Partecipazione a corsi di ripetizione sotto falsa identità Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale dell'8 maggio 2012

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Rapporto 1

Introduzione

All'inizio del 2011, nell'ambito delle sue indagini sul caso del cosiddetto «bombarolo del Grütli»1, la Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG) ha scoperto che un cittadino straniero aveva partecipato a un corso di ripetizione assumendo l'identità di un militare dell'esercito svizzero.

Con lettera del 24 febbraio 2011, la DelCG ha chiesto al capo del DDPS di approfondire questa problematica. Il 6 maggio 2011 il capo del DDPS ha quindi presentato alla DelCG una presa di posizione in merito del capo dell'esercito, datata 21 aprile 2011.

La DelCG ha informato le Commissioni della gestione e le Commissioni della politica di sicurezza sui suoi accertamenti e sui passi intrapresi.

Con lettera del 24 agosto 2011, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N) ha espresso l'auspicio che la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) segua questo dossier nell'ambito della sua attività di vigilanza.

Il 21 ottobre 2011 la CdG-N ha incaricato la sua Sottocommissione competente di procedere a chiarimenti supplementari della fattispecie, affinché su questa base la CdG-N possa giudicare se sia o no necessario un intervento a livello di alta vigilanza parlamentare.

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Fattispecie e misure di miglioramento annunciate

Come illustrato dal capo dell'esercito nel suo parere del 21 aprile 2011, nell'esercito e nell'amministrazione militare non è prevista di principio una vera e propria identificazione delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, per esempio richiedendo un documento d'identità civile munito di fotografia. Il diritto militare non contiene nessuna disposizione in merito. Fanno eccezione soltanto i controlli dell'accesso a settori e a impianti militari specialmente protetti.

La suddetta presa di posizione precisa che, al momento del reclutamento o dei servizi militari ulteriori in scuole e corsi dell'esercito, non avviene di regola nessun'altra identificazione se non per mezzo dei dati personali che figurano nel libretto di servizio, sull'ordine di marcia e sulla lista di entrata in servizio, nonché sull'uniforme e sull'equipaggiamento del militare (fanno eccezione i membri delle truppe sanitarie e della musica militare). Se queste condizioni sono adempiute, ha luogo l'«ammissione» al servizio di principio senza altre verifiche concernenti la persona.

Come affermato dal capo dell'esercito nella sua presa di posizione dell'aprile 2011, questo modo di procedere non aveva fino a quel momento creato problemi.

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Rapporto annuale 2011 delle CdG e della DelCG delle Camere federali del 27.1.2012, n. 4.6 (www.parlament.ch/f/dokumentation/berichte/berichte-aufsichtskommissionen/ geschaeftspruefungskommission-gpk/berichte-2012/pages/default.aspx)

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Il capo dell'esercito aveva nondimeno riconosciuto che vi sono situazioni in cui i militari non sono conosciuti di persona né dai quadri né dagli altri militari, per esempio quando non svolgono il servizio nella loro formazione d'incorporazione.

Nella presa di posizione del 21 aprile 2011 egli giungeva alla conclusione che «tenuto conto di questa situazione, non si può escludere categoricamente che una persona non autorizzata possa 'intrufolarsi' in una scuola o in corsi dell'esercito. Chiunque sia in grado di procurarsi in un modo o nell'altro i documenti necessari (p. es.

libretto di servizio, ordine di marcia, targhetta di riconoscimento e convocazione al tiro) nonché un'uniforme ed eventualmente un'arma militare può riuscirci»2.

Il capo dell'esercito menzionava nel parere citato svariate misure potenzialmente atte a risolvere il problema della mancanza di una vera e propria identificazione delle persone in seno all'esercito (identificazione all'inizio del servizio per mezzo di un documento di identità civile, introduzione di un documento d'identità militare vero e proprio ecc.); ricordava tuttavia anche le difficoltà che a suo avviso ne sarebbero derivate (onere di lavoro supplementare non indifferente per i quadri, una simile misura potrebbe essere recepita d'altro canto come un atto di sfiducia dalle persone interessate ecc.).

Nella presa di posizione non era però annunciata nessuna misura concreta volta a migliorare la situazione.

Nel colloquio del 23 marzo 2012 con la Sottocommissione competente della CdG-N, il capo dell'esercito ha tuttavia annunciato come misura immediata l'introduzione del controllo dell'identità per mezzo di un documento d'identità civile nelle situazioni più a rischio, vale a dire quando una persona tenuta a prestare servizio militare effettua il suo corso di ripetizione in un'altra unità dove non è conosciuta dai commilitoni né dai quadri. Questa situazione può in particolare presentarsi in caso di rinvio del corso di ripetizione ­ ciò concerne un terzo degli effettivi ­ o di ritorno in patria dopo un lungo soggiorno all'estero.

Secondo il capo dell'esercito questa misura potrebbe essere attuata nel giro di poche settimane. Sarebbe comunicata ai militari nell'ordine di servizio, mentre le ragioni che ne giustificano l'introduzione sarebbero spiegate nel giornale
inviato a tutti i militari.

Come misura a più lungo termine, il capo dell'esercito ha proposto che il libretto di servizio venga sostituito da una specie di «carta di credito» munita di fotografia, sulla quale verrebbero registrati anche i dati relativi alle indennità di perdita di guadagno. Questa misura è tuttavia ancora allo studio e potrà se del caso essere realizzata soltanto tra alcuni anni.

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Valutazione della CdG-N e seguito dei lavori

La CdG-N ha preso atto delle misure di miglioramento annunciate dal capo dell'esercito e le ritiene senz'altro valide.

In particolare, la Commissione accoglie con favore, come misura immediata, l'introduzione del controllo dell'identità mediante un documento d'identità civile 2

Presa di posizione del capo dell'esercito destinata al capo del DDPS, del 21.4.2011, pag. 2 (non pubblicata).

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quando un militare effettua un corso di ripetizione in una formazione diversa e non può di conseguenza essere identificato dai suoi commilitoni e/o quadri.

È vero che nell'esercito sono emersi solo due casi in cui un corso di ripetizione è stato effettuato da una persona diversa da quella convocata.

La CdG-N è tuttavia dell'avviso che, per motivi di sicurezza, l'esercito debba essere in grado di controllare l'identità delle persone che partecipano a un corso di ripetizione, almeno nelle situazioni che presentano rischi particolari. Non si può infatti escludere che vi siano motivi diversi da quelli di mera natura finanziaria.

La CdG-N si dice dunque soddisfatta del fatto che l'esercito abbia riconosciuto in questo contesto la necessità di intervenire. La Commissione si aspetta dunque dall'esercito e dal DDPS che le misure annunciate siano ora anche effettivamente messe in atto entro breve termine.

Alla luce delle precedenti considerazioni, la CdG-N è giunta alla conclusione che al momento non vi è alcuna necessità di agire a livello di alta vigilanza parlamentare.

Ha tuttavia deciso di seguire attentamente l'evoluzione in questo ambito e di informarsi entro un anno sullo stato della situazione.

La CdG-N ha adottato il presente rapporto nella sua seduta dell'8 maggio 2012 e ha deciso di trasmetterlo al Consiglio federale e di pubblicarlo. Il presente rapporto è trasmesso per informazione anche alla CPS-N.

8 maggio 2012

In nome della Commissione della gestione del Consiglio nazionale: Il presidente, Ruedi Lustenberger La segretaria, Beatrice Meli Andres La presidente della Sottocommissione DFAE/DDPS, Ida Glanzmann La segretaria della Sottocommissione DFAE/DDPS, Jacqueline Dedeystère

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