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Emendamento della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale Decisione II/1 Emendamento della Convenzione di Aarhus Adottato il 27 maggio 2005 Entrato in vigore per la Svizzera il ...

La Riunione delle Parti, riconoscendo che occorre continuare ad ampliare l'applicazione della Convenzione nell'ambito delle decisioni sulla questione dell'autorizzazione dell'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati (OGM), in particolare applicando disposizioni più precise di quelle di cui all'articolo 6 paragrafo 11 della Convenzione; ricordando la sua decisione I/4; cosciente della diversità delle esigenze concrete delle Parti alla Convenzione e dei Firmatari di questo strumento, in particolare quelli la cui economia è in fase di transizione, trattandosi dell'elaborazione e dell'applicazione di quadri nazionali relativi alla prevenzione dei rischi biotecnologici, compresa la necessità di prevedere disposizioni più ampie concernenti la partecipazione del pubblico; riconoscendo la necessità di cooperare con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, in particolare il Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici, al fine di sfruttare al massimo le sinergie ed evitare i doppi impieghi, in particolare promuovendo lo scambio d'informazioni e intensificando la collaborazione tra il segretariato della Convenzione e quello del Protocollo di Cartagena; impegnando tutte le Parti alla Convenzione e tutti i Firmatari di questo strumento a, secondo il caso, ratificare il Protocollo di Cartagena o aderirvi, consentendo di elaborare un quadro nazionale relativo alla prevenzione dei rischi biotecnologici, comprese le procedure di valutazione dei rischi e le procedure decisionali che implicano una partecipazione del pubblico, e di facilitare la partecipazione ai programmi di rafforzamento delle capacità, in particolare nel quadro del progetto corrispondente del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e del Fondo mondiale per l'ambiente; ritenendo che, nonostante le iniziative prese in altre istituzioni, la Convenzione di Aarhus fornisce un quadro internazionale adeguato per ampliare l'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia per quanto concerne gli OGM;

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Traduzione dal testo originale francese.

2011-0351

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Convenzione di Aarhus. Emendamento della Conv.

sostenendo la continua applicazione dei Principi direttori relativi all'accesso all'informazione, alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia per quanto concerne gli organismi geneticamente modificati, adottati quali strumento facoltativo e non cogente, prendendo atto delle attività e dei rapporti del Gruppo di lavoro sugli organismi geneticamente modificati: 1.

adotta l'emendamento della Convenzione allegato alla presente decisione;

2.

esorta le Parti a ratificare, accettare o approvare l'emendamento entro tempi brevi e ad applicarlo quanto più possibile in attesa che entri in vigore;

3.

esorta altresì le Parti a intensificare gli sforzi al fine di realizzare i Principi direttori;

4.

decide di passare in rassegna, nel corso della sua terza riunione, i progressi realizzati nell'ambito della ratifica, dell'accettazione e dell'approvazione dell'emendamento come pure nella realizzazione dei Principi direttori.

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Convenzione di Aarhus. Emendamento della Conv.

Allegato

Emendamento della Convenzione Art. 6, par. 11 Il testo esistente deve essere sostituito con il seguente testo: 11. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 5, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle decisioni riguardanti l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente e all'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati.

Art. 6bis Dopo l'articolo 6 è inserito un nuovo articolo dal tenore seguente: Art. 6bis

Partecipazione del pubblico alle decisioni concernenti la disseminazione volontaria nell'ambiente e l'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati

1. Conformemente alle modalità indicate nell'allegato Ibis, ciascuna Parte provvede a garantire, con efficacia e tempestività, l'informazione e la partecipazione del pubblico prima di decidere se autorizzare l'emissione deliberata nell'ambiente e l'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati.

2. Le disposizioni adottate dalle Parti a norma del paragrafo 1 devono essere complementari e rafforzare le disposizioni della disciplina nazionale sulla biosicurezza, conformemente agli obiettivi stabiliti nel protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.

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Convenzione di Aarhus. Emendamento della Conv.

Allegato Ibis Dopo l'allegato I è inserito un nuovo allegato dal tenore seguente: Allegato Ibis Modalità di cui all'articolo 6bis 1. Ciascuna Parte istituisce, nell'ambito del rispettivo quadro normativo, le modalità per garantire un'informazione e una partecipazione efficaci del pubblico alle decisioni cui si applicano le disposizioni dell'articolo 6bis; tali modalità devono comprendere delle scadenze ragionevoli, per dare al pubblico la possibilità di esprimere adeguatamente un parere sulle decisioni proposte.

2. Nel contesto dei rispettivi quadri normativi, le Parti possono, se opportuno, prevedere deroghe alla procedura di partecipazione del pubblico di cui al presente allegato: a)

in caso di emissione deliberata nell'ambiente di un organismo geneticamente modificato (OGM) finalizzata a scopi diversi dalla sua immissione in commercio, se: i) tale emissione, in condizioni biogeografiche comparabili, è già stata approvata nell'ambito del quadro normativo della Parte interessata, e ii) è stata acquisita un'esperienza sufficiente sull'emissione dell'OGM in questione in ecosistemi comparabili;

b)

in caso di immissione in commercio di un OGM, se: i) tale immissione era già stata approvata nell'ambito del quadro normativo applicabile della Parte interessata, o ii) tale immissione è finalizzata alla ricerca o a collezioni di colture.

3. Fatta salva la legislazione applicabile in materia di riservatezza a norma dell'articolo 4, le Parti mettono a disposizione del pubblico, in maniera opportuna, tempestiva ed efficace, una sintesi della notifica presentata per ottenere l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di un OGM sul proprio territorio, nonché l'eventuale rapporto di valutazione, nel rispetto della disciplina nazionale sulla biosicurezza.

4. Le Parti non possono in nessun caso considerare riservate le informazioni seguenti: a)

descrizione generale dell'organismo o degli organismi geneticamente modificati interessati, nome e indirizzo del richiedente l'autorizzazione all'emissione deliberata, usi previsti ed eventualmente luogo dell'emissione;

b)

i metodi e i piani relativi al monitoraggio dell'organismo o degli organismi geneticamente modificati interessati e agli interventi di emergenza;

c)

la valutazione del rischio ambientale.

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Convenzione di Aarhus. Emendamento della Conv.

5. Le Parti garantiscono la trasparenza delle procedure decisionali e assicurano l'accesso del pubblico alle informazioni del caso su tali procedure. Tali informazioni potrebbero comprendere, a titolo di esempio: i)

la natura delle eventuali decisioni;

ii)

l'autorità pubblica responsabile dell'adozione della decisione;

iii) le modalità di partecipazione del pubblico definite a norma del paragrafo 1; iv) l'indicazione dell'autorità pubblica cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni; v)

l'indicazione dell'autorità pubblica presso la quale è possibile presentare osservazioni e dei tempi per l'invio di tali osservazioni.

6. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 devono consentire al pubblico di presentare eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell'emissione deliberata di OGM proposta, compresa l'immissione in commercio, secondo le forme più opportune.

7. Le Parti devono provvedere affinché, al momento dell'adozione della decisione di autorizzare l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM, compresa l'immissione in commercio, si tenga adeguatamente conto dei risultati della procedura di partecipazione del pubblico, organizzata a norma del paragrafo 1.

8. Le Parti devono provvedere affinché, nel momento in cui un'autorità pubblica prende una decisione soggetta alle disposizioni del presente allegato, sia reso accessibile al pubblico il testo della decisione, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda.

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