Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura Proroga e modifica del 21 agosto 2012 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 22 settembre 2010 e del 29 settembre 20111 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura, è prorogata.
II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 9
Salari
9.1
Inquadramento
9.3
Salari base (salari minimi)
9.4
Aumenti salariali
III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9 del contratto collettivo di lavoro.
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FF 2010 5273, 2011 6789 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
2012-1950
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Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura. DCF
IV Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2012 e ha effetto sino al 31 marzo 2015.
21 agosto 2012
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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