Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura Proroga e modifica del 21 agosto 2012 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 22 settembre 2010 e del 29 settembre 20111 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura, è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 9

Salari

9.1

Inquadramento

9.3

Salari base (salari minimi)

9.4

Aumenti salariali

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9 del contratto collettivo di lavoro.

1 2

FF 2010 5273, 2011 6789 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2012-1950

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Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura. DCF

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2012 e ha effetto sino al 31 marzo 2015.

21 agosto 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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