Legge federale sulla protezione dell'ambiente

Progetto

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 13 agosto 20121; visto il parere del Consiglio federale del 14 novembre 20122, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Art. 32dbis (nuovo)

Garanzia delle spese

L'autorità può esigere che il responsabile garantisca in forma adeguata la copertura della sua parte presumibile di spese per l'esame, la sorveglianza e il risanamento se da un sito inquinato sono prevedibili effetti dannosi o molesti.

1

L'ammontare della garanzia viene fissato tenendo conto in particolare dell'estensione, del tipo e dell'intensità dell'inquinamento. Esso viene adeguato quando il miglioramento dello stato delle conoscenze lo giustifica.

2

L'alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati necessita dell'autorizzazione dell'autorità cantonale. L'autorizzazione è accordata se:

3

a.

non sono prevedibili effetti dannosi o molesti indotti dal sito;

b.

le spese dei provvedimenti previsti sono garantite; o

c.

sussiste un interesse pubblico preponderante all'alienazione o alla divisione.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2 3

FF 2012 8255 FF 2012 8267 RS 814.01

2012-2464

8265

Legge sulla protezione dell'ambiente

8266