12.093 Messaggio concernente la proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale del 30 novembre 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale sulla proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2012-1605

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Compendio Con il presente messaggio, il Consiglio federale chiede di prorogare la partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale. Il messaggio chiede anche di affidare al Consiglio federale la competenza di decidere in futuro, d'intesa con la Banca nazionale svizzera (BNS), in merito a eventuali ulteriori proroghe degli Accordi generali di credito.

Situazione iniziale Gli Accordi generali di credito (AGC) permettono al Fondo monetario internazionale (FMI) di disporre di 17 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP) (24,3 mia. fr.)

in caso di mancanza di liquidità. Gli AGC, istituiti nel 1962, sono conclusi di volta in volta per una durata di cinque anni.

Gli AGC, il cui volume e la cui cerchia di partecipanti sono limitati, sono strettamente correlati ai Nuovi accordi di credito (NAC).

La struttura dei NAC è configurata su quella degli AGC, ma esistono anche vincoli di natura finanziaria: i prestiti concessi in virtù di una delle due facilitazioni creditizie inducono automaticamente una riduzione di pari importo degli impegni finanziabili per il tramite dell'altra facilitazione. La linea di credito più elevata concessa nell'ambito dei NAC, rappresenta dunque ­ indipendentemente dagli AGC ­ la linea di credito massima di ogni partecipante.

L'importo massimo garantito dalla Svizzera in virtù dei soli NAC o dei due accordi di credito ammonta a 10 905 milioni di DSP (15 600 mio. fr.). Dalla proroga degli AGC non risulta pertanto alcun impegno che vada al di là dei NAC.

Finora gli AGC sono stati attivati dieci vote, l'ultima volta nel 1998. Quel medesimo anno sono stati attivati per la prima volta i NAC iniziali, allora appena entrati in vigore. I NAC modificati sono entrati in vigore nel marzo del 2011; essi sono stati attivati interamente nell'aprile del 2011 e da allora il FMI vi ricorre costantemente.

A fine settembre 2012 il FMI aveva sollecitato a titolo di credito oltre l'11 per cento delle garanzie di credito dei NAC modificati. Il Consiglio federale è convinto che motivi di politica monetaria giustificheranno anche in futuro gli AGC, nonostante questi abbiano minore importanza in termini di volume rispetto ai NAC.

Fin dagli anni Sessanta la collaborazione connessa agli AGC in seno al Gruppo dei Dieci è stata di importanza centrale
per la politica finanziaria e monetaria internazionale della Svizzera. Pur non essendo più attivo, il Gruppo dei Dieci riunisce tuttora i più importanti Paesi creditori del mondo, che hanno la responsabilità principale del buon funzionamento del sistema finanziario internazionale. In quanto membro del Gruppo dei Dieci, la Svizzera può partecipare ai gruppi di lavoro di altre organizzazioni internazionali importanti sul piano della politica finanziaria, come i gruppi di lavoro determinanti dell'OCSE, il Comitato per la vigilanza finanziaria della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) o il Financial Stability Board (FSB). Un ritiro del nostro Paese dagli AGC potrebbe anche essere interpre-

8460

tato come un segnale politico della volontà della Svizzera di ritirarsi dagli organismi finanziari internazionali.

Contenuto del disegno L'ultima volta gli AGC sono stati prorogati nel 2008. Essi giungeranno pertanto a termine nel 2013. Con il presente messaggio, il Consiglio federale chiede di prorogare la partecipazione della Svizzera agli AGC. Se la Svizzera proroga la sua partecipazione agli AGC, come istituzione partecipante, la BNS sarà obbligata a mettere a disposizione facilità di 1020 milioni di DSP (circa 1460 mio. fr.), dal 26 dicembre 2013 fino al 25 dicembre 2018. In virtù del presente disegno di decreto, il Consiglio federale propone di assumere in futuro la competenza di prorogare gli AGC d'intesa con la BNS. In questa maniera, la normativa sugli AGC sarebbe posta in sintonia con quella sui NAC. Il Consiglio federale informerà regolarmente le Camere federali sulla partecipazione della Svizzera agli AGC.

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Messaggio 1

Gli Accordi generali di credito (AGC) come rete di sicurezza del sistema monetario internazionale

1.1

Genesi e sviluppo degli AGC e adesione della Svizzera

Gli Accordi generali di credito (AGC, RU 1984 847) sono stati conclusi nel 1962 per rafforzare la posizione finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI) con una possibilità supplementare di rifinanziamento in un contesto marcato da una forte instabilità monetaria. All'epoca le autorità monetarie temevano che con il passaggio dei principali Paesi industrializzati alla libera convertibilità delle monete, movimenti bruschi e rapidi di capitali potessero causare problemi nella bilancia dei pagamenti di uno o più di questi Paesi e che le riserve monetarie di questi ultimi non bastassero per sostenere il corso dei cambi, allora stabile. La conclusione degli AGC fu motivata in particolare dai ripetuti problemi nella bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti, il cui dollaro era vincolato all'oro con una parità fissa. Per prevenire una grave crisi del sistema monetario internazionale, con gli AGC furono cumulate le risorse finanziarie alle quali il FMI poteva attingere in caso di bisogno. Non era allora sensato procedere a un rialzo generale delle quote (quote di capitale dei Paesi membri del FMI), perché numerose monete non erano ancora convertibili e perché le riserve di monete forti liberamente utilizzabili non erano aumentate nella proporzione desiderata.

Per questa ragione, dieci dei Paesi più industrializzati si sono impegnati, nell'ambito degli AGC, a mettere a disposizione del FMI una somma di 6 miliardi di dollari in valute convertibili qualora la stabilità del sistema monetario internazionale fosse stata in pericolo e al Fondo monetario venissero a mancare le risorse. Si è tenuto conto del potenziale economico e della capacità finanziaria degli Stati per scegliere i partecipanti e stabilire le loro quote rispettive. I partecipanti originari agli AGC erano il Belgio, la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, l'Italia, il Giappone, il Canada, i Paesi Bassi, la Svezia e gli Stati Uniti. In seguito questi Paesi hanno formato il Gruppo dei Dieci, divenuto un importante organo internazionale per la cooperazione in materia di politica monetaria e finanziaria. La Svizzera ha partecipato agli AGC nell'ambito di un accordo d'associazione dal 1964 al 1983. Nel 1983 è diventata membro a pieno titolo degli AGC e pertanto anche del Gruppo dei Dieci.

1.2

Importanza degli AGC

Nei primi anni gli AGC sono stati attivati in tutto nove volte in favore dei Paesi membri. I mezzi sono stati impiegati per prestiti a Gran Bretagna (1964, 1965, 1967, 1969, 1976), Francia (1968, 1969), Italia (1977) e Stati Uniti (1978). All'inizio degli anni Settanta, dopo il passaggio dei Paesi industrializzati a un sistema di tassi di cambio molto più flessibile, la domanda di prestiti si è fortemente ridotta. Perciò, fino al 1983, l'importo che il FMI poteva attivare nell'ambito degli AGC non è stato più aumentato.

8462

La situazione è cambiata decisamente all'inizio degli anni Ottanta, con lo scoppio della crisi del debito in una serie di Paesi in via di sviluppo. Questa crisi ha provocato un impiego estensivo delle risorse del FMI, che ha avuto come conseguenza la drastica diminuzione dei fondi disponibili. Oltre a un aumento delle quote di partecipazione del Fondo monetario, il Gruppo dei Dieci e il FMI hanno deciso, nel 1983, un incremento sostanziale degli AGC a 17 miliardi di DSP (24,3 mia. fr.1) e l'estensione della concessione di credito a Paesi al di fuori del Gruppo dei Dieci.

Dalla revisione del 1983 gli AGC sono stati prorogati senza modifiche nel 1987, 1992, 1997, 2003 e 2008.

1.3

Dagli AGC ai Nuovi accordi di credito (NAC) del FMI

Dopo la grave crisi monetaria che ha investito il Messico alla fine del 1994 e in piena liberalizzazione dei mercati finanziari internazionali a livello mondiale, si è temuto che per far fronte alle crisi finanziarie internazionali sarebbero occorsi mezzi più ingenti. Il forte aumento dei flussi internazionali dei capitali comportava un rischio di crisi del sistema finanziario internazionale più elevato. L'importo dei crediti scoperti del FMI ha conosciuto un nuovo incremento e ha raggiunto punte massime durante la crisi del 1997 nei Paesi asiatici.

Su iniziativa dei G7, nel novembre 1998, il FMI, il Gruppo dei Dieci e un certo numero di altri Stati hanno raggiunto un'intesa per creare ­ a complemento degli AGC ­ i cosiddetti Nuovi accordi di credito (NAC; RU 2002 3614). I NAC hanno permesso di raddoppiare a 34 miliardi di DSP l'importo a disposizione per gli AGC.

Sulla scia della crisi finanziaria mondiale e dato che la situazione era peggiorata in particolare nei Paesi emergenti, i Paesi membri hanno deciso nel 2009 una serie di misure volte ad accrescere le risorse del FMI. Tali misure comprendevano linee bilaterali di credito, l'estensione dei NAC e l'aumento delle risorse ordinarie del FMI (quote). L'aumento delle risorse del FMI era finalizzato a sostenere i Paesi membri anche nel caso che la recessione perdurasse e a impedire un collasso del sistema finanziario globale.

In una prima fase il FMI ha concordato linee bilaterali di credito limitate nel tempo per un importo di 250 miliardi di dollari americani, che avrebbero dovuto essere sostituite con un'estensione permanente dei NAC in quanto strumento di riassicurazione. La Svizzera ha deciso di partecipare a queste linee di credito bilaterali temporanee con 10 miliardi di dollari americani (aiuto speciale al FMI, FF 2011 2671). Si veda al riguardo il numero 2.1.

Nel corso della sua sessione primaverile del 2011 l'Assemblea federale ha approvato l'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito del FMI (RS 0.941.16). A seguito di questa approvazione l'aiuto speciale al FMI non è stato più attivato. Con la riforma dei NAC le risorse per la riassicurazione del FMI, che possono essere utilizzate solo in caso di crisi sistemiche, sono state aumentate da 34 miliardi di DSP (48,6 mia. fr.) a complessivi 370 miliardi di DSP (530 mia. fr.). La riforma dei NAC ha pure comportato un'agevolazione del loro meccanismo di attivazione e un allar1

Tutti i dati in franchi sono valori arrotondati e poggiano sul corso del cambio a fine ottobre 2012 di 1 DSP = 1.430 franchi.

8463

gamento della cerchia dei Paesi partecipanti a 13 nuovi Stati, perlopiù Paesi emergenti. I NAC riveduti sono entrati in vigore l'11 marzo 2011 e sono stati attivati il 1° aprile 2011. Essi prevedono una partecipazione massima della BNS pari a 10,9 miliardi di DSP (15,6 mia. fr.). I partecipanti ai NAC riveduti sono i membri degli AGC ai quali si aggiungono ora ulteriori 28 Paesi e istituzioni statali.

La prima verifica dei NAC riveduti è stata conclusa il 16 dicembre 2011. In tal ambito è stato deciso il cosiddetto «rollback», che porterà a una diminuzione delle risorse dei NAC da 370 miliardi di DSP a 182,4 miliardi di DSP quando il previsto aumento delle quote del FMI entrerà in vigore; il volume di risorse messe a disposizione dalla Svizzera diminuirà quindi da circa 15,6 miliardi di franchi (10,9 mia.

DSP) a circa 7,9 miliardi di franchi (5,5 mia. DSP).

1.4

Rapporti tra gli AGC e i NAC

L'importo del prestito promesso nell'ambito dei NAC, che si applicano parallelamente agli AGC, corrisponde all'impegno finanziario massimo di tutti i partecipanti in virtù dei due accordi. La priorità va all'attivazione dei NAC. Gli AGC possono essere attivati soltanto quando un membro del Gruppo dei Dieci ha bisogno di risorse o quando i partecipanti ai NAC non raggiungono un accordo.

In caso di proroga della partecipazione agli AGC, l'impegno finanziario massimo della Svizzera resterebbe invariato, poiché la linea di credito concessa nell'ambito dei NAC costituisce un limite massimo indipendentemente da una sua partecipazione agli AGC. Anche se la Svizzera non prorogasse la sua partecipazione agli AGC, la linea di credito complessiva in virtù dei NAC di 10,9 miliardi di DSP (5,5 mia. DSP ad avvenuta attuazione della riforma delle quote) sussisterebbe per la durata di questi accordi. La decisione di prorogare la partecipazione della Svizzera ai NAC spetta, dall'introduzione degli stessi, al Consiglio federale d'intesa con la BNS (FF 1997 III 865).

1.5

Recenti attivazioni degli AGC e dei NAC

Ogni attivazione degli AGC e dei NAC deve essere autorizzata dal Comitato esecutivo del FMI. Se i partecipanti agli AGC ­ i membri del Gruppo dei Dieci ­ acconsentono, la direzione del FMI sottopone al Comitato esecutivo una proposta di richiesta di fondi. L'ultima volta il FMI è ricorso agli AGC nel 1998, quando nel corso di una serie di perturbazioni dei mercati finanziari la Russia e il Brasile hanno attraversato gravi crisi monetarie. Nel luglio 1998, la direzione del FMI si è rivolta ai Paesi del Gruppo dei Dieci per chiedere un prestito di 6,3 miliardi di DSP in virtù degli AGC. È così stato finanziato un programma di riforma e d'adattamento per la Russia sostenuto dal FMI. Data l'attuazione soddisfacente del programma, alla Russia è stata versata solo la prima parte dei crediti accordati previsti. Il FMI ha utilizzato soltanto 1,4 miliardi di DSP degli AGC. I mezzi finanziari sono stati rimborsati agli Stati partecipanti nel marzo 1999.

I NAC iniziali sono stati attivati per la prima volta nel dicembre 1998 ­ poco dopo la loro entrata in vigore ­ per finanziare l'accordo di assistenza del Fondo monetario con il Brasile. I partecipanti ai NAC hanno accolto la richiesta della direzione del FMI per la concessione di un prestito di 9,1 miliardi di DSP, di cui 2,9 miliardi sono 8464

serviti a finanziare la prima rata del prestito al Brasile. Grazie all'aumento delle quote entrato in vigore nel frattempo, il FMI ha potuto effettuare gli altri pagamenti parziali utilizzando le proprie risorse ordinarie. Nel marzo 1999 il FMI ha rimborsato ai partecipanti ai NAC i mezzi finanziari da loro forniti.

I NAC ­ e per la prima volta anche gli AGC ­ sono così stati attivati a favore di Paesi non partecipanti. Il fabbisogno di crediti dovuto alle crisi finanziarie successive, cessate provvisoriamente dopo la crisi dell'Argentina a fine 2001, ha potuto essere coperto dal FMI con risorse proprie.

Dopo la loro entrata in vigore nel marzo del 2011 i NAC riveduti ­ che vengono attivati in maniera generale e non più per casi specifici ­ sono stati attivati interamente per un periodo di sei mesi. Ciò è avvenuto nell'aprile 2011. Da allora l'attivazione è stata confermata di volta in volta ogni sei mesi. Le risorse dei NAC riveduti sono divenute essenziali per il FMI. Attualmente i nuovi crediti sono finanziati con le risorse provenienti dai NAC e con quelle provenienti dalle quote secondo un rapporto di 3 a 1. A fine settembre 2012 il FMI aveva erogato crediti per 41,9 miliardi di DSP provenienti dai NAC.

2

Linee di credito bilaterali e aumento delle quote

Come esposto nel numero 1.3, nel 2009 nel quadro delle misure volte ad accrescere le risorse del FMI i Paesi membri hanno deciso ­ oltre all'estensione degli accordi multilaterali di credito ­ il ricorso a linee di credito bilaterali e un aumento delle risorse ordinarie (quote).

2.1

Linee di credito bilaterali

Nella prima fase delle misure concordate nel 2009 il FMI ha deciso di ricorrere a linee di credito bilaterali limitate nel tempo, per un importo di 250 miliardi di dollari americani, che avrebbero dovuto essere sostituite con un'estensione permanente dei NAC in quanto strumento di riassicurazione. La Svizzera ha deciso di partecipare a queste linee di credito bilaterali temporanee con 10 miliardi di dollari americani (aiuto speciale al FMI, FF 2011 2671). Questa linea di credito non è stata attivata in seguito all'entrata in vigore dei NAC riveduti.

Alla crisi finanziaria globale ha fatto seguito nel 2010 un inasprimento della crisi nella zona euro. Ciò ha reso necessaria un'azione concertata a livello internazionale per impedire nella misura del possibile un contagio di altre regioni e una destabilizzazione del sistema monetario e finanziario globale. Successivamente, a partire dall'aprile 2012, diversi Stati membri si sono impegnati nell'ambito di accordi bilaterali a fornire al FMI risorse supplementari fino a complessivi 461 miliardi di dollari americani. Con riserva dell'approvazione da parte delle Camere federali, la Svizzera ha previsto di concedere al FMI una linea di credito bilaterale per un importo massimo di 10 miliardi di dollari americani. Il Consiglio federale ha licenziato il relativo messaggio all'attenzione delle Camere federali il 4 luglio 2012 (credito quadro per la continuazione dell'aiuto monetario, FF 2012 6429). Queste risorse completano il dispositivo di crisi del FMI. Diversamente dall'aiuto speciale del 2011, in questo caso non esiste una correlazione diretta con gli AGC e i NAC.

8465

2.2

Aumento delle quote

Il piano di misure del 2009 prevedeva altresì che la revisione ordinaria delle quote (la cosiddetta «14a verifica generale delle quote») fosse anticipata di due anni per incrementare le risorse ordinarie del FMI di 237,4 miliari di DSP. L'aumento delle quote FMI è stato approvato nel dicembre 2010 nel quadro della riforma delle quote e della governance del FMI.

Complessivamente la somma delle quote è stata raddoppiata dagli attuali 238,4 miliardi di DSP (341 mia. fr.) a 476,8 miliardi di DSP (682 mia. fr.). La riforma delle quote comporta per la Svizzera un aumento della sua quota a 5771,1 milioni di DSP (8256 mio. fr.). Dato che la globalizzazione e la ridistribuzione delle quote determinano un cambiamento dei pesi relativi dei Paesi membri del FMI, la quota della Svizzera rispetto alla somma totale delle quote scende dall'1,451 all'1,210 per cento. Le Camere federali hanno approvato la riforma il 14 giugno 2012 (decreto federale del 14 giugno 2012 che approva la riforma delle quote e della governance del Fondo monetario internazionale, FF 2011 8083).

Il piano di misure del 2009 prevedeva infine anche l'assegnazione ai Paesi membri di diritti speciali di prelievo per un volume di 250 miliardi di dollari americani.

Questa misura, che è importante soprattutto per i Paesi più poveri, è già stata attuata nel 2009.

3

L'interesse della Svizzera alla proroga della partecipazione agli AGC

Il Consiglio esecutivo del FMI ha approvato a metà novembre 2012 una proroga degli AGC per un periodo di altri 5 anni a partire dal 27 dicembre 2013. Secondo l'accordo sugli AGC, ogni Stato partecipante può notificare al FMI, sei mesi prima della scadenza del periodo di validità degli AGC, ossia entro il 26 giugno 2013, il suo proposito di ritirare l'adesione (FF 1983 II 1358). La Svizzera ha tuttavia interesse a partecipare ulteriormente agli AGC malgrado la loro importanza finanziaria sia diminuita. Gli AGC conservano in particolare la loro importanza politica come elemento originario dell'architettura multilaterale di prevenzione delle crisi finanziarie. Con la sua importante piazza finanziaria, una valuta propria e i suoi stretti legami con l'economia mondiale, la Svizzera è particolarmente interessata a impegnarsi a favore di un sistema monetario internazionale stabile. Gli AGC le consentono di continuare a contribuire assieme ai principali Paesi industrializzati al mantenimento di condizioni quadro stabili.

Come illustrato al numero 1.4, in caso di proroga della partecipazione agli AGC l'impegno finanziario della Svizzera resterebbe invariato. Per tutti i partecipanti vale che l'importo del prestito promesso nell'ambito dei NAC, che si applicano parallelamente agli AGC, corrisponde all'impegno finanziario massimo in virtù di entrambi gli accordi. Anche se la Svizzera non prorogasse la sua partecipazione agli AGC, la linea di credito complessiva in virtù dei NAC di 10 905 milioni di DSP sussisterebbe per la durata di questi accordi.

Per la Svizzera la partecipazione agli AGC non significava solamente mettere a disposizione fondi in caso d'urgenza. Per il nostro Paese contava anzitutto proseguire la collaborazione con il Gruppo dei Dieci, che dipende dalla sua partecipazione 8466

agli AGC. Pur non essendo più attivo, il Gruppo dei Dieci riunisce tuttora i più importanti Paesi creditori del mondo, che hanno la responsabilità principale del buon funzionamento del sistema monetario internazionale.

In quanto membro del Gruppo dei Dieci, la Svizzera può partecipare ai gruppi di lavoro di altre organizzazioni internazionali, circostanza che le ha permesso di conquistare la sua attuale posizione a livello internazionale e di compartecipare ai lavori per il rafforzamento del sistema finanziario internazionale. Si tratta di diversi gruppi di lavoro dell'OCSE che si occupano di questioni inerenti alla politica finanziaria e monetaria, come pure di bilance dei pagamenti. La BNS partecipa presso la Banca dei regolamenti internazionali (BRI) a Basilea alle riunioni dei governatori delle banche centrali e di diversi gruppi specializzati. Uno dei gruppi specializzati più importanti è il Comitato sulla sorveglianza bancaria, che migliora e coordina a livello internazionale le esigenze e le regolamentazioni bancarie. Oltre alla BNS, siede in questo Comitato anche la FINMA. Lo statuto di membro del Gruppo dei Dieci, legato alla partecipazione agli AGC, ha consentito altresì alla Svizzera di entrare a far parte del Financial Stability Board (FSB). Questa adesione le ha dato la possibilità di partecipare attivamente al dialogo internazionale sulle questioni relative alla stabilità, come pure sulla regolazione e vigilanza dei mercati finanziari.

Un ritiro del nostro Paese dagli AGC potrebbe anche essere interpretato come un segnale politico della volontà della Svizzera di ritirarsi dagli organismi finanziari internazionali.

4

Organizzazione della partecipazione svizzera agli AGC

Il decreto del Consiglio federale del 4 aprile 1984 sull'adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale (FF 1984 II 1086) disciplina le modalità della cooperazione tra la BNS, che agisce come istituzione partecipante agli AGC, e i servizi federali interessati. Questa regolamentazione si è affermata validamente e va mantenuta.

5

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Poiché la BNS è l'istituzione partecipante agli AGC e non gode di alcuna garanzia da parte della Confederazione per eventuali prestiti accordati al FMI nell'ambito degli AGC, la Confederazione non ha alcun obbligo finanziario. La collaborazione tra la Confederazione e la BNS per la partecipazione agli AGC continuerà ad essere assicurata dal personale attuale.

8467

6

Programma di legislatura

Il presente disegno è stato annunciato nel messaggio del 25 gennaio 20122 sul programma di legislatura 2011­2015 e nel decreto federale del 15 giugno 20123 sul programma di legislatura 2011­2015.

7

Costituzionalità e legalità

In virtù dell'articolo 54 della Costituzione federale (competenze in materia di affari esteri), la Confederazione ha la competenza di concludere (e quindi anche di prorogare) trattati internazionali. Conformemente all'articolo 166 capoverso 2 Cost.

l'Assemblea federale approva i trattati internazionali la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale. Il presente decreto federale si fonda inoltre sull'articolo 99 Cost. che reca le disposizioni monetarie. Questa disposizione è determinante come base costituzionale, perché la BNS finanzia i crediti concessi nell'ambito degli AGC ed è contemporaneamente istituzione partecipante. Il compito di partecipare alla cooperazione monetaria internazionale è fissato nell'articolo 5 capoverso 3 della legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera (RS 951.11). Nel messaggio del 21 maggio 2003 relativo alla legge federale sull'aiuto monetario internazionale (FF 2003 4144) è esplicitato che la partecipazione della Svizzera agli AGC non comporta obblighi finanziari per la Confederazione.

Sinora le modifiche degli accordi sono state sottoposte di volta in volta all'Assemblea federale per approvazione. Tenendo conto della diminuzione dell'importanza degli AGC, della situazione giuridica descritta e fondandosi sulla regolamentazione vigente in materia di partecipazione della Svizzera ai NAC, oltre all'approvazione della proroga per il prossimo periodo, il presente disegno di decreto prevede di affidare d'ora in poi al Consiglio federale la competenza di decidere in merito alla proroga della partecipazione della Svizzera agli AGC.

L'articolo 1 capoverso 1 del presente disegno di decreto approva la proroga in questione. Il capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a decidere in futuro in merito alla proroga o al ritiro della partecipazione della Svizzera agli AGC. Una tale decisione è adottata di volta in volta prima della scadenza del periodo di validità contrattuale degli AGC e d'intesa con la BNS in quanto istituzione partecipante.

Questa procedura corrisponde alla regolamentazione applicabile ai NAC, approvata dal Parlamento in occasione dell'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale (RU 2011 2305).

Un'eventuale proroga della partecipazione mediante un decreto del Consiglio
federale presuppone che la base degli accordi non subisca modifiche sostanziali.

Nell'ipotesi che dovessero essere decise delle modifiche sostanziali ­ in particolare modifiche che accrescerebbero in modo determinante gli impegni finanziari della BNS ­ un'ulteriore proroga della partecipazione agli AGC dovrebbe essere sottoposta di nuovo alle Camere federali per approvazione.

Questa soluzione s'impone anche a causa dei tempi troppo brevi previsti nel paragrafo 19 lettera b degli AGC. Gli Stati membri dispongono di soli sei mesi per notificare la loro intenzione di prorogare e, eventualmente, ritirare la loro partecipa2 3

FF 2012 305, in particolare pagg. 372 e 430.

FF 2012 6413, in particolare 6416.

8468

zione. Come già illustrato nel messaggio concernente l'adesione agli AGC (FF 1983 II 1333), questo termine non è sempre sufficiente per elaborare un messaggio e per permettere alle Camere di pronunciarsi. L'articolo 1 capoverso 2 del presente disegno di decreto prevede tuttavia che il Consiglio federale informi le Camere federali.

Come tutte le proroghe precedenti anche il presente decreto di approvazione proposto non sottostà a referendum facoltativo in materia di trattati internazionali secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. poiché gli AGC non hanno durata indeterminata e non sono indenunciabili. Non prevedono inoltre l'adesione a un'organizzazione internazionale, non comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto e la loro attuazione non richiede l'emanazione di leggi federali.

8469

Allegato

Partecipanti agli Accordi generali di credito e rispettive quote Partecipante

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Banca centrale svedese Banca centrale tedesca Banca nazionale svizzera Belgio Canada Francia Giappone Gran Bretagna Italia Paesi Bassi Stati Uniti Totale

In mio. DSP

In %

382,5 2 380 1 020 595 892,5 1 700 2 125 1 700 1 105 850 4 250

2,25 14 6 3,5 5,25 10 12,5 10 6,5 5 25

17 000

100

Partecipanti attuali ai Nuovi accordi di credito e rispettive quote Partecipante

In mio. DSP

In %

1.

Arabia Saudita

11 126

3,0

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Australia Austria Autorità monetaria di Hong Kong Banca centrale cilena Banca centrale israeliana Banca centrale messicana Banca centrale svedese Banca centrale tedesca Banca nazionale danese Banca nazionale polacca Banca nazionale svizzera Belgio

4 370 3 579 340 1 360 500 4 995 4 440 25 371 3 208 2 530 10 905 7 862

1,2 1,0 0,1 0,4 0,1 1,4 1,2 6,9 0,9 0,7 2,9 2,1

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Brasile Canada Cina Cipro Filippine Finlandia

8 741 7 624 31 217 340 340 2 232

2,4 2,1 8,4 0,1 0,1 0,6

8470

Partecipante

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Francia Giappone Grecia India Irlanda* Italia Kuwait Lussemburgo Malaysia Norvegia Nuova Zelanda Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Repubblica di Corea Russia Singapore Spagna Stati Uniti d'America Sudafrica Thailandia Totale

In mio. DSP

In %

18 657 65 953 1 655 8 741 1 886 13 578 341 971 340 3 871 624 9 044 1 542 18 657 6 583 8 741 1 277 6 702 69 074 340 340

5,0 17,8 0,4 2,4 0,5 3,7 0,1 0,3 0,1 1,0 0,2 2,4 0,4 5,0 1,8 2,4 0,3 1,8 18,7 0,1 0,1

369 997

100

8471

8472