Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname del 24 aprile 2012

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 30 giugno 2011 per il mestiere del falegname, viene conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 L'obbligatorietà generale viene conferita per i Cantoni di Zurigo, Berna (esclusi i circondari di Courtelary, Moutier, La Neuveville), Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ticino.

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Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono valide per le aziende (datori di lavoro), per i reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini.

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Si considerano aziende di falegnameria o di rami professionali affini, le falegnamerie di serramenta e le fabbriche di mobili, le falegnamerie di arredamenti d'interni, di negozi e di laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina, i costruttori di stand espositivi, le imprese per la costruzione delle saune, le aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono i rivestimenti di pareti e soffitti e lavori di isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie, le fabbriche di mordenti per il legno, le falegnamerie dell'antiquariato.

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono valide per i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui al capoverso 2. Le disposizioni sono valide segnatamente anche per i preposti alla preparazione del lavoro, gli addetti alla pianificazione, gli addetti al calcolo, i pianificatori CAD e i tecnici falegnami.

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1 2

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname. DCF

Sono esclusi: a)

i maestri falegnami dipl., i direttori d'azienda, i maestri d'officina e i tecnici falegnami con funzioni direttive e altri collaboratori che, per posizione o responsabilità dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare un'influenza determinante sui processi decisionali;

b)

il personale commerciale e di vendita;

c)

gli apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.

Le disposizioni del CCL relative alle condizioni lavorative e salariali dichiarate di obbligatorietà generale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (LDist, RS 823.20), nonché gli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza (ODist, RS 823.201), sono valide anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma fuori del campo di applicazione territoriale definito al capoverso 1, come pure per i loro lavoratori, nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le commissioni paritetiche del CCL.

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Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 48 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 I decreti del Consiglio federale del 13 marzo 2006, del 7 aprile 2008, del 3 aprile 2009, del 7 dicembre 2009, del 16 novembre 2010 e del 19 dicembre 20113 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per i mestieri del falegname sono abrogati.

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FF 2006 2805, 2008 2333, 2009 2347 7725, 2010 7569, 2011 8311

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Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname. DCF

Art. 5 Il presente decreto entro in vigore il 1° giugno 2012 ed è valido sino al 31 dicembre 2016.

24 aprile 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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