Termine di referendum: 13 aprile 2012
Decreto federale che completa la Convenzione tra la Svizzera e il Regno Unito per evitare le doppie imposizioni del 23 dicembre 2011
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 20112, decreta: Art. 1 A complemento del numero 4 lettera b del Protocollo addizionale alla Convenzione dell'8 dicembre 19773 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a convenire con il Regno Unito, nella forma appropriata, la seguente regolamentazione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale: Sebbene le informazioni da fornire nella richiesta di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
1
La Svizzera accoglie una richiesta di assistenza amministrativa fondata su una Convenzione di doppia imposizione contenente una regolamentazione secondo il capoverso 1 se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e se il Regno Unito:
2
a.
identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; e
b.
indica, sempre che gli siano noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell'interpretazione presentata nel capoverso 2.
3
Nell'applicazione di quanto disposto nel capoverso 2 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.
4
1 2 3
RS 101 FF 2011 3419 RS 0.672.936.712
2011-0480
153
Convenzione con il Regno Unito per evitare le doppie imposizioni. DF
Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011
Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011
Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab
Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 4 gennaio 20124 Termine di referendum: 13 aprile 2012
4
154
FF 2012 153