Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali per la votazione popolare del 25 novembre 2012 dell'11 ottobre 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, 1

Ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per domenica 25 novembre 2012 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare sulla modifica del 16 marzo 2012 della legge sulle epizoozie (LFE, FF 2012 3073).

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Vogliate prendere ogni necessario provvedimento affinché la votazione abbia luogo in conformità alla legislazione federale; sono applicabili:

21 la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1; LDP) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978 (RS 161.11; ODP); 22 la legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 16 ottobre 1991 (RS 161.51), come anche le circolare del Dipartimento federale degli affari esteri del 16 ottobre 1991 (FF 1991 IV 460) e del 14 giugno 2002 (FF 2002 4136); 23 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 20 settembre 2002 concernente la revisione parziale dell'ordinanza sui diritti politici (condizioni di autorizzazione per lo svolgimento di prove pilota cantonali del voto elettronico, FF 2002 5891); 24 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 15 gennaio 2003 concernente l'accertamento dei risultati di votazioni popolari federali mediante apparecchi tecnici (FF 2003 375); 25 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 31 maggio 2006 concernente le misure da adottare per garantire la qualità in materia di voto per corrispondenza (FF 2006 4791) e la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 15 giugno 2007 concernente le misure da adottare per garantire la qualità in materia di voto per corrispondenza. Problemi di attuazione; 26 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 20 agosto 2008 (FF 2008 6595), all'attenzione dei Comuni, concernente l'esercizio del diritto di voto degli Svizzeri all'estero.

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Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali per la votazione popolare del 25 novembre 2012

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In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:

31 La speciale nota informativa in quattro lingue della Cancelleria federale (formato A5 recto verso) sia inviata a tutti gli elettori insieme al materiale di voto.

32 i testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori il più presto quattro settimane, ma il più tardi tre settimane prima del giorno della votazione; 33 le autorità competenti secondo il diritto cantonale possano inviare il materiale di voto agli Svizzeri dell'estero e, su richiesta esplicita, ad altri elettori residenti all'estero, il più presto una settimana prima della data prevista per l'invio ufficiale di tale materiale; 34 i processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione (vendita di pubblicazioni), 3003 Berna; 35 i processi verbali siano trasmessi alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso; 36 i risultati del vostro Cantone siano pubblicati, entro 13 giorni da quello della votazione, nel vostro Foglio ufficiale, con l'indicazione delle possibilità di ricorso. L'indicazione in parola può rivestire, ad esempio, la forma seguente: «In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro 3 giorni, il ricorso al Consiglio di Stato. Il ricorso va inviato con lettera raccomandata al Governo cantonale.» (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici); 37 il Foglio ufficiale, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari; 38 le schede siano conservate fino a che il risultato della votazione sarà stato omologato.

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Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Se però aveste altri desideri, vi invitiamo a comunicarli immediatamente alla Cancelleria federale.

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Vogliate incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti, a ciò designati nel vostro Cantone, di far subito conoscere i risultati della votazione, per telefono o per telefax, alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale da voi incaricato, che, a sua volta, trasmetterà immediatamente, ma il più tardi entro le 18.00, alla Cancelleria federale, preferibilmente per telefax (031/322 38 29 o 031/322 37 06) o, se necessario, per telefono (031/322 37 49 per i risultati e 031/322 37 63 per informazioni, la domenica dalle 14.00), il risultato complessivo del Cantone. L'uso del telefax ha il vantaggio di escludere qualsiasi errore di trasmissione.

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La domanda figurante sulla scheda ha il tenore seguente: Volete accettare la modifica del 16 marzo 2012 della legge sulle epizoozie (LFE)?

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 ottobre 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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