Decisione concernente le zone LS-T per alianti del 25 maggio 2012

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (UFAC)

Oggetto:

Attualmente sono delimitate nel complesso dodici zone LS-T per alianti. Si tratta di zone temporaneamente riservate (Temporary Segregated Area, TSA), in cui sono ammessi tutti i tipi di alianti e vietati altri velivoli. La Federazione svizzera di volo a vela ha inoltrato la richiesta di rendere disponibili le zone LS-T per alianti ai voli VFR in generale. Le zone LS-T per alianti dovranno essere delimitate in futuro come zone TRA (Temporary Reservated Area). In questo modo si consente a terzi di attraversarle previa autorizzazione rilasciata dal controllo della navigazione aerea.

Basi giuridiche:

Secondo gli articoli 8a e 40 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. Il manuale della pianificazione dello spazio aereo di Eurocontrol1 oltre alle zone TSA (Temporary Segregated Areas; TSA) prevede anche zone TRA (Temporary Reserved Areas; TRA)2 quale strumento per la gestione dello spazio aereo, le quali, contrariamene alle zone TSA, possono essere attraversate da terzi previa autorizzazione rilasciata dal controllo della navigazione aerea.

In virtù dell'articolo 8a capoverso 2 LNA, i ricorsi contro le decisioni dell'UFAC in merito alla struttura dello spazio aereo non hanno effetto sospensivo.

Contenuto della decisione:

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1. Le zone LS-T per alianti (LS-T 70 Schaffhausen North, LS-T 71 Schaffhausen South, LS-T 72 Bohlhof, LS-T 73 Winterthur West, LS-T 74 Winterthur East, LS-T 75 Dittingen West, LS-T 76 Dittingen East, LS-T 77 Albis, LS-T 78 Bachtel West, LS-T 79 Bachtel East, LS-T 80 Vallorbe e LS-T 81 Le Brassus) non sono più considerate zone TSA (Temporary Segregated Area), bensì zone TRA (Temporary Reserved Areas).

Eurocontrol Manual for Airspace Planning, Edition 2.0.

Eurocontrol Manual for Airspace Planning, § 1.2.3.4.

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2. Alle zone LS-T per alianti sono applicate le seguenti regole di utilizzazione: 2.1 All'interno di una zona LS-T per alianti attivata valgono le regole stabilite per la classe di spazio aereo ECHO.

2.2 Gli utenti dello spazio aereo sono obbligati a sintonizzarsi sulla frequenza indicata (volo a vela) oppure a instaurare una radiocomunicazione bidirezionale con il servizio ATS designato (volo a motore).

2.3 I voli VFR con velivoli a motore possono attraversare la zona LS-T per alianti previa autorizzazione del servizio ATS; all'entrata essi ricevono informazioni sulla zona attivata e sul traffico di volo a vela in atto, ma nessuna specifica «traffic information».

2.4 Non sono consentiti voli IFR.

3. La presente modifica entra in vigore il 31 maggio 2012.

Le relative annotazioni nel Manuale d'informazione aeronautica (AIP, ENR 5.5) e nella Guida VFR (RAC 6-1 § 5.3) sono adeguate mediante amendement il 31 maggio 2012 e costituiscono parte integrante della presente decisione.

4. La presente decisione è notificata alle Forze aeree, a Skyguide e a tutte le parti interpellate che hanno presentato un parere, ed è pubblicata nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano.

Destinatari:

La presente modifica dello spazio aereo della Svizzera interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o che vi svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, in tal modo, sulla sicurezza del traffico aereo.

Deposito pubblico:

La decisione viene notificata tramite pubblicazione nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Inoltre può essere richiesta per scritto all'UFAC, Divisone Sicurezza delle Infrastrutture.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14; a partire dal 1° luglio 2012 Casella postale, 9023 San Gallo.

Il giorno di ricorso inizia il giorno successivo alla notifica in caso di notifica personale alle parti e il giorno successivo alla pubblicazione in caso di pubblicazione su un bollettino ufficiale.

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Il ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale e deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

19 giugno 2012

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Peter Müller

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