ad 11.468 Iniziativa parlamentare Compensazione del rincaro sulle retribuzioni e sulla previdenza professionale dei parlamentari Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 18 novembre 2011 Parere del Consiglio federale del 9 dicembre 2011

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 18 novembre 2011 concernente la «compensazione del rincaro sulle retribuzioni e sulla previdenza professionale dei parlamentari».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 dicembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2011-2736

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Parere 1

Situazione iniziale 27B

Conformemente all'articolo 14 capoverso 2 della legge del 18 marzo 19881 sulle indennità parlamentari, all'inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale è calcolata un'adeguata compensazione del rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi. In taluni casi l'importo di retribuzioni, indennità e contributi non è più stato modificato dal 2001, rispettivamente dal 2005.

Nell'ambito di uno studio, la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale ha constatato che i parlamentari più impegnati, dedicando molto tempo all'adempimento del loro mandato istituzionale, accettano di ridurre proporzionalmente l'attività lavorativa e di subire le perdite connesse alla previdenza professionale. Per tale motivo, la Delegazione amministrativa ha proposto all'Ufficio del Consiglio degli Stati di presentare all'Assemblea federale un'iniziativa parlamentare volta a sviluppare moderatamente la previdenza professionale e ad adeguare la chiave di ripartizione.

Il 26 agosto 2011 l'Ufficio del Consiglio degli Stati ha adottato il testo di un'iniziativa parlamentare che prevede un congruo adeguamento delle retribuzioni, delle indennità e dei contributi maggiormente penalizzati dalle perdite dovute al rincaro. Il testo prevede inoltre la creazione delle basi legali necessarie per sviluppare moderatamente la previdenza professionale dei parlamentari e indicizzare quest'ultima in modo individualizzato sulla base delle retribuzioni effettive percepite dai parlamentari.

Il 12 settembre 2011 l'Ufficio del Consiglio nazionale ha dato il necessario consenso all'elaborazione di un progetto. Il 18 novembre 2011 l'Ufficio del Consiglio degli Stati ha adottato all'indirizzo della propria Camera, e trasmesso nel contempo al Consiglio federale per parere, il rapporto sull'iniziativa parlamentare, il progetto di ordinanza dell'Assemblea federale sulla compensazione del rincaro, nonché il progetto di modifica dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 19882 concernente la legge sulle indennità parlamentari.

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Parere del Consiglio federale 28B

Secondo il Consiglio federale, spetta in primo luogo al Parlamento decidere come disciplinare le retribuzioni, le indennità e la previdenza professionale dei parlamentari. Si impone pertanto a questo proposito un certo riserbo. Nel caso presente si tratta di adeguare le retribuzioni e le indennità dei parlamentari al rincaro con una corrispondente ordinanza dell'Assemblea federale e di sviluppare moderatamente la previdenza professionale dei parlamentari nel quadro di una modifica dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 1988 concernente la legge sulle indennità parlamentari. Dato che questo progetto riguarda prettamente l'Assemblea federale, il Consiglio federale rinuncia a esprimere il suo parere, nonostante le ripercussioni finanziarie ad esso connesse.

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RS 171.21 RS 171.211