Legge federale sulla protezione dell'ambiente
Progetto
(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 13 agosto 20121; visto il parere del Consiglio federale del 14 novembre 20122, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Art. 32dbis (nuovo)
Garanzia delle spese
L'autorità può esigere che il responsabile garantisca in forma adeguata la copertura della sua parte presumibile di spese per l'esame, la sorveglianza e il risanamento se da un sito inquinato sono prevedibili effetti dannosi o molesti.
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L'ammontare della garanzia viene fissato tenendo conto in particolare dell'estensione, del tipo e dell'intensità dell'inquinamento. Esso viene adeguato quando il miglioramento dello stato delle conoscenze lo giustifica.
2
L'alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati necessita dell'autorizzazione dell'autorità cantonale. L'autorizzazione è accordata se:
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a.
non sono prevedibili effetti dannosi o molesti indotti dal sito;
b.
le spese dei provvedimenti previsti sono garantite; o
c.
sussiste un interesse pubblico preponderante all'alienazione o alla divisione.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2012 8255 FF 2012 8267 RS 814.01
2012-2464
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Legge sulla protezione dell'ambiente
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