

7

Categoria di reddito secondo EStG

Categoria secondo EStG

Split-off

Fiscalmente neutra

-

Fusione

Fiscalmente neutra7

§ 20 (4a) S 1 e S2

Categoria di reddito secondo la Convenzione

Fiscalmente neutra, Dividendi (prestazione valutabile in denaro) Fiscalmente neutra, componente in contanti (prestazione valutabile in denaro) utile da alienazione

Categoria secondo la Convenzione

Fiscalmente neutra

Fiscalmente neutra Art. 25

Base di calcolo dell'imposta liberatoria 3 art. 23

matematico di scambio.

Altrimenti in caso di Spin-off / separazione: importo lordo se il reddito è determinabile (corrisponde al valore nominale), altrimenti CHF 0 (azioni senza valore) Altrimenti in caso di divisione: sostituzione -

La componente in contanti supplementare rappresenta un reddito corrente (dividendo)

AFisR4

Base di calcolo secondo l'AFisR

-

-

Art. 27

Neutralità fiscale in occasione di ristrutturazioni, qualora il diritto d'imposizione tedesco non sia escluso in occasione di alienazione delle quote ricevute o gli Stati membri dell'UE debbano applicare l'articolo 8 della direttiva 90/434/CEE in caso di fusione.

4532

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Eventi derivanti da azioni

Categoria di reddito secondo EStG

Categoria secondo EStG

Categoria di reddito secondo la Convenzione

Categoria secondo la Convenzione

Base di calcolo dell'imposta liberatoria 3 art. 23

AFisR4

Reddito fondato su un diritto di godimento (partecipazione al ricavo di liquidazione) Pagamenti di sostituzione / «manufactured dividends» / Azioni

Dividendi

§ 20 (1) 1 § 43 (1) 1

Dividendi

Art. 25

Importo lordo

-

Dividendi

Dividendi

Art. 25

Importo lordo

-

Prestito di valori mobiliari («securities lending») Pagamenti a titolo di risarcimento dei danni

Altri redditi

§ 20 (1) 1 § 43 (1) 1 § 43 (1) 7 § 22 n. 3

Altri redditi

Art. 26

Importo lordo

-

§ 20 (3) § 43 (1) 1 § 43 (1) 9

Dividendi / Utile da alienazione

Art. 25 Art. 27

Importo lordo

-

§ 20 (2) 18 § 20 (4) § 43 (1) 9

Utile / perdita da alienazione

Art. 27

Delta prezzo di vendita meno spese di acquisizione e di alienazione in base al metodo «first in ­ first out»

-

§ 20 (2) 1 § 43 (1) 9 § 43a (2) 7

Utile / perdita da alienazione

Art. 27

Base di calcolo sostitutiva (30% del provento dell'alienazione); rettifica qualora

-

Alienazione: utile / perdita da alienazione

Vendite allo scoperto

8

Dividendi / Utile da alienazione (è determinate l'origine del danno) Utile / perdita da alienazione

Utile / perdita da alienazione

La vendita di azioni acquisite entro il 31.12.2008 (dopo un periodo di detenzione di un anno) non è imponibile.

4533

Base di calcolo secondo l'AFisR

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Eventi derivanti da azioni

Alienazione di diritti di opzione Eventi che non rientrano in una delle precedenti fattispecie

4534

Categoria di reddito secondo EStG

Utile da alienazione

Categoria secondo EStG

§ 20 (2) 1 § 43 (1) 9 § 20 (4a)

Categoria di reddito secondo la Convenzione

Utile da alienazione Interessi Dividendi Utile / perdita da alienazione Altri redditi

Categoria secondo la Convenzione

Base di calcolo dell'imposta liberatoria 3 art. 23

Art. 27

l'acquisizione delle quote avvenga durante l'anno civile Importo lordo

AFisR4

-


-

Base di calcolo secondo l'AFisR

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Eventi derivanti da obbligazioni

Categoria di reddito secondo EStG

Categoria secondo EStG

Categoria di reddito secondo la Convenzione

Categoria secondo la Convenzione

Base di calcolo dell'imposta liberatoria art. 23

Aggio di rimborso (rimborso al di sopra della pari)

Utile da alienazione

§ 43 (1) 10 § 20 (4)

Interessi Utile da alienazione

Art. 24 Art. 27

Ricavi da conversione (obbligazione contro azione) esercizio della conversione

Interessi Utile da alienazione

§ 43 (1) 2 § 20 (4a)

Interessi Utile da alienazione

Art. 24 Art. 27

Cedole

Interessi

§ 43 (1) 2 § 43 (1) 7

Interessi

Art. 24

Pagamenti sostitutivi / «manufactured coupons»

Interessi

§ 43 (1) 2 § 22 n. 3

Interessi Altri redditi

Art. 24 Art. 26

4535

AFisR

Base di calcolo secondo l'AFisR

Interessi: proporzionalmente pro rata temporis



Interessi: proporzionalmente pro rata temporis; in caso di esercizio della conversione utile da alienazione: alienazione fittizia per un importo di CHF 0.

Le spese di acquisizione delle azioni corrispondono alle spese di acquisizione della conversione Interessi: proporzionalmente pro rata temporis



Calcolato pro rata temporis in funzione del periodo di detenzione (in caso di alienazione) Calcolato pro rata temporis in funzione degli interessi pro rata e del periodo di detenzione (in caso di conversione)

Importo lordo





Interessi maturati pro rata temporis durante il periodo di detenzione (al momento del pagamento) Importo lordo

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Eventi derivanti da obbligazioni

Categoria di reddito secondo EStG

Categoria secondo EStG

Categoria di reddito secondo la Convenzione

Categoria secondo la Convenzione

Base di calcolo dell'imposta liberatoria art. 23

AFisR

Prestito di valori mobiliari («securities lending») Pagamenti a titolo di risarcimento del danno

Altri redditi

§ 22 n. 3

Interessi Altri redditi

Art. 26

Importo lordo

-

Interessi / Utile da alienazione (è determinate l'origine del danno) Altri redditi

§ 20 (3) § 43 (1) 7 § 43 (1) 10

Interessi Utile da alienazione

Art. 24 Art. 27

Importo lordo

-

§ 22 n. 3

Interessi (interessi di prestito) Altri redditi

Art. 24

Importo lordo



Importo lordo

Interessi correnti calcolati pro rata temporis in funzione del periodo di detenzione Importo lordo

Interessi repo

Art. 26

Interessi correnti

Parte dell'utile da alienazione

§ 43 (1) 10 § 20 (2) 7

Interessi Utile da alienazione

Art. 24 Art. 27

Importo lordo



Reddito fondato su un diritto di godimento (senza partecipazione al provento della liquidazione)

Interessi

§ 20 (1) 7 § 43 (1) 2

Interessi

Art. 24

Importo lordo



4536

Base di calcolo secondo l'AFisR

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Eventi derivanti da obbligazioni

Categoria di reddito secondo EStG

Categoria secondo EStG

Categoria di reddito secondo la Convenzione

Categoria secondo la Convenzione

Base di calcolo dell'imposta liberatoria art. 23

Alienazione: utile / perdita da alienazione

Utile da alienazione

§ 20 (2) 79

Utile da alienazione

Art. 27

Delta prezzo di vendita meno spese di acquisizione e di alienazione

Eventi che non rientrano in una delle precedenti fattispecie

9

Interessi Dividendi Utile / perdita da alienazione Altri redditi

AFisR

Base di calcolo secondo l'AFisR

-


-

La vendita di obbligazioni acquisite entro il 31.12.2008 (dopo un periodo di detenzione di un anno) è esente da imposta, se gli interessi sono pagati a intervalli regolari uguali a tassi d'interesse fissi previamente convenuti.

4537

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Eventi derivanti da operazioni a termine

Categoria di reddito secondo EStG

Categoria secondo EStG

Categoria di reddito secondo la Convenzione

Categoria secondo la Convenzione

Base di calcolo dell'imposta liberatoria art.

23

Esercizio dell'opzione / Warrants (liquidazione in contanti)

Utile / perdita da alienazione

§ 20 (2) 3 § 20 (4) 5 § 43 (1) 11

Utile / perdita da alienazione

Art. 27

Swaps

Utile / perdita da alienazione

§ 20 (2) 3 § 20 (4) 5 § 43 (1) 11

Utile / perdita da alienazione

Art. 27

Forwards

Utile / perdita da alienazione

§ 20 (2) 3 § 20 (4) 5 § 43 (1) 11

Utile / perdita da alienazione

Art. 27

Futures

Utile / perdita da alienazione

§ 20 (2) 3 § 20 (4) 5 § 43 (1) 11

Utile / perdita da alienazione

Art. 27

Pagamenti a titolo di risarcimento del danno

Utile da alienazione

§ 20 (3) § 43 (1) 11

Utile da alienazione

Art. 27

Delta liquidazione in contanti o importo in contanti o vantaggio (prezzo d'esercizio) meno le spese in relazione all'operazione a termine Principio del cash-flow: i pagamenti in entrata costituiscono reddito, le spese hanno immediatamente incidenza fiscale Delta liquidazione in contanti o importo in contanti o vantaggio meno le spese in relazione con l'operazione a termine Delta liquidazione in capitale o importo in contanti o vantaggio meno le spese in relazione con l'operazione a termine Importo lordo

4538

AFisR

-

-

-

-

-

Base di calcolo secondo l'AFisR

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Eventi derivanti da operazioni a termine

Categoria di reddito secondo EStG

Categoria secondo EStG

Categoria di reddito secondo la Convenzione

Categoria secondo la Convenzione

Base di calcolo dell'imposta liberatoria art.

23

Premi pagati dal venditore dell'opzione (compenso per la concessione del diritto di opzione) Eventi che non rientrano in una delle precedenti fattispecie

Premi pagati dal venditore dell'opzione

§ 20 (1) 11 § 43 (1) 8

Interessi

Art. 24

Pagamento del premio meno costi di copertura («hedging»)

4539

Interessi Dividendi Utile / perdita da alienazione Altri redditi

AFisR

-


-

Base di calcolo secondo l'AFisR

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Eventi derivanti da prodotti strutturati

Categoria di reddito secondo EStG

Categoria secondo EStG

Categoria di reddito secondo la Convenzione

Categoria secondo la Convenzione

Base di calcolo dell'imposta liberatoria art.

23

Prodotti a capitale protetto

Utile / perdita da alienazione Interessi

§ 20 (2) 7 § 20 (1) 7 § 43 (1) 7 § 43 (1) 10

Utile / perdita da alienazione Interessi

Art. 27 Art. 24

Delta prezzo di vendita meno spese di acquisizione



Pagamenti garantiti (Istruzioni n. marg.

169 seg.)

Pagamenti delle cedole «reverse convertible» (prestiti in azioni) Alienazione «reverse convertible» (prestiti in azioni)

Interessi

§ 20 (1) 7

Interessi

Art. 24

Premio dell'opzione



Pagamenti garantiti (Istruzioni n. marg 176 f.)

Utile / perdita da alienazione

§ 20 (2) 7 § 20 (4a) 3 § 20 (1) 7 § 43 (1) 7

Utile / perdita da alienazione

Art. 27

-

Certificati su indici o panieri azionari

Utile / perdita da alienazione Interessi

§ 20 (2) 7 § 20 (1) 7 § 43 (1) 7 § 43 (1) 10

Utile / perdita da alienazione Interessi

Art. 27 Art. 24

Alienazione fittizia per un importo di CHF 0. Le spese di acquisizione delle azioni corrispondono alle spese di acquisizione dei «reverse convertible» Delta prezzo di vendita meno spese di acquisizione Interessi: pagamenti correnti

4540

AFisR

-

Base di calcolo secondo l'AFisR

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Eventi derivanti da prodotti strutturati

Categoria di reddito secondo EStG

Categoria secondo EStG

Categoria di reddito secondo la Convenzione

Categoria secondo la Convenzione

Base di calcolo dell'imposta liberatoria art.

23

AFisR

Base di calcolo secondo l'AFisR

Certificati su indici o panieri su titoli di credito

Utile / perdita da alienazione Interessi

§ 20 (2) 7 § 20 (1) 7 § 43 (1) 7 § 43 (1) 10

Utile / perdita da alienazione Interessi

Art. 27 Art. 24

Delta prezzo di vendita meno spese di acquisizione

-



Aumento del TIS10 (interessi maturati) o differenza tra prezzo di vendita e spese di acquisizione11

Pagamenti a titolo di risarcimento del danno

Utile da alienazione (è determinate l'origine del danno)

§ 20 (2) 7 § 20 (1) 7 § 43 (1) 7 § 43 (1) 10

Utile da alienazione Interessi

Art. 27 Art. 24

Importo lordo

-

Eventi che non rientrano in una delle precedenti fattispecie

10 11

Interessi Dividendi Utile / perdita da alienazione altri redditi

«Taxable income per share».

In assenza di TIS si applica il metodo dell'imposizione della differenza (Istruzioni n. marg. 163).

4541


-

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Eventi derivanti da fondi

Distribuzioni (fondi con «reporting corrispondente»)

Categoria di reddito secondo EStG

Categoria secondo EStG

Categoria di reddito secondo la Convenzione

Categoria secondo la Convenzione

Base di calcolo dell'imposta liberatoria art.

23

AFisR

Base di calcolo secondo l'AFisR

Dividendi

§ 2 (1) in combinato disposto con 1 (3) S 2 § 2 (1) in combinato disposto con 1 (3) S 2

Dividendi distribuiti

Art. 25

Cedola



Cedola

Dividendi (interessi distribuiti da fondo obbligazionario) Dividendi (utile da alienazione distribuito12)

Art. 25

Cedola



Cedola

Art. 25

Cedola

Utile da alienazione

Cedola

Distribuzione + utile intermedio + 70% della differenza tra il primo e l'ultimo prezzo di ripresa fissato durante l'anno civile; almeno il 6% del prezzo di ripresa fissato durante l'ultimo anno civile Importo tesaurizzato



Imposizione della differenza (delta prezzo di vendita meno spese di acquisizione), dato che TIS o TID13 non sono determinabili

-

Importo tesaurizzato

Dividendi

Dividendi

§ 2 (1) in combinato disposto con 1 (3) S 2

Distribuzioni (fondi senza «reporting» corrispondente)

Dividendi

§6

Dividendi Interessi Utile da alienazione

Art. 25 Art. 24 Art. 27

Tesaurizzazione

Dividendi

§ 2 (1) in combinato disposto con 1 (3) S 3

Dividendi tesaurizzati

Art. 25

12 13

Non imponibile se i titoli sono stati acquisiti dal fondo e dalla persona interessata entro il 31 dicembre 2008.

«Taxable income per distribution».

4542

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Categoria di reddito secondo EStG

Categoria secondo EStG

Categoria di reddito secondo la Convenzione

Categoria secondo la Convenzione

Base di calcolo dell'imposta liberatoria art.

23

AFisR

Base di calcolo secondo l'AFisR

Dividendi

§ 2 (1) in combinato disposto con 1 (3) S 3

Dividendi (interessi tesaurizzati)

Art. 25

Importo tesaurizzato



Importo tesaurizzato

Restituzione / Alienazione quota del fondo da parte dell'investitore (fondo con «reporting» corrispondente)

Utile / perdita da alienazione 14

§ 8 (5) in combinato disposto con § 18 (2)

Utile / perdita da alienazione

Art. 27



TIS

Restituzione / Alienazione quota del fondo da parte dell'investitore (fondo senza «reporting» corrispondente)

Utile / perdita da alienazione 16

§ 8 (5) in combinato disposto con § 18 (2)

Utile / perdita da alienazione Altri redditi

Art. 27

TIS in caso di quote acquisite dopo il 31.12.2008; solo l'utile da alienazione in caso di quote acquisite prima del 1.1.200915 Provento dell'alienazione (meno distribuzioni già imposte, utili intermedi e il70% della differenza secondo il § 6 InvStG)



Imposizione della differenza (delta prezzo di vendita meno spese di acquisizione), dato che TIS o TID non sono determinabili

Eventi derivanti da fondi

14 15 16

Gli utili e le perdite da alienazione non sono imponibili in caso di acquisizione delle quote prima del 1.1.2009 tranne l'utile intermedio in esse contenuto dell'anno d'esercizio corrente.

In caso di acquisizione delle quote prima del 1.1.2009 l'utile intermedio deve essere separato dal provento dell'alienazione. L'utile intermedio è imponibile quale ricavo corrente. In caso di acquisizione delle quote prima del 31.12.2008 l'utile intermedio è parte dell'utile da alienazione.

Non imponibile in caso di acquisizione delle quote entro il 31.12.2008.

4543

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Atto finale

della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari I plenipotenziari hanno adottato le seguenti dichiarazioni, allegate al presente Atto finale: 1.

Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sull'equivalenza della presente Convenzione

2.

Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sulla garanzia del rispetto della Convenzione

3.

Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti relativa alla norma sugli abusi

4.

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania all'acquisizione di dati di clienti sottratti a banche svizzere

relativa

Fatto a Berlino, il 21 settembre 2011, in duplice esemplare in lingua tedesca.

Per la Confederazione Svizzera

4544

Per la Repubblica federale di Germania

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sull'equivalenza della presente Convenzione Gli Stati contraenti dichiarano che la collaborazione bilaterale concordata nella presente Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari avrà durevolmente un effetto equivalente allo scambio automatico di informazioni nell'ambito dei redditi da capitale. Essi considerano la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari una soluzione equilibrata che preserva gli interessi delle Parti. Di conseguenza, essi attueranno in buona fede le misure concordate e non pregiudicheranno unilateralmente la Convenzione né agiranno contro di essa nelle relazioni con terzi.

Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sulla garanzia del rispetto della Convenzione Le disposizioni degli articoli 32 e 42 (Garanzia del rispetto della Convenzione) della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari non sono limitati dal paragrafo 3 dell'articolo 1 (Contenuto e scopo) della Convenzione.

Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti relativa alla norma sugli abusi Gli Stati contraenti emanano nel quadro della prevista procedura negli articoli 38 (Consultazione) e 39 (Comitato congiunto) della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari un'istruzione amministrativa comune per la concretizzazione dell'articolo 33 (Norma sugli abusi) della presente Convenzione.

Al riguardo possono essere descritti anche singoli modelli che rientrano in questa norma.

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania relativa all'acquisizione di dati di clienti sottratti a banche svizzere In occasione della firma della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari, il Governo della Repubblica federale di Germania dichiara che le autorità finanziarie tedesche non si adopereranno attivamente per acquisire dati di clienti sottratti a banche in Svizzera.

4545

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Verbale concordato in occasione della firma

In occasione della firma del Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 21 settembre 2011 a Berlino tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari, i plenipotenziari della Confederazione Svizzera e della Repubblica federale di Germania hanno preso nota ­

del Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale riguardo ad attività frontaliere in ambito finanziario e

­

del Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale ai fini dell'applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio Svizzera ­ UE.

Per la Confederazione Svizzera

4546

Per la Repubblica federale di Germania

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale riguardo ad attività frontaliere in ambito finanziario

1.

Una collaborazione rafforzata tra le autorità di vigilanza tedesche e svizzere nel quadro delle rispettive legislazioni interne permetterà di snellire e accelerare la procedura di esenzione (Freistellungsverfahren) per le banche svizzere nella Repubblica federale di Germania e di semplificarla nell'applicazione.

2.

La procedura di esenzione semplificata si basa sui seguenti elementi:

2.1

le esigenze della procedura, secondo la quale le banche svizzere possono avviare una relazione con i clienti nella Repubblica federale di Germania, sono soddisfatte se: a) la banca, purché la relazione d'affari non sia avviata attraverso la sua succursale nella Repubblica federale di Germania, accerta l'identità del partner contrattuale (cliente) nell'ambito dell'identificazione a distanza con il coinvolgimento dei seguenti terzi di fiducia: ­ una succursale in uno Stato terzo o una società del gruppo, purché questa sia integrata nella «group compliance» della banca svizzera, una banca corrispondente o un altro intermediario finanziario, purché questi adempia le condizioni degli articoli 14­16 della Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, ­ un notaio o un altro servizio pubblico che effettua di norma tali identificazioni, ­ la Deutsche Post-AG avvalendosi della procedura d'identificazione postale (Post-Ident-Service); questi terzi di fiducia devono confermare, mettendo a disposizione i dati necessari per l'identificazione (nome e indirizzo come pure, se pertinenti in relazione alle persone fisiche, luogo e data di nascita), che il partner contrattuale (cliente) da identificare è la persona che compare davanti a loro; b) in caso di relazioni d'affari transfrontaliere avviate nella Repubblica federale di Germania le prescrizioni concernenti la tutela degli investitori e dei consumatori sono rispettate e il loro rispetto è verificato dalle autorità di vigilanza; c) il richiedente accetta nella richiesta che l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) possa partecipare agli atti di verifica dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in riferimento al punto 2.1.b) in caso di verifiche sul posto. La FINMA darà seguito alle domande di verifica

4547

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

secondo le modalità che dovranno essere stabilite nell'accordo menzionato nel punto 4.

2.2

La procedura di esenzione per le banche svizzere nella Repubblica federale di Germania è concretizzata come segue: a) il termine per la decisione della BaFin in merito alla richiesta di esenzione non deve superare tre mesi a decorrere dalla presentazione della richiesta e dal ricevimento di tutti i documenti necessari; in caso di inosservanza del termine, la BaFin deve giustificare espressamente il motivo del superamento del termine; per lo svolgimento della procedura di esenzione la BaFin elaborerà fogli d'informazione specifici e fornirà su richiesta informazioni sulle regole da osservare nella Repubblica federale di Germania; b) in caso di disaccordo tra il richiedente e la BaFin sarà data la possibilità di adire il comitato congiunto previsto nella Convenzione del 21 settembre 2011 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari affinché questi emani un parere in forma di raccomandazione; ciò vale anche per le procedure di esenzione di durata superiore a nove mesi.

3.

La conformità UCITS dei fondi in valori mobiliari tedeschi e svizzeri sarà stabilita nell'accordo menzionato nel punto 4. In tal modo sarà ammessa la distribuzione di investimenti di capitale tedeschi in Svizzera e di quelli svizzeri nella Repubblica federale di Germania.

4.

Le autorità di vigilanza disciplineranno in un accordo le questioni tecniche necessarie relative al presente Memorandum. L'accordo dovrà essere concluso prima dell'entrata in vigore della Convenzione ed entrerà in vigore simultaneamente alla Convenzione.

4548

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale ai fini dell'applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE

Visto l'aumento al 35 per cento dell'aliquota della ritenuta d'imposta secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE dal 1° luglio 2011 la Repubblica federale di Germania dichiara: 1.

Un contribuente assoggettato nella Repubblica federale di Germania, a cui un agente pagatore svizzero ha prelevato una ritenuta d'imposta sui redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE e alla luce della situazione giuridica vigente al momento della firma, ha soddisfatto il suo obbligo fiscale in Germania per questi redditi.

2.

Sulla base del paragrafo 3 dell'articolo 9 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE, la Germania ­ in accordo con la Commissione europea e la Svizzera sulla base dell'articolo 12 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio ­ esamina la possibilità di sostituire l'attuale meccanismo vigente di credito d'imposta con un sistema di rimborso della ritenuta più semplice.

3.

La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania si consultano due anni dopo la firma per valutare i lavori secondo il paragrafo 2 ed eventualmente adottare provvedimenti.

4549

Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Conv. con la Germania

4550