12.066 Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e la sua trasposizione (modifica del Codice penale) del 4 luglio 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e la traspone (modifica del Codice penale).

Nel contempo, vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2009 M 07.3449

Abuso virtuale di minori: un nuovo reato (N 21.6.2007, Amherd; S 23.9.2009)

2010 M 09.3449

Prostitute minorenni. Clienti passibili di pena (N 30.4.2009, Kiener Nellen; S 29.11.2010)

2011 M 10.3143

Porre un freno alla prostituzione minorile (N 17.3.2010, Amherd; S 7.6.2011)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 luglio 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2011-1556

6761

Compendio La Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) è entrata in vigore il 1° luglio 2010. Si tratta del primo e finora unico strumento internazionale che disciplina in maniera esaustiva la repressione delle diverse forme di abusi sessuali ai danni di minori. La Svizzera adempie già in ampia misura i requisiti posti dalla Convenzione. Sono tuttavia necessari alcuni adeguamenti di carattere materiale del Codice penale.

La Convenzione si propone di prevenire e combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuali a danno dei minori e di tutelarli maggiormente da questo tipo di abusi.

Incentrata sui diritti e la protezione delle vittime minorenni, la Convenzione prevede disposizioni penali in materia di abusi sessuali su bambini, di prostituzione minorile, di pedopornografia e di coinvolgimento di bambini in spettacoli pornografici.

Nel contempo tiene anche debitamente conto delle nuove tecnologie e fattispecie commissive dei reati sessuali, punendo anche il cosiddetto «grooming». Inoltre, per combattere al meglio il turismo sessuale con minori, s'intende perseguire determinati reati anche se commessi in uno Stato estero nel quale non sono punibili.

D'altro canto, la Convenzione impone anche misure preventive: gli Stati contraenti sono in particolare tenuti a predisporre attività di prevenzione e programmi d'intervento destinati ai criminali sessuali, ad attuare misure applicabili alla selezione e alla formazione di persone operanti a stretto contatto con i bambini, ad allestire programmi di sostegno alle vittime e a istituire servizi di aiuto telefonico e online per i minori. Inoltre la Convenzione contempla norme procedurali penali, ambito nel quale va segnatamente garantita la tutela delle vittime minorenni in sede processuale, ad esempio in merito alla loro identità e sfera privata. Infine la Convenzione disciplina la cooperazione internazionale in materia penale tra gli Stati contraenti, la quale deve essere rapida ed efficiente.

Il diritto svizzero adempie a grandi linee i requisiti della Convenzione, eccettuati alcuni ambiti. Il ricorso a prestazioni sessuali di minorenni tra i 16 e i 18 anni contro remunerazione è resa punibile anche in adempimento delle mozioni KienerNellen (09.3449,
Prostitute minorenni. Clienti passibili di pena) e Amherd (10.3143, Porre un freno alla prostituzione minorile), accolte dal Parlamento (art. 196 D-CP).

Sarà inoltre passibile di pena il favoreggiamento della prostituzione minorile (art. 195 lett. a seconda parte del periodo D-CP). In materia di pedopornografia va punito chiunque coinvolge in rappresentazioni pornografiche giovani che non hanno ancora compiuto 18 anni (art. 197 cpv. 4 e 5 D-CP) e chi incita o induce un minore a partecipare a rappresentazioni pornografiche (art. 197 cpv. 3 D-CP). Il disegno riprende inoltre le modifiche dell'articolo 197 CP, già proposte nell'avamprogetto di legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio, ovvero la perseguibilità del consumo di pornografia dura. Viste le nuove fattispecie menzionate in precedenza, vanno inoltre modificati in misura minima gli articoli 5 capoverso 1 CP (reati commessi all'estero su minorenni) e 97 capoverso 2 CP (prescrizione dell'azione

6762

penale). Quest'ultime richiedono pure alcune modifiche di carattere prevalentemente tecnico delle categorie di reati del Codice penale per quanto concerne la tutela delle fonti (art. 28a CP) e del Codice di procedura penale svizzero per quanto riguarda la tutela delle fonti degli operatori dei mezzi di comunicazione sociali, la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché l'inchiesta mascherata (art. 172, 269 e 286 CPP).

L'obiettivo della Convenzione ­ ossia armonizzare le legislazioni nazionali e internazionali su questa importante materia giuridica, perseguire questo genere di criminalità adottando standard comuni in tutti gli Stati europei e intensificare e semplificare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati contraenti ­ è anche nell'interesse della Svizzera.

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Indice Compendio

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1 Punti essenziali della Convenzione 1.1 Situazione iniziale e genesi della Convenzione 1.2 Il contenuto della Convenzione in sintesi 1.3 Valutazione della Convenzione 1.4 Procedura di consultazione 1.5 Interventi parlamentari 1.6 Rapporto con l'Unione europea

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2 Le disposizioni della Convenzione e il loro rapporto con il diritto svizzero 2.1 Capitolo I Scopo, principio di non discriminazione e definizioni 2.1.1 Art. 1 Scopo 2.1.2 Art. 2 Principio di non discriminazione 2.1.3 Art. 3 Definizioni 2.2 Capitolo II Misure preventive 2.2.1 Art. 4 Principi 2.2.2 Art. 5 Reclutamento, formazione e sensibilizzazione di chi lavora a contatto con i minori 2.2.3 Art. 6 Educazione dei minori 2.2.4 Art. 7 Programmi o misure d'intervento preventivo 2.2.5 Art. 8 Misure rivolte al pubblico 2.2.6 Art. 9 Coinvolgimento dei minori, del settore privato, dei media e della società civile 2.3 Capitolo III Autorità specializzate e di coordinamento 2.3.1 Art. 10 Misure nazionali di coordinamento e di collaborazione 2.4 Capitolo IV Misure di protezione e assistenza alle vittime 2.4.1 Art. 11 Principi 2.4.2 Art. 12 Segnalazione di sospetti di sfruttamento o di abuso sessuali 2.4.3 Art. 13 Servizi di assistenza 2.4.4 Assistenza alle vittime 2.5 Capitolo V Programmi o misure d'intervento 2.5.1 Art. 15 Principi generali 2.5.2 Art. 16 Destinatari dei programmi e delle misure d'intervento 2.5.3 Art. 17 Informazione e consenso 2.6 Capitolo VI Diritto penale materiale 2.6.1 Art. 18 Abusi sessuali 2.6.2 Art. 19 Reati di prostituzione minorile 2.6.2.1 Diritto vigente 2.6.2.2 Revisione del Codice penale (art. 195 lett. a e 196 D-CP)

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2.6.3 Art. 20 Reati di pedopornografia 2.6.3.1 Situazione iniziale 2.6.3.2 Revisione del Codice penale (art. 197 cpv. 4­9 D-CP) 2.6.4 Art. 21 Reati consistenti nel coinvolgimento di un minore in spettacoli pornografici 2.6.4.1 Diritto vigente 2.6.4.2 Revisione del Codice penale (art. 197 cpv. 3 D-CP) 2.6.5 Art. 22 Corruzione di minori 2.6.6 Art. 23 Adescamento di minori per scopi sessuali («grooming») 2.6.6.1 Requisiti della Convenzione 2.6.6.2 Quadro legale in Svizzera 2.6.6.3 Adozione di una nuova fattispecie di reato?

2.6.7 Art. 24 Complicità e tentativo 2.6.8 Art. 25 Giurisdizione 2.6.8.1 Requisiti della Convenzione e diritto vigente 2.6.8.2 Revisione del Codice penale (art. 5 cpv. 1 lett. abis [nuova] e c D-CP) 2.6.9 Art. 26 Responsabilità delle persone giuridiche 2.6.10 Art. 27 Sanzioni e provvedimenti 2.6.11 Art. 28 Circostanze aggravanti 2.6.12 Art. 29 Precedenti condanne 2.7 Capitolo VII Indagini, perseguimento penale e diritto procedurale 2.7.1 Art. 30 Principi 2.7.1.1 Requisiti della Convenzione e diritto vigente 2.7.1.2 Modifica degli elenchi dei reati che figurano nel Codice penale (art. 28a CP) nel del Codice di procedura penale (art. 172, 269 e 286 CPP) 2.7.2 Art. 31 Misure generali di protezione 2.7.3 Art. 32 Avvio del procedimento 2.7.4 Art. 33 Termini di prescrizione 2.7.4.1 Diritto vigente 2.7.4.2 Revisione del Codice penale (art. 97 cpv. 2 D-CP) 2.7.5 Art. 34 Indagini 2.7.6 Art. 35 Interrogatorio del minore 2.7.7 Art. 36 Procedimenti giudiziari 2.8 Capitolo VIII Registrazione e conservazione dei dati 2.8.1 Art. 37 Registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali 2.9 Capitolo IX Cooperazione internazionale 2.9.1 Art. 38 Principi generali e misure di cooperazione internazionale 2.10 Capitolo X Meccanismo di monitoraggio (art. 39­41) 2.11 Capitolo XI Rapporto con altri strumenti internazionali (art. 42­43) 2.12 Capitolo XII Emendamenti alla Convenzione (art. 44) 2.13 Capitolo XIII Clausole finali (art. 45­50)

6802 6802 6804 6809 6809 6811 6811 6812 6812 6812 6813 6814 6815 6815 6817 6817 6819 6820 6820 6821 6821 6821 6822 6823 6826 6826 6826 6827 6828 6829 6829 6830 6830 6831 6831 6832 6833 6833 6834

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3 Spiegazioni in merito alla revisione del Codice penale, del Codice di procedura penale e del Codice penale militare 4 Ripercussioni 4.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale della Confederazione 4.2 Ripercussioni per i Cantoni

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5 Programma di legislatura

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6 Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità 6.2 Forma dell'atto

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Decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e la traspone (modifica del Codice penale) (Disegno)

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Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali

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6766

Messaggio 1

Punti essenziali della Convenzione

1.1

Situazione iniziale e genesi della Convenzione

Lo sfruttamento e l'abuso sessuali a danno di minori sono tra le peggiori forme di violenza esistenti. Non vi sono statistiche precise e affidabili sull'entità del fenomeno in Europa1, ma si sa che esiste una notevole discrepanza tra la realtà e il numero di casi segnalati alle autorità. I dati disponibili nei Paesi membri del Consiglio d'Europa evidenziano come la maggior parte degli abusi su minori vengono commessi da famigliari o da conoscenti facenti parte della cerchia sociale più ristretta.

Per tale motivo, i minori sovente trovano difficoltà a confidarsi con qualcuno. In tutta l'Europa s'intende dunque proteggere meglio i minori dagli abusi sessuali.

Da oltre 15 anni il Consiglio d'Europa è impegnato a contrastare in modo mirato lo sfruttamento e l'abuso sessuali dei minori. Ha in particolare partecipato attivamente ai Congressi mondiali contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali di Stoccolma nel 1996, di Yokohama nel 2001 e di Rio de Janeiro nel 2008. Il 27 settembre 2002 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato la risoluzione 1307 (2002) sullo sfruttamento sessuale dei bambini. Tale dichiarazione politica degli Stati membri del Consiglio d'Europa è stata ribadita in occasione del secondo e del terzo Vertice dei Capi di Stato e di Governo, tenutisi rispettivamente a Strasburgo nel novembre 1997 e a Varsavia nel maggio 2005. In tale occasione è stata dichiarata assolutamente prioritaria la tutela dei bambini da ogni forma di violenza ed è stato stilato un programma di azione in merito. In seguito il Consiglio d'Europa ha dato avvio al progetto «Building a Europe for and with children» (Costruire un'Europa per e con i bambini), teso ad allestire e attuare strategie nazionali per tutelare i diritti dell'infanzia e prevenire la violenza sui minori.

Tra il settembre del 2006 e il marzo del 2007, un gruppo peritale istituito dal Comitato dei Ministri ha stilato una nuova Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuali. Aperta alle firme il 25 ottobre 2007 in occasione della Conferenza dei Ministri di Giustizia a Lanzarote (da cui deriva la denominazione «Convenzione di Lanzarote»), la Convenzione è stata firmata dalla Svizzera il 16 giugno 2010. Entrata in vigore il 1° luglio 2010, finora è stata ratificata da 18 Paesi2.

1.2

Il contenuto della Convenzione in sintesi

La Convenzione è il primo e finora unico strumento internazionale che disciplina in modo esaustivo la repressione delle varie forme di sfruttamento e abuso sessuali commessi sui minori. Si ispira in ampia misura alla decisione quadro 2004/68/GAI

1

2

Per la Svizzera si vedano le statistiche in Marcel Aebi/Cornelia Bessler «Sexuelle Straftaten von Minderjährigen, Ergebnisse einer empirischen Untersuchung im Kanton Zürich», in: Rivista Svizzera di Criminologia (RSC), 1/2012.

Il testo della Convenzione e il rapporto esplicativo del Consiglio d'Europa sono reperibili all'indirizzo http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm.

6767

del Consiglio dell'Unione europea, del 22 dicembre 20033, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (decisione quadro UE). La Convenzione si propone di tutelare, a titolo completo e preventivo, lo sviluppo sessuale indisturbato dei bambini e degli adolescenti su scala europea. La lotta allo sfruttamento e all'abuso sessuali a danno dei minori va intensificato per difenderli in via generale da questo tipo di sfruttamento. Imperniata sui diritti e la protezione delle vittime minorenni, la Convenzione era destinata sin dall'inizio a completare gli strumenti internazionali esistenti per combattere la prostituzione minorile e la pedopornografia. Imperniata sui diritti e la protezione delle vittime minorenni, la Convenzione era destinata sin dall'inizio a completare gli strumenti internazionali esistenti per combattere la prostituzione minorile e la pedopornografia4.

La Convenzione impone agli Stati contraenti di punire condotte tradizionalmente illecite, quali in particolare gli abusi sessuali (art. 18), la prostituzione infantile (art. 19), la pedopornografia (art. 20) nonché il coinvolgimento di un minore in spettacoli pornografici (art. 21). Nel contempo tiene anche conto delle nuove tecnologie e fattispecie commissive di reati sessuali, in particolare in Internet. Di conseguenza va punito anche il cosiddetto «grooming» (art. 23). Ai sensi della Convenzione il termine «grooming» indica la proposta intenzionale fatta in Internet da un adulto all'indirizzo di un minore al fine di incontrarlo per scopi sessuali sempreché tale proposito sia seguito da fatti tesi a concretizzare l'incontro, come ad esempio il recarsi nel luogo convenuto. Le Parti dovranno inoltre adottare le misure necessarie affinché l'istituzione della propria competenza giurisdizionale non venga vincolata alla condizione che i fatti siano perseguibili nel luogo in cui sono stati commessi (art. 25 par. 4). Scopo di tale disposizione è la lotta efficace contro il turismo sessuale a danno dei minori. Un altro punto focale della Convenzione è costituito dalle misure a prevenzione dei reati sessuali a danno dei minori (art. 4­9, 15­17). Gli Stati contraenti dovranno dunque predisporre programmi di prevenzione e misure d'intervento destinati agli autori di reati sessuali e adottare misure
speciali per il reclutamento e la formazione di persone operanti a stretto contatto con i bambini. La Convenzione contempla altresì disposizioni a tutela delle vittime (art. 11­14), che obbligano le Parti a prevedere programmi di assistenza alle vittime, a incoraggiare la segnalazione di sospetti di sfruttamento o di abuso sessuali e ad attivare servizi di aiuto telefonico e online per minori. Le norme procedurali penali (art. 30­36) consentono inoltre di proteggere le vittime minorenni in sede processuale, ad esempio non svelandone l'identità e preservandone la sfera privata. Infine la Convenzione disciplina la cooperazione internazionale (art. 38) e contempla un meccanismo di monitoraggio (art. 39­41).

3 4

6768

GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.

A titolo di esempio se ne citano i principali: Convenzione ONU del 20 nov. 1989 sui diritti del fanciullo, RS 0.107; Protocollo facoltativo del 25 mag. 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, RS 0.107.2; Convenzione europea del 23 nov. 2001 sulla cibercriminalità; RS 0.311.43.

1.3

Valutazione della Convenzione

La Convenzione si contraddistingue per il suo approccio unitario e globale nella lotta contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali a danno di bambini e adolescenti. Lo scopo primario è di proteggere meglio questa cerchia dallo sfruttamento e dall'abuso sessuali e dalla caduta nella prostituzione e di perfezionare il perseguimento della pedopornografia e della pornografia giovanile. L'obiettivo della Convenzione, ossia armonizzare le legislazioni nazionali e internazionali su questa importante materia giuridica, perseguire questo genere di criminalità adottando standard comuni in tutti gli Stati europei e intensificare e semplificare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati contraenti, è anche nell'interesse della Svizzera.

1.4

Procedura di consultazione

Con decisione del 17 agosto 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di avviare una procedura di consultazione sull'avamprogetto di modifica del Codice penale svizzero (CP) nonché sul rapporto esplicativo. Il DFGP ha dunque invitato i Cantoni, i partiti rappresentati in seno all'Assemblea federale e le associazioni e organizzazioni interessate a pronunciarsi sull'argomento entro il 30 novembre 2011. In totale sono pervenuti 87 pareri.

70 partecipanti alla consultazione si sono espressi nel merito del progetto, 17 lo hanno approvato in blocco o hanno rinunciato a esprimersi.

L'attuazione e la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europea sono condivise da tutti i partecipanti. Tutti i Cantoni, i partiti politici e le organizzazioni appoggiano l'adesione Svizzera alla Convenzione e approvano le modifiche di legge, sebbene vengano sollevati alcuni quesiti e formulate talune proposte alternative. Le osservazioni e le critiche sono approfondite nei commenti alle singole disposizioni (cfr. n. 2).

1.5

Interventi parlamentari

Nel corso degli ultimi anni sono stati depositati numerosi interventi parlamentari sul tema della punibilità dei clienti di prostitute minorenni e sul grooming. La mozione Kiener Nellen, «Prostitute minorenni. Clienti passibili di pena (09.3449)» e la mozione Amherd, «Porre un freno alla prostituzione minorile» (10.3143) chiedono in particolare di rendere punibile il ricorso alle prestazioni sessuali di minorenni di età compresa tra i 16 e i 18 anni dietro remunerazione. Anche le iniziative parlamentari Barthassat Luc (10.439) e Galladé Chantal (10.435) nonché le iniziative cantonali di Ginevra (10.311) e del Vallese (10.320) si occupano del medesimo argomento.

Entrambe le mozioni sono adempiute rendendo punibili gli atti sessuali con minori contro remunerazione (cfr. n. 2.6.2.2). La mozione Amherd, «Abuso virtuale di minori: un nuovo reato» (07.3449) chiede segnatamente di rendere punibile il grooming. Anche questa mozione è stata accolta dalla due Camere. Con la decisione di rinunciare al grooming come fattispecie penale a sé stante (cfr. n. 2.6.6.3) e chiarendo se e in quale misura le rappresentazioni pornografiche virtuali siano punibili (cfr. n. 2.6.3.1 e 2.6.3.2), la mozione diventa priva d'oggetto.

Le tre mozioni di cui sopra vanno dunque tolte di ruolo.

6769

1.6

Rapporto con l'Unione europea

Riguardo alla compatibilità del diritto svizzero con quello comunitario, l'attuazione della Convenzione di Lanzarote non pone alcun problema. La decisione quadro europea menzionata precedentemente verte sui medesimi temi contemplati dalla Convenzione. Tra gli Stati contraenti vi sono già numerosi Paesi membri dell'UE, mentre in altri l'attuazione è in corso.

2

Le disposizioni della Convenzione e il loro rapporto con il diritto svizzero

2.1

Capitolo I Scopo, principio di non discriminazione e definizioni

2.1.1

Art. 1 Scopo

L'articolo 1 illustra gli scopi di questo nuovo strumento, ossia prevenire e combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuali commessi su minori (par. 1 lett. a), tutelare i diritti dei minori vittime di sfruttamento e abuso sessuali (par. 1 lett. b) e promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro tali condotte (par. 1 lett. c).

Per garantire l'effettiva implementazione delle disposizioni da parte degli Stati contraenti è istituito un meccanismo di monitoraggio specifico (par. 2).

2.1.2

Art. 2 Principio di non discriminazione

L'articolo 2 introduce il principio di non discriminazione, che obbliga le Parti ad assicurare l'attuazione della Convenzione senza che le vittime dello sfruttamento e dell'abuso sessuali subiscano discriminazione alcuna sia essa fondata sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la condizione economica, la nascita, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, la disabilità o qualsiasi altra condizione. La definizione di discriminazione equivale a quella prevista all'articolo 14 della Convenzione del 4 novembre 19505 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Anche il diritto svizzero sancisce il principio di non discriminazione. Secondo l'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)6, nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della 5

6

6770

RS 0.101. Cfr. n. 41 segg. del rapporto esplicativo della Convenzione. Il principio di non discriminazione figura anche in altri trattati internazionali, segnatamente nello Statuto delle Nazioni Unite del 26 giu. 1945 (RS 0.120, art. 1 par. 3) e nei due Patti dell'ONU del 1966 sui diritti dell'uomo, ossia il Patto internazionale del 16 dic. 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I) (RS 0.103.1, art. 2 par. 2 e art. 3) e il Patto internazionale del 16 dic. 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) (RS 0.103.2, art. 2 par. 1), e inoltre in altre Convenzioni di carattere universale, vertenti specificamente su determinati problemi di discriminazione.

RS 101

lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 2 della Convenzione.

2.1.3

Art. 3 Definizioni

Definizione di «minore» Per «minore» ai sensi della presente Convenzione s'intende ogni persona di età inferiore ai 18 anni (lett. a)7. Tale limite di età coincide con la maggiore età civile in Svizzera8. Il diritto penale in materia sessuale, invece, prevede una disciplina più differenziata. L'articolo 187 numero 1 del Codice penale (CP) fissa a 16 anni la maggiore età sessuale. Gli atti sessuali con fanciulli minori di 16 anni sono sempre punibili, a meno che la differenza di età tra le persone coinvolte sia inferiore ai tre anni (art. 187 n. 1 e 2 CP). Ai bambini va garantito uno sviluppo indisturbato fino al momento in cui raggiungono la maturità necessaria per accedere in modo responsabile e consapevole alla sfera sessuale9. Varie fattispecie del diritto penale in materia sessuale si scostano tuttavia da tale maggiore età sessuale tutelando tutti i minorenni, vale a dire in particolare anche quelli di età compresa tra i 16 e i 18 anni. È dunque punito indipendentemente dalla maturità sessuale della vittima il promovimento della prostituzione (art. 195 cpv. 1 CP) se la vittima non ha ancora compiuto i 18 anni. Va da sé che atti quali la coazione sessuale e la violenza carnale incorrono in sanzioni penali indipendentemente dall'età della vittima. Tuttavia, nella legislazione svizzera, un minore che ha raggiunto la maggiore età sessuale può prostituirsi e partecipare alla produzione di materiale pornografico a patto che vi acconsenta per libera scelta e con cognizione di causa. In tal caso si tratta di atti sessuali compiuti tra persone consenzienti sessualmente maggiorenni.

Riassumendo, per distinguere gli atti sessuali leciti da quelli illeciti non è soltanto rilevante la maggiore età sessuale (età protetta), ma anche il tipo di atto, la differenza di età tra le persone coinvolte nonché la volontarietà e la validità giuridica del consenso. A proposito va rilevato che un minore può essere sottoposto a pressioni, allettato o influenzato in altro modo per carpirne il consenso a una relazione sessuale.

L'approccio della Svizzera adempie dunque in ampia misura i requisiti della Convenzione, eccettuati taluni ambiti. È segnatamente il caso per gli atti sessuali con minori tra i 16 e i 18 anni contro remunerazione (art. 196 D-CP) nonché per il favoreggiamento della prostituzione di un minorenne per
trarne un vantaggio patrimoniale (art. 195 lett. a D-CP), che ora saranno punibili (cfr. n. 2.6.2.2).Va inoltre modificato il campo di applicazione personale dell'articolo 197 CP (pornografia) 7

8 9

Cfr. anche Convenzione ONU del 20 nov. 1989 sui diritti del fanciullo, RS 0.107; Protocollo facoltativo del 25.5.2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, RS 0.107.2; Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani, sottoscritta dalla Svizzera l'8.9.2008.

Art. 14 del Codice civile, CC, RS 210 Messaggio del 26 giu. 1985 concernente la modificazione del Codice penale e del Codice penale militare (Reati contro la vita e l'integrità della persona, il buon costume e la famiglia), FF 1985 II 956.

6771

portandolo a 18 anni (art. 197 cpv. 4 e 5 D-CP; cfr. n. 2.6.3.2) e reso punibile l'incitamento di un minore a partecipare a rappresentazioni pornografiche (art. 197 cpv. 3 D-CP; cfr. n. 2.6.4.2)10.

Armonizzazione terminologica nella legislazione svizzera Nell'ambito della revisione del diritto di protezione dei minori del CC11, il termine tedesco «unmündig/Unmündige» è sostituito con «minderjährig/Minderjährige».

Tale modifica comporta pertinenti cambiamenti negli articoli 97 capoversi 2 e 4, 188 numero 1 e 195 CP. Anche i titoli marginali degli articoli 5 e 187 CP vengono adeguati. Ciò comporta ovviamente una modifica di natura redazionale degli articoli 5 capoverso 1, 97 capoverso 2, 195 lettera a, 196 e 197 CP.

Definizione di «sfruttamento e abuso sessuali commessi su minori» Per «sfruttamento e abuso sessuali commessi su minori» s'intendono le condotte contemplate agli articoli 18­23 della Convenzione (lett. b).

Definizione di «vittima» Per «vittima» s'intende ogni minore vittima di sfruttamento o abuso sessuali (lett. c).

Secondo l'articolo 1 della legge federale del 23 marzo 200712 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) e l'articolo 116 del Codice di procedura penale13 è vittima ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato. L'aiuto alle vittime e diritti particolari nel procedimento penale sono concessi soltanto se il reato ha pregiudicato l'integrità della vittima. Dal momento che la Convenzione resta silente sul tipo di lesione subita dalla vittima e sulle condizioni per accordare l'aiuto, si può supporre che gli Stati contraenti abbiano la facoltà di legiferare liberamente in materia. Pertanto le definizioni della LAV e del CPP sono compatibili con la Convenzione.

2.2

Capitolo II Misure preventive

In generale Il capitolo sulle misure preventive a tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali è uno dei cardini della Convenzione. Durante la sua elaborazione è stato convenuto che, per contrastare efficacemente lo sfruttamento e l'abuso sessuali a danno dei minori, è indispensabile approntare programmi e strutture in grado di produrre effetti prima della commissione del reato. Qui appresso sono illustrate le misure adottate in Svizzera, molto diversificate tenuto conto della struttura federalistica del nostro Paese.

10 11 12 13

L'art. 197 CP è ristrutturato e rinumerato; gli attuali «numeri» vengono inoltre trasformati in «capoversi» (cfr. n. 2.6.3.1).

Codice civile (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), modifica del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2013, RU 2011 725­774.

RS 312.5 RS 312

6772

2.2.1

Art. 4 Principi

Secondo l'articolo 4 le Parti adottano misure legislative o di altro genere per proteggere i minori e prevenire ogni forma di sfruttamento e abuso sessuali ai loro danni.

La disposizione ha carattere programmatico e va inserita nel contesto delle disposizione specifiche illustrate qui di seguito.

2.2.2

Art. 5 Reclutamento, formazione e sensibilizzazione di chi lavora a contatto con i minori

Il paragrafo 1 obbliga le Parti ad adottare le necessarie misure per sensibilizzare alla protezione e ai diritti dell'infanzia le persone che intrattengono contatti regolari con i minori nei settori dell'istruzione, della salute, della tutela sociale, della giustizia, delle forze dell'ordine nonché nel campo delle attività sportive, culturali e del tempo libero. Secondo il paragrafo 2 le Parti adottano le necessarie misure affinché le persone citate nel paragrafo 1 abbiano un'adeguata conoscenza dello sfruttamento e dell'abuso sessuali commessi su minori, dei mezzi per individuare tali atti e della possibilità di segnalare i casi sospetti (art. 12 par. 2 della Convenzione). Tale disposizione non richiede alcuna formazione specifica. L'idea è di fornire le informazioni necessarie alle persone coinvolte; la decisione sulle modalità compete ai singoli Stati14. Conformemente al paragrafo 3, ogni Stato contraente adotta le necessarie misure affinché chi esercita o intende esercitare una professione implicante contatti regolari con minori non abbia subíto condanne per atti di sfruttamento o di abuso sessuali ai danni di minori. La disposizione non è vincolante per le attività extraprofessionali o a titolo onorifico15.

Premessa in merito alla competenza cantonale Gli articoli 5 e 6 della Convenzione lasciano alle Parti la facoltà di adottare misure legislative oppure misure di altro genere per garantire la protezione preventiva dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali. Per la Svizzera tale alternativa è importante nella misura in cui l'adozione di misure preventive compete essenzialmente ai Cantoni in ragione della struttura federalistica del nostro Paese, anche se i pertinenti progetti sono in parte sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.

I Cantoni sono stati sentiti in vista della firma della Convenzione. Sono stati invitati a esprimersi sull'opportunità di firmare la Convenzione nonché sulle eventuali modifiche da apportare alle basi legali cantonali. I Cantoni hanno unanimemente approvato la firma della Convenzione dicendosi certi che, così facendo, la Svizzera lancia un segnale importante per una migliore protezione dei bambini e degli adolescenti contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali. Minima o nulla è stata invece ritenuta la necessità di modificare le legislazioni cantonali in materia qualora la Svizzera aderisse alla Convenzione. 11 Cantoni non ritengono necessari interventi

14 15

Cfr. n. 56 del rapporto esplicativo della Convenzione.

Cfr. n. 57 del rapporto esplicativo della Convenzione.

6773

legislativi cantonali. Gli altri giudicano minima la necessità di intervenire. Soltanto pochi punti sono stati ritenuti problematici da taluni dei Cantoni interpellati16.

Formazione continua (par. 1 e 2) Vari Cantoni sono impegnati a ottimizzare la formazione continua degli operatori sul tema dei maltrattamenti e degli abusi sessuali. Nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento degli insegnanti, ad esempio, le Alte scuole pedagogiche offrono corsi sulla protezione di bambini e adolescenti contro la violenza. Per sensibilizzare il corpo medico in merito ai maltrattamenti infantili e alla protezione dell'infanzia, nel marzo 2011 la Fondazione Svizzera per la Protezione dell'infanzia ha pubblicato un vademecum per il rilevamento precoce dei casi di maltrattamento, già distribuito a 20 000 medici. È in fase di stesura un altro vademecum, destinato agli specialisti della prima infanzia. Il sito dell'Associazione Svizzera per la Protezione dell'infanzia elenca i principali corsi, momenti formativi e manifestazioni in materia di protezione dell'infanzia in Svizzera17. Anche l'Osservatorio sui maltrattamenti all'infanzia dell'Università di Losanna annovera tra i propri obiettivi l'organizzazione di momenti formativi e informativi destinati agli ambienti universitari ed extrauniversitari nonché lo sviluppo di attività scientifiche e pedagogiche sul tema18. L'Istituto universitario Kurt Bösch (IUKB) in Vallese19 propone un ampio spettro di corsi (collaborazione tra l'Istituto internazionale dei diritti del bambino [IDE] dell'IUKB e l'Università di Friburgo) che consentono di perseguire vari master e diplomi in materia di diritti e di protezione dei minori. Il servizio di protezione dell'infanzia del Cantone di Lucerna (Fachstelle Kinderschutz) incentiva e sostiene la formazione e l'aggiornamento in materia. Il servizio omologo del Cantone di San Gallo (Kinderschutzzentrum) organizza vari momenti formativi in materia di protezione dell'infanzia e di prevenzione della violenza20. Anche altri Cantoni offrono corsi di aggiornamento in materia.

Anche alcune organizzazioni non governative (ONG)21 offrono corsi sulla prevenzione degli abusi sessuali e i maltrattamenti dei bambini.

Quanto all'aiuto alle vittime, la Confederazione versa contributi finanziari alla formazione del personale, incluso quello
addetto all'audizione di minori. Corsi di formazione continua sono pure proposti alle puericultrici, le quali, nei confronti dei genitori, rivestono grande importanza per la prevenzione degli abusi sessuali.

Accoglienza extrafamiliare (par. 1 e 2) In materia di accoglienza extrafamiliare di minori, è fondamentale che le persone e le istituzioni che accolgono bambini siano idonei a svolgere le pertinenti funzioni. La maggioranza dei Cantoni prevede requisiti molto elevati per le autorità rilascianti autorizzazioni e incaricate della vigilanza nonché per i prestatori di servizi soggetti ad autorizzazione (privati, istituzioni, servizi di collocamento), al fine di garantire le conoscenze professionali e pratiche nonché l'esperienza necessaria per esercitare tale attività. Per i prestatori di servizi è obbligatoria una formazione conti16 17 18 19 20 21

Cfr. in merito il rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva, disponibile in tedesco sul sito: www.bj.admin.ch > Progetti di legislazione sul tema > Criminalità www.kinderschutz.ch www.unil.ch www.iukb.ch www.kispisg.ch Come Castagna o Limita (www.castagna-zh.ch; www.limita-zh.ch).

6774

nua all'anno; vi è inoltre la possibilità di far frequentare corsi ai genitori diurni e affidatari, durante i quali sono trattati il bene del bambino e la sua protezione.

L'ordinanza del 19 ottobre 197722 sull'accoglimento di minori a scopo di affilia zione e di adozione (OAMin) costituì una pietra miliare nella protezione dei minori.

Visto però che da allora le forme di accoglienza si sono moltiplicate, il nostro Consiglio ha proposto una nuova ordinanza per garantire il bene dei minori accolti in istituto o in una famiglia come pure nell'ambito della custodia extrafamiliare diurna e a tempo pieno dei bambini. Tuttavia, dato che le normative proposte in particolare per disciplinare la custodia diurna hanno suscitato molte critiche in occasione delle consultazioni del 2009 e del 2010, il 22 febbraio 2010 abbiamo optato per una revisione parziale dell'OAMin. Obiettivo di tale revisione è eliminare il più rapidamente possibile alcune gravi carenze del diritto vigente nell'ambito della custodia extrafamiliare a tempo pieno dei minori. È previsto di porre in vigore l'OAMin parzialmente riveduta, unitamente al nuovo diritto in materia di protezione degli adulti e dei minori, il 1° gennaio 2013.

La sensibilizzazione e la formazione delle persone che intrattengono contatti regolari con i minori riveste grande importanza per ottimizzare il riconoscimento precoce di episodi di violenza o di abusi sessuali commessi su bambini. A tal proposito va ad esempio segnalata la guida pubblicata dalla commissione della protezione dell'infanzia del Cantone di Zurigo, volta a standardizzare la procedura in caso di maltrattamenti23. Tale guida pone in particolare l'accento sulla procedura da seguire nelle indagini su casi che richiedono la protezione del minore e rientrano nella sfera di competenza dell'autorità di protezione dei minori, dei servizi sociali e di altre autorità. Un altro esempio è la guida alla procedura per il bene del bambino in pericolo, pubblicata di recente dal Cantone di San Gallo e destinata ai professionisti che lavorano a contatto con bambini e adolescenti e che si occupano di casi di protezione minorile24. Dispongono di documenti analoghi anche gli altri Cantoni.

Sensibilizzazione di genitori e di altre persone che accudiscono i minori (par. 1 e 2) In materia di sensibilizzazione dei genitori
e delle altre persone che seguono i minori nelle attività sportive, culturali e del tempo libero, va evidenziato il ruolo delle ONG, alcune delle quali sussidiate dalla Confederazione. A titolo di esempio citiamo le seguenti.

Nell'ambito della famiglia e dell'infanzia, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sostiene con aiuti finanziari l'organizzazione «pro familia», che a

22 23

24

RS 211.222.338 Servizio di protezione dell'infanzia del Cantone di Zurigo (Kommission für Kinderschutz Kanton Zürich): Leitfaden zur Standardisierung des Verfahrens in Fällen von Kindsmisshandlung, 5a ed., Ufficio zurighese dei giovani e dell'orientamento professionale, Giovani e sostegno alle famiglie (Amt für Jugend und Berufsberatung Kanton Zürich, Jugend und Familienhilfe), Zurigo 2006.

Edito da: Gruppo di lavoro Protezione dell'infanzia, Ufficio della socialità, Coordinamento Protezione dell'infanzia (Arbeitsgruppe Kindesschutz, Amt für Soziales, Koordination Kindesschutz), Cantone di San Gallo, gennaio 2011.

6775

sua volta versa parte dei sussidi a varie istituzioni25 nonché l'Associazione Svizzera Strutture d'Accoglienza per l'Infanzia (ASSAI), le Famiglie diurne Svizzera e il Servizio Sociale Internazionale.

Nell'ambito dell'infanzia e della protezione dei minori, l'UFAS versa sussidi a Pro Juventute, a Consulenza & Aiuto 147, a Fondazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia nonché a Rete svizzera diritti del bambino.

Il credito «Diritti dei bambini» dell'UFAS serve a sostenere progetti volti a far conoscere ai bambini, ai genitori e agli altri addetti la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo. Nell'ambito della gioventù, ricevono un forfait annuale le grandi organizzazioni, quali Jungwacht-Blauring, gli esploratori, le sezioni giovanili dei partiti, le associazioni studentesche o Infoclic, che offre iniziative aperte26.

Molteplici progetti nazionali e regionali ricevono sussidi specifici27. Firmando convenzioni sulle prestazioni con l'UFAS, ottengono un sostegno finanziario le associazioni mantello attive su scala nazionale28. I responsabili delle attività giovanili sono formati in seno alle associazioni giovanili in vista delle loro funzioni. Tale formazione è finanziata dall'UFAS sul modello dei corsi Gioventù+Sport (G+S) dell'Ufficio federale dello sport29. Le associazioni propongono, ad esempio, programmi di prevenzione, moduli formativi e consulenza destinati ai responsabili delle associazioni ricreative, ai club, agli allenatori e ai monitori sportivi, alle scuole di musica e ai volontari.

Sport (par. 1 e 2) Le associazioni sportive lottano contro gli abusi sessuali nello sport. Swiss Olympic e l'Ufficio federale dello sport (UFSPO) forniscono informazioni e sostegno pratico ai giovani, agli allenatori, ai monitori, ai responsabili di federazione come pure ai genitori. La pertinente piattaforma Internet30 propone informazioni e consulenza in materia di prevenzione nonché un elenco dei consultori.

La Confederazione sostiene l'associazione mantello Swiss Olympic e le federazioni sportive nazionali, versando contributi annui fondati su mandati di prestazione. Il programma G+S consente di sostenere direttamente i corsi e i campi per bambini e giovani offerte dalle federazioni e le società sportive nel rispetto delle direttive federali. L'UFSPO e Swiss Olympic hanno approvato un codice etico che enuncia 25

26 27

28 29 30

Ad es. all'Associazione mantello delle famiglie monoparentali svizzere (FSFM), Federazione Svizzera Formazione Genitori (FSFG), Associazione svizzero-tedesca di sostegno ai genitori (Schweizerischer Fachverband Mütter- und Väterberatung; SF MBV), Associazione svizzera delle organizzazioni parentali (Schweizerische Vereinigung der Elternorganisationen; SVEO), Alleanza Scuola e genitori Svizzera (Schule und Elternhaus Schweiz, S&E).

Elenco dei beneficiari: www.bsv.admin.ch Ad es. la conferenza sul mobbing e la violenza tra i giovani («Häsch Problem, Mann?» ovvero «Qualcosa da ridire?») delle Unioni Cristiane Giovanili Svizzera, «l'Azione 72 ore» della Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili (FSAG), workshop radiofonici per adolescenti organizzati da Klipp & Klang oppure il progetto contro le pene corporali («Keine Daheimnisse» ovvero «Senza segreti domestici») del National Coalition Building Institute Schweiz (NCBI). Una sintesi dell'insieme dei progetti si trova all'indirizzo: www.bsv.admin.ch Tra le quali l'Associazione mantello animazione giovanile in campo aperto (DOJ/AFAI) e la FSAG.

www.bsv.admin.ch www.spiritofsport.ch

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sette principi fondamentali per uno sport sano, rispettoso e leale, tra i quali anche l'obbligo di opporsi alla violenza, allo sfruttamento e alle molestie sessuali. La Confederazione impone a Swiss Olympic e alle sue federazioni di impiegare almeno il 15 per cento dei sussidi federali ottenuti per attuare tale codice etico. Nel 2004 è stato dato il via alla campagna nazionale contro gli abusi sessuali nello sport, grazie alla quale è disponibile una vasta documentazione completa di suggerimenti d'intervento per le società sportive. Il materiale informativo è destinato a tutti gli attori del sistema sportivo (adolescenti, genitori, allenatori, responsabili di società sportive, responsabili di federazioni, personale di istallazioni sportive ecc).

È compito delle singole società sportive concretizzare le offerte di G+S. L'UFSPO adotta misure di carattere preventivo e repressivo al fine di accrescere la protezione contro gli abusi sessuali dei bambini e degli adolescenti che partecipano alle attività di G+S. Nella formazione dei quadri, G+S propone moduli sul tema «No agli abusi sessuali». Sono stati preparati moduli di sensibilizzazione per rendere attenti i partecipanti a determinate tematiche e fornir loro importanti informazioni e indirizzi di contatto.

Tale pluralità di misure evidenzia l'importanza che la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali riveste sia per le autorità sia per la società. Le condizioni dell'articolo 5 paragrafi 1 e 2 della Convenzione sono dunque adempite.

Esclusione di persone che hanno subíto condanne per atti di sfruttamento o di abuso sessuali ai danni di minori da professioni il cui esercizio comporta contatti regolari con i minori (par. 3) Di seguito sono illustrate le misure adottate dalla Confederazione in sede di diritto penale. La ripartizione costituzionale delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni restringe le possibilità della Confederazione d'intervenire con strumenti di diritto penale nell'ambito dell'esercizio di una professione. Fondandosi sugli articoli 67 CP e 50 CPM, il giudice può interdire l'esercizio di un'attività professionale.

Il giudice e l'autorità esecutiva, impartendo norme di condotta, hanno la possibilità di influire sulle attività professionali ed extraprofessionali del condannato e di infliggere interdizioni
d'intrattenere contatti e di accedere a un'area geografica. Le norme di condotta possono tuttavia essere impartite soltanto per la durata del periodo di prova31 o al trattamento ambulatoriale32. Spetta unicamente alle autorità competenti valutare la necessità di impartire norme di condotta33. Infine anche il diritto penale minorile deé 20 giugno 200334 (DPMin) prevede la possibilità di impartire norme di condotta, comprendenti un divieto di attività, di contatto o di accesso a un'area geografica, per la durata del periodo di prova legato a un ammonimento35, per la durata del periodo di prova dopo la scarcerazione condizionale36 o in relazione a una sospensione completa o parziale della pena37.

31

32 33 34 35 36 37

Correlato a una pena con la condizionale, totale o parziale, nonché a una liberazione condizionale concessa per una pena detentiva, art. 44 cpv. 2, 62 cpv. 3, 64a cpv. 1, 87 cpv. 2 CP.

Art. 63 cpv. 2 CP Cfr. art. 94 e 95 CP RS 311.1 Art. 22 cpv. 2 DPMin Art. 29 cpv. 2 DPMin Art. 35 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 29 DPMin

6777

Il 23 febbraio 2011 abbiamo posto in consultazione un avamprogetto per estendere l'attuale interdizione di esercitare una professione38. I Cantoni, i partiti e le organizzazioni interessate sono stati invitati a esprimersi sulle varie modifiche entro il 31 maggio 2011. È stato in particolare proposto di introdurre una nuova interdizione penale di esercitare un'attività, che include sia le attività professionali sia extraprofessionali, un'interdizione d'intrattenere contatti e un'interdizione di accedere a un'area geografica, nonché l'obbligo di presentare un estratto del casellario giudiziale per svolgere determinate attività a contatto con minori o con altre persone particolarmente vulnerabili. Nel corso del 2012 prevediamo di presentare al Parlamento un messaggio che tenga conto dei risultati della procedura di consultazione.

L'associazione «Marche blanche» ha depositato l'iniziativa popolare federale «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli» che propone un nuovo articolo costituzionale39 in base al quale chi è condannato per aver leso l'integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privato del diritto di esercitare un'attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti. L'iniziativa popolare, depositata il 20 aprile 2011, è formalmente riuscita40.

Nella nuova legge sulla promozione dello sport41 è stata inserita una nuova norma che obbliga l'UFSPO di verificare i precedenti penali di chi aspira a svolgere un'attività di quadro G+S qualora vi fossero sospetti proprio nel contesto dei reati contro l'integrità sessuale. La nuova legge consente inoltre di ottimizzare le basi legali per individuare gli autori di reati sessuali e poterli escludere dalle attività di quadri G+S. Il 17 giugno 2011, in votazione finale, le Camere federali hanno approvato la legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica42.

Le innovazioni proposte consentono di adempire gli obblighi dell'articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione.

2.2.3

Art. 6 Educazione dei minori

Secondo tale disposizione, le Parti adottano le necessarie misure affinché i minori, durante l'istruzione elementare e media, ricevano informazioni adeguate alla loro fase evolutiva sui rischi di sfruttamento e di abuso sessuali, così come sui mezzi per difendersi. In tale contesto va prestata particolare attenzione ai rischi derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Competenze Il settore scolastico compete ai Cantoni (art. 62 Cost.). La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale (art. 63 Cost.). A livello federale

38 39 40 41 42

www.bj.admin.ch > Progetti di legislazione sul tema > Criminalità > Estensione dell'interdizione di esercitare una professione Art. 123c Cost.

FF 2011 3995 Revisione totale della LF del 17 mar. 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0) FF 2011 4385

6778

esistono inoltre molteplici iniziative in tale ambito. In sede di consultazione dei Cantoni, l'articolo 6 della Convenzione non è stato ritenuto problematico43.

Informazione e prevenzione in ambito scolastico I programmi scolastici prevedono l'informazione sui maltrattamenti e sugli abusi sessuali ai danni di minori, come pure sui loro diritti. Quest'ultima è parte integrante dei programmi scolastici della Svizzera romanda44. Con il Programma d'insegnamento 21 i direttori della pubblica educazione della Svizzera tedesca stanno elaborando un programma scolastico comune che includerà i diritti dei minori a partire dal 2014. Inoltre alcune associazioni private e gruppi di autoaiuto collaborano con le scuole, tematizzando gli abusi sessuali e la consapevolezza del proprio corpo. Dal 2007 l'UFAS sostiene finanziariamente l'allestimento di materiale scolastico sul tema dei diritti dell'infanzia stanziando il credito «Diritti dei bambini». Tali tematiche sono altresì trattate in occasione dell'educazione sessuale impartita a scuola. Le scuole offrono consulenza in caso di maltrattamenti o un servizio medico o psicologico generico, in grado di fornire un aiuto primario ai bambini. Vari Cantoni adottano misure preventive (opuscoli, momenti informativi, circolari, formazione degli insegnanti, dei monitori e degli educatori, rappresentazioni teatrali, documentari, mostre itineranti ecc.)45.

Nelle scuole riscontra un notevole successo il progetto «Sono unico e prezioso!» sotto forma di percorso interattivo destinato ai bambini e dedicato alla prevenzione degli abusi sessuali. Tale progetto della Fondazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia è indirizzato agli allievi dalla seconda alla quarta classe elementare. La mostra consente ai bambini di avvicinarsi al tema della violenza con connotazioni sessuali e degli abusi sessuali svolgendo attività ludiche e interattive. L'obiettivo della mostra è di rafforzare le competenze e i diritti dei bambini mostrando loro come reagire. Il progetto comprende un modulo di formazione continuo destinato agli insegnanti e un incontro informativo e tematico con i genitori. Agli insegnanti è distribuito materiale didattico per trattare il tema nel corso delle lezioni46.

Sempre più scuole impiegano operatori socioscolastici, il che permette di potenziare le competenze e
le capacità d'intervento in ambito sociale e nel caso di problemi evolutivi individuali nonché di prevenire la violenza in ambito scolastico ed extrascolastico. I Cantoni, oltre alle offerte scolastiche destinate ai bambini, propongono varie iniziative indirizzate ai bambini in età prescolastica e ai genitori (informazione, formazione, consulenza, terapie).

Programmi federali di prevenzione e di protezione dell'infanzia e della gioventù Nel 2008 abbiamo approvato il rapporto «Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù», che definisce i tre pilastri su cui tale strategia poggia: protezione, promozione e partecipazione47.

43 44

45 46 47

Cfr. in merito anche quanto illustrato sulla competenza cantonale al n. 2.2.2.

In base al programma quadro romando, la scuola pubblica svolge la propria missione formativa improntando il lavoro degli insegnanti e degli istituti scolastici sui diritti dell'infanzia.

Cfr. anche il commento all'art. 8 della Convenzione.

www.kinderschutz.ch; cfr. anche il commento all'art. 8 della Convenzione.

www.bsv.admin.ch > Temi > Questione dell'infanzia e della gioventù Gioventù

6779

Nel 2009 abbiamo inoltre approvato il rapporto «I giovani e la violenza ­ per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media»48 e dato il via a due programmi nazionali approvando un credito di 8,5 milioni di franchi per la loro attuazione sull'arco di cinque anni (2011­2015). Entrambi i programmi sono messi in atto dall'UFAS. Il primo, denominato «I giovani e la violenza» e incentrato sulla prevenzione della violenza giovanile, intende istituire le basi per prevenire in maniera efficace la violenza in ambito familiare, scolastico e sociale, in collaborazione con i Cantoni, le Città e i Comuni.

Il secondo programma nazionale, denominato «Protezione della gioventù dai rischi dei media e competenze mediali», mira invece all'uso sicuro e responsabile dei media audiovisivi, elettronici e interattivi da parte dei bambini e degli adolescenti; intende inoltre sostenere i genitori, gli insegnanti e gli adulti di riferimento nello svolgere i loro compiti assistenziali ed educativi. La Confederazione ha creato in collaborazione con il settore e l'industria mediatici, le ONG e i servizi locali e cantonali competenti una piattaforma che agevola i contatti, la cooperazione e lo scambio di conoscenze tra i vari attori. Un accento particolare è posto sull'elaborazione di una strategia rivolta ai giovani considerati a rischio per il loro un consumo mediatico. Una piattaforma virtuale49 offre a genitori, insegnanti e persone di riferimento accesso alle proposte informative, formative e dei consultori in Svizzera e l'opportunità di informarsi sulle misure di protezione dell'infanzia e della gioventù.

Ne fanno anche parte misure di prevenzione adottate da aziende come Swisscom e Microsoft nonché da determinate organizzazioni attive nel settore mediatico. Inoltre in tale ambito forniscono contributi rilevanti la Fondazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia/ECPAT, la Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) oppure Action Innocence.

L'ordinanza dell'11 giugno 201050 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo costituisce la base legale indispensabile per attuare programmi di protezione della gioventù. Tale ordinanza disciplina gli attuali compiti dell'UFAS, nonché i provvedimenti di prevenzione,
sensibilizzazione e informazione nell'ambito della protezione dell'infanzia e della gioventù e quelli volti a rafforzare i diritti dei minori. Si tratta essenzialmente di sostenere siffatti provvedimenti e di rafforzare la collaborazione con le organizzazioni interessate.

Tali misure devono contribuire a proteggere i minori da ogni forma di violenza e di maltrattamento e dunque anche da ogni forma di abuso sessuale e dai rischi inerenti all'utilizzazione dei nuovi media.

Infine, in adempimento del postulato Fehr51, nel corso del 2012 presenteremo un rapporto sulle misure per proteggere i bambini e gli adolescenti dalla violenza in famiglia.

48 49 50 51

www.ejpd.admin.ch > Temi > Criminalità > Violenza giovanile www.giovaniemedia.ch RS 311.039.1 Postulato Fehr Jacqueline, Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza in famiglia (07.3725).

6780

Formazione professionale di base e tutela del lavoratore La formazione professionale di base si fonda in particolare sulla legge del 13 dicembre 200252 sulla formazione professionale e sull'ordinanza del 19 dicembre 200353 sulla formazione professionale. Parte integrante di ogni formazione professionale di base è l'insegnamento della cultura generale in una scuola professionale. Il programma quadro del 27 aprile 2006 per l'insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base prevede che gli adolescenti approfondiscano la conoscenza di sé stessi, accrescano la propria autostima e sviluppino un'identità personale in seno alla società. La sessualità è discussa in relazione allo sviluppo della personalità. L'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione è invece tematizzato durante le lezioni dedicate alla società, e in particolare alla tecnologia, in tale occasione si procede altresì a sensibilizzare gli allievi in merito a situazioni a rischio.

Le disposizioni di protezione speciale della legge del 13 marzo 196454 sul lavoro e il pertinente diritto regolamentare55 intendono proteggere i giovani sul posto di lavoro.

Il datore di lavoro deve avere conveniente riguardo per la salute dei giovani e provvedere alla salvaguardia della loro moralità. Inoltre, se il giovane è minacciato nella moralità, al datore di lavoro incombono doveri speciali. È inoltre vietato l'impiego di giovani per lavori pericolosi56. Sono considerati pericolosi per i giovani i lavori che li espongono «a sevizie fisiche, psicologiche, morali o sessuali, segnatamente la prostituzione o la partecipazione alla produzione di materiale o di spettacoli pornografici» ed è dunque vietato impiegarli a tal fine57.

Riassumendo, la Svizzera prevede molteplici programmi, attività e disposizioni che adempiono i requisiti dell'articolo 6 della Convenzione.

2.2.4

Art. 7 Programmi o misure d'intervento preventivo

Le Parti provvedono affinché le persone che temono di poter commettere qualcuno dei reati previsti dalla Convenzione possano accedere a programmi o misure d'intervento efficaci. Lo scopo è di ridurre il rischio che vengano commessi simili reati. L'articolo si riferisce a soggetti che non sono incorsi in un'azione penale né stanno scontando una pena58.

Nel giugno 2010 è stato costituito il «Fachverband der Gewalttäterberatungsstellen Schweiz», che riunisce i consultori svizzeri per criminali violenti. L'associazione «Vivere senza violenza» propone ­ in collaborazione con vari servizi e organi specializzati nella violenza coniugale ­ una consulenza specialistica in rete, indirizzata ad adulti, bambini e adolescenti. La Prevenzione svizzera della criminalità (PSC) dispone di un elenco di indirizzi che offrono aiuto agli autori di reati pedopornogra52 53 54 55 56 57 58

LFPr; RS 412.10 OFPr; RS 412.101 RS 822.11 Ordinanza del 28 set. 2007 sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5, RS 822.115, e ordinanze del DFE.

Art. 4 cpv. 1 OLL 5.

Art. 1 dell'ordinanza del DFE del 4 dic. 2007 sui lavori pericolosi per i giovani, RS 822.115.2 Cfr. n. 64 del rapporto esplicativo alla Convenzione.

6781

fici59. Inoltre ognuno ha la possibilità di rivolgersi in qualsiasi momento a psichiatri, psicologi e terapeuti.

In occasione della consultazione alcuni partecipanti hanno rilevato che l'offerta di consulenza specifica disponibile è ancora insufficiente60. Tuttavia, visto che la Convenzione relativizza l'obbligo di prevedere questo tipo di offerte («all'occorrenza») e non impone modelli specifici, le offerte esistenti adempiono i requisiti tanto più che nella pratica tali casi si verificano raramente. Le Parti sono libere di spingersi oltre quanto richiesto dalla Convenzione. Spetta ai Cantoni allestire tali offerte (aggiuntive).

Complessivamente la Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 7 della Convenzione.

2.2.5

Art. 8 Misure rivolte al pubblico

Le Parti promuovono o conducono campagne di sensibilizzazione per informare il pubblico sul fenomeno dello sfruttamento e dell'abuso sessuali ai danni di minori e sulle misure di prevenzione che possono essere adottate (par. 1).

Sono in corso molteplici attività di sensibilizzazione del pubblico che vanno nel senso auspicato dalla Convenzione.

Nel 2010 la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e il servizio specializzato ECPAT Switzerland della Fondazione svizzera per la protezione dell'infanzia hanno lanciato, insieme alla Germania e all'Austria, la campagna trilaterale «Per la protezione di bambini e adolescenti dallo sfruttamento sessuale nel turismo». Tale campagna è finalizzata a proteggere i minori dallo sfruttamento sessuale e dalla violenza nelle destinazioni turistiche. La campagna è imperniata su uno spot trasmesso su vasta scala e nuove possibilità di segnalare casi sospetti compilando un modulo online («Soupçons de tourisme sexuel impliquant des mineurs»), unico al mondo nel suo genere, implementato in Svizzera dall'Ufficio federale di polizia (fedpol)61. Tale modulo, disponibile dal 9 settembre 2008, consente di segnalare alle autorità competenti gli episodi di violazione dell'integrità sessuale di minori ad opera di turisti.

Sul piano federale, l'UFAS dispone di un credito annuo «Protezione dell'infanzia» di circa 900 000 franchi, che gli consente di sostenere finanziariamente, previo contratto di prestazione, le organizzazioni attive su scala nazionale nella protezione dell'infanzia e della gioventù, in particolare la Fondazione Pro Juventute. L'UFAS sostiene in particolare la Fondazione Svizzera per la Protezione dell'infanzia, che fornisce consulenza agli operatori turistici sulle questioni legate allo sfruttamento sessuale commerciale di bambini e giovani.

Il Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI), ubicato presso fedpol e gestito da Confederazione e Cantoni, si prefigge di combattere la cibercriminalità, di individuare abusi in Internet, di coordinare le

59 60 61

www.stopp-kinderpornografie.ch Ad. es. ZH, rete svizzera «Diritti del bambino», unicef, Fondazione Svizzera per la Protezione dell'infanzia e altri, cfr. Rapporto di valutazione al n. 3.1.

www.stopchildsextourism.ch

6782

procedure d'indagine e di analizzare il fenomeno della cibercriminalità62. Ogni anno organizza svariate manifestazioni informative sulle sue attività, destinate a specialisti del settore della giustizia (giudici, procuratori pubblici, agenti di polizia, collaboratori ecc.), alla scuola (genitori, insegnanti, allievi) nonché, all'occorrenza, anche a un pubblico più vasto.

Nel 2010 la Fondazione Svizzera per la protezione dell'infanzia e Action Innocence hanno lanciato una campagna nazionale ad ampio raggio per prevenire i rischi inerenti alle nuove tecnologie di informazione e comunicazione63. La campagna è incentrata su un gioco online dedicato alla prevenzione e destinato a bambini di età compresa tra i 9 e i 12 anni, nonché su un autobus nel quale è possibile cimentarsi nel gioco guidati da esperti e imparare le regole di base per un approccio responsabile a Internet. Alla fine del 2011 il progetto è stato sospeso per motivi finanziari.

Nel novembre 2010 l'UFCOM ha pubblicato l'opuscolo «Storie di Internet che nessuno vorrebbe vivere»64. Redatto in stretta collaborazione con lo SCOCI, l'Ufficio federale del consumo (UFDC), l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), la Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione (MELANI) e la Prevenzione svizzera della criminalità (PSC), l'opuscolo costituisce una delle misure previste dal progetto «Sicurezza e fiducia nell'utilizzo delle TIC» allestito sotto l'egida del Servizio di coordinamento Società dell'informazione dell'UFCOM e di cui abbiamo preso conoscenza l'11 giugno 201065.

Nella primavera del 2010 la Prevenzione svizzera della criminalità (PSC), centro intercantonale istituito dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), ha pubblicato un opuscolo destinato a genitori ed educatori sul tema «Giovani e violenza»66, che fornisce informazioni e suggerimenti su come reagire nel caso in cui un minore subisca violenza o eserciti violenza sugli altri.

Anche altre iniziative e programmi67 citati in precedenza contribuiscono a tenere informato un ampio pubblico. Si rinuncia a rielencarle in dettaglio.

Secondo il paragrafo 2 le Parti adottano le necessarie misure per prevenire o vietare la diffusione di materiale che pubblicizzi i reati
configurati in conformità con la presente Convenzione.

All'occorrenza vi è la possibilità di punire tali azioni tipiche come istigazione al reato. Inoltre entra in linea di conto l'applicazione dell'articolo 259 CP, secondo il quale è punito chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine (cpv. 1) o un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose (cpv. 2).

Sono pertanto adempiti i requisiti di cui all'articolo 8 della Convenzione. Per sensibilizzare il pubblico sul tema degli abusi sessuali ai danni di minori in modo ancor più efficace si potrebbero lanciare campagne nazionali a intervalli regolari. A tal fine occorrerebbe pianificare e preventivare mezzi finanziari suppletivi.

62 63 64 65 66 67

www.cybercrime.admin.ch www.netcity.org www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/03920/03923/index.html?lang=it www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/03920/03923/index.html?lang=it www.skppsc.ch Cfr. in merito il commento all'art. 4 segg. della Convenzione.

6783

2.2.6

Art. 9 Coinvolgimento dei minori, del settore privato, dei media e della società civile

Secondo il paragrafo 1 le Parti incoraggiano il coinvolgimento dei minori, in funzione della loro fase evolutiva, nell'elaborare e attuare politiche, programmi o altre iniziative di lotta contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali.

In generale, nel nostro Paese i bambini e gli adolescenti dispongono di svariate possibilità di partecipare e di esprimere le loro opinioni.

Esiste ad esempio una Federazione svizzera dei parlamenti dei giovani68, che funge da anello di congiunzione tra oltre 40 parlamenti giovanili comunali, regionali e cantonali delle varie regioni linguistiche e rappresenta gli interessi dei giovani su scala nazionale.

Esistono poi commissioni o consigli dei giovani a livello comunale o regionale, nonché parlamenti dei bambini o dei giovani che possono presentare mozioni alle assemblee comunali o approvare i preventivi di determinati progetti (ad es. fino a un massimo di 20 000 franchi all'anno). Tuttavia, la codecisione o la codeterminazione non costituiscono la regola e la partecipazione si esaurisce sovente nel chiedere il parere dei bambini e degli adolescenti. La legge del 6 ottobre 198969 sulle attività giovanili concretizza la partecipazione dei giovani concedendo alle organizzazioni giovanili il diritto di essere consultate prima che vengano emanate le disposizioni esecutive di tale legge.

La nuova legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche è stata approvata dal Parlamento il 30 settembre 201170 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2013. Grazie alla nuova legge, la Confederazione potrà promuovere maggiormente le attività extrascolastiche aperte e innovative destinate a bambini e giovani, impiegare in modo più mirato i mezzi finanziari a disposizione, sostenere i Cantoni nella messa a punto e nello sviluppo delle loro politiche dell'infanzia e della gioventù e potenziare la collaborazione con gli attori del settore. Disciplina inoltre il ruolo dell'UFAS nel fornire informazioni e garantire il coordinamento della politica in materia di infanzia e gioventù sia a livello federale sia anche nella collaborazione con i Cantoni.

La Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili (FSAG)71 è l'organizzazione mantello di circa 70 associazioni giovanili svizzere e rappresenta gli interessi dei giovani sul piano nazionale e internazionale. La FSAG è stata coinvolta,
per esempio, nel gruppo consultivo per la revisione della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche. Membri della FSAG siedono inoltre nel gruppo parlamentare «Infanzia e gioventù». Su scala nazionale gli interessi dei giovani sono altresì rappresentati da sei associazioni mantello per il lavoro d'animazione giovanile, che beneficiano di un sostegno finanziario della Confederazione e vengono consultate in merito a progetti legislativi, come accaduto ad esempio per il rapporto del Consiglio federale per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù (2008).

68 69 70 71

www.dsj.ch LAG; RS 446.1.

FF 2011 6621 www.sajv.ch

6784

Dal 1991 Palazzo federale ospita la Sessione federale dei Giovani, organizzata dalla FSAG, patrocinata dalla Commissione federale per l'infanzia e la gioventù e sostenuta finanziariamente dalla Confederazione. Oltre alla Sessione federale dei Giovani in inverno, due altre sessioni giovanili, più contenute, si svolgono in estate e in autunno a margine delle sessioni ordinarie del Parlamento. Tali sessioni consentono di dibattere in tempo quasi reale gli oggetti all'ordine del giorno delle Camere federali. La Sessione federale dei Giovani può dunque fungere da riferimento ai parlamentari. Lo scopo principale è di mettere la politica reale all'ascolto delle rivendicazioni giovanili, di praticare lobbismo e di incontrare e dibattere con i parlamentari.

Secondo il paragrafo 2, il settore privato, in particolare quello delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, l'industria del turismo e viaggi, i settori bancari e finanziari, come pure la società civile, vanno incoraggiati a partecipare alla prevenzione dello sfruttamento e dell'abuso sessuali commessi su minori.

Grazie a un contributo finanziario della Confederazione, ECPAT Switzerland ha introdotto in Svizzera un codice di condotta dell'industria turistica (Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism), stilato nel 1998 in cooperazione con l'Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO). Kuoni Travel Holding Ltd. e Hotelplan SA, due dei maggiori operatori turistici svizzeri, hanno già adottato questo codice di condotta impegnandosi a proteggere i minori e a lottare contro il turismo sessuale pedofilo. ECPAT Switzerland e la Fondazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia organizzano regolarmente corsi allo scopo di sensibilizzare e informare gli operatori turistici sulla protezione dell'infanzia e il turismo sessuale. In tale contesto va anche menzionata la campagna della SECO e di ECPAT Switzerland «Per la protezione di bambini e adolescenti dallo sfruttamento sessuale nel turismo» e la possibilità di segnalare i casi sospetti compilando un modulo online (cfr. in merito quanto illustrato al n. 2.2.5).

Nel giugno del 2008 l'Associazione Svizzera delle Telecomunicazioni (asut) si è dotata di una «iniziativa di settore per una migliore protezione dei minori dai nuovi media e per la
promozione delle competenze in materia di media nella società», firmata dalle quattro principali aziende di telecomunicazione72.

Le Parti incoraggiano i media a fornire informazioni appropriate su tutti gli aspetti dello sfruttamento e dell'abuso sessuali commessi su minori, nel rispetto dell'indipendenza dei media e della libertà di stampa (par. 3).

L'articolo 17 Cost. garantisce la libertà della stampa, della radio e della televisione.

Nell'attuare il loro mandato di prestazione, le emittenti di programmi radiofonici e televisivi sono tenute a rispettare i diritti fondamentali e la dignità umana, a evitare di ledere la morale pubblica e a informare correttamente. Inoltre le emittenti non devono trasmettere programmi nocivi per la gioventù73. Nel caso di informazioni inappropriate sul tema dell'abuso sessuale di minori nel corso di una trasmissione svizzera è possibile adire l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR). L'Amministrazione federale e i servizi cantonali competenti pubblicano regolarmente comunicati stampa sulle proprie attività, nelle quali rientra pure la lotta contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali.

72 73

www.asut.ch Art. 4 cpv. 1 e 2 e art. 5 della legge federale del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, LRTV, RS 784.40

6785

Visti i molteplici progetti e misure citati, la Svizzera adempie il requisito di cui all'articolo 9 paragrafo 4 della Convenzione, secondo il quale ogni Stato contraente incoraggia, all'occorrenza procedendo alla creazione di fondi, il finanziamento di progetti e programmi realizzati dalla società civile allo scopo di prevenire lo sfruttamento e l'abuso sessuali commessi su minori e di proteggerli da tali atti.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti di cui all'articolo 9 della Convenzione.

2.3

Capitolo III Autorità specializzate e di coordinamento

2.3.1

Art. 10 Misure nazionali di coordinamento e di collaborazione

Le Parti adottano le misure necessarie per assicurare il coordinamento nazionale o locale tra i vari servizi competenti (istruzione, settore sanitario, servizi sociali, forze dell'ordine e autorità giudiziarie; par. 1). Devono inoltre istituire o designare istituti nazionali o locali indipendenti incaricati di promuovere e tutelare i diritti del minore, provvedendo a dotarli di risorse e di responsabilità specifiche e predisporre meccanismi di raccolta dati o punti di contatto su scala nazionale o locale che consentono di osservare e valutare i fenomeni di sfruttamento e di abuso sessuale ai danni di minori (par. 2). Le Parti incoraggiano la cooperazione tra le autorità competenti, la società civile e il settore privato al fine di meglio prevenire e combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuali commessi su minori (par. 3).

Coordinamento a livello federale L'UFAS provvede, su scala federale, al coordinamento e all'informazione in materia di protezione e di diritti dell'infanzia, coordinando in particolare vari programmi74, sostenendo con mandato di prestazione la «Rete svizzera diritti del bambino», raggruppante 52 ONG per i diritti del bambino, e sovvenzionando molteplici progetti e attività di prevenzione in collaborazione con le ONG. La nuova ordinanza dell'11 giugno 201075 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo, attribuisce al DFI/UFAS la competenza di stabilire le priorità tematiche e gli obiettivi per la concessione di aiuti finanziari a programmi e progetti.

Il gruppo di lavoro interdipartimentale istituito dall'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) per approfondire il tema della violenza domestica studia anche il coinvolgimento di bambini e giovani nei casi di violenza nella coppia. Gli Uffici federali competenti seguono in modo coordinato l'attuazione delle misure proposte nel rapporto del Consiglio federale del 13 maggio 200976 sulla violenza nei rapporti di coppia.

Qui di seguito si elencano diverse commissioni federali che promuovono il coordinamento e la collaborazione.

74 75 76

Cfr. in merito il commento all'art. 6.

RS 311.039.1 FF 2012 2099

6786

La Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG) riveste grande importanza nel sensibilizzare e individuare l'insieme dei problemi che riguardano l'infanzia e la gioventù. L'accento è posto, ad esempio, sulla salute, la criminalità giovanile, la formazione e la partecipazione dei bambini e dei giovani.

La Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari (COFF), incaricata dell'informazione e della ricerca sulle condizioni di vita delle famiglie e dei bambini in Svizzera, incoraggia l'attuazione di misure a favore delle famiglie e dei bambini.

Il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) crea le strutture e i collegamenti necessari per combattere e prevenire efficacemente la tratta di esseri umani e il traffico di migranti in Svizzera. Centro d'informazione, di coordinazione e di analisi della Confederazione e dei Cantoni nella lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, lo SCOTT funge altresì da punto di contatto e di coordinamento per la cooperazione internazionale e si prefigge di ottimizzare le misure in materia di prevenzione, di perseguimento penale e di protezione delle vittime. Il servizio si occupa anche del problema specifico della tratta di bambini ai fini dello sfruttamento sessuale, segnatamente attraverso la Fondazione svizzera per la protezione dell'infanzia (FSPI), rappresentata sia nell'organo direttivo dello SCOTT sia in uno specifico gruppo di lavoro.

Cooperazione e coordinamento a livello intercantonale e internazionale La competenza in materia di protezione dell'infanzia spetta anzitutto ai Cantoni, i cui servizi ricoprono in pratica tutti gli aspetti dello sviluppo dei bambini (medico, psicologico, sociale, finanziario, giuridico, culturale e ricreativo)77.

La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS)78 e la Conferenza specializzata dei delegati alla protezione dell'infanzia e della gioventù e la Conferenza dei delegati cantonali alla gioventù (CDCG) si interessano di tutte le questioni inerenti alla politica dell'infanzia, della gioventù e della famiglia. Per quanto riguarda in particolare la protezione dell'infanzia e della gioventù, le tre conferenze s'impegnano a favore di un sistema affidatario al passo con i tempi e di un sostegno
precoce all'infanzia. La CDOS coordina e promuove inoltre un'applicazione uniforme della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) nonché la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni in materia. A tal fine gestisce la Conferenza svizzera degli uffici di collocamento della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (CSUC-LAV), che garantisce lo scambio d'informazioni e di esperienze tra gli uffici cantonali d'indennità, i consultori per le vittime, l'Ufficio federale di giustizia e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), e fornisce raccomandazioni per l'applicazione della LAV.

La CDDGP79, tra l'altro promotrice della Prevenzione svizzera della criminalità (PSC)80, piattaforma nazionale per la prevenzione criminale in Svizzera, sviluppa campagne nazionali per prevenire la criminalità negli ambiti più disparati (rischi in Internet, pedocriminalità, violenza domestica ecc.) e svolge opera di collegamento, di consulenza, di documentazione e di aggiornamento.

77 78 79 80

Cfr. pure in merito il commento agli art. 13 e 14.

www.sodk.ch www.kkjpd.ch www.skppsc.ch

6787

Sul piano federale la cooperazione di polizia intercantonale e internazionale è coordinata dalla Polizia giudiziaria federale (PGF). I commissariati «Pedofilia e Pornografia» e «Tratta di esseri umani e traffico di migranti» coordinano e sostengono, a titolo di centro di contatto, le procedure e le operazioni di polizia nazionali e internazionali vertenti su pornografia illegale e atti sessuali con minori nonché su prostituzione illegale e tratta di esseri umani. I compiti principali consistono nell'eseguire accertamenti preliminari e preparare fascicoli e set di dati (analisi di immagini e filmati, determinazione della rilevanza penale e delle competenze), di organizzare e dirigere riunioni coordinative, di raccogliere informazioni e di garantire lo scambio d'informazioni di polizia giudiziaria tra le autorità inquirenti svizzere ed estere81.

Il gruppo di lavoro interdisciplinare sull'abuso di bambini, istituito dal commissariato «Pedofilia e Pornografia», si riunisce due volte l'anno. Ne fanno parte autorità cantonali inquirenti di tutte le regioni, come pure ONG con sede in Svizzera. Lo scopo degli incontri sono lo scambio di esperienze e la cooperazione, disciplinati sulla base di una dichiarazione d'intenti firmata dai membri.

La Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA)82 in qualità di servizio di collegamento tra gli uffici cantonali di vigilanza in materia, tratta e coordina questioni legate alla protezione dei minori e degli adulti e questioni affini, promuove la cooperazione tra i Cantoni e quella tra i Cantoni e la Confederazione nel settore della protezione dei minori e degli adulti, informa e documenta i membri e provvede alla formazione, all'aggiornamento, alla formazione continua degli operatori del settore.

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)83 coordina i compiti dei direttori cantonali della pubblica educazione nei settori dell'educazione, della cultura e dello sport.

Nell'ambito della violenza domestica esiste una Conferenza dei servizi cantonali d'intervento (Konferenz der kantonalen Interventionsstellen; KIFS) per la Svizzera tedesca nonché una Conferenza latina contro la violenza domestica84. Ne fanno parte i servizi cantonali d'intervento, i progetti e i servizi contro la violenza domestica in
Svizzera. I servizi d'intervento si contraddistinguono per i gruppi di lavoro pluridisciplinari e pluristituzionali o le cosiddette «tavole rotonde», in occasione delle quali i rappresentanti della polizia, della giustizia, dell'aiuto alle vittime e di altri servizi specifici sviluppano e attuano nuovi approcci in materia di violenza domestica.

L'articolo 317 CC impone ai Cantoni di assicurare con appropriate prescrizioni la cooperazione fra autorità e uffici nel campo della protezione dell'infanzia secondo il diritto civile, in quello del diritto penale per gli adolescenti e in genere dell'aiuto alla gioventù. A tal fine alcuni Cantoni85 hanno istituito o designato appositi uffici di coordinamento o commissioni in seno alle quali cooperano i rappresentanti del settore che si occupa della protezione dei minori e degli adulti, della psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale, degli ospedali pediatrici, del sostegno psico81

82 83 84 85

Cfr. pure quanto illustrato in merito all'art. 8 della Convenzione sullo SCOCI, integrato nella Polizia giudiziaria federale, che garantisce lo scambio di informazioni con i servizi esteri.

www.kokes.ch www.edk.ch www.ebg.admin.ch > themen Ad es. ZH, BE, BL GR, AG e VS. Informazioni specifiche in merito a tali servizi sono disponibili in rete i siti delle pertinenti autorità cantonali.

6788

logico scolastico, di uffici specializzati in materia di protezione dei bambini, della giustizia e di differenti dipartimenti cantonali.

Raccolta di dati e analisi La statistica criminale di polizia dell'Ufficio federale di statistica (UST) contiene pertinenti informazioni statistiche sugli atti sessuali con fanciulli, le vittime minorenni e gli autori di reati violenti. La Prevenzione svizzera della criminalità (PSC) effettua analisi ed elabora progetti in materia.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti di cui all'articolo 10 della Convenzione.

2.4

Capitolo IV Misure di protezione e assistenza alle vittime

2.4.1

Art. 11 Principi

Le Parti adottano programmi sociali efficaci e istituiscono strutture pluridisciplinari atte a fornire il necessario supporto alle vittime (par. 1).

Nel diritto svizzero la vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi a un consultorio, dove riceveranno l'assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica di cui necessitano. Per i dettagli si rinvia alle spiegazioni sugli articoli 13 e 14.

Inoltre le Parti garantiscono che alle vittime la cui età è incerta siano accordate, se vi è motivo di ritenerle minorenni, le misure di protezione e di assistenza previste per i minori nell'attesa di verificarne e determinarne l'età (par. 2).

Nel caso in cui l'età della vittima sia incerta e vi è motivo di ritenere che sia minorenne, è prassi usuale in Svizzera considerarla tale fino a prova del contrario. Del resto si rinvia a quanto illustrato in merito all'articolo 34 della Convenzione.

I requisiti di cui all'articolo 11 della Convenzione sono pertanto adempiti.

2.4.2

Art. 12 Segnalazione di sospetti di sfruttamento o di abuso sessuali

Il paragrafo 1 impone alle Parti di adottare le necessarie misure affinché le norme sulla riservatezza che il diritto nazionale impone a determinati professionisti chiamati a lavorare a contato con i minori non costituisca un ostacolo alla possibilità di segnalare ai servizi di protezione dell'infanzia ogni situazione di un minore che ritengono, per motivi ragionevoli, vittima di sfruttamento o di abuso sessuali. Inoltre il paragrafo 2 chiede alle Parti di adottare le necessarie misure per incoraggiare ogni persona che conosca o sospetti, in buona fede, fatti di sfruttamento o di abuso sessuali ai danni di minori, a segnalarli ai servizi competenti.

Secondo l'articolo 364 CP, se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d'ufficio o professionale (art. 320 e 321 CP) hanno il diritto di avvisarne le autorità di protezione dei minori. L'articolo 75 capoverso 3 CPP prevede inoltre che, se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni, le autorità competenti accertano che sono necessari 6789

ulteriori provvedimenti, esse ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.

Molti Cantoni hanno adottato legislazioni sanitarie che concedono al personale medico diritti di segnalazione più estesi di quelli contemplati a livello federale. In questi casi le situazioni che fanno pensare a crimini o delitti contro l'integrità sessuale dei minori possono venir segnalate alle autorità inquirenti. In taluni Cantoni vige addirittura un obbligo di segnalazione.

Inoltre la mozione Aubert Josiane 08.3790 (Proteggere i minori dai maltrattamenti e dagli abusi sessuali) è stata accolta da ambedue le Camere. La mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento una modifica del Codice civile o di un'altra legge federale, che introduca in tutti i Cantoni un obbligo di segnalazione generalizzato nei confronti delle autorità di protezione dei minori, con alcune eccezioni definite chiaramente.

Chi lavora per un consultorio ai sensi della LAV è tenuto a mantenere rigorosamente il segreto. Tuttavia, se l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minore è seriamente minacciata, il consultorio può informare l'autorità di protezione dei minori o denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale (art. 11 LAV).

Quanto chiesto dal paragrafo 2 può essere attuato lanciando campagne di sensibilizzazione.

I requisiti di cui all'articolo 12 della Convenzione sono pertanto adempiti.

2.4.3

Art. 13 Servizi di assistenza

Secondo l'articolo 13 le Parti adottano le necessarie misure per incoraggiare e sostenere l'attivazione di servizi di assistenza per telefono o Internet.

I Cantoni provvedono affinché i consultori (art. 9 segg. LAV) siano a disposizione delle vittime ai sensi della LAV e dei loro congiunti (art. 1 LAV). I consultori consigliano la vittima e i suoi familiari aiutandoli a far valere i loro diritti. I Cantoni devono tenere conto dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime. Sono stati creati taluni consultori specializzati86. Alcuni Cantoni hanno affidato compiti di aiuto alle vittime al Telefono amico, raggiungibile 24 ore su 24. Gli interessati possono rivolgersi al consultorio di loro scelta (art. 15 LAV). L'aiuto fornito dai consultori è gratuito per la vittima e i suoi congiunti (art. 5 LAV). La vittima sentita dalla polizia o dal pubblico ministero viene resa attenta all'esistenza dei consultori per le vittime di reati (art. 8 LAV e 305 CPP). È possibile adire un consultorio indipendentemente dal momento in cui è stato commesso il reato (art. 15 LAV).

La Confederazione e alcuni Cantoni versano contributi al numero d'emergenza ufficiale gratuito per bambini e giovani, ossia il numero 147 della Fondazione Pro Juventute, che offre una consulenza professionale in tutta la Svizzera 24 ore su 24 e può essere contattato anche via SMS. Pro Juventute gestisce inoltre un repertorio informatizzato dei servizi e dei consultori per la protezione dell'infanzia in Svizzera.

86

L'elenco dei consultori figura all'indirizzo www.sodk.ch.

6790

I bambini e i giovani che vivono per esempio problemi di violenza o di abuso sessuale possono trovare sostegno e informazioni valide agli indirizzi www.ciao.ch e www.tschau.ch e al numero 147 citato in precedenza.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti di cui all'articolo 13 della Convenzione.

2.4.4

Assistenza alle vittime

Le Parti adottano le necessarie misure per assistere le vittime a breve e a lungo termine nel processo di guarigione fisica e psico-sociale (par. 1) e per cooperare con le organizzazioni non governative, con altre organizzazioni o altri elementi della società civile impegnati nell'assistenza alle vittime (par. 2).

All'occorrenza i consultori per le vittime di reati forniscono aiuto (art. 9 segg.

LAV), anche per il tramite di terzi. L'aiuto di carattere medico, psicologico, sociale, materiale e giuridico può essere immediato o a lungo termine ed è fornito a titolo sussidiario (art. 4 LAV). Prevalgono pertanto le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o le misure in materia di protezione dei minori. Inoltre la legge prevede l'indennizzo statale e la riparazione morale. Nel presente contesto vanno pure menzionati i servizi cantonali competenti per la protezione dei minori, quali gli uffici della gioventù, i servizi preposti alla salute e alla protezione della gioventù, i servizi di protezione dei minorenni, i servizi medico-pedagogici e di psichiatria infantile nonché gli ospedali pediatrici.

Le ONG, che rivestono un ruolo fondamentale in materia di diritti e di protezione dell'infanzia, sono partner indispensabili per i vari servizi istituzionali. L'UFAS sostiene su scala nazionale, mediante convenzioni sulle prestazioni, talune ONG che operano in particolare nel settore dell'aiuto a vittime di abusi sessuali e offrono loro una consulenza e un accompagnamento professionali.

Quando le persone a cui sono stati affidati i minori sono coinvolte nei fatti di sfruttamento o di abuso sessuale ai loro danni, gli interventi attuati comportano la possibilità di allontanare il presunto autore dei fatti o di allontanare la vittima dal suo contesto familiare (par. 3).

Inoltre l'articolo 307 segg. CC contempla molteplici misure di protezione dei minori. In particolare, l'autorità di protezione dei minori può togliere il figlio alla custodia dei genitori o dei terzi presso i quali si trova e collocarlo convenientemente (art. 310 CC). Attualmente la procedura è ancora retta dal diritto cantonale. Una volta entrato in vigore il nuovo diritto di protezione dei minori e degli adulti, il 1° gennaio 2013, i provvedimenti cautelari in materia di protezione dei minori saranno disciplinate sul piano federale
(art. 314 in combinato disposto con l'art. 445 CC riv.).

L'articolo 28b CC contempla varie misure di protezione in caso di lesioni della personalità dovute a violenza, minacce o insidie. Il giudice può ad esempio vietare all'autore di avvicinarsi alla vittima o di accedere a un perimetro determinato attorno all'abitazione della vittima (divieto di avvicinarsi). Il divieto può anche includere il trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri (divieto di frequentare determinati luoghi). La norma prevede inoltre il divieto di mettersi in contatto con la vittima, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica.

Tali provvedimenti si possono applicare nell'ambito della procedura semplificata

6791

(art. 243 cpv. 2 lett. b del Codice di procedura civile, CPC87), e all'occorrenza il giudice può anche ordinarli a titolo cautelare (art. 261 segg. CPC).

Alcune legislazioni cantonali in materia di polizia88 prevedono basi legali che, in caso di violenza domestica, consentono di allontanare temporaneamente la persona violenta dall'abitazione.

Secondo il paragrafo 4 le Parti adottano le necessarie misure affinché le persone vicine alle vittime possano beneficiare, all'occorrenza, di assistenza terapeutica, e in particolare di sostegno psicologico d'urgenza.

Le prestazioni previste dalla LAV possono essere fornite anche ai congiunti della vittima (art. 1 LAV).

I requisiti di cui all'articolo 14 della Convenzione sono pertanto adempiti.

2.5

Capitolo V Programmi o misure d'intervento

2.5.1

Art. 15 Principi generali

Le Parti prevedono o promuovono programmi o misure d'intervento efficaci nei confronti delle persone imputate o condannate per i reati previsti nella Convenzione, al fine di prevenire e minimizzare il rischio che commettano ancora reati a carattere sessuale ai danni di minori (par. 1).

Compete alla Confederazione legiferare in materia di diritto penale e di procedura penale. L'organizzazione dei tribunali, l'amministrazione della giustizia in materia penale e l'esecuzione delle pene e delle misure competono invece ai Cantoni, a meno che la legge non disponga altrimenti. La Confederazione può emanare disposizioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure e sostenere i Cantoni con sussidi di costruzione e contributi per migliorare l'esecuzione delle pene e delle misure nonché gli istituti educativi per bambini, adolescenti e giovani adulti89.

L'esecuzione della pena forgia la condotta sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere senza delinquere; il piano di esecuzione indica in particolare gli aiuti offerti (art. 75 cpv. 1 e 3 CP). I servizi cantonali (cliniche psichiatriche, ambulatori, istituzioni che si occupano dell'esecuzione delle pene e delle misure) offrono un'ampia gamma di programmi d'intervento. Vi si aggiungono i programmi di privati (psicologi, psichiatri, istituti), in linea di principio accessibili anche agli autori in detenzione preventiva.

Le Parti prevedono e promuovono lo sviluppo di partenariati o altre forme di cooperazione tra le autorità competenti, in particolare i servizi sanitari e sociali, le autorità giudiziarie e gli altri organismi incaricati di seguire le persone incriminate o condannate per i reati previsti dalla Convenzione (par. 2).

L'articolo 93 CP disciplina i compiti dell'assistenza riabilitativa, intesa a preservare l'assistito dalla recidiva e a facilitarne l'integrazione sociale. Gli addetti all'assi87 88 89

RS 272 Ad es. nei Cantoni SG, AG, BL, SO, ZH, BE.

Art. 123 Cost.

6792

stenza riabilitativa provvedono alla necessaria coordinazione dei servizi specializzati coinvolti, quali i servizi sociali, psichiatrici, ambulatori e di altro tipo.

Ogni Stato contraente provvede a valutare la pericolosità e il possibile rischio di recidiva delle persone incriminate o condannate per uno dei reati previsti dalla Convenzione, allo scopo di individuare programmi o misure adeguati (par. 3).

L'autorità competente esamina d'ufficio se un detenuto possa essere liberato condizionalmente (art. 86 cpv. 2 CP) o se il suo stato consenta di sopprimere la misura (art. 62 segg. CP). La procedura decisionale deve fondarsi sui rapporti peritali necessari allo scopo. In casi particolari, come l'internamento a vita, l'autorità competente fonda la propria decisione su un rapporto della direzione dell'istituto e una perizia indipendente, dopo aver sentito una commissione speciale e il diretto interessato (art.

64b cpv. 2 CP). Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore tenendo conto anche della sua pericolosità (art. 47 CP).

Le Parti provvedono a valutare l'efficacia dei programmi e delle misure d'intervento messe in atto. Di regola i programmi e le misure d'intervento sono sottoposti a una valutazione approfondita prima di essere adottati (par. 4).

Nell'ambito dei progetti sperimentali sussidiati dalla Confederazione90, negli ultimi anni sono state effettuate e pubblicate le valutazioni delle sperimentazioni seguenti91: ­

Programmi di apprendimento, Ufficio di Patronato e servizi di esecuzione del Cantone di Zurigo (2004);

­

Programma di presa a carico di adolescenti autori di reati sessuali in un gruppo di discussione a orientamento terapeutico, Association CTAS, Centro di consultazione per le vittime di abusi sessuali, Ginevra (2009);

­

Prognosi sullo svolgimento della terapia e sulla recidiva per gli autori di atti di violenza e reati sessuali, Servizio psichiatrico e psicologico del Cantone di Zurigo (2005);

­

Interiorizzazione del reato e riparazione dei torti («TaWi») ­ modello bernese, Ufficio della privazione della libertà e dell'assistenza del Cantone di Berna (2003).

Inoltre, nel presente contesto rivestono particolare rilevanza i progetti sperimentali seguenti:

90 91

­

Nuovi programmi psicoterapeutici d'intervento e strategie di valutazione nell'esecuzione delle pene in Svizzera, Servizio di psichiatria forense dell'Università di Berna;

­

Progetto sperimentale per l'accertamento e il raggiungimento degli obiettivi delle misure in istituto, Clinica di psichiatria infantile e giovanile, Basilea;

­

Strategia dell'esecuzione delle sanzioni orientata ai rischi, Ufficio di Patronato e servizi d'esecuzione del Cantone di Zurigo;

Legge federale del 5 ott. 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure, RS 341 Sito con una breve informativa sui progetti sperimentali: www.bj.admin.ch > Temi > Sicurezza > Esecuzione delle pene e delle misure > Progetti sperimentali

6793

­

Efficacia del programma standardizzato di terapia per giovani che hanno commesso reati sessuali, Centro di psichiatria infantile e giovanile dell'Università di Zurigo.

Inoltre sono in corso vari progetti sperimentali (co)finanziati dalla Confederazione, altri organizzati dai Cantoni. Come per esempio il Programma di accompagnamento intensivo ambulatoriale (Ambulantes Intensiv Programm; AIP) del Servizio psichiatrico e psicologico del Cantone di Zurigo, indirizzato ai criminali sessuali e violenti.

Tale programma di terapia intensiva di gruppo, unico nel suo genere in Svizzera, è proposto presso il penitenziario Pöschwies di Regensdorf ed è destinato agli autori condannati a lunghe pene detentive o all'internamento che presentano tendenze a una pericolosità cronica.

I requisiti di cui all'articolo 15 della Convenzione sono pertanto adempiti.

2.5.2

Art. 16 Destinatari dei programmi e delle misure d'intervento

L'articolo 16 definisce tre categorie di persone alle quali destinare i programmi e le misure di intervento: le persone perseguite per uno dei reati stabiliti dalla Convenzione, quelle condannate per aver commesso tali reati e i minori autori di reati sessuali. In merito alle prime due categorie si veda quanto illustrato in merito all'articolo 15 paragrafo 1 della Convenzione.

Secondo il paragrafo 3 i programmi e le misure d'intervento destinati ai minori autori di reati sessuali devono rispondere ai bisogni di sviluppo dei minori, allo scopo di curarne i problemi di condotta sessuale. Qualora il minore abbia commesso un atto punibile e dall'inchiesta risulti che egli necessita di un sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico, l'autorità giudicante ordina le misure protettive richieste dalle circostanze (art. 10 cpv. 1 DPMin). Gli articoli 12 segg. DPMin disciplinano le misure protettive, tra le quali segnatamente il trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin) oppure il collocamento in istituti educativi o di cura in grado di garantire la necessaria assistenza pedagogica o terapeutica (art. 15 cpv. 1 DPMin).

Anche durante l'istruzione l'autorità competente può ordinare le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12­15 DPMin (art. 5 DPMin e 26 PPMin). Ai minori autori di reati sessuali sono inoltre destinati vari programmi d'intervento specifici sia in ambito ambulatoriale sia in quello stazionario.

I requisiti di cui all'articolo 16 della Convenzione sono pertanto adempiti.

2.5.3

Art. 17 Informazione e consenso

I destinatari dei programmi di cui all'articolo 16 della Convenzione sono informati dei motivi per i quali tali programmi vengono proposti e danno il loro consenso in piena conoscenza di causa (par. 1). Essi devono anche poterli rifiutare e, se si tratta di condannati, venir informati delle eventuali conseguenze del loro rifiuto (par. 2).

I programmi e le misure terapeutiche sono incentrati sull'informazione periodica dei partecipanti in merito alla situazione iniziale e allo svolgimento del trattamento. Nel 6794

caso di minori autori di reati sessuali, vengono informate anche le persone responsabili dell'educazione. Dal momento che le terapie coatte effettuate contro la volontà dell'autore non sono né ragionevoli né efficaci, il consenso dell'autore è di primaria importanza. L'ulteriore andamento dell'esecuzione (ad es. congedo, scarcerazione condizionale) può dipendere dall'atteggiamento cooperativo del condannato, dimostrato per esempio partecipando a programmi specifici.

I requisiti di cui all'articolo 17 della Convenzione sono pertanto adempiti.

2.6

Capitolo VI Diritto penale materiale

2.6.1

Art. 18 Abusi sessuali

L'articolo 18 sancisce che le Parti adottano le necessarie misure per rendere punibili le seguenti condotte intenzionali: ­

praticare atti sessuali con un minore che, secondo le disposizioni specifiche del diritto nazionale, non abbia raggiunto l'età legale per praticare atti sessuali (par. 1 lett. a);

­

praticare atti sessuali con un minore ricorrendo alla coercizione, alla forza o alle minacce, o abusando di una riconosciuta posizione di fiducia, di autorità o di influenza sul minore (compresi i casi in cui ciò avvenga in famiglia) o abusando di una situazione di particolare vulnerabilità del minore, segnatamente a causa di una disabilità fisica o mentale o di una situazione di dipendenza (par. 1 lett. b).

Ciascuno Stato contraente stabilisce la maggiore età sessuale al di sotto della quale non sono consentiti atti sessuali con un minore (par. 2). Non rientrano nelle disposizioni del paragrafo 1 lettera a gli atti sessuali consensuali tra minori (par. 3).

Atti sessuali con un minore ai sensi del paragrafo 1 lettera a nonché paragrafi 2 e 3 Secondo il diritto penale svizzero è punito chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, la induce a un atto sessuale o la coinvolge in un atto sessuale (art. 187 n. 1 CP). È irrilevante il fatto che l'autore abbia fatto uso di forza.

La maggiore età sessuale è di 16 anni. L'atto non è punibile se la differenza di età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni (art. 187 n. 2 CP). Lo scopo protettivo di tale disposizione consiste nell'impedire di compromettere lo sviluppo sessuale dei minori finché non abbiano raggiunto la necessaria maturità per acconsentire responsabilmente all'atto sessuale92.

Atti sessuali con un minore ai sensi del paragrafo 1 lettera b Le varie fattispecie contemplate al paragrafo 1 lettera b sono coperte dagli articoli 188 (atti sessuali con persone dipendenti), 189 (coazione sessuale), 190 (violenza carnale), 191 (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere), 192 (atti sessuali con persone detenute od imputate) e 193 (sfruttamento dello stato di bisogno). Ad eccezione dell'articolo 188, applicabile soltanto a persone tra i 92

Cfr. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 1 ad art. 187.

6795

16 e i 18 anni, le fattispecie degli altri articoli non specificano l'età della vittima («Chiunque costringe una persona») e si applicano quindi ovviamente (anche) ai giovani di età inferiore ai 18 anni. Di conseguenza tali fattispecie sono compatibili con il campo di applicazione personale della Convenzione (cfr. art. 3 lett. a, definizione di «minore»). Nel dettaglio va precisato quanto segue.

­

Coazione sessuale, uso di violenza o di minaccia

Compie una coazione sessuale chiunque costringa una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere (art. 189 CP). L'articolo 189 CP tutela la libertà di autodeterminazione in materia sessuale. Anche i minori di età inferiore ai 16 anni possono essere vittime di una coazione sessuale. Tuttavia, non tutte le costrizioni costituiscono coazione sessuale. Le disposizioni penali tutelano la libertà sessuale soltanto nella misura in cui l'autore riesce a vincere o annullare le resistenze che la vittima può ragionevolmente opporre. Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale, nelle fattispecie di coazione sessuale, sostanzialmente impostate su vittime adulte, i requisiti posti all'intensità della coazione sono esigui se a subirla sono dei minori93. L'articolo 189 prevale sugli articoli 188, 192 e 193, mentre con l'articolo 187 vi è concorso ideale.

Compie violenza carnale chiunque costringa una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere (art. 190 CP). Alla stregua dell'articolo 189 CP, questa disposizione tutela la libertà di autodeterminazione in materia sessuale. I beni giuridici di ambedue le fattispecie penali sono da considerarsi equivalenti94. Analogamente all'articolo 189 CP, le vittime possono anche essere minori di età inferiore ai 16 anni. Anche i mezzi di coazione impiegati sono i medesimi. L'articolo 190 va inteso come lex specialis all'articolo 189.

­

Abuso di una riconosciuta posizione di fiducia, autorità o influenza sul minore

Lo sfruttamento di tali legami è disciplinato negli articoli 188 (atti sessuali con persone dipendenti), 192 (atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate) e 193 CP (sfruttamento dello stato di bisogno). Normalmente in questi casi non vi è una situazione di coazione in senso stretto.

Secondo l'articolo 188 CP è punito chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compia un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai sedici anni e la induca a un atto sessuale profittando della dipendenza in cui essa si trova. L'articolo 188 protegge, come l'articolo 187, lo sviluppo sessuale armonioso degli adolescenti tra i 16 e i 18 anni, come pure il loro diritto all'autodeterminazione sessuale. I minori di età inferiore ai 16 anni sono tutelati dall'articolo 187 CP. L'articolo 188 intende invece proteggere gli adolescenti da contatti sessuali imposti sfruttando rapporti di potere strutturali. Come autori entrano in linea di conto insegnanti, genitori cui è affidata l'educazione, personale di istituti, maestri di tirocinio, responsabili di colonie, di campi sportivi e di scuole montane, ecc. Vi è dipendenza se la vittima, a ragione di un elemento strutturale indicato nella legge o per altri motivi, è legata all'autore e quindi non può considerarsi «libera». Si ha invece sfruttamento se tra lo stato di dipendenza della vittima e 93 94

Cfr. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 11 ad art. 189.

Cfr. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 1 ad art. 190.

6796

l'atto sessuale vi è un nesso motivazionale che le impedisce di opporvisi a ragione della sua inferiorità95. È coperto dall'articolo 188 CP anche l'ulteriore richiesta formulata nella Convenzione di perseguire l'abuso di un minore in situazione di dipendenza in seno alla famiglia. In quanto fattispecie speciale l'articolo 188 CP ha la preminenza sugli articoli 192 e 193, poiché tutela il medesimo comportamento riguardo ai minorenni. Per tale motivo si rinuncia a illustrare i due articoli. Prevalgono invece sull'articolo 188 CP gli articoli 189, 190 e 191 CP.

­

Abuso di una situazione di particolare vulnerabilità del minore, in particolare a causa di disabilità fisica o mentale o situazione di dipendenza

Secondo l'articolo 191 CP (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere) è punito chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunga carnalmente o compia un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento o inetta a resistere. Tale articolo tutela la libertà sessuale. Si tratta di proteggere le persone che non sono in grado di dare il loro consenso o opporsi a un atto sessuale. La vittima, al momento della commissione del reato, deve essere completamente indifesa e tale stato non deve essere stato provocato dall'autore. Gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere si differenziano dalle fattispecie di sfruttamento degli articoli 188, 192 e 193 CP, nella misura in cui la vittima, per motivi di carattere psichico o fisico, durante l'atto sessuale non è in grado di scegliere liberamente se acconsentirvi od opporvisi. Va da sé che numerose persone incapaci di discernimento, ad esempio i disabili mentali o i bambini molto piccoli, non possono in nessun caso dare un consenso valido, idoneo a escludere la tipicità dei fatti96. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, tra l'articolo 187 e 191 CP esiste un concorso ideale. L'articolo 191 CP prevale sulle fattispecie di sfruttamento previste agli articoli 188, 192 e 193 CP, che costituiscono violazioni meno incisive della libertà sessuale.

Il diritto penale svizzero vigente adempie pertanto tutti i requisiti di cui all'articolo 18 della Convenzione.

2.6.2

Art. 19 Reati di prostituzione minorile

Le Parti adottano le necessarie misure per rendere punibile il fatto di avviare un minore alla prostituzione o di favorire il suo coinvolgimento nella prostituzione (par. 1 lett. a), di costringere un minore alla prostituzione o trarne profitto o comunque sfruttare un minore a tali fini (par. 1 lett. b) oppure di ricorrere alla prostituzione minorile (par. 1 lett. c). Il termine «prostituzione minorile» definisce il fatto di utilizzare un minore per attività sessuali offrendo o promettendo in pagamento denaro o altre forme di remunerazione o di corrispettivo, a prescindere dal fatto che il destinatario di tale pagamento, promessa o corrispettivo sia il minore o una terza persona (par. 2).

95 96

Cfr. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 8 e 10 ad art. 188.

Cfr. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 10 ad art. 191.

6797

2.6.2.1

Diritto vigente

Avviare un minore alla prostituzione o favorirne il coinvolgimento nella prostituzione (art. 19 par. 1 lett. a della Convenzione) Secondo il vigente articolo 195 capoverso 1 CP è punito chiunque sospinga alla prostituzione un minorenne. Il bene giuridico tutelato è il diritto alla libertà di autodeterminazione sessuale della persona che si prostituisce e in particolare (cpv. 1) la protezione del libero sviluppo dei bambini e degli adolescenti. Nessuno deve essere costretto a prostituirsi contro la propria libera volontà. Tale articolo non contempla dunque il sostegno finanziario, commerciale o intellettuale alla prostituzione97.

Come autori entrano segnatamente in linea di conto i protettori, i gestori di postriboli, i locatori, i gestori di centri erotici, nightclub, cabaret, dancing, bar, agenzie di escort e simili98, ma anche famigliari e conoscenti.

Per prostituzione s'intende l'offrire e il mettere a disposizione il proprio corpo, occasionalmente o per mestiere, per il piacere sessuale altrui in cambio di denaro o di altri vantaggi economici99. È irrilevante il tipo di prestazioni sessuali fornite in concreto, in particolare non è necessario che si giunga all'atto sessuale completo.

Non importa neppure se l'atto è stato compiuto attivamente o subito passivamente100. Sospinge alla prostituzione chi inizia una persona a questo mestiere e la convince a esercitarlo. Nei casi di avviamento di un minore alla prostituzione, va tenuto in debito conto la minore età della vittima. Ecco perché, a causa della limitata capacità di autodeterminarsi di un minore, i requisiti posti all'intensità dell'influenza esercitata sono meno rigorosi rispetto a quanto previsto per gli adulti. Il semplice atto di allettare o di convincere il minore (ad es. fornendo consigli mirati) adempie infatti la fattispecie dell'avviamento alla prostituzione. La capacità concreta del minore di autodeterminarsi e la relazione tra l'autore del reato e la vittima vanno valutate nel caso specifico101. Visto quanto esposto in precedenza, anche la fattispecie dell'«avviare un minore alla prostituzione» ai sensi della Convenzione può essere sussunto sotto l'articolo 195 CP. Vi è concorso ideale con l'articolo 187 CP, mentre gli articoli 188, 192 e 193 CP sono assorbiti dall'articolo 195.

L'articolo 195 capoverso 1 CP copre pertanto
l'articolo 19 paragrafo 1 lettera a della Convenzione.

Costringere un minore alla prostituzione o trarne profitto o comunque sfruttare un minore a tali fini (art 19 par. 1 lett. b della Convenzione) ­

Costringere un minore alla prostituzione

Come si evince da quanto illustrato in precedenza, affinché si configuri la fattispecie penale dell'articolo 195 CP non occorre una coercizione in senso stretto. Se vi è 97 98 99

100 101

Cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 2 ad art. 195 CP.

Cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 6 ad art. 195 CP.

Messaggio del 26 giu. 1985 concernente la modificazione del Codice penale e del Codice penale militare (Reati contro la vita e l'integrità della persona, il buon costume e la famiglia), FF 1985 II 901 segg.

cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 8 e 9 ad art. 195 CP.

Cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 15 ad art. 195 CP.

6798

coercizione, si applica l'articolo 189 CP (coazione sessuale) o 190 CP (violenza carnale), in concorso ideale con l'articolo 195 CP. Vi è concorso ideale perfetto anche rispetto all'articolo 187 CP.

­

Trarre profitto dalla prostituzione o comunque sfruttare un minore a tali fini

Se si puniscono i clienti che si avvalgono dei servizi sessuali di minorenni (art. 196 D-CP, cfr. n. 2.6.2.2), occorre logicamente anche punire coloro che favoriscono la prostituzione di minorenni per ricavarne profitti. Se la vittima ha meno di 16 anni si applica l'articolo 187 CP. Il Codice penale svizzero tuttavia non punisce le condotte che riguardano lo sfruttamento di minori di età superiore ai 16 anni. La Convenzione fissa invece a 18 anni la soglia di età delle vittime. Per tale motivo il Codice penale va adeguato di conseguenza (art. 195 lett. a D-CP; cfr. n. 2.6.2.2).

Ricorrere alla prostituzione minorile (art. 19 par. 1 lett. c della Convenzione) I clienti sono punibili secondo l'articolo 187 CP (atti sessuali con fanciulli) se la persona che si prostituisce è minore di 16 anni e se la differenza di età tra le persone coinvolte è superiore a tre anni. In presenza di coercizione o di violenza si applica inoltre ­ a prescindere dall'età della vittima ­ la fattispecie della coazione sessuale (art. 189 CP) o della violenza carnale (art. 190 CP). A seconda del caso è pure ipotizzabile un combinato disposto con l'articolo 193 CP (sfruttamento dello stato di bisogno). Per contro, il diritto penale svizzero vigente non punisce i contatti sessuali consensuali contro remunerazione tra adulti e minori che hanno compiuto i 16 anni e dunque hanno raggiunto la maggiore età sessuale, a condizione che quest'ultimi abbiano consentito all'atto per libera scelta e consapevoli di tutte le circostanze e che non vi sia un rapporto di dipendenza nei confronti dell'autore ai sensi dell'articolo 188 CP.

L'adesione della Svizzera alla Convenzione richiede quindi una pertinente integrazione del Codice penale (art. 196 D-CP; cfr. n. 2.6.2.2).

Diritto cantonale Avendo la Confederazione esaurito la propria competenza di legiferare nel campo del diritto penale e della procedura penale (art. 123 cpv. 1 Cost.), in linea di principio i Cantoni non hanno la possibilità di emanare norme materiali in tale ambito.

Tuttavia, chiunque contravvenga alle disposizioni cantonali sui luoghi, il tempo o le modalità dell'esercizio della prostituzione e contro molesti fenomeni concomitanti è punito ai sensi dell'articolo 199 CP. Tali disposizioni cantonali (segnatamente nelle leggi cantonali in materia di prostituzione) costituiscono
misure classiche in materia di polizia del commercio, volte a proteggere il pubblico. Sebbene determinati Cantoni abbiano già provveduto a introdurre disposizioni di vario genere in materia di prostituzione minorile102, a questo titolo è possibile contemplare soltanto misure di protezione sussidiarie per minori dai 16 ai 18 anni, quali per esempio sanzioni amministrative oppure la chiusura degli esercizi che impiegano prostitute minorenni.

102

Ad es. GE, NE e JU.

6799

Diritto comparato Anche nei Paesi limitrofi la condotta in questione è punibile.

In Germania, l'articolo 180 capoverso 2 del Codice penale tedesco (favoreggiamento di atti sessuali compiuti da minori) punisce con la detenzione fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque istighi una persona minore di 18 anni a compiere o far compiere o a subire contro remunerazione atti sessuali oppure favorisca tali atti.

In Austria, l'articolo 207b capoverso 3 del Codice penale austriaco punisce con tre anni di detenzione chiunque induca una persona minore di 18 anni a compiere o far compiere un atto di natura sessuale su di sé o su un terzo, contro remunerazione.

In Francia, l'articolo 225-12-1 del Codice penale francese punisce con la detenzione fino a tre anni e una multa di 45 000 euro chiunque solleciti, accetti o ottenga attività sessuali da un minore che si prostituisce anche soltanto occasionalmente, contro remunerazione o promesse di pagamento.

In Italia, l'articolo 600bis del Codice penale italiano punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa non inferiore ai 5000 euro chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cambio di denaro o altra utilità economica.

Inoltre, una decisione quadro del Consiglio dell'UE impone ai Paesi dell'Unione europea di rendere punibile la partecipazione ad atti sessuali con minori (fino a 18 anni) laddove venga dato in pagamento denaro o si ricorra ad altre forme di remunerazione o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività sessuali.

Diritto civile Nell'ottica del diritto civile va evidenziato quanto segue: il cliente e la prostituta (minorenne) stabiliscono un rapporto contrattuale. Oggetto del contratto è una prestazione sessuale offerta in cambio di una remunerazione. Conformemente all'articolo 17 CC, i minorenni non hanno l'esercizio dei diritti civili e non possono dunque concludere validamente contratti senza il consenso dei loro genitori. Senza questo consenso possono esercitare soltanto diritti inerenti alla loro personalità (art. 19 cpv. 2 CC). Tuttavia, la prostituzione non rientra in tale deroga, visto che può pregiudicare lo sviluppo sessuale degli interessati, traumatizzarli e destabilizzarli dal punto di vista psichico e sociale. Peraltro, il consenso alla prostituzione
sarebbe inconciliabile con il dovere di educazione dei genitori, tenuti a favorire e proteggere lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio (art. 302 CC). Inoltre, se il bene del figlio è minacciato, l'autorità di protezione dei minori ordina misure opportune per proteggerlo (art. 307 CC). In tale ambito un minore non può dunque concludere contratti validi.

6800

2.6.2.2

Revisione del Codice penale (art. 195 lett. a e 196 D-CP)

Art. 195 lett. a D-CP (nuovo) Il nuovo articolo 195 lettera a non soltanto punisce con una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria chiunque avvia alla prostituzione un minorenne come nel diritto vigente, bensì anche chi ne incoraggia la prostituzione per trarne vantaggi patrimoniali.

A differenza della versione attuale, il completamento proposto dell'articolo 195 CP non si limita a punire l'avviamento di un minore alla prostituzione influenzandone la libertà decisionale, ma contempla anche il fatto di facilitare o favorire in qualsiasi modo la prostituzione minorile traendone vantaggi patrimoniali. Come nel caso dell'attuale articolo 195 CP, i possibili autori sono in particolare i protettori, i gestori di postriboli, i locatori, i gestori di centri erotici, nightclub, cabaret, agenzie di escort e simili, come pure i famigliari e i conoscenti. Tali soggetti favoreggiano la prostituzione di minori incitandoli a esercitare tale attività per trarne vantaggi economici. Si pensi ad esempio alla locazione di saloni oppure all'assunzione di minori in locali a luci rosse. L'espressione «comunque sfruttare un minore a tali fini» ai sensi della Convenzione si riferisce al conseguimento di profitti mediante la prostituzione ed è coperto dalla fattispecie di cui all'articolo 195 lettera a D-CP (autore del reato e partecipazione al reato) e, all'occorrenza, da altre fattispecie degli articoli 187 segg.

CP. L'ampia comminatoria dell'articolo 195 consente di tenere adeguatamente conto dei molteplici fatti possibili.

Art. 196 D-CP (nuovo) Il nuovo articolo 196 CP punisce chiunque, corrispondendo o promettendo una remunerazione, compie atti di carattere sessuale con un minore o glieli fa compiere.

La comminatoria penale è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

È considerato autore chiunque, in cambio di denaro, compie un atto di carattere sessuale con un minore o faccia compiere a un minore un atto sessuale su di sé o su un terzo. Il bene giuridico tutelato è la protezione contro lo sfruttamento sessuale come pure la protezione dalla caduta nella prostituzione. Per i minori che non hanno ancora compiuto i 16 anni si intende pure proteggere uno sviluppo sessuale indisturbato. Elemento essenziale è il pagamento o la promessa di un corrispettivo per le prestazioni fornite. Tale
corrispettivo può essere in denaro o di altro tipo, ovvero ogni altra utilità economica come per esempio stupefacenti, alloggio, cibo, articoli griffati, abiti, vacanze ecc. È irrilevante che il corrispettivo sia effettivamente dato, di per sé basta che venga promesso. Lo scopo della norma non consiste nel criminalizzare i contatti sessuali inseriti in una relazione amorosa con minori che hanno compiuto 16 anni. I regali offerti nel contesto di tali relazioni non hanno le caratteristiche di un compenso. Lo scambio di inviti o regali tra adolescenti non deve essere punibile, anche se fatti nella speranza di ottenere favori sessuali. L'autore è punibile unicamente se la vittima tollera i contatti sessuali al solo scopo di ottenere una controprestazione di natura patrimoniale. Va verificato per ogni singolo caso se non vi siano gli estremi del reato.

Non è neppure indispensabile che il minore si prostituisca con regolarità. È sufficiente che la vittima venda il proprio corpo occasionalmente o per la prima volta. È inoltre ininfluente il tipo di prestazioni sessuali fornite in concreto. Non è peraltro necessario che si giunga all'atto sessuale completo. Non importa neppure se l'atto 6801

sia stato compiuto attivamente o subito passivamente103. Decisivo è invece il nesso causale tra la prestazione sessuale e il corrispettivo; è difatti indispensabile la presunzione oggettiva che il corrispettivo (promesso) sia all'origine dell'atto sessuale o del consenso della vittima e che non si tratti di una relazione amorosa. Sono considerati minori le persone di sesso femminile o maschile di età inferiore ai 18 anni. Essi non sono punibili. Il fatto che la vittima acconsenta a compiere l'atto sessuale non incide sulla punibilità dell'autore.

Dal profilo soggettivo è necessaria l'intenzionalità dell'autore di nuocere sebbene basti anche il dolo eventuale. L'autore, per essere punibile, deve essere a conoscenza del fatto che si tratta di una prostituta minorenne o perlomeno accettare l'eventualità che lo sia. La commissione colposa non è dunque punita.

In sede di consultazione taluni partecipanti hanno chiesto ulteriori misure preventive in particolare per le prostitute minorenni104. La protezione dei minori è garantita dagli articoli 307­316 CC. Le possibili misure spaziano dalla semplice impartizione di istruzioni alla nomina di un curatore con speciali poteri, al collocamento (in una famiglia affidataria o in uno stabilimento) con pertinente privazione della custodia parentale sino alla perdita della custodia del figlio. È possibile anche il ricovero in un istituto chiuso (art. 314b CC riv.). Le misure devono rispettare il principio della proporzionalità e della sussidiarietà. La misura più opportuna dipenderà dunque dal caso in specie e dalle circostanze. L'esecuzione delle disposizioni menzionate spetta ai Cantoni o ai Comuni. In materia la Confederazione non ha competenza alcuna e neppure esercita l'alta vigilanza sul settore tutorio dei Cantoni.

Per l'atto in questione è comminata una pena detentiva sino a tre anni. Inoltre vi è concorso ideale (come già attualmente) con l'articolo 187 CP se la persona che si prostituisce è minore di 16 anni.

Con la proposta revisione del Codice penale la Svizzera adempie i pertinenti requisiti della Convenzione.

2.6.3

Art. 20 Reati di pedopornografia

Secondo l'articolo 20 paragrafo 1 le Parti adottano le necessarie misure per rendere punibile il fatto di produrre, offrire, rendere disponibile, diffondere o trasmettere materiale pedopornografico. L'articolo impone agli Stati contraenti di perseguire il possesso e il procurarsi materiale pedopornografico105 nonché l'accesso consapevole a materiale pedopornografico usando tecnologie d'informazione e di comunicazione.

2.6.3.1

Situazione iniziale

Nel diritto svizzero la pedopornografia è disciplinata all'articolo 197 CP. Il vigente articolo 197 è in vigore dal 1° ottobre 1992, ma il numero 3bis è stato introdotto soltanto in seguito ed è entrato in vigore il 1° aprile 2002. La disposizione si applica 103 104 105

6802

Per quanto concerne la definizione di prostituzione cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 8 seg. ad art. 195.

Cfr. n. 3.1 della sintesi dei risultati della consultazione.

Per sé o per altri.

alla pornografia leggera e alla pornografia dura; quest'ultimo genere di pornografia è definito nel numero 3: ne fanno parte le rappresentazioni di atti sessuali a carattere pornografico, legate ad almeno una delle caratteristiche qualificanti elencate esaustivamente (fanciulli, animali, escrementi umani e violenza)106. Complessivamente l'articolo 197 vigente prevede sei numeri. Visto che con l'attuazione della Convenzione vanno aggiunti altri numeri, per motivi di intelligibilità si rende necessaria una nuova numerazione. Inoltre la tecnica legislativa moderna richiede di trasformare i numeri in «capoversi». Qui di seguito, ove opportuno, il presente messaggio fa riferimento alla nuova numerazione del disegno; per una migliore comprensione si è tuttavia provveduto a mettere tra parentesi la numerazione conforme alla legislazione vigente o all'avamprogetto posto in consultazione.

L'articolo 197 capoverso 4 (attuale n. 3) D-CP riprende tutti i reati previsti dalla Convenzione: come già nel diritto vigente, copre ad eccezione del consumo l'intero ventaglio di reati ipotizzabili, tra i quali rientrano tra l'altro la fabbricazione, l'offerta, il lasciare o rendere accessibile, il mettere in circolazione, l'acquisto, il procurarsi e il possesso.

Articolo 20 paragrafo 1 lettera f della Convenzione chiede di perseguire le persone che si servono di tecnologie d'informazione e di comunicazione per accedere consapevolmente a materiale pedopornografico. In tal modo è possibile punire anche chi fruisce di pedopornografia in rete senza scaricare contenuti107. Secondo il diritto vigente il consumo di pornografia dura senza possesso e dunque anche di pedopornografia non è punibile. Per adempiere i requisiti della Convenzione, occorre pertanto colmare tale lacuna normativa mediante il nuovo capoverso 5 dell'articolo 197108.

Secondo l'articolo 20 paragrafo 2 della Convenzione, il termine «pedopornografia» comprende ogni tipo di materiale che visibilmente raffigura un bambino coinvolto in una condotta sessualmente esplicita reale o simulata o qualunque raffigurazione di organi sessuali di un minore per scopi precipuamente sessuali. Tale definizione, tranne che per il campo di applicazione personale109, coincide con quella della pornografia nel diritto svizzero, che tuttavia considera pornografia non soltanto le
raffigurazioni, bensì anche le rappresentazioni: infatti nel messaggio del 1985110 il concetto di pornografia indica pubblicazioni o rappresentazioni con contenuto sessuale «in cui l'attività sessuale è tolta dal contesto delle relazioni umane che normalmente l'accompagnano, rendendola così volgare e inopportuna». Al centro dell'attenzione si trovano le raffigurazioni che si concentrano sulle zone genitali111.

Già secondo la legislazione vigente, gli atti riguardanti rappresentazioni pedopornografiche reali sono puniti alla stregua di quelli correlati a rappresentazioni virtuali112.

La modifica dei capoversi 4 e 5 dell'articolo 197 consente di evidenziare meglio tale 106 107 108 109 110 111 112

Cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 45 ad art. 197 CP.

Cfr. il rapporto esplicativo della Convenzione n. 140.

Cfr. n. 2.6.3.2.

Cfr. n. 2.6.3.2.

Cfr. messaggio del 26 giu. 1985 concernente la modificazione del Codice penale e del Codice penale militare, FF 1985 II 956.

Cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 14 ad art. 197.

Cfr. messaggio del 10 mag. 2000 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare, FF 2000 2609; Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 28 ad art. 197.

6803

circostanza113. È dunque superfluo esprimere una riserva ai sensi del paragrafo 3 primo comma riguardo al materiale pornografico virtuale (par. 1 lett. a ed e; produrre ed essere in possesso di materiale pedopornografico).

2.6.3.2

Revisione del Codice penale (art. 197 cpv. 4­9 D-CP)

Art. 197 cpv. 4 e 5 D-CP Limiti d'età in materia di pedopornografia Quanto alla pedopornografia, le numerose Convenzioni internazionali in materia di protezione dei fanciulli114 propongono un limite di età di 18 anni, talvolta abbinato alla possibilità di formulare una dichiarazione o una riserva. Anche il campo di applicazione personale della presente Convenzione include i minori di 18 anni (art. 3 della Convenzione). Non è prevista la possibilità di esprimere una riserva in merito115. Per il termine «fanciulli» ai sensi dell'articolo 197 numero 3 e 3bis CP vigente invece sorgono notevoli problemi d'interpretazione. In particolare non è chiaro se con tale termine s'intendano anche i minori di 16 e 17 anni116.

Al fine di adempire i requisiti della Convenzione vanno modificati i capoversi 4 (attuale n. 3) e 5 (attuale n. 3bis) dell'articolo 197 CP in modo da offrire ai minori una tutela di diritto penale contro la partecipazione a rappresentazioni di carattere sessuale fino al compimento dei 18 anni. Il termine «fanciulli» va dunque sostituito con «minori». Tale modifica consente da un canto di tenere maggiormente conto della protezione dei giovani e dall'altro di porre fine all'incertezza insita nel testo normativo riguardo al limite di età. Inoltre, nei nuovi capoversi 3 e 8 dell'articolo 197 si utilizza il termine «minori»117.

Va per contro lasciato invariato a 16 anni il limite di età previsto all'articolo 197 capoverso 1 CP, che continuerà a corrispondere all'età protetta dell'articolo 187 CP (atti sessuali con fanciulli), oggetto di forti controversie al momento della sua introduzione nell'articolo 187 CP. La commissione peritale aveva proposto di fissare il limite dell'età protetta a 14 anni, sul modello di Germania e Austria. Parte della dottrina critica l'attuale limite di 16 anni ritenendolo troppo poco liberale. Un'età protetta troppo elevata finisce per criminalizzare comportamenti che non rischiano di compromettere lo sviluppo sessuale normale118. A tale proposito è poco chiaro se e in quale misura l'entrare in contatto con la pornografia leggera possa pregiudicare 113 114

115 116 117 118

Cfr. n. 2.6.3.2.

In particolare la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 nov. 1989 sui diritti del fanciullo, RS 0.107, il Protocollo facoltativo del 25 mag. 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, RS 0.107.2, e la Convenzione europea del 23 nov. 2001 sulla cibercriminalità (STE 185), RS 0.311.43.

Cfr. pure l'art. 48 della Convenzione, secondo il quale sono ammesse unicamente le riserve espressamente previste.

Cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 21 segg. ad art. 197.

Cfr. infra e n. 2.6.4.2.

Cfr. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 3 ad art. 187; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7a edizione, Berna 2010, § 7 n. 6.

6804

lo sviluppo sessuale degli adolescenti119. Viste le premesse, appare inopportuno innalzare l'età protetta a 18 anni nell'articolo 197.

Punibilità del consumo di pornografia dura Come illustrato in precedenza120, l'articolo 20 paragrafo 1 lettera f della Convenzione chiede di perseguire le persone che si servono di tecnologie d'informazione e di comunicazione per accedere consapevolmente a materiale pedopornografico. In tal modo è possibile punire anche chi fruisce di pedopornografia in rete senza scaricare contenuti121. Il nostro Consiglio è già stato incaricato di rendere punibile il consumo consapevole delle rappresentazioni di pornografia dura per attuare la mozione Schweiger (06.3170)122 trasmessaci dal Parlamento. La mozione mira a colmare le lacune constatate riguardo alla punibilità del consumo, in particolare del consumo delle rappresentazioni di pornografia dura nei casi in cui il consumatore non ne sia in possesso. L'attuazione di tale mozione consente nel contempo di adempire i pertinenti requisiti della Convenzione, meno severi delle soluzioni proposte. Pertanto non è necessario avvalersi della possibilità offerta dal paragrafo 1 lettera f della Convenzione di formulare una riserva.

All'articolo 197 capoverso 5 D-CP il testo recita: «chiunque consuma o fabbrica per il proprio consumo, importa, tiene in deposito, acquista, si procura per via elettronica o in un altro modo o possiede». Così tutti i reati concernenti il consumo di pornografia dura sono d'ora innanzi trattati allo stesso modo e ricevono una punizione uniforme. Diviene così priva di oggetto la decisione, criticata dalla dottrina123, con cui il Tribunale federale ha stabilito che chiunque scarica da Internet immagini pornografiche con fanciulli e immagini pornografiche con animali e poi le registra su un supporto informatico, si rende colpevole di «fabbricazione» di pornografia dura ai sensi del numero 3124 e incorre pertanto in una pena più severa di quella prevista per il consumo. Come chiesto dalla Convenzione, diviene in particolare punibile anche il consumo via Internet senza che vi sia possesso. Tutte le fattispecie di reato legate al consumo proprio ricevono un trattamento penale privilegiato in quanto sono punite con la pena più mite prevista nel capoverso 5. Soltanto il consumo intenzionale di pornografia dura
viene punito. Spetterà al giudice stabilire le circostanze in cui il consumo di pornografia dura è intenzionale. Non tutti i contatti accertati con la pornografia dura vanno qualificati come intenzionali. Nella prassi, per quanto concerne il consumo via Internet dovrebbero essere decisivi il numero delle pagine consultate, il numero delle immagini visualizzate e la provenienza dei dati. La punibilità è estesa in quanto in futuro potranno essere condannati anche gli spettatori di uno spettacolo cinematografico di pornografia dura. Mediante tale estensione sarà in particolare possibile punire anche il semplice consumo di rappre119 120 121 122 123 124

Cfr. Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., §10 n. 10; Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, BT, vol. 4, Berna 1997, n. 12 ad art. 197.

Cfr. n. 2.6.3.1.

Cfr. n. 140 del rapporto esplicativo della Convenzione.

Mozione 06.3170 Schweiger. Lotta alla cibercriminalità. Protezione dei fanciulli.

Cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a ed., Basilea 2007, N 50 ad art. 197 CP, con ulteriori rimandi.

DTF 131 IV 16, confermata dalla decisione non pubblicata del Tribunale federale 6B_289/2009 del 16.9.2009. Si veda anche DTF 124 IV 106, secondo cui l'importazione di cassette di pornografia dura dall'estero, ma non l'acquisto di tali cassette in Svizzera, è considerata una forma di consumo proprio ai sensi del numero 3.

6805

sentazioni vertenti su atti sessuali con animali o su atti violenti tra adulti. Il nostro Collegio ritiene tale inasprimento giustificato anche alla luce di una crescente frequenza di stupri reali filmati con la videocamera del telefono cellulare. Al fine di sottolineare la differenza qualitativa che sussiste tra il consumo di pornografia dura e la rappresentazione di abusi sessuali veri e propri a danno di un minore, proponiamo un quadro sanzionatorio differenziato.

Ulteriori modifiche dell'articolo 197 capoversi 4 e 5 D-CP I capoversi 4 (attuale n. 3) e 5 (attuale n. 3bis) dell'articolo 197 CP subiscono anche altre modifiche che non sono in diretta relazione con l'attuazione della Convenzione: ­

125

come menzionato in precedenza, della pornografia dura fanno parte anche le rappresentazioni di atti sessuali a carattere pornografico legati a escrementi umani (feci, urina). Gli escrementi umani attualmente sono menzionati soltanto nel numero 3 ma non nel numero 3bis dell'articolo 197. Tale elemento costitutivo va stralciato e le pertinenti rappresentazioni rientreranno in futuro nella cosiddetta pornografia «leggera» ai sensi dei capoversi 1 e 2 dell'articolo 197 CP. Ciò era già stato proposto da vari partecipanti alla consultazione sulla legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio125 (cosiddetto progetto di armonizzazione delle norme penali), che già prevedeva una revisione dell'articolo 197, senza che la questione fosse stata sollevata in concreto126. Tra l'altro è stato argomentato che tale variante di fattispecie non protegge alcun bene giuridico reale bensì soltanto concezioni morali.

Inoltre, visto che gli oggetti e le rappresentazioni in questione sono legali in molti Paesi europei, un perseguimento penale nel commercio internazionale comporterebbe uno spreco di risorse127. La legislazione penale di Germania e Austria, per esempio, non prevede questo elemento costitutivo del reato, che anche la dottrina ritiene discutibile128. Il suo stralcio evidenzia che in futuro saranno sanzionate unicamente le condotte pregiudizievoli per la società e non gli oggetti o le rappresentazioni contrari alla morale corrente che però non implicano lo stesso livello di illiceità della pedopornografia. Con la nuova struttura dei capoversi 4 e 5 (attuali n. 3 e 3bis, cfr. infra), la pornografia dura verrà sanzionata più severamente: acquistare, procurarsi e possedere pornografia dura viene ora punito con una pena detentiva sino a tre o cinque anni o con una pena pecuniaria, mentre sinora era comminata una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria. Se gli «escrementi umani»

Avamprogetto: www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1935/Vorlage.pdf; il rapporto esplicativo è consultabile all'indirizzo: www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1935/Bericht.pdf.

126 Cantoni di Argovia e di Basilea Città, Partito socialista svizzero PS, Università Lucerna.

127 Cantone di Argovia, parere del 1° gen. .2010 concernente la legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio (Armonizzazione delle pene nel Codice penale), pag. 4, www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/themen/sicherheit/ref_gesetzgebung/ref_strafra hmenharmonisierung.html 128 Cfr. Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, n. 13 ad art. 197; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7a edizione, Berna 2010, § 10 n. 21; Cfr. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione Basilea 2007, n. 24 ad art. 197 CP.

6806

rimanessero nel testo di legge occorrerebbe punire anche tali atti, sinora esenti da pena. Il nostro Consiglio auspica evitare una tale situazione.

­

Inoltre, sempre in relazione con l'articolo 197, con l'accoglimento della mozione Fiala (08.3609)129, il nostro Collegio è incaricato di esaminare se è possibile inasprire le sanzioni previste dal Codice penale in materia di pedopornografia. Nell'ambito del già menzionato progetto di armonizzazione delle norme penali130, in consultazione fino al 10 dicembre 2010, abbiamo proposto di soddisfare almeno in parte tale richiesta: l'inasprimento delle pene riguarda soltanto le rappresentazioni pedopornografiche reali e non, per esempio, i dipinti o i fumetti. In occasione della consultazione sul progetto di armonizzazione delle norme penali, le nostre proposte sono state accolte decisamente con favore dagli interpellati che si sono espressi in materia131.

Nell'articolo 197 capoverso 4 D-CP, incentrato sulla fabbricazione, la diffusione e la commercializzazione di pornografia dura, si prevede come sinora una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria per reati vertenti su atti sessuali con animali o atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minori. Se invece i reati riguardano oggetti o rappresentazioni vertenti su atti sessuali reali con minori, la pena prevista è d'ora innanzi «una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria». L'inasprimento delle pene per l'esecuzione di atti pedopornografici reali appare opportuna poiché solitamente la produzione di tali rappresentazioni è connessa a reati gravi commessi contro gli attori coinvolti nonché a sfruttamento sessuale, violenza e trattamenti umilianti o disumani.

­

Se gli oggetti o le rappresentazioni raffigurano atti sessuali con animali, atti di violenza con adulti o atti sessuali fittizi con minori, la pena comminata nel capoverso 5 è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria. Se sono invece rappresentati atti pedopornografici reali, è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

­

Con la distinzione tra «atti sessuali fittizi con minori» e «atti sessuali reali con minori» viene indirettamente adempita la mozione Amherd (07.3449)132. La mozione chiede al Collegio governativo di punire l'abuso virtuale di minori. Il testo depositato illustra come in mondi virtuali paralleli, quale ad esempio «Second Life», i giocatori abusano e violentano minori virtuali, e chiede di specificare nella legge che si tratta di un'offerta pedopornografica, e dunque punibile. Nel nostro parere abbiamo rilevato che l'articolo 197 CP è in linea di principio applicabile non soltanto alle rappresentazioni reali, ma anche a quelle virtuali. Per quel che concerne i mondi virtuali paralleli, a prima vista non appariva quindi alcuna necessità di legi-

129 130

08.3609 Mo. Fiala. Inasprimento delle sanzioni penali in materia di pedopornografia.

Avamprogetto: www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1935/Vorlage.pdf; rapporto esplicativo: www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1935/Bericht.pdf 131 www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/themen/sicherheit/ref_gesetzgebung/ ref_strafrahmenharmonisierung.html Cantoni di Basilea Città, Lucerna, Obvaldo, Sciaffusa, Soletta, Vaud e Zurigo; PEV Partito Evangelico, PLR I Liberali, Partito Socialista Svizzero PS; Conferenza delle autorità inquirenti svizzere, Giustizia del Cantone di Sciaffusa, Associazione svizzera dei magistrati. Il Cantone di Nidvaldo e le Università di Friburgo, Ginevra e Lucerna si sono espressi in modo critico.

132 07.3449 Mo. Amherd. Abuso virtuale di minori: un nuovo reato.

6807

ferare. Eravamo però disposti a chiarire nel dettaglio le questioni sollevate e, se necessario, a proporre un pertinente completamento del Codice penale.

Differenziando il quadro sanzionatorio, abbiamo ormai chiarito che l'articolo 197 non si applica soltanto alle rappresentazioni reali bensì anche a quelle virtuali o fittizie.

­

Infine tutte le fattispecie di reato degli attuali numeri 3 e 3bis figurano ormai al capoverso 4 del disegno, ad eccezione del consumo e degli atti destinati al consumo, disciplinati al capoverso 5.

Art. 197 cpv. 6 D-CP Il capoverso 6, che prevede la confisca degli oggetti quando sono commessi reati ai sensi dei capoversi 4 e 5, è introdotto per motivi di tecnica legislativa. Dal profilo del contenuto non dispone nulla di nuovo rispetto al diritto vigente (art. 197 n. 3 e 3bis, ultimo per. di ciascun n.).

Art. 197 cpv. 7 D-CP Al capoverso 7 la versione tedesca sostituisce l'espressione desueta «aus Gewinnsucht» con «mit Bereicherungsabsicht». Se l'autore ha agito per fine di lucro è previsto, come nel diritto vigente (art. 197 n. 4 CP), il cumulo della pena detentiva con la pena pecuniaria.

Art. 197 cpv. 8 D-CP La Convenzione consente di esprimere una riserva nei casi in cui le immagini pornografiche raffiguranti minori che hanno raggiunto la maggiore età sessuale (16 e 17 anni conformemente all'art. 187 CP) siano prodotte o possedute da essi stessi con il loro consenso ed esclusivamente per loro uso privato (par. 3 secondo comma)133.

Estendendo il campo di applicazione dell'articolo 197 capoversi 4 e 5 D-CP anche ai «minori», in adempimento della Convenzione, si rischia di criminalizzare atti compiuti da minori consenzienti, per i quali non si ravvisa alcuna necessità di prevedere una sanzione penale. Per contrastare tale rischio, sarà introdotto il nuovo capoverso 8 dell'articolo 197 D-CP, il quale esenta dalla pena i minori di età superiore ai 16 anni che producono, possiedono o consumano consensualmente oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1. Occorre quindi usufruire della possibilità di esprimere una riserva, prevista al paragrafo 3 secondo comma. Tale innovazione significa che, ad esempio, non è punibile il diciassettenne che scatta un'immagine a carattere pornografico della sua ragazza sedicenne con il di lei consenso e successivamente visiona tale immagine. In occasione della consultazione, diversi interpellati hanno accolto molto positivamente tale proposta134. Si sono tuttavia anche levate voci critiche; taluni hanno sottolineato l'importanza di informare e sensibilizzare i giovani, nell'ambito di questa disposizione, sui rischi e i pericoli connessi a tali

133

La possibilità di formulare una riserva serve in particolare per definire la situazione delle coppie tra i 16 e i 18 anni. Il coinvolgimento di almeno due persone si evince dal tenore della Convenzione, che chiede il consenso degli interessati.

134 Maria Magdalena, la Rete svizzera diritti del bambino, Società svizzera del diritto penale minorile, Associazione svizzera delle curatrici e dei curatori professionali, Fondazione Svizzera per la Protezione dell'infanzia , Unicef.

6808

comportamenti135. Occorre comunque rilevare che ai sensi del capoverso 4 si rende punibile colui che mostra le immagini prodotte nelle condizioni sopra descritte a una terza persona. Pertanto il minore rappresentato nelle immagini sarà protetto meglio rispetto a quanto lo è attualmente.

Art. 197 cpv. 9 D-CP Nel capoverso 9 si rimanda ora ai capoversi 1­5 dell'articolo 197. Gli oggetti e le rappresentazioni ai sensi di questi capoversi continuano a non essere considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione. Ciò corrisponde all'articolo 197 numero 5 del diritto vigente.

2.6.4

Art. 21 Reati consistenti nel coinvolgimento di un minore in spettacoli pornografici

Le Parti adottano le necessarie misure per rendere punibili le seguenti condotte intenzionali: reclutare un minore per coinvolgerlo in spettacoli pornografici o favorire il suo coinvolgimento in tali spettacoli (par. 1 lett. a), coinvolgere, costringendolo, un minore in spettacoli pornografici o trarne profitto o comunque sfruttare un minore a tali fini (par. 1 lett. b) nonché assistere consapevolmente a spettacoli pornografici che coinvolgono minori (par. 1 lett. c). Ogni Stato contraente è libero di definire il concetto di «spettacoli pornografici» (ad es. se devono essere pubblici o possono essere privati oppure se hanno o no fini di lucro). La disposizione mira in sostanza alle esibizioni di minori dal vivo con contenuti a sfondo chiaramente sessuale136.

2.6.4.1

Diritto vigente

Reclutare un minore per coinvolgerlo in spettacoli pornografici o favorire il suo coinvolgimento in spettacoli pornografici (art. 21 cpv. 1 lett. a della Convenzione) In questo caso occorre anzitutto distinguere se l'azione del reclutare o del favorire il coinvolgimento di un minore in spettacoli pornografici è compiuta o meno dalla medesima persona che organizza lo spettacolo.

In caso affermativo si applicano gli articoli 187 numero 1 capoverso 2 CP (se la vittima non ha ancora compiuto 16 anni) e 197 capoverso 4 CP (attuale n. 3) per pornografia dura (segnatamente mostrare uno spettacolo). Se l'esibizione non ha luogo, il reclutare o il favorire il coinvolgimento possono, all'occorrenza, essere considerati un tentativo di compiere gli atti contemplati all'articolo 187 numero 1 capoverso 2 CP o 197 capoverso 4 (attuale n. 3) CP. Tuttavia, le azioni tipiche previste dalla Convenzione si situano in una fase precoce ed è discutibile che tale condotta possa sempre considerarsi un tentativo di compiere l'atto principale.

135

Cantone di Ginevra, Partito Socialista Svizzero PS, Christliche Ostmission, Giuriste svizzere, Conferenza svizzera dei procuratori pubblici, Pro Familia, Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini, Associazione mantello delle famiglie monoparentali svizzere, Università di Friburgo.

136 Cfr. n. 147 del rapporto esplicativo della Convenzione.

6809

All'autore che non è responsabile dello spettacolo si può semmai imputare il tentativo di coinvolgere un minore ai sensi dell'articolo 187 numero 1 capoverso 2 CP.

Tuttavia, l'articolo 187 numero 1 CP si applica soltanto a minori di età inferiore ai 16 anni, mentre la Convenzione chiede di proteggere dal reclutamento o dal favorire il coinvolgimento in spettacoli pornografici i bambini e gli adolescenti fino al compimento dei 18 anni. Visto che la tentata complicità non è punita dal diritto svizzero137, non è comunque possibile punire il semplice reclutamento di un minore di età superiore ai 16 anni se questi poi non partecipa a uno spettacolo pornografico.

Al fine di adempire i requisiti della Convenzione è pertanto necessario integrare il Codice penale (art. 197 cpv. 3 [conformemente all'avamprogetto: n. 2bis] D-CP; cfr.

n. 2.6.4.2).

Coinvolgere, costringendolo, un minore in spettacoli pornografici (art. 21 par. 1 lett. b della Convenzione) Le azioni tipiche previste al paragrafo 1 lettera b sono contemplate dall'articolo 187 CP (atti sessuali con fanciulli) in combinato disposto con l'articolo 189 o 190 CP, sempre che l'età del minore sia inferiore ai 16 anni e la differenza di età con l'autore ecceda i tre anni; in tutti gli altri casi si applica l'articolo 189 (coazione sessuale) o 190 CP (violenza carnale). È ben vero che la condotta richiesta dalla vittima nell'articolo 189 CP comporta il «subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale», ma non la coazione a compiere un atto sessuale. Essendo tale formulazione riconducibile a una svista manifesta, la dottrina e la giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la fattispecie è adempita anche dall'atto di costringere una persona a compiere l'atto sessuale con l'autore, su se stessa o con un terzo138.

Le altre azioni tipiche previste al paragrafo 1 lettera b ­ trarre profitto dalla partecipazione di un minore a spettacoli pornografici o comunque sfruttare un minore a tali fini ­ sono puniti a titolo di correità o eventualmente di complicità. La dottrina considera indizio di correità l'interesse tratto dall'atto, in particolare la partecipazione proporzionale ai profitti del reato139.

Assistere consapevolmente a spettacoli pornografici che coinvolgono minori (art. 21 par. 1 lett. c della Convenzione) Le Parti
rendono punibile l'atto di assistere consapevolmente a spettacoli pornografici ai quali partecipano minori. Il diritto penale svizzero vigente non disciplina esplicitamente tali atti. È ipotizzabile la complicità psichica in una fattispecie corrispondente, segnatamente in atti sessuali su fanciulli (art. 187 n. 1 CP). Non è tuttavia contemplato l'insieme dei casi ipotizzabili, in particolare per quanto riguarda l'età della vittima140: il diritto vigente adempie pertanto soltanto in parte i requisiti dell'articolo 21 numero 1 lettera c della Convenzione.

137 138 139 140

Cfr. Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, n. 8 ad. art. 25.

Cfr. DTF 127 IV 198; Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, BT, vol. 4, Berna 1997, n. 37 ad art. 189.

Cfr. Trechsel, et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, prima dell'art. 24 n. 15.

Art. 187 CP concerne persone minori di 16 anni.

6810

Secondo la legislazione vigente, il consumo di pornografia dura è punibile soltanto se l'autore ha anche il possesso di tale materiale (art. 197 n. 3bis CP). Chi invece si fa mostrare rappresentazioni di pedopornografia è esente da pena poiché il mero consumo non comporta alcun potere di fatto sull'oggetto materiale del reato. Non vi è dunque possesso ai sensi del Codice penale141.

Come illustrato in precedenza142 s'intende ora punire anche il consumo di pornografia dura senza possesso, al fine di attuare la mozione 06.3170 Schweiger. Grazie alla riformulazione del capoverso 5 (attuale 3bis), in futuro sarà quindi possibile punire anche gli spettatori di uno spettacolo cinematografico di pornografia dura o appunto di spettacoli pornografici che coinvolgono minori. Sostituendo il termine «fanciullo» con «minore» nel capoverso 5 (attuale 3bis) dell'articolo 197 CP (come illustrato in precedenza al n. 2.6.3.2), si adempiono pertanto anche i requisiti dell'articolo 21 paragrafo 1 lettera c della Convenzione.

2.6.4.2

Revisione del Codice penale (art. 197 cpv. 3 D-CP)

Per attuare i requisiti dell'articolo 21 paragrafo 1 lettera a della Convenzione, nell'articolo 197 CP viene inserito un nuovo capoverso 3 (nell'avamprogetto n. 2bis): Chiunque recluta un minore per farlo partecipare a una rappresentazione pornografica o lo induce a partecipare a una tale rappresentazione, è punito con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Dal punto di vista linguistico è preferibile il termine «rappresentazione», già utilizzato dall'articolo 197 CP, piuttosto che il termine «spettacolo» della Convenzione. La pena proposta è adeguata poiché dal profilo materiale queste azioni tipiche sono da considerarsi atti preparatori.

La Svizzera non intende fare uso della possibilità di esprimere la riserva prevista all'articolo 21 paragrafo 2 per limitare l'applicazione del paragrafo 1 lettera c ai casi in cui i minori sono coinvolti o costretti ai sensi del paragrafo 1 lettera a o b, offrendo quindi ai minori una protezione completa contro lo sfruttamento e l'abuso.

2.6.5

Art. 22 Corruzione di minori

Secondo l'articolo 22 le Parti adottano le necessarie misure per rendere punibile il fatto intenzionale di far assistere, per scopi sessuali, ad abusi o atti sessuali un minore. Non è necessario che il minore vi partecipi. Determinante per la punibilità è il limite di età secondo l'articolo 18 paragrafo 2 della Convenzione. Nel diritto svizzero tale limite è di 16 anni.

Reati di questo tipo possono mettere a rischio la salute psichica dei bambini compromettendo fortemente la loro personalità e in particolare trasmettendo loro una visione distorta della sessualità e delle relazioni personali. Gli Stati contraenti sono

141 142

Cfr. Bundi, Der Straftatbestand der Pornografie in der Schweiz, Berna 2008, n. 2.3.6.4.2, n. 303.

Cfr. n. 2.6.3.2

6811

liberi di interpretare il concetto di «far assistere». Entrano in linea di conto per esempio la violenza, la coazione, la corruzione, le promesse143.

Secondo l'articolo 187 numero 1 CP, è tra l'altro punibile chiunque coinvolge in un atto sessuale una persona minore di sedici anni. Si ha coinvolgimento quando l'autore compie atti sessuali in presenza del minore anche senza che vi sia un contatto fisico tra i due. Il minore viene coinvolto, in maniera mirata, come spettatore in un atto sessuale144. In presenza di coazione e di violenza, va esaminato anche l'eventuale concorso con le relative fattispecie, in particolare con l'articolo 189 CP.

L'articolo 187 CP adempie pertanto interamente i requisiti dell'articolo 22 della Convenzione.

2.6.6

Art. 23 Adescamento di minori per scopi sessuali («grooming»)

2.6.6.1

Requisiti della Convenzione

Secondo l'articolo 23 le Parti adottano le necessarie misure per rendere punibile la proposta intenzionale fatta da un adulto di incontrare un minore allo scopo di commettere nei suoi confronti un reato ai sensi dell'articolo 18 paragrafo 1 lettera a (atti sessuali con un minore) o 20 paragrafo 1 lettera a (produrre materiale pedopornografico), qualora la proposta sia seguita da atti materiali che portano a tale incontro.

Anche in questo caso, l'autore è punibile a condizione che la vittima non abbia ancora raggiunto l'età di cui all'articolo 18 paragrafo 2 della Convenzione, ossia 16 anni secondo il diritto svizzero. Per essere penalmente rilevante la proposta deve essere seguita da fatti tesi a concretizzare l'incontro, come ad esempio il recarsi nel luogo convenuto. La semplice comunicazione in Internet, ossia chattare, non basta.

Gli Stati contraenti hanno inserito consapevolmente tale elemento, consci del fatto che la soglia della punibilità è situata molto prima della commissione del reato vero e proprio. Il campo di applicazione riguarda soltanto l'impiego di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quindi segnatamente Internet e telefonia mobile, ma non i contatti fisici o una comunicazione non elettronica145.

2.6.6.2

Quadro legale in Svizzera

Le chat room sono assiduamente utilizzate da adulti per entrare in contatto con bambini o adolescenti per scopi sessuali, ad esempio per esternare propositi o proposte osceni. Nei giovani confrontati alle chat a sfondo sessuale possono insorgere stati di ansia e di ribrezzo e il loro sviluppo sessuale armonioso può risultarne compromesso.

Il diritto penale svizzero punisce gli atti previsti dall'articolo 23 della Convenzione come un tentativo di commettere atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 cpv. 1 CP) o come fabbricazione di materiale pedopornografico (art. 197 n. 3 CP). Il Tribunale 143 144 145

6812

Cfr. n. 154 del rapporto esplicativo della Convenzione.

Cfr. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 13 ad art. 187 CP.

Cfr. n. 159 del rapporto esplicativo della Convenzione.

federale ha definito esaustivamente il discrimine fra atto preparatorio non punibile e tentativo nelle chat room ove gli adulti scambiano propositi a sfondo sessuale con dei bambini. Il presunto autore è pertanto punibile se si reca nel luogo di ritrovo fissato per l'incontro146. Tale giurisprudenza è tuttavia controversa147. Nel diritto penale svizzero l'autore si rende punibile già a monte, ossia durante la chat con un bambino se: ­

lo confronta con scritti o rappresentazioni pornografiche (art. 197 n. 1 CP);

­

lo induce a compiere un atto sessuale e vi assiste ad esempio tramite una livecam (art. 187 n. 1 secondo comma CP);

­

lo coinvolge in un atto sessuale (art. 187 n. 1 terzo comma CP) commettendo atti sessuali davanti al bambino o facendoglieli osservare senza che vi sia un contatto fisico tra autore e vittima.

2.6.6.3

Adozione di una nuova fattispecie di reato?

Tenuto conto della legislazione in vigore, occorre esaminare la necessità e l'opportunità per la Svizzera di adottare una fattispecie specifica per il «grooming» al fine di attuare la Convenzione.

A priori non è ritenuto opportuno adottare una fattispecie specifica per il «grooming» al fine di attuare la Convenzione. Come illustrato in precedenza, il diritto vigente considera già tali atti come un tentativo di commettere un atto sessuale con un minore o di produrre materiale pedopornografico o come altre fattispecie di reato.

Per istituire una nuova fattispecie occorrerebbe che gli elementi costitutivi del reato non siano già coperti dalla legislazione vigente. Non si intravede dunque alcuna necessità pratica di una tale nuova fattispecie legale, che in ultima analisi rivestirebbe un mero valore simbolico.

In linea di principio è ipotizzabile una norma che anticipi la punibilità rendendo punibile già l'atto di chattare con un minore («grooming» in senso lato) per fini a sfondo sessuale. Una consistente minoranza di interpellati148 ritiene necessario introdurre una fattispecie specifica (o all'occorrenza riesaminarne la necessità) o

146

147

148

DTF 131 IV 105, consid. 8.1.

In merito si veda anche: Sentenza della Corte di cassazione di Basilea Città del 13 mag. 2005: confermato il tentativo di reato. Il ricorrente si è recato all'incontro nel luogo concordato deciso a compiere il reato. Non sono stati compiuti atti sessuali poiché la presunta vittima era un agente infiltrato.

Sentenza della Corte di appello del Cantone di Berna del 23 mar. 2005: assoluzione.

Nessun incontro è stato concordato. La soglia del tentativo punibile non è stata varcata.

Non è data la necessaria contiguità delittuosa.

Bollmann Eva, Straffreiheit für sexuelle Chatdialoge mit Minderjährigen? (trad.: Impunibilità per le chat a sfondo sessuale con minorenni?) in: Jusletter del 6 giugno 2005.

Pure critico lo SCOCI in: Rechtliche Problematik rund um den Chat zwischen Erwachsenen und Kindern, Kritische Darstellung der Rechtsprechung und Empfehlungen für die Praxis, aprile 2007.

9 Cantoni, 4 partiti e circa 20 istituzioni; cfr. Sintesi sui risultati della consultazione n. 3.5.

6813

anticipare (in altro modo) la punibilità. Alla stessa stregua, due interventi parlamentari chiedono di rendere punibile il «grooming» in senso lato149.

La creazione di una siffatta fattispecie consentirebbe a determinate autorità inquirenti di intervenire a uno stadio molto precoce e dunque di tenere debitamente conto dei rischi particolari che le tecnologie di comunicazione e Internet rappresentano per i bambini e i giovani. Tuttavia, prevalgono gli argomenti a sfavore della creazione di una tale fattispecie di reato. Anzitutto, il diritto penale vigente copre già una gamma (sufficientemente) ampia di condotte sanzionate ancor prima che l'autore intraprenda dei passi in vista di un incontro con il minore (cfr. supra). Inoltre potrebbe rivelarsi difficile circoscrivere il campo di applicazione della fattispecie del «grooming» alla sola comunicazione in Internet, poiché per distinguere tra condotte lecite e atti punibili è determinante l'intenzione (intima) dell'autore di abusare successivamente del bambino, ciò che risulta piuttosto arduo da dimostrare. Si renderebbero punibili atti preparatori che attualmente lo sono soltanto in caso di reati particolarmente gravi come l'assassinio, la rapina, il sequestro di persona, il rapimento o il genocidio (art. 260bis CP).

In questa sede va rammentato che il diritto penale può e deve sanzionare un comportamento soltanto se un bene giuridico protetto è violato o minacciato seriamente.

Contrasterebbe con i principi basilari del diritto penale rendere punibili atti che restano al di sotto di tale soglia. Inoltre, i Cantoni si stanno dotando di una base legale per le indagini preventive in incognito (normativa modello dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, CDDGP), che consentirà un intervento preventivo precoce150. Infine una fattispecie specifica per il «grooming» in senso lato travalica quanto chiede la Convenzione di Lanzarote, che presuppone anche atti materiali. Visto quanto precede, si rinuncia a integrare la legislazione penale con il «grooming»151.

Il diritto penale vigente adempie pertanto i requisiti di cui all'articolo 23 della Convenzione.

2.6.7

Art. 24 Complicità e tentativo

La complicità intenzionale e il tentativo, da rendere punibili secondo i paragrafi 1 e 2, sono disciplinati dagli articoli 22, 24 e 25 CP. Queste fattispecie sono punibili quando si tratta di un crimine o di un delitto. Dal momento che le disposizioni penali della Convenzione sono interamente coperte da fattispecie di crimini e delitti del Codice penale, la Svizzera ne adempie i requisiti.

149

07.3449 Mo. Amherd, Abuso virtuale di minori: un nuovo reato, nonché 11.4002 Mo.

Schmid-Federer, Punire il grooming.

150 Il 23 dic. 2010 fedpol (SCOCI) ha concluso con il Cantone di Svitto un accordo a tempo indeterminato sulla cooperazione in materia di inchieste preventive nel quadro della lotta contro la pedocriminalità su Internet (monitoraggio delle chatroom). L'accordo definisce le modalità d'intervento dei collaboratori dello SCOCI nell'ambito delle inchieste preliminari sotto copertura.

151 La Francia, l'Austria e il Liechtenstein sono i Paesi limitrofi che hanno previsto il «grooming» come fattispecie penale. Lo stesso dicasi per la Svezia, la Finlandia e l'Australia, il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti, che prevedono già pertinenti fattispecie nelle loro legislazioni penali.

6814

Resta soltanto da esaminare la punibilità della partecipazione a un tentativo di commissione di un atto sessuale su fanciulli (art. 187 n. 1 primo comma CP) e la fabbricazione di materiale pedopornografico (art. 197 cpv. 4 D-CP). Come illustrato in precedenza, l'obbligo di punire il cosiddetto «grooming» (art. 23 della Convenzione) è attuato nel diritto svizzero fondandosi sul tentativo di compiere un atto sessuale con un fanciullo o di fabbricare materiale pedopornografico.

L'istigazione consiste nell'indurre una persona a decidere di commettere un determinato atto illecito. La complicità consiste nell'aiuto secondario fornito intenzionalmente nel commettere un atto principale intenzionale. Secondo il principio dell'accessorietà, sia l'istigazione sia la complicità sono portate a compimento anche se l'atto principale è stato soltanto tentato152. Sia l'istigatore sia il complice di un atto principale tentato sono punibili: anche i requisiti riguardanti l'articolo 23 della Convenzione sono pertanto adempiti.

Secondo il paragrafo 3 le Parti possono riservarsi il diritto di dichiarare non punibile il tentativo di «grooming» o di non applicare il relativo paragrafo 2 dell'articolo 24 della Convenzione. La Svizzera deve avvalersi di tale possibilità poiché stando al diritto penale svizzero un tentativo tentato non è punibile.

Pertanto la Svizzera adempie i requisiti dell'articolo 24 della Convenzione.

2.6.8

Art. 25 Giurisdizione

2.6.8.1

Requisiti della Convenzione e diritto vigente

L'articolo 25 paragrafo 1 impone alle Parti di dichiararsi competenti per i reati commessi sul proprio territorio (lett. a; principio della territorialità), a bordo di una nave battente bandiera nazionale (lett. b, principio di bandiera) o a bordo di un velivolo immatricolato secondo la legge di una Parte (lett. c). La competenza dei tribunali svizzeri si fonda sugli articoli 3 CP, 4 capoverso 2 della legge federale del 23 settembre 1953153 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera e 97 capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 1948154 sulla navigazione aerea.

Secondo il paragrafo 1 lettera d le Parti si dichiarano competenti per i reati commessi da uno dei loro cittadini. In questo caso la competenza giurisdizionale dei tribunali svizzeri è contemplata all'articolo 7 capoverso 1 lettera a CP (principio della personalità attiva). Il paragrafo 1 lettera e impone agli Stati contraenti di dichiararsi competenti per i reati commessi da persone con residenza abituale sul loro territorio. Conformemente al paragrafo 3, tuttavia, le Parti possono riservarsi il diritto di non applicare tale disposizione o di applicarla soltanto a casi specifici o a determinate condizioni. Visto che il diritto svizzero non contempla la variante prevista al paragrafo 1 lettera e e a livello di diritto nazionale non si ravvede la necessità di una modifica legislativa, la Svizzera esprimerà una riserva in merito.

Secondo il paragrafo 2 le Parti si adoperano per istituire la propria competenza giurisdizionale su ogni reato commesso contro un loro cittadino o contro una perso152 153 154

Cfr. ad es. Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, Zurigo 2004, pag. 222.

RS 747.30 RS 748.0

6815

na che abbia la residenza abituale sul loro territorio. La competenza giurisdizionale dei tribunali svizzeri per i reati commessi contro un cittadino svizzero figura nell'articolo 7 capoverso 1 CP in combinato disposto con il capoverso 2 CP (principio della personalità passiva). Se invece la vittima ha unicamente la sua residenza abituale in Svizzera, il nostro diritto nazionale non prevede alcuna competenza giurisdizionale svizzera. Visto che la disposizione non ha tuttavia carattere vincolante, il nostro Paese non è tenuto ad attuarla.

Il paragrafo 4 riveste particolare importanza. Per i reati di cui all'articolo 18 (abusi sessuali), 19 (reati di prostituzione minorile), 20 paragrafo 1 lettera a (produzione di materiale pedopornografico) e 21 paragrafo 1 lettere a e b (reclutare un minore per coinvolgerlo in spettacoli pornografici nonché coinvolgere, costringendo, un minore in spettacoli pornografici o trarne profitto o comunque sfruttare un minore a tali fini), le Parti adottano le necessarie misure affinché l'istituzione della propria competenza giurisdizionale su un proprio cittadino (lett. d) non venga vincolata alla condizione che i fatti siano perseguibili nel luogo in cui sono stati commessi.

L'articolo 5 CP (reati commessi all'estero su minorenni), salvo rare eccezioni155, adempie già in linea di principio tali requisiti. Tale disposizione consente alle autorità svizzere di perseguire chiunque abbia commesso all'estero reati sessuali gravi su minori senza tenere conto del diritto estero. In tal modo si rinuncia sia al requisito della doppia punibilità sia a tenere conto dell'eventuale diritto più mite nel Paese di commissione. Ai fini del perseguimento penale la cittadinanza degli imputati è ininfluente.

Tuttavia, nel caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP), l'articolo 5 capoverso 1 lettera b CP consente di rinunciare alla doppia punibilità soltanto se la vittima è minore di 14 anni. Scopo di tale articolo era anzitutto la protezione dei minori contro il turismo sessuale. Considerati i differenti limiti di età applicati nei Paesi limitrofi, la Svizzera ha fissato l'età protetta a 14 anni156. Dato che la Convenzione consente a ogni Stato contraente di stabilire da sé la maggiore età sessuale (art. 18 par. 2 della Convenzione), anche in questo caso il diritto svizzero adempie
i requisiti.

Secondo il paragrafo 6 le Parti devono perseguire d'ufficio le fattispecie di cui agli articoli 18, 19, 20 paragrafo 1 lettera a e 21 se l'autore è un loro cittadino o ha la sua residenza abituale sul loro territorio. Il diritto svizzero vigente adempie tale requisito della Convenzione.

Secondo il paragrafo 7 le Parti sono tenute a dichiararsi competenti anche se il presunto autore soggiorna sul suo territorio e non può essere estradato verso l'altra Parte soltanto in ragione della sua nazionalità. La Svizzera adempie tale obbligo di perseguire l'autore che non viene estradato (aut dedere aut iudicare) con gli articoli 6 e 7 CP. In base all'articolo 7 della legge federale del 20 marzo 1981157 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) nessuno Svizzero può essere estradato o consegnato senza il suo consenso a uno Stato estero a scopo di perseguimento penale. L'articolo 6 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957158 disciplina l'estradizione dei propri cittadini e sancisce un obbligo identico a quello previsto dalla Convenzione di Lanzarote.

155 156 157 158

6816

Cfr. in merito le integrazioni necessarie illustrate qui di seguito.

Cfr. Popp/Levante, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 10 ad art. 5 CP.

RS 351.1 RS 0.353.1

2.6.8.2

Revisione del Codice penale (art. 5 cpv. 1 lett. abis [nuova] e c D-CP)

Per attuare la Convenzione è necessario rivedere il Codice penale, in particolare inserendovi nuove fattispecie e completando l'articolo 5 CP adempiendo i requisiti di cui all'articolo 25 paragrafo 4 della Convenzione.

Per attuare la Convenzione è indispensabile che l'articolo 5 capoverso 1 CP sia integrato con una nuova lettera abis, che menzioni i reati definiti negli articoli 196 D-CP (atti sessuali con minori contro remunerazione; cfr. n. 2.6.2.2) e 188 CP (atti sessuali con persone dipendenti; cfr. n. 2.6.1). L'introduzione di questi due articoli in una nuova lettera si giustifica perché il loro campo di applicazione personale si limita a priori ai minori, differenziandosi così dalle fattispecie di reato elencate alla lettera a, che non prevedono una simile limitazione.

Nell'articolo 5 capoverso 1 lettera c occorre inserire il nuovo articolo 197 capoverso 3 D-CP (reclutare e indurre un minore a partecipare a una rappresentazione pornografica), e l'attuale numero 3 va trasformato in capoverso 4 (cfr. n. 2.6.4.2).

Inoltre alle lettere abis e c il termine «fanciullo» va sostituito con «minore», per analogia alla revisione proposta dell'articolo 197 CP (cfr. n. 2.6.3.2). L'articolo 25 paragrafo 5 della Convenzione consente alle Parti di riservarsi il diritto di limitare l'applicazione del paragrafo 4, ma non dobbiamo avvalerci di tale riserva.

2.6.9

Art. 26 Responsabilità delle persone giuridiche

L'articolo 26 della Convenzione impone che le persone giuridiche possano essere chiamate a rispondere dei reati commessi a loro vantaggio da una qualsiasi persona fisica che riveste al suo interno una posizione direttiva fondata (par. 1). Le persone giuridiche devono poter essere chiamate a rispondere anche quando la mancanza di supervisione o di controllo da parte di una persona fisica in posizione direttiva ha consentito a una persona fisica che agisce per conto della persona giuridica di commettere a vantaggio di quest'ultima un reato previsto dalla Convenzione (par. 2). La responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa (par. 3) e non deve pregiudicare l'eventuale responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato (par. 4).

Negli ultimi anni numerose convenzioni internazionali hanno peraltro previsto disciplinamenti, a volte identici, in materia di responsabilità societaria159. Sebbene su scala internazionale sia in atto una tendenza contraria, tali convenzioni non impongono una responsabilità penale delle persone giuridiche (cfr. art. 26 par. 3 della

159

Cfr. Convenzione delle Nazioni Unite del 15 nov. 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale, RS 0.311.54; Convenzione internazionale del 9 dic. 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo, RS 0.353.22; Convenzione del 17 dic. 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, RS 0.311.21; Convenzione penale del 27 gen. 1999 sulla corruzione, RS 0.311.55; Convenzione del Consiglio d'Europa del 23 nov. 2001 sulla criminalità informatica; RS 0.311.43, firmata dalla Svizzera il 23 nov. 2001, approvata dal Parlamento il 18 mar.

2011; Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 mag. 2005 contro la tratta di esseri umani, firmata dalla Svizzera l'8 set. 2008.

6817

Convenzione). Gli Stati contraenti devono tuttavia garantire che anche le persone giuridiche ritenute responsabili siano soggette a sanzioni o misure adeguate.

I reati a sfondo sessuale sono in genere commessi da un individuo isolato o, semmai, da un gruppo ristretto di persone. In questo contesto la punibilità dell'impresa non riveste grande rilevanza; potrebbe però assumere maggiore importanza riguardo alla produzione di pornografia, agli spettacoli pornografici nonché alla prostituzione minorile.

Il diritto penale svizzero prevede, per determinate categorie di reati gravi, una responsabilità penale primaria dell'impresa se le si può rimproverare di non aver adottato tutte le misure organizzative ragionevoli e necessarie per impedire un simile reato (art. 102 cpv. 2 CP). Tuttavia, gli atti previsti dalla presente Convenzione non fanno parte di tali categorie di reati.

Per i reati commessi in conformità con lo scopo imprenditoriale e non ascrivibili, per carente organizzazione interna, a una determinata persona fisica, l'articolo 102 capoverso 1 CP prevede una responsabilità penale generale, ma sussidiaria, delle persone giuridiche, che possono essere punite con una multa fino a cinque milioni di franchi. La responsabilità penale comprende tutti i crimini e delitti secondo l'ordinamento giuridico svizzero160 e quindi tutti i reati previsti dalla Convenzione.

Ha una portata più ampia rispetto alla responsabilità sancita dalla Convenzione: quest'ultima si limita ai reati commessi a vantaggio della persona giuridica o da una persona che riveste una posizione direttiva, mentre quella prevista dal Codice penale insorge come conseguenza di ogni crimine o delitto commesso da una persona fisica a fini aziendali nell'esercizio di attività societarie. Tuttavia, secondo l'articolo 102 capoverso 1 CP, è possibile sanzionare una persona giuridica soltanto se la condotta non è ascrivibile a una persona fisica.

In proposito il paragrafo 4 stabilisce che la responsabilità della persona giuridica non deve pregiudicare la responsabilità delle persone fisiche che hanno commesso il reato. Non vi è tuttavia motivo di ritenere che le Parti siano tenute a introdurre una responsabilità penale parallela. Neanche il rapporto esplicativo della Convenzione accenna a un simile obbligo161. La responsabilità sussidiaria
della persona giuridica prevista dal diritto svizzero non si contrappone alla punibilità della persona fisica e quindi non ne pregiudica la responsabilità. Si applica quando, per carente organizzazione interna dell'impresa, non è possibile punire l'autore del reato. L'articolo 102 capoverso 1 CP non contraddice quindi la Convenzione. È dunque possibile prescindere sia da un'estensione significativa e generalizzata162 del campo di applicazione della responsabilità primaria delle imprese ai sensi dell'articolo 102 capoverso 2 CP, sia da una modifica concettuale della responsabilità penale delle persone giuridiche nella legislazione svizzera.

Oltre alla responsabilità penale, è a disposizione lo strumento della responsabilità amministrativa, completa di sanzioni per la prevenzione diretta di danni futuri, quali la revoca di un'autorizzazione o il rifiuto di ammettere un'impresa in un segmento del mercato o in un settore di attività. L'ordinamento giuridico svizzero conosce vari meccanismi del genere, che però non possono essere applicati in modo capillare a tutte le imprese e sono rilevanti soltanto in determinati settori del mercato e 160 161 162

Reati per i quali è comminata una pena detentiva o pecuniaria; cfr. art. 10 CP.

Cfr. n. 177 segg. del rapporto esplicativo della Convenzione.

Ad es. l'applicazione della responsabilità primaria delle imprese a tutti i crimini e delitti.

6818

dell'economia. A titolo di esempio si può citare il diritto in materia di radiotelevisione. Conformemente all'articolo 90 capoverso 1 lettera h della legge federale del 24 marzo 2006163 sulla radiotelevisione (LRTV), una sanzione amministrativa può essere inflitta alle emittenti in caso di ripetuta violazione dell'obbligo di rispettare i diritti fondamentali o la dignità dell'uomo e la moralità (art. 4 cpv. 2 LRTV) nonché del divieto di trasmettere programmi nocivi per la gioventù (art. 5 LRTV). In casi particolarmente gravi, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), su proposta dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR), può persino vietare un programma (art. 89 cpv. 2 LRTV). Inoltre, le unioni di persone e gli istituti con uno scopo illecito o immorale non possono ottenere la personalità giuridica e devono di conseguenza essere sciolti con attribuzione del patrimonio agli enti pubblici164. In caso di lacune organizzative che non vengono colmate entro il termine assegnato, il giudice può pronunciare lo scioglimento della società165. Infine, sono a disposizione misure e strumenti di diritto civile per chiamare a rispondere dei danni cagionati le imprese a vantaggio delle quali un dipendente con funzioni dirigenziali ha commesso un reato o sia venuto meno ai suoi obblighi di sorveglianza permettendo a un altro dipendente di compiere il reato in questione.

Nel complesso si può quindi affermare che il diritto svizzero adempie le condizioni dell'articolo 26 della Convenzione. Le normative vigenti in materia di responsabilità penale sussidiaria superano in parte quanto chiesto dalla Convenzione e garantiscono che crimini e delitti compiuti nel quadro dello scopo aziendale siano puniti anche quando l'atto, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto ad alcuna persona fisica.

2.6.10

Art. 27 Sanzioni e provvedimenti

L'articolo 27 paragrafo 1 impone alle Parti di comminare, per i reati configurati in conformità con la Convenzione, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e che tengano della loro gravità, includendovi le pene detentive implicanti l'estradizione.

Il diritto svizzero vigente adempie tale requisito in quanto, per tutti questi reati, è prevista una pena privativa della libertà di almeno un anno166.

In base al paragrafo 2, anche le persone giuridiche di cui all'articolo 26 devono essere passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, comprendenti pene pecuniarie criminali e non criminali ed eventuali altri provvedimenti. Il diritto svizzero adempie anche questi requisiti, prevedendo, oltre alla responsabilità penale sussidiaria delle imprese con multe fino a cinque milioni di franchi167, anche sentenze o decisioni di diritto civile o amministrativo contro le imprese colpevoli.

163 164 165

RS 784.40 Art. 52 e 57 CC.

Art. 731b del Codice delle obbligazioni, CO, RS 220. Entrata in vigore il 1° gen. 2008, la disposizione, stando alle statistiche, ha comportato un notevole aumento dei fallimenti.

166 Cfr. art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP.

167 Cfr. art. 102 cpv. 1 CP.

6819

Il paragrafo 3 lettera a impone di sequestrare e confiscare i mezzi materiali utilizzati per commettere i reati configurati in conformità con la Convenzione e i profitti derivanti dai reati ai sensi della Convenzione oppure i beni il cui valore corrisponde a tali prodotti. Il diritto svizzero adempie anche questa condizione con l'articolo 69 segg. CP.

Il paragrafo 3 lettera b chiede alle Parti di adottare le necessarie misure per consentire la chiusura, temporanea o definitiva, di ogni struttura utilizzata per commettere i reati configurati in conformità con la Convenzione o, in alternativa, per vietare all'autore di tali reati, a titolo temporaneo o definitivo, l'esercizio dell'attività professionale o volontaria a contatto con minori nel corso della quale tali reati siano stati commessi. La chiusura dei pertinenti stabilimenti, quali postriboli e simili, è di competenza dei Cantoni. Il requisito alternativo di un divieto professionale è in parte adempito con l'interdizione dell'esercizio di una professione prevista all'articolo 67 CP. Del resto si rinvia al progetto teso ad ampliare l'interdizione di esercitare un'attività professionale prevista dal diritto penale168.

2.6.11

Art. 28 Circostanze aggravanti

In Svizzera i giudici possono in linea di principio tenere conto, nel commisurare la pena, di tutte le circostanze aggravanti che secondo l'articolo 28 le Parti devono prevedere (art. 47 CP). Alcune fattispecie prevedono inoltre sanzioni qualificate per condotte particolarmente reprensibili, segnatamente gli articoli 189 capoverso 3 CP (coazione sessuale) e 190 capoverso 3 (violenza carnale). In ambedue i casi i trattamenti crudeli o l'uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso aumentano la gravità del reato. Infine il diritto penale svizzero punisce chiunque partecipi o sostenga un'organizzazione criminale (art. 260ter CP).

La Svizzera adempie pertanto i requisiti della Convenzione.

2.6.12

Art. 29 Precedenti condanne

Secondo l'articolo 29, nel determinare la pena occorre tenere conto delle condanne definitive pronunciate da un'altra Parte. Tale obbligo è coperto dall'articolo 47 CP.

Non vi è alcun obbligo di ricercare attivamente precedenti condanne all'estero169.

168 169

6820

Cfr. in merito il commento all'art. 5 par. 3 della Convenzione, n. 2.2.2.

Cfr. n. 208 del rapporto esplicativo della Convenzione.

2.7

Capitolo VII Indagini, perseguimento penale e diritto procedurale

2.7.1

Art. 30 Principi

2.7.1.1

Requisiti della Convenzione e diritto vigente

Secondo l'articolo 30 capoversi 1 e 2 le Parti adottano le necessarie misure affinché le indagini e i procedimenti penali si svolgano nell'interesse superiore e nel rispetto dei diritti del minore, non aggravino il trauma subito dal minore e alla risposta penale del sistema giuridico siano affiancate le opportune misure di sostegno.

L'articolo 3 del Codice di procedura penale (CPP) prevede che in tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettino la dignità delle persone coinvolte. Le autorità devono tra l'altro attenersi all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti. Gli articoli 152­154 CPP prevedono varie misure a protezione delle vittime; in particolare l'articolo 154 CPP sancisce misure speciali per proteggere le vittime minorenni. Regole speciali sono applicabili qualora appaia che l'interrogatorio o il confronto potrebbe esporre il minore a una grave pressione psicologica.

Un confronto con l'imputato, ad esempio, può essere ordinato soltanto rispettando condizioni molto precise e di norma il minore non può essere interrogato più di due volte nel corso dell'intero procedimento. Infine, l'articolo 319 capoverso 2 lettera a CPP consente al pubblico ministero di abbandonare il procedimento se l'interesse di una vittima che non aveva ancora 18 anni al momento del reato lo esige imperativamente e tale interesse prevale manifestamente sull'interesse dello Stato al perseguimento penale e se vi acconsente la vittima o il rappresentante legale della vittima che sia incapace di discernimento. La vittima ai sensi del CPP è la persona direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica in seguito al reato (art. 116 CPP).

Secondo il paragrafo 3 le Parti provvedono affinché le indagini e i procedimenti penali siano effettuati a titolo prioritario e portati avanti senza ingiustificato ritardo.

Il diritto svizzero attua tale obbligo con l'imperativo della celerità sancito all'articolo 5 CPP, secondo il quale le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. Inoltre l'articolo 154 capoverso 2 CPP impone che il primo interrogatorio del minorenne si svolga al più presto possibile.

Il paragrafo 4 impone alle Parti di
provvedere affinché le misure applicabili secondo il presente capitolo non pregiudichino il diritto di difesa dell'imputato e i requisiti di un processo equo e imparziale in conformità dell'articolo 6 CEDU170. Gli articoli 3 segg. CPP attuano tale requisito sancendo i principi del diritto processuale penale.

Le autorità penali sono tra l'altro tenute a esaminare con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico (art. 6 cpv. 2 CPP) e ognuno è presunto innocente finché non sia condannato con decisione passata in giudicato (art. 10 cpv. 1 CPP). In presenza di dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato (art. 10 cpv. 3 CPP). L'articolo 149 capoverso 5 CPP precisa inoltre che, per tutte le misure protettive adottate (ad es. l'anonimato di un testimone), chi dirige il procedimento provve170

RS 0.101

6821

de a garantire alle parti il diritto di essere sentite e in particolare a garantire i diritti di difesa dell'imputato.

Il paragrafo 5 primo trattino chiede alle Parti di adottare le necessarie misure per garantire indagini e procedimenti efficaci per i reati previsti dalla Convenzione, prevedendo, per quanto opportuno, la possibilità di condurre indagini sotto copertura. Secondo l'articolo 286 CPP il pubblico ministero può disporre un'inchiesta mascherata a determinate condizioni e segnatamente per perseguire, tra gli altri, i reati di cui agli articoli 187 CP (atti sessuali con fanciulli), 188 numero 1 CP (atti sessuali con persone dipendenti), 189 capoversi 1 e 3 CP (coazione sessuale), 190 capoversi 1 e 3 CP (violenza carnale), 191 CP (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere), 192 capoverso 1 CP (atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate) e 195 CP (promovimento della prostituzione) nonché 197 numero 3 e 3bis CP (pornografia).

Le modifiche proposte del diritto penale materiale, segnatamente il nuovo articolo 196 D-CP come pure la revisione dell'articolo 197 CP, comportano un adeguamento o un aggiornamento delle categorie di reati per i quali è possibile disporre un'inchiesta mascherata in virtù del Codice di procedura penale (art. 286 cpv. 2 lett.

a) nonché delle condizioni che consentono di ordinare la sorveglianza postale e del traffico delle comunicazioni (art. 269 cpv. 2 lett. a; cfr. in merito il n. 2.7.1.2).

Il paragrafo 5 secondo trattino impone alle Parti di consentire alle unità o ai servizi investigativi di identificare le vittime di reati di pedopornografia, segnatamente analizzando materiale pedopornografico come fotografie e registrazioni audiovisive trasmesse o rese disponibili attraverso tecnologie di comunicazione e d'informazione. Per identificare le vittime e gli autori, la Polizia giudiziaria federale, Commissariato pedofilia e pornografia, lavora a stretto contatto con esperti internazionali.

Dal febbraio 2010 la Svizzera (fedpol) dispone di un accesso online diretto alla nuova banca dati denominata «International Child Sexual Exploitation Database» del Segretariato generale dell'Interpol di Lione. Tale banca dati internazionale consente agli investigatori specializzati di identificare le vittime o gli autori già noti
confrontando fotografie o materiale sospetto con materiale visivo disponibile su scala mondiale, ma anche di individuare i servizi in grado di riferire a che punto sono le indagini. Le fotografie delle vittime o degli autori non identificati sono accessibili su scala mondiale a tutti gli utenti della banca dati. I riscontri positivi vengono notificati alle autorità competenti. Ciò consente di evitare doppioni e di effettuare indagini a livello planetario per identificare le vittime o gli autori.

Il perseguimento penale vero e proprio spetta invece alle autorità penali dei Cantoni.

2.7.1.2

Modifica degli elenchi dei reati che figurano nel Codice penale (art. 28a CP) nel del Codice di procedura penale (art. 172, 269 e 286 CPP)

Come illustrato in precedenza, le modifiche proposte del Codice penale comportano l'adeguamento degli elenchi dei reati per i quali è possibile disporre un'inchiesta mascherata (art. 286 cpv. 2 lett. a CPP) e le condizioni che consentono di ordinare la sorveglianza postale e del traffico delle comunicazioni (art. 269 cpv. 2 lett. a CPP).

In particolare la nuova fattispecie penale dell'articolo 196 D-CP (atti sessuali con minori contro remunerazione) va inserita in ambedue gli elenchi che includono 6822

l'insieme dei crimini e la maggior parte dei delitti contenuti nel titolo quinto del Codice penale (Dei reati contro l'integrità sessuale).

Mentre la revisione dell'articolo 197 sulla pornografia non ha alcun influsso sulle categorie di reati che giustificano una sorveglianza postale e del traffico delle comunicazioni, la situazione è diversa per i reati legittimanti un'inchiesta mascherata per i quali l'elenco deve tenere conto della nuova numerazione della norma penale (art. 197 cpv. 4 e 5 invece degli attuali n. 3 e 3bis). Inoltre occorre includervi anche un nuovo reato, ossia l'indurre un minore a partecipare a una rappresentazione pornografica (art. 197 cpv. 3).

Una modifica di natura puramente redazionale riguarda infine le categorie di reati dell'articolo 172 capoverso 2 lettera b numero 3 CPP (tutela delle fonti degli operatori dei mezzi di comunicazione sociale), ove il numero 3 dell'articolo 197 CP è sostituito con il capoverso 4 dell'articolo 197 CP. La medesima modifica formale riguarda anche l'articolo 28a CP.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti della Convenzione.

2.7.2

Art. 31 Misure generali di protezione

Secondo il paragrafo 1 le Parti adottano le necessarie misure per tutelare i diritti e gli interessi delle vittime, comprese le loro particolari esigenze come testimoni, in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti penali. La Convenzione cita le sette misure illustrate qui di seguito.

(a) Informare le vittime sui loro diritti, i servizi a loro disposizione ecc. La vittima ai sensi del Codice di procedura penale ha il diritto di essere informata sulle principali fasi procedurali (art. 117 cpv. 1 lett. e CPP).

(b) Provvedere affinché, almeno nei casi in cui sono in pericolo, le vittime e le loro famiglie siano, all'occorrenza, informate quando una persona perseguita o condannata è rilasciata a titolo temporaneo o definitivo. La vittima è informata in merito alla disposizione e alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza come pure circa un'eventuale fuga dell'imputato; si può rinunciare a comunicare la revoca della carcerazione qualora tale informazione esponesse l'imputato a un serio pericolo (art. 214 cpv. 4 CPP). Attualmente taluni codici cantonali prevedono di segnalare la scarcerazione del condannato. L'iniziativa parlamentare 09.430, Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati, depositata il 30 aprile 2009 dalla consigliera nazionale Leutenegger Oberholzer, chiede di disciplinare la questione sul piano federale. Il Consiglio nazionale ha dato seguito all'iniziativa.

(c) Consentire alle vittime di essere sentite, di fornire prove e di scegliere i modi in cui le loro opinioni, le loro esigenze e le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate. In base al diritto processuale penale svizzero, la vittima deve costituirsi accusatore privato per acquisire diritti di parte (art 118 segg. CPP). In qualità di parte, la vittima può presentare in ogni tempo memorie e istanze a chi dirige il procedimento (art. 109 cpv. 1 CPP); in generale il diritto di essere sentiti è preservato consentendo alla parte segnatamente di esaminare gli atti, di partecipare agli atti procedurali, di far capo a un patrocinatore, di esprimersi sulla causa e sulla procedura e di presentare istanze probatorie (art. 107 cpv. 1 CPP).

6823

(d) Offrire alle vittime un'assistenza appropriata affinché i loro diritti e i loro interessi siano debitamente presentati e considerati. Come illustrato in precedenza, il diritto processuale penale svizzero consente alla vittima costituitasi accusatore privato di partecipare alla procedura e di avvalersi di un patrocinatore a tutela dei propri interessi (art. 107 cpv. 1 lett. c e 127 CPP). Chi dirige il procedimento può accordare, a determinate condizioni, il gratuito patrocinio all'accusatore privato affinché questi possa far valere le sue pretese civili (art. 136 CPP).

(e) Tutelare la vita privata, l'identità e l'immagine delle vittime, e adottando misure adeguate, prevenire la diffusione pubblica di qualunque informazione che possa condurre alla loro identificazione. La vittima ai sensi del Codice di procedura penale ha diritto alla protezione della personalità (art. 117 cpv. 1 lett. a CPP). Per la protezione dell'identità si vedano in particolare gli articoli 70 segg. e 74 capoverso 4 CPP.

(f) Mettere le vittime, come pure le loro famiglie e i testimoni a carico, al riparo da intimidazioni, ritorsioni e rivittimizzazioni. L'articolo 149 segg. CPP elenca le varie misure che può adottare, su domanda o d'ufficio, chi dirige il procedimento.

L'adozione di tali misure presuppone che vi sia motivo di ritenere che un testimone o una persona informata sui fatti possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona a lui vicina ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1­3 CPP a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica o a un altro grave pregiudizio. A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente garantendo l'anonimato alla persona da proteggere, svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse, accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse, modificando l'aspetto o la voce della persona da proteggere oppure schermandola od opponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti. L'articolo 169 capoverso 3 CPP consente a chiunque di rifiutare la testimonianza se con la sua deposizione esponesse a grave pericolo o a un altro grave svantaggio impossibile da evitare con misure protettive, la sua vita o la sua integrità fisica o la vita o l'integrità
fisica di una persona a lui vicina ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1­3.

La nuova legge federale del 23 dicembre 2011171 sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (LPTes) intende proteggere le persone che, a causa della loro collaborazione a procedimenti penali federali o cantonali, sono esposte a una grave minaccia per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio e senza le cui informazioni il perseguimento penale sarebbe eccessivamente difficoltoso. I programmi di protezione dei testimoni costituiscono una forte ingerenza nella vita delle persone coinvolte e sono complicati e costosi. In caso di grave minaccia, si ricorrerà pertanto principalmente alle deposizioni di testimoni esclusivamente per far luce su gravi forme di criminalità e a condizione che il teste possa contribuire in modo sostanziale a chiarire i fatti. Se questi requisiti non sono soddisfatti, è opportuno rinunciare alla testimonianza, il che in genere mitiga la situazione di minaccia in cui versa il teste. È prevista l'istituzione del Servizio federale di protezione dei testimoni (art. 1 lett. b LPTes), incaricato di svolgere tali programmi improntati alle esigenze individuali in materia di protezione e di assistenza della persona minacciata, in modo da consentire in particolare di tenere in debita considerazione le esigenze dei minori.

Inoltre, il Servizio consiglia e sostiene le autorità cantonali di polizia nell'adottare

171

6824

FF 2012 127

misure a protezione di persone che non adempiono le condizioni per un programma di protezione dei testimoni (art. 23 lett. e LPTes).

Infine gli interessati possono difendersi sporgendo querela per minaccia (art. 180 CP) e ingiuria (art. 177 CP) o per lesioni personali (art. 122, 123 e 126 CP).

(g) Badare che le vittime e gli autori dei reati non si trovino a contatto diretto nei tribunali e negli uffici delle forze dell'ordine, eccettuati i casi in cui le autorità competenti decidano diversamente nell'interesse superiore del minore e i casi in cui lo richieda l'indagine o il procedimento. La vittima minorenne ai sensi del Codice di procedura penale ha diritto a misure speciali di protezione in occasione degli interrogatori (art. 117 cpv. 2 lett. b CPP). All'occorrenza è possibile disporre anche altre misure protettive per evitare che la vittima entri in contatto diretto con l'imputato nei locali delle autorità inquirenti o all'interno dei tribunali (art. 152 in combinato disposto con l'art. 149 CPP).

Secondo il paragrafo 2 le Parti provvedono affinché le vittime abbiano accesso, fin dal primo contatto con le autorità competenti, alle informazioni sugli specifici procedimenti giudiziari e amministrativi. Prima di un procedimento le vittime ai sensi del Codice di procedura penale possono rivolgersi ai consultori per le vittime di reati previsti dalla LAV.

Secondo il paragrafo 3 le Parti provvedono affinché le vittime abbiano accesso, a titolo gratuito per quanto opportuno, all'assistenza legale dal momento in cui possono essere parte in un procedimento penale. Come indicato in precedenza, il nostro Codice di procedura penale prevede che la vittima possa partecipare al procedimento in qualità di accusatore privato acquisendo di conseguenza il diritto di avvalersi di un patrocinatore a tutela dei suoi interessi (art. 107 cpv. 1 lett. c e 127 CPP). Chi dirige il procedimento può accordare il gratuito patrocinio all'accusatore privato, affinché questi possa far valere le proprie pretese civili (art. 136 CPP).

Secondo il paragrafo 4 le Parti provvedono affinché l'autorità giudiziarie possa nominare un rappresentate speciale per la vittima che sia parte nel procedimento penale, se i detentori dell'autorità parentale non possono rappresentarla in tale contesto per un conflitto d'interessi. In sede
processuale i bambini e gli adolescenti sono di norma rappresentati dai genitori (art. 296 segg. CC). In presenza di un conflitto d'interessi si procede a limitare il potere di rappresentanza dei genitori e a nominare un curatore di rappresentanza a tutela dei diritti del figlio (art. 306 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 392 n. 2 CC riv.). La nomina compete all'autorità di protezione dei minori.

In base al paragrafo 5 le Parti provvedono affinché gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni governative e non governative possano assistere o sostenere le vittime che vi acconsentono nel corso dei procedimenti penali condotti per reati configurati in conformità con la Convenzione. Le vittime ai sensi del Codice di procedura penale possono farsi accompagnare, oltre che dal patrocinatore, anche da una persona di fiducia (art. 152 cpv. 2 CPP).

Il paragrafo 6 impone alle Parti di provvedere affinché le informazioni fornite alle vittime in virtù del presente articolo siano adatte alla loro età e alla loro maturità e formulate in un linguaggio per loro comprensibile. Giusta l'articolo 68 capoverso 1 CPP, se un partecipante al procedimento non ne comprende la lingua o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene in tale lingua, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Se la vittima costituitasi accusatore privato, o il 6825

suo rappresentate, non è in grado di partecipare al procedimento e di tutelare adeguatamente i propri interessi a ragione di difficoltà linguistiche, è possibile accordarle un gratuito patrocinio (art. 136 cpv. 2 lett. c CPP), a condizione che l'accusatore privato sia sprovvisto dei mezzi necessari e l'azione civile non appaia priva di probabilità di successo (art. 136 cpv. 1 lett. a e b CPP). Il requisito della Convenzione di fornire informazioni alle vittime in una forma adeguata alla loro età e maturità è attuato dall'articolo 154 capoverso 4 lettera d CPP, in base al quale gli interrogatori di una vittima minorenne sono effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato. La presenza di quest'ultimo e di uno specialista garantiscono che la vittima minorenne sia interrogata e informata in modo adeguato.

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell'articolo 31 della Convenzione.

2.7.3

Art. 32 Avvio del procedimento

La disposizione impone alle Parti di adottare le necessarie misure per assicurare che le indagini o i procedimenti per reati contemplati nella Convenzione non siano subordinati alla denuncia da parte della vittima e che il procedimento sia portato avanti anche nel caso in cui la vittima ritratti le proprie dichiarazioni. L'obiettivo è di impedire che la vittima rinunci a sporgere denuncia o la ritiri perché minacciata o intimidita dall'autore. In base al Codice penale tutti i reati contro l'integrità sessuale ai sensi della Convenzione sono perseguiti d'ufficio.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 32 della Convenzione.

2.7.4

Art. 33 Termini di prescrizione

Le Parti adottano le necessarie misure per assicurare che i termini di prescrizione dell'azione penale per i reati configurati in conformità con gli articoli 18172, 19 paragrafo 1 lettere a e b173 nonché 21 paragrafo 1 lettere a e b174 siano sufficienti a consentire l'avvio del procedimento dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età e che siano proporzionati alla gravità del reato in questione.

2.7.4.1

Diritto vigente

I reati definiti nell'articolo 18 dalla Convenzione sono contemplati agli articoli 187­ 191 CP, quelli dell'articolo 19 paragrafo 1 lettera a all'articolo 195 capoverso 1 CP.

Non sono invece contemplati integralmente nel diritto penale svizzero i reati previsti all'articolo 19 paragrafo 1 lettera b della Convenzione; il Codice penale va integrato di conseguenza (cfr. art. 195 lett. a, seconda parte del periodo D-CP; n. 2.6.2.2).

172 173 174

6826

Abusi sessuali.

Avviare un minore alla prostituzione (lett. a) nonché costringere un minore alla prostituzione o trarne profitto o comunque sfruttare un minore a tali fini (lett. b).

Coinvolgere un minore in spettacoli pornografici o favorire il suo coinvolgimento in tali spettacoli (lett. a) nonché coinvolgere, costringendolo, un minore in spettacoli pornografici o trarne profitto o comunque sfruttare un minore a tali fini (lett. b).

Neppure i reati ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 1 lettera a della Convenzione sono esplicitamente previsti nel diritto penale svizzero vigente; per adempire i requisiti della Convenzione il Codice penale va dunque integrato (cfr. art. 197 cpv. 3 D-CP; n. 2.6.4.2). L'articolo 21 paragrafo 1 lettera b della Convenzione è coperto dagli articoli 187, 189 e 190 CP. In materia di prescrizione la situazione si presenta come segue: in base all'articolo 97 capoverso 2 CP l'azione penale per atti sessuali con fanciulli e minori dipendenti (art. 187 risp.188 CP) nonché per i reati di cui agli articoli 189­191 e 195 CP nei confronti di persone minori di 16 anni non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto 25 anni. L'azione penale per i reati di cui all'articolo 189­191 e 195 CP cade in prescrizione ordinaria dopo 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP), ragion per cui anche alle vittime che al momento dei fatti avevano 16 o 17 anni, una volta raggiunta la maggiore età, rimane sufficiente tempo per far avviare un procedimento penale.

2.7.4.2

Revisione del Codice penale (art. 97 cpv. 2 D-CP)

Il nuovo articolo 195 lettera a, seconda parte del periodo D-CP («chiunque sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione») non richiede l'adeguamento dell'articolo 97 capoverso 2 CP, poiché l'articolo 195 CP vi è già citato. Grazie al termine di prescrizione di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP), anche le vittime che al momento del reato avevano 16 o 17 anni hanno tempo a sufficienza, una volta raggiunta la maggiore età, per far avviare un procedimento penale.

L'articolo 197 capoverso 3 D-CP (reclutare o indurre un minore a partecipare a una rappresentazione pornografica) prevede che il reato venga punito con una pena detentiva fino a tre anni. L'attuale articolo 97 capoverso 2 CP non statuisce alcun termine di prescrizione speciale in merito all'articolo 197 CP; il termine di prescrizione ordinario è di sette anni, indipendentemente dall'età della vittima. Se la vittima ha un'età superiore ai 16 anni, il termine di prescrizione dura almeno fino al compimento dei 23 anni, circostanza che può essere considerata sufficiente ai sensi della Convenzione. Se invece la vittima al momento della commissione del reato ha meno di 16 anni, tale termine di prescrizione non può assolvere pienamente i requisiti della Convenzione, anche se in siffatti casi il reato adempie in genere pure gli elementi costitutivi della fattispecie dell'articolo 187 numero 1 CP contenuta nell'elenco dell'articolo 97 capoverso 2 CP. Per adempire appieno l'articolo 33 della Convenzione, nell'articolo 97 capoverso 2 CP va dunque inserita anche la nuova fattispecie (art. 197 cpv. 3 D-CP).

Il 30 novembre 2008 il Popolo e i Cantoni hanno accettato l'iniziativa popolare «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile» e dunque è entrato immediatamente in vigore il nuovo articolo 123b Cost., che rende imprescrittibili l'azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi.

Il 22 giugno 2011 il nostro Collegio ha sottoposto al Parlamento il disegno di legge che attua la nuova disposizione costituzionale175. Il progetto propone di rendere imprescrittibili i reati previsti agli articoli 187 (atti sessuali su fanciulli), 189 (coa175

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6827

zione sessuale), 190 (violenza carnale) e 191 (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere) del Codice penale se commessi su fanciulli minori di dodici anni. Nel marzo 2012 il Consiglio nazionale, quale Camera prioritaria, ha accolto il nostro disegno di legge completando tuttavia l'elenco dei reati imprescrittibili con gli articoli 192 (atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate) e 193 (sfruttamento dello stato di bisogno) del CP. Il Consiglio degli Stati lo tratterà verosimilmente nel corso della sessione estiva 2012.

Già con la modifica dell'articolo 97 capoverso 2 CP qui proposta il diritto svizzero vigente è in grado di adempire i requisiti della Convenzione. Anzi, grazie alla nuova norma sull'imprescrittibilità di determinati reati, in futuro la legislazione svizzera sarà addirittura più incisiva.

2.7.5

Art. 34 Indagini

Il paragrafo 1 impone alle Parti di adottare le necessarie misure affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati nella lotta allo sfruttamento e all'abuso sessuali commessi su minori o che delle persone siano formate a tale scopo. Tali unità o servizi devono disporre di adeguate risorse finanziarie.

In base all'articolo 154 capoverso 4 lettera d CPP, gli interrogatori di vittime minorenni vanno effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato. Compete ai Cantoni finanziare la formazione dei funzionari inquirenti.

Secondo il paragrafo 2 le Parti adottano le necessarie misure affinché l'incertezza sull'età reale della vittima non pregiudichi l'avvio di un'inchiesta penale. Secondo l'articolo 7 capoverso 1 CPP, le autorità penali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute ad avviare e attuare un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato. Lo scopo è accertare se si è in presenza di una condotta penalmente rilevate. La norma consente di garantire l'applicazione del diritto penale materiale, di attuare il principio dell'uguaglianza giuridica e di evitare l'arbitrio nell'amministrazione della giustizia penale. L'eventuale incertezza sull'età reale della vittima non ostacola l'avvio di un'inchiesta penale.

Dall'articolo 327a del CC riveduto si evince che l'autorità di protezione dei minori assegna al minore un tutore se nessun genitore detiene l'autorità parentale. Chiunque, nello svolgimento di un'attività ufficiale, apprende di casi simili è tenuto ad avvisarne immediatamente l'autorità di protezione dei minori (art. 314 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 443 cpv. 2 CC riv.). Quest'ultima nomina un tutore o un curatore incaricato di rappresentare il minore in tutti i suoi atti civili o di far svolgere tutti gli ulteriori accertamenti per il ricongiungimento con la famiglia. Il benessere del minore è sempre prioritario. In alcuni Cantoni esistono strutture speciali per sistemare e assistere i minori non accompagnati. È prassi comune in Svizzera considerare minorenne, fino a prova contraria, una vittima di cui si ignora l'età se vi è motivo di crederla tale176.

176

Nei procedimenti penali, quando è difficile o impossibile determinare l'età in sede di accertamento dei fatti, ci si fonda sull'età indicata dalla vittima, in applicazione analoga del principio «in dubio pro duriore».

6828

Il diritto svizzero adempie pertanto gli obblighi derivanti dall'articolo 34 della Convenzione.

2.7.6

Art. 35 Interrogatorio del minore

Il paragrafo 1 impone alle Parti di adottare le necessarie misure affinché gli interrogatori del minore abbiano luogo senza alcun ritardo ingiustificato dopo che i fatti sono stati segnalati alle autorità competenti (lett. a), in locali concepiti o adatti allo scopo (lett. b), siano condotti da professionisti addestrati allo scopo (lett. c) e, per quanto possibile e opportuno, il minore sia sempre interrogato dalle stesse persone (lett. d), il numero di interrogatori sia limitato al minimo strettamente necessario ai fini del procedimento penale (lett. e) e il minore possa essere accompagnato dal suo rappresentate legale o da un maggiorenne di sua scelta (lett. f). I requisiti di tale disposizione coincidono con le regole previste dal Codice di procedura penale in materia di interrogatorio delle vittime minorenni ai sensi dell'articolo 154 CPP.

Secondo il paragrafo 2 le Parti adottano le necessarie misure per assicurare che gli interrogatori della vittima o, per quanto opportuno, di un minore testimone dei fatti possano essere videoregistrati e che tali registrazioni siano ammissibili come prova nel procedimento penale. Per le vittime che al momento dell'interrogatorio o del confronto non hanno ancora compiuto 18 anni, l'articolo 154 capoverso 4 lettera d CPP prevede che, se non si procede a un confronto, l'interrogatorio è registrato su supporto audiovisivo qualora appaia che l'interrogatorio o il confronto potrebbe esporre il minorenne a una grave pressione psicologica. Le parti, che generalmente non si trovano nel locale in cui si svolge l'interrogatorio, esercitano i loro diritti per il tramite di chi interroga (art. 154 cpv. 4 lett. e CPP). Un confronto con l'imputato può essere ordinato soltanto se il minore lo chiede espressamente oppure se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo (art. 154 cpv. 4 lett. a CPP).

In caso di incertezza sull'età reale della vittima e se vi è motivo di ritenere che sia minorenne, il paragrafo 3 impone di applicare le misure previste ai paragrafi 1 e 2 nell'attesa di verificarne e determinarne l'età. In merito si rinvia a quanto illustrato in precedenza per l'articolo 34 paragrafo 2 della Convenzione (cfr. n. 2.7.5).

2.7.7

Art. 36 Procedimenti giudiziari

Secondo l'articolo 36 paragrafo 1 le Parti adottano le necessarie misure, con il dovuto rispetto per le norme che disciplinano l'autonomia delle professioni legali, affinché tutte le persone coinvolte nei procedimenti giudiziari, segnatamente giudici, procuratori e avvocati, possano accedere a una formazione sui diritti dei minori e sul tema dello sfruttamento e dell'abuso sessuali.

L'articolo 154 capoverso 4 lettera d CPP affida gli interrogatori delle vittime minorenni a funzionari inquirenti appositamente formati. In linea di principio la formazione dei funzionari inquirenti e delle altre persone coinvolte nel procedimento penale compete ai Cantoni.

6829

Secondo il paragrafo 2 le Parti adottano le necessarie misure per assicurare, in accordo con il proprio diritto nazionale, che: a) il giudice possa ordinare l'udienza a porte chiuse.

Di norma le udienze dinanzi al tribunale di primo grado e al tribunale d'appello, nonché la comunicazione orale delle sentenze e delle ordinanze di tali tribunali, sono pubbliche, ad eccezione delle deliberazioni (art. 69 cpv. 1 CPP). Il giudice può disporre che le udienze si svolgano in tutto o in parte a porte chiuse se interessi degni di protezione di una persona coinvolta, segnatamente quelli della vittima, lo esigono (art. 70 cpv. 1 lett. a CPP).

b) la vittima possa essere sentita in aula senza essere presente, segnatamente attraverso appropriate tecnologie di comunicazione.

A questo proposito si vedano le spiegazioni in merito all'articolo 35 paragrafo 2 (n. 2.7.6).

I requisiti dell'articolo 36 della Convenzione sono pertanto adempiti.

2.8

Capitolo VIII Registrazione e conservazione dei dati

2.8.1

Art. 37 Registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali

Le Parti adottano le necessarie misure per registrare e conservare, nel rispetto delle disposizioni nazionali sulla protezione dei dati personali o di altre norme e garanzie appropriate, i dati riguardanti l'identità e il profilo genetico (DNA) delle persone condannate per i reati configurati in conformità con la Convenzione (par. 1). Inoltre adottano le necessarie misure affinché i dati di cui al paragrafo 1 possano essere trasmessi all'autorità competente di un'altra Parte in conformità con le condizioni del proprio diritto nazionale e internazionale (par. 3). Le Parti dispongono della massima flessibilità per quanto concerne le modalità d'attuazione di tale disposizione177.

La legge del 20 giugno 2003178 sui profili del DNA, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, consente in maniera generalizzata di utilizzare l'analisi del DNA per far luce su un crimine o un delitto. La legge consente l'impiego dell'analisi del DNA per far luce su tutti i crimini e i delitti se tale metodo offre prospettive di successo. La legge si applica inoltre all'identificazione di persone sconosciute, scomparse o decedute.

Nell'ambito della cooperazione con Interpol ai sensi degli articoli 350 e 352 CP, l'Ufficio federale competente (fedpol) può trasmettere richieste estere di esame di profili di DNA e presentare richieste svizzere. La cooperazione internazionale presuppone che siano adempite le condizioni per il prelievo dei campioni e che sia garantita la possibilità di confrontare i profili di DNA. Secondo l'articolo 352 CP, lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP). I provvedimenti rogatoriali

177 178

6830

Cfr. n. 244 del rapporto esplicativo della Convenzione.

RS 363

di cui all'articolo 63 AIMP consentono dunque anche di trasmettere le cosiddette impronte genetiche ad altri Stati.

La legge sui profili del DNA si applica in linea di principio ai procedimenti penali retti dal diritto svizzero. Per quanto concerne i procedimenti penali ordinari, il CPP prevale sulla legge sui profili del DNA per quanto concerne il prelievo di campioni e l'analisi del DNA (art. 1a della legge sui profili del DNA e art. 259 CPP). Inoltre la legge sui profili del DNA disciplina l'utilizzo dei profili anche al di fuori del procedimento penale (art. 1 cpv. 1 lett. b e c della legge sui profili del DNA). Le analisi del DNA sono disciplinate agli articoli 255 segg. CCP. Per far luce su un crimine o su un delitto è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA dell'imputato, di altre persone, in particolare vittime o persone autorizzate ad accedere al luogo del reato, e di persone decedute (art. 255 CPP). D'altro canto è possibile allestire un profilo del DNA utilizzando il materiale biologico prelevato sul luogo o sull'oggetto del reato. Nella sentenza il giudice può disporre il prelievo di un campione e l'allestimento di un profilo del DNA di persone condannate a una pena detentiva superiore a un anno per aver commesso intenzionalmente un crimine, condannate per un crimine o delitto intenzionale contro la vita o l'integrità della persona o contro l'integrità sessuale oppure destinatarie di una misura terapeutica o l'internamento (art. 257 CPP).

Al momento della firma o al momento di depositare lo strumento di ratifica della Convenzione, al Segretario generale del Consiglio d'Europa vanno comunicati nome e indirizzo della sola autorità nazionale competente in materia (par. 2). In Svizzera l'autorità competente è l'Ufficio federale di polizia (fedpol)179.

L'ordinamento giuridico svizzero è conforme ai requisiti dell'articolo 36 della Convenzione.

2.9

Capitolo IX Cooperazione internazionale

2.9.1

Art. 38 Principi generali e misure di cooperazione internazionale

L'articolo 38 elenca i principi generali della cooperazione internazionale. Il paragrafo 1 impone alle Parti di cooperare nella misura più estesa possibile al fine di prevenire e combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuali commessi su minori (lett. a), di proteggere e assistere le vittime (lett. b) e di condurre indagini o procedimenti per i reati configurati in conformità con la Convenzione (lett. c).

Il paragrafo 2 ricalca l'articolo 11 capoversi 2 e 3 della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 15 marzo 2001 sulla posizione della vittima nel procedimento penale180. Tale articolo intende consentire alla vittima di sporgere denuncia alle autorità competenti dello Stato di residenza. Le autorità possono quindi avviare un procedimento se il diritto nazionale prevede tale possibilità. La denuncia può altresì essere trasmessa all'autorità competente nel territorio in cui è stato commesso 179 180

Art. 8 dell'ordinanza del 3 dic. 2004 sui profili del DNA, RS 363.1 Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 mar. 2001, sulla posizione della vittima nel procedimento penale, GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

6831

il reato, in conformità alle disposizioni in materia previste dagli strumenti di cooperazione applicabili tra gli Stati interessati.

Il paragrafo 3 consente alla Parte che subordina l'estradizione o l'assistenza giudiziaria in materia penale all'esistenza di un trattato di considerare la Convenzione come base legale per la mutua assistenza giudiziaria con una Parte con la quale non ha stipulato un tale trattato. Inutile tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa a ragione dell'esistenza delle convenzioni europee di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, del 1957 e del 1959, nonché i rispettivi protocolli addizionali, tale disposizione è interessante per via della possibilità offerta a Stati terzi di aderire alla Convenzione (cfr. art. 46). La Svizzera non necessita di trattati di cooperazione.

Infine, secondo il paragrafo 4 le Parti s'impegnano a integrare nei programmi di assistenza a beneficio di Stati terzi, per quanto opportuno, la prevenzione e la lotta allo sfruttamento e all'abuso sessuali commessi su minori. Numerosi Stati membri del Consiglio d'Europa portano avanti programmi di questo tipo su molteplici tematiche, quali il ripristino e il consolidamento dello stato di diritto, lo sviluppo delle istituzioni giudiziarie, la lotta contro la criminalità o l'assistenza tecnica per l'implementazione delle convenzioni internazionali. Alcuni programmi si svolgono in Paesi spesso confrontati al fenomeno dello sfruttamento e dell'abuso sessuali nei confronti dei minori.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell'articolo 38 della Convenzione.

2.10

Capitolo X Meccanismo di monitoraggio (art. 39­41)

L'introduzione di un meccanismo di monitoraggio efficace per garantire l'attuazione della Convenzione negli Stati contraenti costituisce un aspetto importante.

È previsto un Comitato delle Parti contraenti della Convenzione composto dei loro rappresentanti e convocato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa. La prima riunione si tiene entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione in seguito alla ratifica da parte del decimo firmatario. In seguito il Comitato si riunisce a richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario generale. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno (art. 39).

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Commissario dei diritti dell'uomo, il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) come pure altri comitati intergovernativi specifici del Consiglio d'Europa designano ciascuno un rappresentante per il Comitato delle Parti. Conformemente alle pertinenti regole del Consiglio d'Europa, i rappresentanti della società civile e in particolare delle organizzazioni non governative possono essere ammessi in veste di osservatori. I rappresentanti designati partecipano alle sedute del Comitato delle Parti senza diritto di voto (art. 40).

Il Comitato delle Parti vigila sull'attuazione della Convenzione. La procedura di valutazione dell'attuazione si fonda sulle norme procedurali del Comitato delle Parti.

La Convenzione non prevede dettami specifici sul meccanismo di monitoraggio.

Inoltre il Comitato agevola la raccolta, l'analisi e lo scambio d'informazioni, di esperienze e di buone pratiche fra gli Stati, al fine di potenziare la loro capacità di prevenire e combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuali commessi su minori.

6832

All'occorrenza il Comitato è altresì chiamato ad agevolare l'effettiva applicazione e attuazione della Convenzione, a esprimersi in merito a ogni questione inerente all'applicazione della Convenzione e ad agevolare lo scambio di informazioni (art. 41).

Il Comitato delle Parti ha approvato il proprio regolamento interno nell'ambito di una conferenza tenutasi nel settembre del 2011 e nel marzo del 2012. La vigilanza sull'attuazione della Convenzione di Lanzarote è suddivisa in cicli tematici. Ogni Parte è tenuta a compilare un pertinente questionario. Sulla base delle informazioni raccolte viene stilato un rapporto sul quale le Parti possono esprimersi. Il rapporto è trasmesso per conoscenza al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e in seguito pubblicato. Visite presso le Parti sono previste soltanto in casi eccezionali.

2.11

Capitolo XI Rapporto con altri strumenti internazionali (art. 42­43)

L'articolo 42 disciplina il rapporto con la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989181 sui diritti del fanciullo e con il suo Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000182 concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia. La Convenzione intende rafforzare la protezione prevista da tali strumenti, sviluppando e integrando gli standard da essi definiti.

Secondo l'articolo 43 la Convenzione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi (più estesi) derivanti da altri strumenti internazionali che disciplinano materie analoghe (par. 1). La cosiddetta clausola di disgiunzione («disconnection clause») al paragrafo 3 stabilisce che le Parti che sono membri dell'UE applicano, nelle loro reciproche relazioni, le norme della Comunità e dell'Unione europea disciplinanti tale particolare materia e applicabili nel caso di specie, senza pregiudizio dell'oggetto e dello scopo della Convenzione né della sua applicazione completa nei confronti delle altre Parti. Poiché la Svizzera non ha concluso alcun accordo bilaterale con la CE o con l'UE che la obblighi a procedere in tal senso, la clausola menzionata non produce alcun effetto giuridico.

2.12

Capitolo XII Emendamenti alla Convenzione (art. 44)

L'articolo 44 disciplina la procedura per emendare la Convenzione in analogia ad altre convenzioni del Consiglio d'Europa. La complessa procedura garantisce che la Convenzione sia sviluppata con la collaborazione di tutte le Parti e impedisce emendamenti inapplicabili che ne pregiudicherebbero la rilevanza.

181 182

RS 0.107 RS 0.107.2

6833

2.13

Capitolo XIII Clausole finali (art. 45­50)

Le clausole finali contemplano le consuete modalità per la firma e l'entrata in vigore (art. 45), l'adesione (art. 46), l'applicazione territoriale (art. 47), le riserve (art. 48), la denuncia (art. 49) e la notifica (art. 50) contenute in altre convenzioni del Consiglio d'Europa.

La Convenzione è aperta anche agli Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa e che non hanno partecipato alla sua elaborazione (art. 46): possono aderire alla Convenzione su invito del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Non sono ammesse riserve, ad eccezione di quelle espressamente previste (art. 48). La Convenzione può essere denunciata in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa (art. 49).

3

Spiegazioni in merito alla revisione del Codice penale, del Codice di procedura penale e del Codice penale militare183

L'attuazione della Convenzione di Lanzarote e l'adempimento (parziale) di due mozioni relative alla pornografia dura184 richiedono sia la revisione di singole disposizioni del Codice penale sia l'introduzione di nuove fattispecie penali, come pure alcuni adeguamenti del Codice di procedura penale. Sul tenore e la portata delle nuove disposizioni si vedano i commenti agli articoli 195 lettera a seconda parte del periodo D-CP (promovimento della prostituzione), 196 D-CP (atti sessuali con minori contro remunerazione, n. 2.6.2.2) e 197 D-CP (pornografia; cfr. n. 2.6.3.2 e 2.6.4.2) nonché agli articoli 5 CP (cfr. n. 2.6.8.2) e 97 capoverso 2 CP (cfr.

n. 2.7.4.2). I commenti agli articoli 28a CP nonché 172, 269 e 286 CPP figurano al numero 2.7.1.2.

Il CPM non prevede fattispecie corrispondenti agli articoli 195 e 197 D-CP. Non occorre quindi modificare il CPM. Conformemente all'articolo 8 CPM (applicazione del diritto penale ordinario), le persone soggette al diritto penale militare rimangono sottoposte al diritto penale ordinario per i reati non previsti nel CPM. Ciò vale anche per la nuova fattispecie dell'articolo 196 D-CP che, come nel caso dell'articolo 195, costituisce una forma di sfruttamento sessuale.

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale della Confederazione

Non è escluso che, a ragione delle nuove fattispecie penali, l'attuazione della Convenzione comporti un onere supplementare, ad esempio nell'ambito dell'assistenza giudiziaria. Tuttavia, dovrebbe essere possibile gestire tale onere nel quadro delle risorse finanziarie e umane disponibili.

183 184

Codice penale militare del 13 giugno 1927, RS 321.0 (CPM) 06.3170 Mo. Schweiger, Lotta alla cibercriminalità. Protezione dei fanciulli; 08.3609 Mo.

Fiala, Inasprimento delle sanzioni penali in materia di pedopornografia.

6834

Il previsto meccanismo di monitoraggio costituisce invece un nuovo compito permanente della Confederazione, che a partire dal 2014 comporterà per l'Ufficio federale di giustizia (UFG) un maggior fabbisogno di personale nella misura di un posto al 20­40 per cento.

4.2

Ripercussioni per i Cantoni

L'introduzione di nuove fattispecie penali e l'ampliamento di quelle esistenti può comportare un aggravio suppletivo per i Cantoni nell'ambito del procedimento penale e della giurisprudenza. Non v'è da attendersi un aumento sostanziale del numero di azioni penali e dovrebbe essere possibile far fronte ai casi penali supplementari dovuti alle nuove fattispecie ricorrendo alle risorse esistenti.

Allo stesso modo i Cantoni dovrebbero essere senz'altro in grado di sopportare gli eventuali oneri supplementari per la prevenzione dello sfruttamento e dell'abuso sessuali dei minori.

L'UFG funge da referente per le questioni in materia di assistenza giudiziaria e per le pertinenti informazioni.

5

Programma di legislatura

Il progetto è annunciato nel messaggio sul programma di legislatura 2011­2015185.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

La costituzionalità del decreto federale che approva la Convenzione di Lanzarote si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., che autorizza la Confederazione a concludere trattati internazionali. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. In virtù dell'articolo 166 capoverso 2 Cost., compete all'Assemblea federale approvare i trattati internazionali.

Sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali indenunciabili di durata indeterminata che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale oppure comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione delle quali è necessaria l'emanazione di leggi federali186. La presente Convenzione è di durata indeterminata, può essere denunciata in ogni momento e non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. L'adesione richiede tuttavia alcune modifiche del Codice penale. Il decreto di approvazione sottostà pertanto a referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

Il disegno di legge si fonda sugli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 Cost.

185 186

FF 2012 305 segg. (Obiettivo 15, Altri oggetti).

Art. 141 cpv. 1 lett. d Cost.

6835

6.2

Forma dell'atto

In virtù dell'articolo 141a capoverso 2 Cost., se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà a referendum facoltativo, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato.

Le disposizioni legali proposte nel disegno attuano la Convenzione di Lanzarote e risultano direttamente dagli obblighi che ne discendono. Il disegno di attuazione della Convenzione può dunque essere integrato nel decreto di approvazione.

6836