Termine di referendum: 7 aprile 2013

Decreto federale che approva la decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (modifica dell'allegato III dell'Accordo, reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) e la traspone nel diritto svizzero (legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate) del 14 dicembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 aprile 20122, decreta: Art. 1 La decisione n. 2/2011 del 30 settembre 20113 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'articolo 14 dell'Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, che modifica l'allegato III dell'Accordo (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali), è approvata.

Art. 2 La legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate è adottata nella versione qui annessa.

1 2 3 4

RS 101 FF 2012 3915 RU 2011 4859 RS 0.142.112.681

2008-3018

8561

Approvazione della Decisione n. 2/2011. DF

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

2

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 2.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2012

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2012

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 dicembre 20125 Termine di referendum: 7 aprile 2013

5

FF 2012 8561

8562

Approvazione della Decisione n. 2/2011. DF

Allegato (art. 2)

Legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS) del 14 dicembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale6; visto l'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); visto il messaggio del Consiglio federale del 4 aprile 20128, decreta: Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente legge disciplina l'obbligo di dichiarazione e la verifica delle qualifiche professionali per le persone di cui al capoverso 2 (prestatori di servizi).

1

2

Essa si applica alle persone che: a.

hanno acquisito all'estero le qualifiche relative a una professione regolamentata in Svizzera;

b.

intendono fornire in Svizzera, in tale professione regolamentata, prestazioni di servizi durante al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile; e

c.

possono avvalersi della direttiva 2005/36/CE9 in applicazione dell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 196010 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

Il Consiglio federale determina le professioni regolamentate soggette alla presente legge. A tal fine consulta dapprima i Cantoni.

3

6 7 8 9

10

RS 101 RS 0.142.112.681 FF 2012 3915 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 sett. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'all. III sez. A n. 1 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone.

RS 0.632.31

8563

Approvazione della Decisione n. 2/2011. DF

Art. 2

Obbligo di dichiarazione

Prima di avviare un'attività professionale in Svizzera, i prestatori di servizi devono provvedere a una dichiarazione alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

1

Il Consiglio federale disciplina la forma, il contenuto e la periodicità della dichiarazione in base all'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE11; stabilisce i documenti da allegare alla dichiarazione.

2

Art. 3

Procedura e verifica delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica

Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, la SEFRI trasmette senza indugio la dichiarazione e i documenti allegati al servizio federale o cantonale competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

1

2 Se la competenza spetta a un'autorità federale, quest'ultima verifica le qualifiche professionali. Se ritiene sufficienti le qualifiche professionali, trasmette la dichiarazione e i documenti allegati con l'attestazione delle qualifiche professionali all'autorità competente per l'esercizio della professione. Se la qualifica professionale attestata presenta una differenza sostanziale rispetto ai requisiti per l'esercizio della professione regolamentata validi in Svizzera, tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, al prestatore di servizi è data la possibilità di dimostrare, segnatamente mediante una prova attitudinale, di avere acquisito le conoscenze e le competenze mancanti.

Se la competenza spetta a un'autorità cantonale o a un organo intercantonale, la procedura di verifica delle qualifiche professionali è retta dal diritto cantonale o intercantonale.

3

Art. 4

Procedura per le professioni regolamentate senza ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica

Nel caso delle professioni regolamentate senza ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, la SEFRI trasmette senza indugio la dichiarazione e i documenti allegati:

1

a.

all'autorità competente per l'esercizio della professione, se il riconoscimento delle qualifiche professionali è di competenza della Confederazione;

b.

all'autorità cantonale competente o all'organo intercantonale competente, se il riconoscimento delle qualifiche professionali è di competenza dei Cantoni.

Del rimanente, la procedura secondo il capoverso 1 lettera b è retta dal diritto cantonale o intercantonale.

2

11

V. nota all'art. 1 cpv. 2 lett. c.

8564

Approvazione della Decisione n. 2/2011. DF

Art. 5 1

Avvio dell'esercizio della professione

Il prestatore di servizi può fornire la sua prestazione di servizi non appena: a.

l'autorità competente gli ha comunicato che nulla osta alla prestazione di servizi; oppure

b.

i termini fissati sono scaduti senza che vi sia stata alcuna comunicazione da parte di un'autorità.

Il Consiglio federale fissa i termini per la comunicazione da parte delle autorità secondo il capoverso 1. A tal fine si basa sulla direttiva 2005/36/CE12.

2

Art. 6

Uso dei titoli di formazione e dei titoli professionali

Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'uso dei titoli di formazione e dei titoli professionali. Sono fatte salve le pertinenti disposizioni del diritto cantonale e intercantonale.

1

2 Per elaborare le prescrizioni il Consiglio federale e i Cantoni si basano sulla direttiva 2005/36/CE13.

Art. 7 1

2

Disposizioni penali

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a.

fornisce prestazioni di servizi senza che sia adempiuta una delle condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1;

b.

viola un obbligo di dichiarazione stabilito dal Consiglio federale per la cui inosservanza il Consiglio federale commina una multa secondo la presente disposizione.

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 8

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 23 giugno 200614 sulle professioni mediche Art. 35 cpv. 1, 2, quarto periodo e 3 I titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero che possono avvalersi dell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 199915 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 196016

1

12 13 14 15 16

V. nota all'art. 1 cpv. 2 lett. c.

V. nota all'art. 1 cpv. 2 lett. c.

RS 811.11 RS 0.142.112.681 RS 0.632.31

8565

Approvazione della Decisione n. 2/2011. DF

istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), possono esercitare liberamente, senza autorizzazione, la loro professione medica universitaria in qualità di prestatori di servizi. Devono annunciarsi seguendo la procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 201217 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.

L'autorità cantonale competente iscrive l'annuncio nel registro.

2

... Quest'ultima iscrive l'annuncio nel registro.

3

Abrogato

2. Legge federale del 18 marzo 201118 sulle professioni psicologiche Art. 23

Obbligo di annunciarsi

I titolari di un'autorizzazione cantonale possono esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale in un altro Cantone senza chiederne l'autorizzazione per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile. Le restrizioni e gli oneri legati all'autorizzazione di cui sono titolari si applicano pure a tale attività. Essi devono annunciarsi all'autorità cantonale competente. Quest'ultima iscrive l'annuncio nel registro.

1

I titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero che possono avvalersi dell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 199919 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 196020 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), possono esercitare senza autorizzazione la loro professione di psicoterapeuta in qualità di prestatori di servizi. Devono annunciarsi seguendo la procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 201221 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. L'autorità cantonale competente iscrive l'annuncio nel registro.

2

17 18 19 20 21

RS ...; FF 2012 8561 8563 RS 935.81 RS 0.142.112.681 RS 0.632.31 RS ...; FF 2012 8561 8563

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