11.074 Messaggio concernente l'approvazione di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Svizzera e Hong Kong del 23 novembre 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva la Convenzione del 4 ottobre 2011 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 novembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2011-1626

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Compendio Il 4 ottobre 2011 la Svizzera e Hong Kong hanno firmato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

La Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e la corrispondente prassi svizzera in materia di convenzioni.

La Convenzione contribuirà allo sviluppo positivo delle relazioni economiche bilaterali. Le disposizioni convenute prevedono tra l'altro quanto segue: è stata concordata l'esenzione dall'imposta alla fonte per i pagamenti di dividendi a società che detengono almeno il 10 per cento della società distributrice e per i dividendi versati a istituzioni di previdenza e alla Banca centrale. Nei casi rimanenti, l'imposta alla fonte ammonta al 10 per cento. In generale gli interessi non soggiacciono all'imposta alla fonte e per i canoni il diritto d'imposizione dello Stato da cui provengono è fissato al 3 per cento. Le imprese svizzere senza sede fissa a Hong Kong saranno imponibili a Hong Kong solo a determinate condizioni e unicamente se avranno esercitato la loro attività per almeno 270 giorni. La Convenzione prevede una clausola arbitrale e una disposizione sullo scambio d'informazioni conforme agli standard internazionali.

I Cantoni e le associazioni dell'economia interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

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Indice Compendio

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1 Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

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2 Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

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3 Valutazione

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4 Commento a singoli articoli della Convenzione

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5 Ripercussioni finanziarie

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6 Costituzionalità

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Decreto federale che approva una Convenzione tra la Svizzera e Hong Kong per evitare le doppie imposizioni (Disegno)

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Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

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Messaggio 1

Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera contribuendo al benessere del nostro Paese e degli Stati partner.

La politica svizzera si basa da sempre sugli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), poiché essi sono quelli più adeguati per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Elementi importanti sono la chiara ripartizione del diritto d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale.

Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli e la riconoscenza internazionale del nostro regime fiscale. Infatti, in mancanza di una legittimazione internazionale, anche la migliore fiscalità perderebbe attrattiva.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso che nell'ambito dello scambio di informazioni fiscali, la Svizzera avrebbe adottato gli standard internazionali sviluppati dall'OCSE.

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Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Fino al 1997 Hong Kong è stata una Colonia della Corona del Regno Unito. Il 1° giugno 1997 la Repubblica popolare di Cina ne ha assunto il controllo e da allora Hong Kong è una Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare di Cina («Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China»).

Hong Kong si trova sulla costa meridionale della Cina ed è una Regione densamente popolata. Su una superficie di 1 092 chilometri quadrati vivono circa 7 milioni di persone; è come se, ad esempio, tutta la popolazione della Svizzera abitasse nel Cantone di Uri.

L'economia di Hong Kong è tra le più sviluppate e ricche del mondo. Viste le dimensioni ridotte del mercato interno e una base di produzione passata quasi completamente alla Cina continentale, Hong Kong dipende ampiamente dal commercio esterno e dalle relative prestazioni di servizi. Tradizionalmente Hong Kong tiene conto di questa situazione con una politica di economia estera piuttosto aperta e una regolamentazione del sistema economico contenuta. Al contempo Hong Kong svolge un ruolo importante di ponte sia per i flussi finanziari, sia per i flussi dell'economia reale da e verso la Cina continentale. L'elevato grado di certezza del diritto, il ridotto onere fiscale e l'efficace lotta alla corruzione sono fattori decisamente positivi per la piazza finanziaria.

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Hong Kong è un importante partner commerciale ed economico della Svizzera in Asia. Così, nel 2010 la Svizzera ha effettuato esportazioni per un importo complessivo di circa 6,5 miliardi di franchi e ha importato per circa 1,6 miliardi di franchi. I generi d'orologeria, le pietre preziose, metalli preziosi e articoli di gioielleria costituiscono una grande parte sia delle esportazioni, sia delle importazioni. In totale, alla fine del 2009, gli investimenti diretti svizzeri a Hong Kong registravano in totale un valore contabile di circa 4,5 miliardi di franchi e impiegavano circa 22 000 persone.

A Hong Kong il Governo cinese ha attuato i principi fondamentali: «un Paese, due sistemi», «Hong Kong amministrata da abitanti di Hong Kong» e «ampia autonomia». Con «un Paese, due sistemi» si intende che, entro i confini della Cina, alla Regione amministrativa speciale di Hong Kong è stato garantito ­ a partire dal cambiamento di sistema nel 1997 ­ l'attuale sistema capitalistico per i prossimi 50 anni.

Con «Hong Kong amministrata da abitanti di Hong Kong» si intende, che gli abitanti di Hong Kong amministrano Hong Kong autonomamente e che il Governo centrale cinese non invia funzionari nel Governo nella Regione amministrativa speciale.

«Ampia autonomia» infine significa che la Regione amministrativa speciale di Hong Kong può disciplinare autonomamente gli affari concernenti il potere esecutivo e legislativo, il potere giudiziario indipendente e il tribunale di ultimo grado. In linea di principio per gli affari esteri e la difesa della Regione amministrativa speciale è tuttavia responsabile il Governo centrale cinese.

Il fatto che Hong Kong sia una Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare di Cina e non uno Stato autonomo non significa automaticamente che le sia vietato di concludere accordi internazionali. La prassi consolidata in diritto internazionale riconosce la facoltà di concludere contratti agli Stati membri se il corrispondente Stato sovraordinato ha concesso loro l'autorizzazione. L'autorizzazione può avvenire nel singolo caso o, in particolare, è concessa quando vi è una base nella costituzione o una prassi costituzionale dello Stato sovraordinato. Una base di questo tipo esiste, ad esempio, per i Cantoni nell'articolo 56 della Costituzione (Cost.; RS 101).

Nell'ambito delle
relazioni internazionali la legge fondamentale («Basic Law») assegna alla Regione amministrativa speciale di Hong Kong determinate competenze al Governo di Hong Kong. Così Hong Kong può concludere accordi a proprio nome con Stati esteri nei settori dell'economia, del commercio, della finanza e delle valute.

Hong Kong ha un cosiddetto sistema fiscale territoriale. Ciò significa che in linea di massima sono imponibili soltanto i redditi provenienti da fonti nazionali. Il sistema fiscale di Hong Kong si distingue inoltre tramite un limitato numero di tipi di imposta e aliquote d'imposta generalmente basse.

Nessuna delle Convenzioni di doppia imposizione che la Repubblica popolare di Cina ha concluso con altri Stati include nella sua applicazione la Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Così, neanche la Convenzione del 6 luglio 1990 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.924.91) è applicabile a Hong Kong.

Fino a poco tempo fa Hong Kong aveva concluso ampie Convenzioni per evitare le doppie imposizioni soltanto con pochissimi Stati esteri. In Europa soltanto con il Belgio e il Lussemburgo. Negli ultimi mesi la quantità di tali Convenzioni è fortemente cresciuta. L'adeguamento della legislazione tributaria di Hong Kong per quel 5

che concerne lo scambio di informazioni nel mese di marzo del 2010 ha funto da catalizzatore per questo processo. A motivo di questo adeguamento il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong è stato autorizzato a scambiare le informazioni acquisite con Stati esteri, anche quando queste informazioni non sono necessarie ai fini fiscali di Hong Kong. Una tale disposizione è un criterio importante per poter adempiere a quegli obblighi che risultano dall'applicazione di disposizioni sullo scambio di informazioni secondo gli standard internazionali. Ciò incita altri Stati a concludere delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni con Hong Kong.

Con la decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale di revocare la riserva della Svizzera riguardo allo scambio di informazioni secondo il modello di convenzione dell'OCSE, la Svizzera ha già creato la possibilità di convenire un articolo sullo scambio delle informazioni secondo lo standard internazionale. In tal modo si è aperta la via per avviare negoziati con Hong Kong per Convenzione completa per evitare le doppie imposizioni con un articolo concernente lo scambio di informazioni secondo questo standard.

Il 15 aprile 2010, dopo due tornate, è stato possibile concludere provvisoriamente i negoziati con la parafatura di una Convenzione e di un Protocollo della Convenzione. Questi ultimi sono stati firmati il 6 dicembre 2010 a Hong Kong dopo che i Cantoni e le cerchie economiche interessate avevano accolto favorevolmente la conclusione di tale Convenzione.

La Convenzione firmata il 6 dicembre 2010 non corrisponde tuttavia alla presente Convenzione firmata il 4 ottobre 2011. Non sono neppure stati intrapresi i passi necessari a porre in vigore la Convenzione del 6 dicembre 2010. Le delegazioni incaricate della Svizzera e di Hong Kong hanno deciso invece di sostituire la Convenzione del 6 dicembre 2010 con una nuova Convenzione che è stata firmata il 4 ottobre 2011. Sostanzialmente la nuova Convenzione corrisponde a quella del 6 dicembre 2010, prevede però modifiche nelle disposizioni del Protocollo concernenti l'articolo sullo scambio di informazioni.

Queste modifiche sono necessarie a causa dei risultati della verifica dell'assistenza amministrativa svizzera nelle questioni fiscali da parte del Global Forum sulla trasparenza e
sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Global Forum). Il Global Forum ha approvato il rapporto di valutazione sulla Svizzera nel suo incontro dal 31 maggio al 3 giugno 2011 a Bermuda e la Svizzera ha così superato la prima fase della verifica. Il rapporto stabilisce tuttavia che la Svizzera non adempie pienamente i criteri necessari. In particolare il criterio dello scambio di informazioni effettivo che non è ancora stato soddisfatto poiché le esigenze poste dalla Svizzera per l'identificazione dei contribuenti e dei detentori di informazioni interessati (normalmente una banca) sono troppo restrittive. Queste sono contenute anche nella Convenzione tra la Svizzera e Hong Kong del 6 dicembre 2010.

La Svizzera ha nondimeno già avviato le misure necessarie a soddisfare il criterio dello scambio di informazioni effettivo. Così il 13 febbraio 2011, immediatamente dopo che sono stati pubblicati i primi risultati provvisori della verifica del Global Forum, il Consiglio federale ha deciso che in futuro l'indicazione del nome e dell'indirizzo del contribuente e del detentore delle informazioni non sarà più indispensabile per l'elaborazione delle domande di assistenza amministrativa ­ purché l'identificazione possa essere effettuata anche in altro modo e che non si tratti di una «fishing expedition». Questa decisione è stata approvata tramite i relativi decreti 6

sottoposti all'Assemblea federale nella sessione estiva del 2011. I decreti erano sottoposti a referendum facoltativo, il cui termine è scaduto il 6 ottobre 2011.

Contrariamente alla Convenzione del 6 dicembre 2010, la Convenzione del 4 ottobre 2011 tiene conto del requisito dello scambio di informazioni effettivo. Per ragioni di completezza occorre menzionare che con la Convenzione del 4 ottobre 2011 è stato effettuato un ulteriore adeguamento: l'articolo sull'entrata in vigore della Convenzione prevede che le disposizioni sull'imposizione di imprese nell'ambito della navigazione marittima ed aerea siano applicabili prima delle altre disposizioni.

L'applicabilità anticipata di queste disposizioni si è resa necessaria per eliminare il vuoto temporale tra l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in vigore concernenti il traffico aereo di linea e le relative disposizioni della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e Hong Kong. In base alla Convenzione del 4 ottobre 2011 è ora chiaro che l'applicabilità anticipata di queste disposizioni non è valida soltanto per l'imposizione degli utili dell'esercizio in corso di imprese nell'ambito della navigazione marittima ed aerea, ma anche per l'imposizione di utili provenienti dall'alienazione di beni mobili di tali imprese.

Uno scambio di note effettuato il giorno della firma della nuova Convenzione conferma che la Convenzione del 4 ottobre 2011 sostituisce la Convenzione del 6 dicembre 2010 e che pertanto quest'ultima è priva d'oggetto.

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Valutazione

La Convenzione con Hong Kong è conforme alla prassi svizzera in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni. A causa delle differenze tra i sistemi fiscali di Hong Kong e della Svizzera i partner negoziali sono stati spinti a trovare soluzioni accettabili per entrambe le parti. Hong Kong, ad esempio, riscuote un'imposta alla fonte su canoni, ma non su dividendi e interessi. In Svizzera, invece accade l'opposto. Inoltre i requisiti per l'esistenza di una stabile organizzazione a Hong Kong sono complessivamente meno numerosi che in Svizzera. Ad esempio la fornitura di prestazioni di servizio senza una sede fissa d'affari a Hong Kong può comportare ugualmente una stabile organizzazione.

Tenendo conto di questa situazione di interessi in parte contrapposta tra Svizzera e Hong Kong, la Convenzione contiene buoni risultati. L'imposta alla fonte sui canoni è quindi limitata a un'aliquota relativamente bassa del 3 per cento e soltanto alcune prestazioni di servizio possono essere esercitate senza una sede d'affari fissa di una stabile organizzazione. Con l'introduzione di una clausola arbitrale, la Svizzera raggiunge un altro obiettivo della sua politica in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Convenendo di imporre le pensioni nel Paese dal quale provengono, si impediscono casi di cosiddetta doppia esenzione. L'esclusione di trust dall'elenco delle persone residenti e le disposizioni contro l'impiego di un sistema di fruizione abusiva di benefici tramite una società impediscono l'uso senza causa della Convenzione tra Svizzera e Hong Kong, senza pregiudicare l'esercizio delle attività effettivamente economiche. Infine, la nuova disposizione sullo scambio di informazioni rispetta gli obiettivi fissati dal Consiglio federale e limita lo scambio di informazioni a domande concrete. I requisiti in materia di assistenza amministrativa corrispondono agli adeguamenti allo standard internazionale decisi dal Consiglio federale il 13 febbraio 2011.

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Commento a singoli articoli della Convenzione

Sotto l'aspetto formale e materiale, la Convenzione segue in ampia misura il modello di convenzione elaborato dall'OCSE ed è conforme alla relativa prassi svizzera.

Per questa ragione, le spiegazioni sono fondamentalmente limitate a quelle disposizioni che presentano le divergenze più importanti dal modello di convenzione dell'OCSE e dalla prassi svizzera in materia di convenzioni.

Preambolo Hong Kong non è uno Stato indipendente. Sulla base della sua legge fondamentale («Basic Law») Hong Kong è tuttavia autorizzata a concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Svizzera e quindi a concludere un accordo internazionale. Nella Convenzione Hong Kong e Svizzera sono definite Parti contraenti («Contracting Parties») o Parti («Parties») e non Stati contraenti («Contracting States») o Stati («States») come in una convenzione per evitare le doppie imposizioni tra due Stati indipendenti.

Art. 2

Imposte considerate

Hong Kong non conosce imposte sul patrimonio. Viene riscossa una «Property Tax» dai proprietari di immobili. La base di calcolo di tale imposta è tuttavia formata dai redditi provenienti dagli immobili e non dal valore di questi ultimi. Il campo d'applicazione del progetto della Convenzione comprende pertanto soltanto le imposte sul reddito.

Gli interessi di mora e le multe non rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione. Ciò è stabilito nel Protocollo della Convenzione (n. 1).

Conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni, l'imposta preventiva svizzera prelevata alla fonte sulle vincite alle lotterie viene esclusa dal campo d'applicazione della Convenzione (par. 6). Lo stesso vale anche per le vincite alle lotterie di Hong Kong.

Art. 4

Residente

La residenza in uno Sato contraente costituisce un requisito per rientrare nel campo d'applicazione di una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Essa riveste inoltre un ruolo importante nell'applicazione delle regole di ripartizione. Per essere considerato residente di uno Stato contraente, secondo il modello di convenzione dell'OCSE una persona deve essere assoggettata in base a criteri personali quali il domicilio, il soggiorno o il luogo della direzione.

Pertanto anche la Convenzione tra Svizzera e Hong Kong contiene una disposizione che contiene queste caratteristiche (par. 1 lett. b). Tale disposizione vale tuttavia soltanto in relazione alla Svizzera perché, a causa del sistema fiscale territoriale di Hong Kong, tali caratteristiche personali da sole non giustificano un obbligo fiscale a Hong Kong. Affinché ai fini della Convenzione una persona sia considerata residente a Hong Kong essa prevede diverse fattispecie sostitutive (par. 1 lett. a). Per una persona fisica sono la sua residenza ordinaria a Hong Kong [[n. (i)] o se risiede a Hong Kong per un determinato periodo minimo [n. (ii)]. Una società o qualsiasi altra persona è residente di Hong Kong se la società è stata costituita a Hong Kong, 8

se la società è stata costituita secondo la legislazione di Hong Kong, oppure se la direzione ordinaria e l'amministrazione si trovano a Hong Kong [n. (iii) e (iv)].

Se, secondo il paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente sia di Hong Kong sia della Svizzera, sono applicati i criteri del paragrafo 2 per determinare dove risiede ai fini della Convenzione. Nel caso di Hong Kong uno di questi criteri è il diritto di dimora («Right of Abode»), paragonabile alla cittadinanza.

Trust e persone fisiche o società che svolgono l'attività di fiduciario per un trust non possono essere considerate persone residenti in una delle Parti contraenti come stabilito nel Protocollo della Convenzione (n. 2). La disposizione è stata introdotta su richiesta della Svizzera, per porre freno già dall'inizio a un potenziale abuso della Convenzione. Si vuole in tal modo evitare che una persona non residente di Hong Kong possa investire in Svizzera tramite un trust in Hong Kong e beneficiare così dei vantaggi della Convenzione tra la Svizzera e Hong Kong.

Art. 5

Stabile organizzazione

La questione della definizione della stabile organizzazione riveste grande importanza in una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Uno Stato della fonte può in linea di principio tassare l'utile delle imprese soltanto se l'imprenditore ha una stabile organizzazione e gli utili dell'impresa possono essere attribuiti a tale stabile organizzazione. Per la definizione di stabile organizzazione la politica svizzera in materia di convenzioni segue il modello di convenzione dell'OCSE.

Per la definizione di stabile organizzazione Hong Kong invece non si basa completamente sul modello di convenzione dell'OCSE; tiene piuttosto conto di determinate disposizioni del modello di convenzione dell'ONU. In particolare, Hong Kong ha proposto di inserire nella Convenzione con la Svizzera il paragrafo 3 conformemente al modello di convenzione dell'ONU e non quello conformemente al modello di convenzione dell'OCSE.

Sostanzialmente il paragrafo 3 del modello di convenzione dell'ONU presenta due differenze rispetto al paragrafo 3 del modello di convenzione dell'OCSE. Innanzi tutto per i cantieri di costruzione e di montaggio vale un periodo minimo di 6 mesi invece di 12. In secondo luogo il modello di convenzione dell'ONU contiene la cosiddetta stabile organizzazione di prestazioni. Per quest'ultima non è necessaria una base fissa di affari; essa esiste quando le prestazioni di servizi durano per più di sei mesi entro un periodo di dodici mesi.

Circa dieci convenzioni svizzere per evitare le doppie imposizioni contengono un paragrafo 3 nell'articolo 5, concernente le stabili organizzazioni di prestazioni, conforme al modello di convenzione dell'ONU. L'argomento più importante dal punto di vista svizzero contro le stabili organizzazioni di prestazioni è l'assenza di reciprocità poiché, al pari del modello di convenzione dell'OCSE, il diritto interno tributario della Svizzera prevede una base fissa d'affari per l'esistenza di una stabile organizzazione. Ciò comporta che utili di imprese provenienti da stabili organizzazioni di prestazioni svizzere non sono imponibili in Svizzera, anche se la corrispondente convenzioni per evitare le doppie imposizioni le include. Un'imposizione in Svizzera prevede che la relativa competenza d'imposizione sia presente anche nel diritto interno tributario della Svizzera.

La Svizzera ha pertanto respinto la proposta di Hong Kong di riprendere completamente il paragrafo 3 del modello di convenzione dell'ONU nella Convenzione tra la 9

Svizzera e Hong Kong e ha insistito su un campo d'applicazione limitato. La Convenzione prevede allora che soltanto l'esercizio di determinate prestazioni possa comportare una stabile organizzazione di prestazioni. Queste prestazioni vengono fornite in relazione a un cantiere di costruzione o a una catena di montaggio o un'attività di sorveglianza connessa. Tutti gli altri tipi di prestazioni di servizi non costituiscono una stabile organizzazione di prestazioni. Inoltre, per la costituzione di una stabile organizzazione non è necessario un periodo minimo di 6 mesi, ma uno di 9, rispettivamente di 270 giorni, sia per le stabili organizzazioni di prestazioni, sia per un cantiere di costruzione, una catena di montaggio e le attività di sorveglianza connesse.

Art. 7

Utili delle imprese

L'articolo 7 del progetto della Convenzione tra Svizzera e Hong Kong segue il modello di convenzione dell'OCSE (stato 2008) e l'attuale prassi in materia di convenzioni svizzera.

Vi è uno scostamento soltanto in relazione al paragrafo 4. Oltre al metodo diretto (tramite contabilità della stabile organizzazione) per la separazione degli utili tra sede principale e stabili organizzazioni, e il metodo indiretto (tramite fattori ausiliari) Hong Kong conosce un ulteriore metodo di separazione. Con questo metodo l'utile imponibile di una stabile organizzazione in Hong Kong viene determinato unicamente in base a grandezze della stabile organizzazione, ad esempio, la loro cifra d'affari, senza tener conto dell'utile complessivo dell'impresa. Si tratta di un metodo di separazione che suscita consensi nell'economia a causa della sua facile applicazione. Per poter continuare a utilizzare questo metodo di separazione, Hong Kong ha richiesto che oltre al metodo della ripartizione degli utili, siano inclusi nel paragrafo 4 anche altri metodi di separazione ammessi dal diritto delle Parti.

L'impresa assoggettata a Hong Kong non può scegliere liberamente il metodo di separazione, esso viene piuttosto determinato dall'autorità fiscale. Viene soprattutto applicato il metodo della separazione. Qualora questo metodo non funzionasse, perché, ad esempio, mancano dati affidabili, viene applicato il metodo di separazione indiretto. Soltanto quando nessuno di questi due metodi porta a un risultato viene impiegato un altro metodo di separazione.

Art. 8

Navigazione marittima e aerea

Esiste un Accordo del 26 gennaio 1988 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo di Hong Kong relativo ai servizi aerei (RS 0.748.127.194.16) con un articolo concernente l'eliminazione della doppia imposizione (articolo 10bis). Secondo questo articolo gli utili che un'impresa di trasporti aerei di una Parte consegue nell'esercizio di aeromobili nel traffico internazionale possono essere assoggettati alle imposte soltanto da detta Parte. Questo articolo prevede inoltre di non essere più applicabile nel caso in cui entri in vigore un accordo tra le Parti sull'eliminazione della doppia imposizione, con riferimento alle imposte sul reddito e contenente disposizioni simili a quelle del presente articolo.

La Convenzione tra la Svizzera e Hong Kong per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito prevede lo stesso principio per l'assegnazione dell'imposizione degli utili di imprese proveniente dall'esercizio di aeromobili come previsto dall'articolo 10bis dell'Accordo relativo ai servizi aerei. In tal modo l'applicabilità dell'articolo 10bis dell'Accordo relativo ai servizi aerei decade dal 10

momento in cui sono applicabili le disposizioni della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

Art. 9

Imprese associate

Conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni nel paragrafo 2 viene esplicitamente menzionato che una Parte deve effettuare un aggiustamento di valore soltanto quando è d'accordo con l'altra Parte contraente sulla rettifica e sul suo ammontare. Il paragrafo 3 prevede che, salvo in caso di frode od omissione volontaria, non è più possibile rettificare gli utili quando il termine secondo la legislazione nazionale della Parte contraente è spirato o se sono passati più di 6 anni. La Svizzera ha già convenuto un tale termine in altre convenzioni per evitare le doppie imposizioni, ad esempio nelle convenzioni con la Finlandia, l'Argentina e la Russia, nonché in quella più recente con il Canada.

Considerazioni generali sugli art. 10 (Dividendi), 11 (Interessi) e 12 (Canoni) Sulla base del proprio diritto interno Hong Kong non riscuote in linea di principio imposte alla fonte su dividendi e interessi, ma su canoni, anche se nel caso dell'imposta alla fonte su canoni non si tratta di un'imposta alla fonte vera e propria.

Per determinare l'utile imponibile a Hong Kong può essere dedotto soltanto il 70 per cento dell'importo dei canoni e se si tratta di pagamenti a persone loro vicine, non è possibile effettuare deduzioni. L'effetto di questa non deducibilità dei canoni equivale tuttavia all'effetto di un'imposta alla fonte vera e propria. Nel caso di un'aliquota di imposta sull'utile del 16,5 per cento ciò comporta un'imposizione alla fonte effettiva di canoni a persone associate pari al 16,5 per cento e del 4,95 per cento negli altri casi.

La combinazione, da un lato di non riscuotere imposte alla fonte su dividendi e interessi, rispettivamente di riscuotere in modo particolare imposte alla fonte su canoni e, dall'altro, di non tassare redditi provenienti dall'estero ­ interamente assoggettato al sistema fiscale territoriale ­, comporta il pericolo che i vantaggi provenienti dalla Convenzione tra la Svizzera e Hong Kong vadano a persone che non hanno diritto di beneficiarne. Questo è il caso quando una persona non residente a Hong Kong investe in titoli svizzeri via un cosiddetto sistema di fruizione abusiva di benefici tramite una società a Hong Kong e richiede sgravi per l'imposta preventiva svizzera su dividendi e interessi sulla base della Convenzione tra la Svizzera e Hong Kong e lo
scopo principale di questa forma quello di conseguire vantaggi da questa Convenzione. Per poter impedire situazioni di questo tipo, negli articoli 10, 11 e 12 la Convenzione prevede un paragrafo con disposizioni grazie alle quali l'applicazione di questi articoli in queste situazioni può generalmente essere esclusa.

Le disposizioni di questo tipo volte a contrastare i sistemi di fruizione abusiva di benefici sono contenute anche in altre convenzioni svizzere per evitare le doppie imposizioni, ad esempio in quella con la Gran Bretagna. Occorre tuttavia partire dal presupposto che nella Convenzione tra Svizzera e Hong Kong queste disposizioni avranno maggiore importanza, perché si può ipotizzare che la tentazione di allestire questo tipo di sistema a Hong Kong sia maggiore che ad esempio in Gran Bretagna.

Le disposizioni sono norme contro gli abusi di una convenzione per evitare le doppie imposizioni e hanno la precedenza sulle disposizioni del decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 1962 concernente i provvedimenti contro l'uso senza causa 11

legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni (RS 672.202). Il suo articolo 2 capoverso 2 non è pertanto applicabile ai redditi provenienti da Hong Kong.

Art. 10

Dividendi

Conformemente alla Convenzione può essere riscossa un'imposta alla fonte al massimo del 10 per cento sull'importo lordo dei dividendi. Se tuttavia una società detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento al capitale della società che distribuisce i dividendi, questi ultimi sono esentati dall'imposta. Non sono inoltre dovute imposte alla fonte su dividendi alla Banca nazionale svizzera e alla Banca centrale di Hong Kong («the Hong Kong Monetary Authority») come pure a istituzioni di previdenza. La cerchia esatta delle istituzioni di previdenza favorite è disciplinata nel Protocollo della Convenzione (n. 6). In Svizzera sono incluse le istituzioni del primo e del secondo pilastro, e del pilastro 3a.

Art. 11

Interessi

La Convenzione prevede che non possono essere riscosse imposte alla fonte su interessi.

Art. 12

Canoni

Hong Kong non era disposta ad accettare la proposta della Svizzera di riservare l'imposizione dei canoni alla Parte in cui risiede il beneficiario dei canoni. Si è però potuto infine convenire un'aliquota d'imposta alla fonte relativamente bassa del 3 per cento. Finora Hong Kong non ha accettato un'aliquota inferiore al 3 per cento nelle sue convenzioni per evitare le doppie imposizioni. La delimitazione dell'imposta alla fonte è di tipo effettivo. Ciò significa che viene applicata un'aliquota del 3 per cento anche se a Hong Kong non vengono riscosse imposte alla fonte vere e proprie, e dalla non deducibilità dei canoni sorge invece un debito d'imposta. La Convenzione prevede inoltre che i canoni di locazione non sono inclusi nella definizione di canone. I diritti di imposizione di tali pagamenti sono stabiliti, come richiesto dalla Svizzera, ai sensi degli articoli 7 o 14.

Art. 13

Utili di capitale

La Convenzione prevede che gli utili di capitale sono in linea di principio imponibili soltanto nella Parte contraente in cui risiede la persona alienante.

Una delle eccezioni a questo principio di imposizione concerne le società immobiliari. Secondo tale eccezione gli utili provenienti dalla vendita di partecipazioni a società, i cui beni consistono indirettamente o direttamente per oltre il 50 per cento di beni immobili che si trovano nell'altra Parte contraente, sono imponibili in detta altra Parte. Un'imposizione di questo tipo è conosciuta sotto il termine di imposizione dell'utile a causa di un cambiamento di proprietà economica alla vendita di società immobiliari. Una clausola di imposizione di questo tipo è già contenuta in altre convenzioni svizzere, come ad esempio nella convenzione con la Gran Bretagna, con la Francia, con i Paesi Bassi, o più recentemente con la Repubblica di Corea. Al pari delle convenzioni con i Paesi Bassi o con la Corea, anche la Convenzione con Hong Kong prevede eccezioni a questa competenza d'imposizione. Per le società quotate in borsa, in caso di ristrutturazioni o quando i beni della società sono 12

costituiti per oltre il 50 per cento da stabili aziendali, il diritto di imposizione rimane alla Parte in cui risiede la persona che aliena le partecipazioni alla società.

Art. 14

Professioni indipendenti

L'articolo 14 è stato stralciato dal modello di convenzione dell'OCSE nel 2000.

Questo passo è stato giustificato con il fatto che la regolamentazione di ripartizione degli utili delle imprese secondo l'articolo 7 vale anche per i redditi provenienti da attività indipendenti e che quindi un articolo separato è superfluo.

Nella politica svizzera in materia di convenzioni l'articolo 14 rimane poiché serve alla chiarezza e alla sistematica di una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Pertanto un articolo 14 è contenuto della convenzione tra la Svizzera e Hong Kong.

A differenza dell'articolo 14 della prassi svizzera in materia di convenzioni, che assegna un diritto di imposizione alla Parte contraente in cui viene svolta l'attività lucrativa indipendente soltanto quando vi è una base fissa a disposizione, l'articolo 14 paragrafo 1 lettera b della Convenzione prevede un ulteriore diritto di imposizione. La Parte contraente in cui vengono svolte le attività ha diritto di imposizione anche se la persona vi risiede per più di 183 giorni nell'anno fiscale in questione.

L'articolo 14 paragrafo 1 lettera b è una conseguenza dell'articolo 5 paragrafo 3 lettera b della Convenzione (stabile organizzazione di prestazioni) e ha dovuto essere accettato dalla Svizzera poiché Hong Kong ha lasciato intendere che senza una disposizione di questo tipo, non sarebbe stata disposta ad accettare una limitazione delle prestazioni di servizio ai fini delle stabili organizzazioni di prestazioni conformemente all'articolo 5 paragrafo 3 lettera b.

Art. 15

Lavoro subordinato

La ripartizione del diritto di imposizione nel lavoro subordinato corrisponde all'articolo 15 del modello di convenzione dell'OCSE. Per quel che concerne il termine di 183 giorni conformemente al paragrafo 2 lettera a per il diritto di imposizione della Parte in cui viene svolta l'attività, la Svizzera ha potuto mantenere le sue riserve nei confronti del modello di convenzione dell'OCSE: i 183 giorni di soggiorno nella Parte in cui viene svolta l'attività devono scorrere entro lo stesso anno fiscale e non durante un periodo qualsiasi di dodici mesi.

Art. 17

Artisti e sportivi

Conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni vale il principio dell'imposizione nella Parte in cui l'artista o lo sportivo svolge l'attività, anche in casi in cui il reddito non va a questa persona ma a una terza persona indipendente.

L'imposizione nella Parte in cui viene esercitata l'attività è tuttavia esclusa se tale attività viene sostenuta interamente o ampiamente da fondi pubblici.

Art. 18

Pensioni

Per l'imposizione delle pensioni la prassi svizzera in materia di convenzioni prevede in linea di principio la regolamentazione del modello di convenzione dell'OCSE.

Secondo tale regolamentazione le pensioni pagate a una persona residente in uno

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Stato contraente per il lavoro subordinato svolto in passato, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Se tuttavia il partner della Svizzera non tassa redditi di questo tipo secondo la sua legislazione nazionale, la Svizzera si scosta dal modello di convenzione dell'OCSE e richiede che le pensioni siano imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Secondo la sua legislazione nazionale, Hong Kong non tassa le pensioni provenienti dalla Svizzera. Di conseguenza è stato convenuto che le pensioni sono imponibili soltanto nella Parte contraente da cui provengono.

Valgono come pensioni non soltanto pagamenti periodici, ma anche prestazioni di capitale. Ciò è sancito nel Protocollo della Convenzione (n. 7).

L'articolo 18 non è tuttavia applicabile ai pagamenti in base alla legislazione sulle assicurazioni sociali al di fuori della previdenza professionale, come ad esempio pagamenti dell'AVS o dell'AI svizzere. Tali pagamenti rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 21 (Altri redditi).

Art. 20

Studenti

Su richiesta di Hong Kong è stato convenuto che i pagamenti a studenti, ma non i pagamenti ad apprendisti, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 20.

Art. 21

Altri redditi

Conformemente al modello di convenzione dell'OCSE e alla politica svizzera in materia di convenzioni, la Convenzione tra la Svizzera e Hong Kong prevede che i redditi per cui non vi è una regolamentazione propria di ripartizione, sono in linea di principio imponibili soltanto ove risiede il beneficiario di tali redditi.

Il paragrafo 2 contiene disposizioni che, come nel caso dei dividendi, degli interessi e dei canoni, devono impedire l'uso di società di comodo in relazione ai redditi che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 21.

Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

Secondo la Convenzione Hong Kong evita la doppia imposizione mediante il metodo del computo. A causa del sistema fiscale territoriale tuttavia a Hong Kong la doppia imposizione viene già evitata in molti casi grazie a disposizioni interne.

Generalmente la Svizzera impiega il metodo dell'esenzione con riserva della progressione e, se del caso, concede un computo globale d'imposta per dividendi e canoni.

Art. 24

Procedura amichevole

Le disposizioni sulla procedura amichevole della Convenzione corrispondono a quelle del modello di convenzione dell'OCSE. La Convenzione contiene pertanto anche una clausola arbitrale. Diversamente dal modello di convenzione dell'OCSE le autorità competenti hanno tempo tre anni e non soltanto due per trovare una soluzione amichevole prima che si possa sottoporre la controversia ad arbitrato.

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Art. 25

Scambio di informazioni

Con la globalizzazione dei mercati finanziari e in particolare dopo la crisi finanziaria, la collaborazione internazionale ha acquistato importanza. La Svizzera ha sempre sostenuto gli sforzi fatti in questo senso. Con la sua decisione del 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha dunque deciso di adottare lo standard internazionale concernente l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Al contempo ha dichiarato il mantenimento della tutela procedurale, la limitazione dell'assistenza amministrativa a domande concrete, soluzioni transitorie corrette, la limitazione alle imposte considerate nella convenzione, il principio di sussidiarietà nonché l'eliminazione di eventuali discriminazioni concernenti gli indicatori da perseguire a seguito del passaggio allo standard internazionale. Questi elementi vengono commentati qui di seguito.

Hong Kong desiderava un articolo sullo scambio di informazioni conforme al modello di convenzione dell'OCSE e che al contempo tenesse conto delle relative prescrizioni di Hong Kong, come la concessione di diritti di partecipazione ai contribuenti e il divieto di un'applicazione retroattiva.

La disposizione secondo la Convenzione tra la Svizzera e Hong Kong riprende in ampia misura il tenore dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE.

Esistono scostamenti riguardo alla limitazione dello scambio di informazioni alle imposte considerate dalla Convenzione e la rinuncia di trasmettere alle autorità di vigilanza le informazioni ricevute come pure l'autorizzazione delle autorità competenti a impiegare misure coercitive per l'applicazione della richiesta di informazioni nei confronti di banche, altri istituti finanziari, mandatari e fiduciari nonché per determinare i rapporti di partecipazione. Le deroghe sono compatibili con lo standard internazionale.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio dello scambio di informazioni. Esso prevede lo scambio delle informazioni verosimilmente pertinenti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione. La restrizione alle informazioni verosimilmente pertinenti esclude la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»). Ai fini dello scambio di informazioni non è necessario che il contribuente
sia residente in Svizzera o a Hong Kong purché esista un legame economico in uno degli Stati contraenti.

Il paragrafo 2 stabilisce il principio della segretezza. Questa disposizione concerne la Parte richiedente e prevede che le informazioni scambiate debbano essere accessibili solo a persone o autorità che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste nella Convenzione, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Le informazioni possono quindi anche essere comunicate al contribuente o al suo rappresentante.

Nel paragrafo 2 di numerose convenzioni della Svizzera che contengono un articolo sullo scambio di informazioni sulla base dello standard dell'OCSE, è contenuta una disposizione che lascia la possibilità di utilizzare le informazioni per altri fini, non fiscali, se la legislazione degli Stati contraenti lo permette e se lo Stato richiesto vi acconsente. La Svizzera ha proposto a Hong Kong di includere una tale disposizione nella Convenzione. Hong Kong ha però respinto questa proposta adducendo il motivo che desidera limitare lo scambio di informazioni a fini fiscali.

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Il paragrafo 3 prevede alcune restrizioni allo scambio di informazioni in favore della Parte richiesta. Questa non è tenuta a eseguire misure amministrative in deroga alla sua regolamentazione o sua alla prassi amministrativa oppure a quelle della Parte richiedente. Nel caso della Svizzera significa in particolare garantire il diritto di essere sentiti delle persone interessate e la possibilità di far esaminare da un tribunale il previsto scambio di informazioni. La Parte richiesta può inoltre rifiutarsi di comunicare informazioni che non potrebbero essere ottenute secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa o secondo quelle della Parte richiesta. Infine, la Parte richiesta può rifiutarsi di comunicare informazioni contrarie all'ordine pubblico o che rivelano un segreto commerciale. In particolare per quest'ultimo caso potrebbe trattarsi di informazioni che non sono tenute sufficientemente segrete dall'altra Parte contraente.

Il paragrafo 4 prevede che la Parte richiesta abbia l'obbligo di trasmettere e scambiare informazioni anche nel caso in cui esso stesso non necessiti di queste informazioni ai fini dell'imposizione. Di conseguenza lo scambio di informazioni non si limita solo alle informazioni che presentano un interesse per le autorità fiscali della Parte richiesta.

Il paragrafo 5 contiene disposizioni speciali concernenti le informazioni detenute da banche o da altri intermediari nonché riguardo informazioni concernenti i rapporti di partecipazione di una persona. Tali informazioni devono essere scambiate nonostante le restrizioni del paragrafo 3. La Parte richiesta deve poter ottenere e trasmettere le informazioni richieste anche se queste informazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il segreto bancario svizzero. La disposizione presuppone tuttavia che le informazioni richieste siano disponibili.

In caso di frode fiscale la Svizzera dispone, in virtù della procedura penale di diritto interno, dei mezzi necessari per ottenere le informazioni secondo il paragrafo 5.

Tuttavia lo scambio di informazioni convenuto non pone più la condizione dell'esistenza di un reato fiscale. Per garantire l'attuazione degli obblighi della Convenzione da parte
della Svizzera, la seconda frase accorda alla Svizzera le basi legali necessarie affinché lo scambio di informazioni possa essere fatto valere.

La procedura applicabile sarà in un primo momento disciplinata dall'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204), entrata in vigore il 1° ottobre 2010.

L'ordinanza sarà sostituita dalla legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF). Il messaggio a sostegno di una legge sull'assistenza amministrativa fiscale è stato approvato dal Consiglio federale il 6 luglio 2011 (FF 2011 5587).

Conformemente all'articolo 5 capoverso 2 lettera c OACDI, la Svizzera non concederà assistenza amministrativa a Hong Kong se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente. Ciò è stato comunicato al capo della delegazione di Hong Kong nel corso dei negoziati, che ne ha preso atto.

Le domande d'informazione devono essere fatte per scritto (sono così escluse semplici telefonate) conformemente alle prescrizioni dell'OCSE, in particolare il modulo 1 concernente lo scambio di informazioni su domanda secondo il manuale OCSE sull'attuazione dello scambio di informazioni in ambito fiscale.

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Le disposizioni dell'articolo 25 sono ulteriormente precisate nel numero 8 del Protocollo della Convenzione.

Nella lettera a Hong Kong conferma che le sue autorità sono autorizzate a divulgare le informazioni ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 5. Diversamente dalla Svizzera, con l'ultima frase dell'articolo 25 paragrafo 5, Hong Kong non dipende da una disposizione nella Convenzione per avere la base legale necessaria per disporre dei poteri di procedura necessari per ottenere le informazioni richieste. Il principio di sussidiarietà è menzionato nel Protocollo (lett. b).

Il Protocollo disciplina inoltre i requisiti per una richiesta di informazioni (lett. c).

Essi servono a impedire le «fishing expedition», devono però essere interpretati in modo da non impedire uno scambio effettivo di informazioni (lett. d). Le richieste di informazioni sono quindi da trattare in buona fede.

Conformemente allo standard internazionale, la Parte richiedente deve identificare chiaramente il contribuente interessato, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo.

Inoltre, la domanda di assistenza amministrativa deve indicare, se disponibile, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste (ad es. una banca). Lo standard internazionale obbliga tuttavia la Parte richiesta a rispondere anche a domande che non identificano il presunto detentore delle informazioni. Vista la difficoltà a ricercare le informazioni richieste senza questa identificazione, lo standard autorizza lo Stato richiesto a rifiutare una domanda sulla base dei principi della proporzionalità e della praticabilità. Così, per rispondere a una domanda di assistenza amministrativa, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non deve rivolgersi a tutte le oltre 300 banche attive in Svizzera per ottenere le informazioni richieste. Se invece si ritiene che solo alcune banche possono essere in possesso delle informazioni domandate, l'AFC deve rivolgersi a esse per ottenere queste informazioni, anche se non dispone del nome e dell'indirizzo di queste banche, per quanto le circostanze siano dimostrate e che venga dunque esclusa una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing
expedition»). Per garantire un'esecuzione efficiente dello scambio di informazioni la Parte richiedente deve inoltre esporre di quali informazioni necessita, per quali periodi fiscali e a quali fini fiscali.

I requisiti posti dallo standard internazionale limitano lo scambio di informazioni a domande concrete di scambio di informazioni. Secondo lo standard in vigore lo scambio di informazioni si limita a domande riguardanti singoli casi. A livello internazionale sono in corso sforzi per estendere lo standard ad autorizzare anche le domande concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si deve supporre sulla base di numerosi indizi che non hanno adempiuto ai loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. Ulteriori commenti al riguardo si trovano al numero 1.2.1 del messaggio a sostegno di una legge sull'assistenza amministrativa fiscale (FF 2011 5587).

È inoltre precisato che le Parti contraenti non sono obbligate a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici, senza pertanto escludere la possibilità per una delle Parti contraenti di effettuare uno scambio di informazioni spontaneo o automatico, se il suo diritto interno lo prevede (lett. e).

La lettera f indica che i diritti procedurali dei contribuenti sono garantiti. In Svizzera il contribuente interessato può impugnare la decisione finale dell'AFC relativa alla trasmissione delle informazioni con un ricorso al Tribunale amministrativo federale, 17

che decide in ultima istanza. Il ricorso ha effetto sospensivo. Se è interposto ricorso, lo scambio di informazioni può avvenire solo quando il ricorso respinto è passato in giudicato.

Nella lettera g viene determinato che a Hong Kong, il «Board of Review» è annoverato tra le persone e le autorità che, conformemente all'articolo 25 paragrafo 2, hanno accesso alle informazioni. Il «Board of Review» di Hong Kong è paragonabile a una Commissione di ricorso in materia di imposte esterna all'Amministrazione.

La pubblicazione di informazioni a una terza giurisdizione, quindi tipicamente a uno Stato terzo, viene espressamente esclusa (lett. h). La legislazione interna sullo scambio di informazioni di Hong Kong contiene una tale disposizione e Hong Kong vuole includerla anche nella Convenzione con la Svizzera. La Svizzera non vi si oppone.

Infine, la lettera i determina che una Parte contraente può soltanto richiedere informazioni per periodi fiscali a cui si applica la Convenzione. Secondo l'articolo 28 (Entrata in vigore) della Convenzione le disposizioni sullo scambio di informazioni sono applicate per gli anni fiscali che nel caso della Svizzera, iniziano il 1° gennaio o dopo tale data e nel caso di Hong Kong il 1° aprile dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione o dopo tale data. Con il numero 8 del Protocollo in combinato disposto con l'articolo 28 della Convenzione si garantisce che non vi possa essere nessun effetto retroattivo in relazione allo scambio di informazioni. Le informazioni relative allo stato patrimoniale del contribuente che si riferiscono a un periodo prima del 1° gennaio, rispettivamente del 1° aprile dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, non possono essere scambiate.

Art. 27

Diversi

Su richiesta di Hong Kong, nella Convenzione è stato introdotto l'articolo 27 che regola i rapporti tra le disposizioni in materia di elusione di imposta del diritto interno e le disposizioni della Convenzione. È stabilito esplicitamente che la Convenzione non limita l'applicazione di disposizioni del diritto interno in materia di elusione d'imposta.

Art. 28

Entrata in vigore

La Convenzione entra in vigore il giorno della ricezione dell'ultima delle due notificazioni che annuncia la fine della procedura di approvazione interna.

Per quanto concerne le imposte di Hong Kong, le disposizioni si applicano per gli anni di tassazione che iniziano il 1° aprile dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione o dopo tale data. In Svizzera, per quanto concerne l'imposta alla fonte, le sue disposizioni si applicano agli ammontari pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data e per le altre imposte agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore dell'entrata in vigore della Convenzione.

Per quanto concernente le diposizioni dell'articolo 8 (Navigazione marittima e aerea) e del paragrafo 3 dell'articolo 13 (utili provenienti dall'alienazione di navi e aeromobili) è applicata una deroga. Infatti, queste disposizioni sono applicabili già dal giorno dell'entrata in vigore della Convenzione. Riguardo l'imposizione delle 18

imprese di navigazione aerea, sono state convenute due date differenti per evitare un vuoto temporale tra l'applicazione delle disposizioni della Convenzione concernenti il traffico aereo di linea e la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e Hong Kong.

Protocollo della Convenzione Le disposizioni più importanti del Protocollo della Convenzione sono state illustrate nel quadro dei commenti dei relativi articoli della Convenzione.

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Ripercussioni finanziarie

Con la conclusione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni entrambi gli Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite risultano dal rimborso parziale dell'imposta preventiva e dal computo delle imposte su dividendi e canoni a Hong Kong sulla base degli articoli 10 e 12. In mancanza di strumenti adeguati, l'entità di queste perdite non può essere quantificata. Tuttavia tali perdite saranno parzialmente compensate dal potenziamento dell'attrattiva della piazza economica svizzera. A medio termine ne dovrebbero risultare entrate supplementari nel quadro delle imposte dirette.

Nella presente Convenzione è stato possibile convenire con Hong Kong soluzioni atte a impedire le doppie imposizioni, di modo che a livello bilaterale è venuta a crearsi una base favorevole per il nostro Paese e per la nostra economia e si sono potuti scongiurare possibili svantaggi concorrenziali in materia fiscale nei confronti di altri Stati che hanno concluso con Hong Kong una convenzione per evitare le doppie imposizioni o che lo faranno in futuro. La Convenzione può in tal modo favorire la concorrenzialità della Svizzera e dispiegare effetti positivi sul piano economico e politico. Nel suo insieme la Convenzione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e rafforza gli investimenti diretti svizzeri a Hong Kong. Occorre peraltro ricordare che le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio sono concluse innanzi tutto nell'interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, ossia uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno approvato la conclusione di questa Convenzione.

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Costituzionalità

La Convenzione si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Spetta all'Assemblea federale approvare la Convenzione, in virtù dell'articolo 166 capoverso 2 Cost. Essa è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. La Convenzione non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003, sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati che contengono importanti norme di diritto 19

o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10), una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione al nuovo numero 3 dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale ed evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele (FF 2003 5623), il Consiglio federale ha stabilito che avrebbe proposto in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera.

La Convenzione introduce una nuova una clausola di scambio di informazioni conforme agli standard dell'OCSE che prevede un'assistenza amministrativa ampliata e costituisce una novità per la politica svizzera in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni. La Convenzione contiene pertanto nuove disposizioni importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale concernente la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e Hong Kong è quindi sottoposto a referendum facoltativo.

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