Legge federale sul fondo per l'acquisto dell'aereo da combattimento Gripen

Disegno

(Legge sul Fondo Gripen) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 60 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 20122, decreta: Art. 1

Fondo

Per l'acquisto dell'aereo da combattimento Gripen è creato un fondo speciale (Fondo Gripen) secondo l'articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20053 sulle finanze della Confederazione.

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Il Fondo Gripen non ha personalità giuridica e tiene una contabilità propria.

Art. 2

Conferimenti e trasferimento di crediti

Il Fondo Gripen è alimentato con conferimenti a carico del credito a preventivo «Conferimento al Fondo Gripen» (spese d'armamento).

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2 Mediante i decreti concernenti il preventivo e le sue aggiunte, il Consiglio federale può essere autorizzato ad aumentare il credito «Conferimento al Fondo Gripen» a carico dei seguenti crediti (trasferimento di crediti):

a.

Difesa: 1. credito di spesa «Materiale d'armamento», 2. credito di spesa «Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)», 3. credito di spesa «Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto (PCPA)»;

b.

armasuisse Immobili: credito d'investimento «Investimenti materiali e immateriali, scorte» (preventivo globale).

Il credito «Conferimento al Fondo Gripen» può inoltre essere incrementato, mediante i decreti concernenti le aggiunte al preventivo, con entrate supplementari non preventivate derivanti dalla liquidazione di materiale e immobili dell'esercito.

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RS 101 FF 2012 8145 RS 611.0

2012-1820

8199

Legge sul Fondo Gripen

Art. 3

Gestione e prelievi

La gestione del Fondo Gripen spetta al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

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2

Il DDPS è autorizzato a effettuare pagamenti a carico del Fondo Gripen.

Art. 4

Contabilità del Fondo, indebitamento e remunerazione

Le risorse del Fondo Gripen sono investite dall'Amministrazione federale delle finanze. Nel consuntivo della Confederazione sono iscritte a bilancio nel capitale proprio.

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2

Il Fondo Gripen non può indebitarsi.

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Le risorse del Fondo non fruttano interessi.

Il conto del Fondo Gripen è verificato annualmente dal Controllo federale delle finanze.

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Art. 5

Rendiconto

Un allegato del consuntivo della Confederazione riferisce in dettaglio sui conferimenti e sui prelievi nonché sullo stato patrimoniale del Fondo.

Art. 6

Scioglimento

Il Fondo Gripen è sciolto non appena l'acquisto del Gripen è ultimato. Le risorse residue sono esposte come ricavi nel conto economico della Confederazione.

Art. 7

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

La presente legge ha effetto sino allo scioglimento del Fondo Gripen, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2024.

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