Termine di referendum: 13 aprile 2012

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) Modifica del 23 dicembre 2011 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20111, decreta: I La legge del 20 giugno 19972 sulle armi è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 La presente legge non si applica né all'esercito, né al Servizio delle attività informative della Confederazione, né alle autorità doganali e di polizia. Ad eccezione degli articoli 32abis, 32c e 32j, non si applica neppure alle amministrazioni militari.

1

Art. 18a cpv. 1, primo periodo 1 I fabbricanti di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori devono contrassegnare singolarmente e distintamente tali oggetti ai fini della loro identificazione e tracciabilità. ...

Art. 18b cpv. 1 I fabbricanti di munizioni devono contrassegnare singolarmente le unità elementari d'imballaggio delle munizioni ai fini della loro identificazione e tracciabilità.

1

Art. 25a cpv. 3 lett. e 3

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di autorizzazione per: e.

1 2

collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen.

FF 2011 4077 RS 514.54

2011-0070

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Legge sulle armi

Art. 27 cpv. 4 lett. e 4

Sono dispensati dal permesso: e.

i collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen.

Art. 32a cpv. 1 lett. b Concerne soltanto il testo francese.

Art. 32abis

Utilizzazione del numero d'assicurato AVS

Conformemente all'articolo 50e capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l'Ufficio centrale è autorizzato a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato AVS. I servizi competenti dell'amministrazione militare comunicano i numeri d'assicurato AVS all'Ufficio centrale, che li tratta nella DAWA.

Art. 32b cpv. 3 lett. a e b 3

La DAWA contiene i dati seguenti: a.

generalità e numero d'assicurato AVS delle persone che al proscioglimento dall'obbligo militare hanno ricevuto in proprietà un'arma;

b.

generalità e numero d'assicurato AVS delle persone alle quali, in base alla legislazione militare, è stata ritirata l'arma personale o l'arma personale in prestito;

Art. 32c cpv. 2bis 2bis Tutti i dati della DEBBWA possono essere resi accessibili ai servizi competenti dell'amministrazione militare per mezzo di una procedura di richiamo.

Art. 32j cpv.1 e 2 lett. a e b 1

Abrogato

2

I servizi competenti dell'amministrazione militare comunicano all'Ufficio centrale:

3

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a.

l'identità e il numero d'assicurato AVS delle persone che al proscioglimento dall'obbligo militare hanno ricevuto in proprietà un'arma, nonché il tipo e il numero dell'arma;

b.

l'identità e il numero d'assicurato AVS delle persone alle quali, in base alla legislazione militare, è stata ritirata l'arma personale o l'arma personale in prestito.

RS 831.10

Legge sulle armi

II La legge federale del 3 ottobre 20084 sui sistemi d'informazione militari è modificata come segue: Art. 17 cpv. 4bis I dati concernenti la consegna e il ritiro dell'arma personale sono conservati per vent'anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

4bis

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011

Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 4 gennaio 20125 Termine di referendum: 13 aprile 2012

4 5

RS 510.91 FF 2012 83

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