Traduzione1

Protocollo che modifica la Convenzione dell'8 novembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e l'Irlanda intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, nella versione modificata dal Protocollo del 24 ottobre 1980 Concluso il 26 gennaio 2012 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo d'Irlanda animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione dell'8 novembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e l'Irlanda intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, nella versione modificata dal Protocollo firmato a Dublino il 24 ottobre 19803 (in seguito «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. I Il testo dell'articolo 8 (Imprese associate) della Convenzione attuale diventa il paragrafo 1 e viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo 2: «2. Quando un Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato ­ e impone di conseguenza ­ utili sui quali un'impresa dell'altro Stato è stata imposta in questo altro Stato contraente e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, così l'altro Stato può procedere ad un adeguato aggiustamento dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.» Art. II L'articolo 9 (Dividendi) della Convenzione è abrogato ed è sostituito dalle seguenti disposizioni:

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Dal testo originale francese.

RU ...; FF 2012 5077 RS 0.672.944.11

2012-0466

5079

Conv. intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Prot. con l'Irlanda

«Art. 9

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche imposti nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente e in conformità del diritto di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. Nonostante il paragrafo 2, lo Stato contraente, in cui la società che paga i dividenti è residente, esclude dall'imposizione i dividendi pagati se il beneficiario effettivo dei dividendi è: a)

una società (diversa da una società di persone) residente dell'altro Stato contraente che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b)

un'istituzione di previdenza; o

c)

la banca nazionale dell'altro Stato contraente.

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di detti paragrafi.

5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1­3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni dell'articolo 6 o dell'articolo 13, a seconda dei casi.

7. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.»

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Conv. intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Prot. con l'Irlanda

Art. III L'espressione «della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 9» al paragrafo 3 dell'articolo 22 (Eliminazione delle doppie imposizioni) diventa «del paragrafo 2 dell'articolo 9».

Art. IV 1. L'espressione «del paragrafo 6 dell'articolo 9» al paragrafo 3A dell'articolo 24 (Uguaglianza di trattamento) è sostituito dall'espressione «del paragrafo 5 dell'articolo 9».

2. Il paragrafo 5 dell'articolo 24 è abrogato ed è sostituito dalla disposizione seguente: «5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri di famiglia.» Art. V 1. Il seguente nuovo articolo 26 è inserito immediatamente dopo l'articolo 25 della Convenzione: «Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale, della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte o dal controllo di ciò che precede. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: 5081

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a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante il paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto nazionale, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.» 2. Gli articoli 26, 27 e 28 della Convenzione diventano gli articoli 27, 28 e 29.

Art. VI Alla Convenzione è aggiunto un Protocollo con le seguenti disposizioni:

«Protocollo La Confederazione Svizzera e l'Irlanda alla firma del Protocollo che modifica la Convenzione dell'8 novembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e l'Irlanda intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, nella versione modificata dal Protocollo firmato a Dublino il 24 ottobre 1980 hanno convenuto le disposizioni seguenti, parte integrante della presente Convenzione.

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1. Ad art. 3A, par. 1 a)

Resta inteso che l'espressione «residente di uno Stato contraente» comprende: (i) questo Stato o una sua suddivisione politica o un suo ente locale, inclusa qualsiasi istituzione, fondo o ufficio che questo Stato, questa suddivisione politica o questo ente locale possiede nella sua integralità; (ii) le istituzioni di previdenza in questo Stato, e (iii) le istituzioni costituite e gestite a fini esclusivamente religiosi, caritativi, scientifici, sportivi, culturali o educativi (o per vari di detti scopi) e che sono un residenti di uno Stato contraente secondo la sua legislazione, nonostante il fatto che i redditi o gli utili sono interamente o in parte esentati da imposta in questo Stato secondo il suo diritto interno.

b)

Resta parimenti inteso che un fondo di investimento collettivo contrattuale costituito in Irlanda («Common Contractual Fund») non è considerato residente dell'Irlanda e, allo scopo di beneficiare dei vantaggi di una convenzione contro le doppie imposizioni, è considerato trasparente dal profilo fiscale.

2. Ad art. 9, par. 3, lett. b Resta inteso che l'espressione «istituzione di previdenza» comprende le seguenti istituzioni nonché tutte le istituzioni identiche o simili, costituite sulla base delle leggi interne emanate dopo la firma del presente Protocollo:

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a)

in Irlanda, (i) «the National Pension Reserve Fund»; (ii) i piani e le istituzioni che rientrano nel campo d'applicazione del «Part 30 of the Taxes Consolidation Act 1997»;

b)

in Svizzera, i piani e le istituzioni che rientrano nel campo d'applicazione: (i) della legge federale del 20 dicembre 19464 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; (ii) la legge federale del 19 giugno 19595 su l'assicurazione per l'invalidità; (iii) la legge federale del 6 ottobre 20066 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; (iv) legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, comprese le istituzioni di previdenza non registrate che offrono piani di previdenza professionali; e (v) le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

RS 831.10 RS 831.20 RS 831.30 RS 831.40

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3. Ad art. 12, par. 4 Se a)

una persona fisica domiciliata in Irlanda rinuncia alla residenza in Irlanda,

b)

aliena un bene acquistato prima del primo giorno dell'anno in cui ha rinunciato alla residenza in Irlanda giusta la lettera a), e

c)

risiede nuovamente in Irlanda entro cinque anni dopo avervi rinunciato,

le disposizioni del paragrafo 4 non limitano il diritto dell'Irlanda a prelevare secondo la sua legislazione un'imposta su tale alienazione presso questa persona fisica; l'ammontare dell'imposta non deve tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta che sarebbe stata riscossa sull'utile ipoteticamente realizzato da questa persona grazie all'alienazione di questo elemento della sostanza al valore venale del giorno direttamente precedente il primo giorno dell'anno in cui la persona ha rinunciato alla residenza in Irlanda giusta la lettera a).

4. Ad art. 25 Resta inteso che se l'Irlanda, in ogni momento successivo alla firma del presente Protocollo, include una clausola arbitrale in una delle sue convenzioni per evitare le doppie imposizioni, essa informa immediatamente il Consiglio federale svizzero e le autorità competenti dei due Stati avvieranno immediatamente negoziati al fine di includere nella presente Convenzione una clausola arbitrale che tiene conto del paragrafo 5 dell'articolo 25 del Modello di convenzione fiscale dell'OCSE.

5. Ad art. 26 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dal sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.

b)

Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile.

c)

Resta inteso che le autorità competenti dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato competenti quando presentano una richiesta di informazioni secondo l'articolo 26: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni ricercate nonché la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste, (v) per quanto noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

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Sebbene questo paragrafo contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri da (i) a (v) devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che queste disposizioni servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.»

Art. VII 1. Il presente Protocollo deve essere ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.

2. Il presente Protocollo entra in vigore allo scambio degli strumenti di ratifica. Le sue disposizioni sono applicabili: a)

con riferimento alle imposte ritenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

b)

con riferimento all'articolo 26 della Convenzione, alle informazioni relative agli anni fiscali o agli esercizi commerciali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

c)

con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in doppio esemplare a Dublino, il 26 gennaio 2012, in lingua francese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo d'Irlanda:

Beat Loeliger

Brian Hayes

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