Legge federale sulla pianificazione del territorio

Progetto

(Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 24 aprile 20121; visto il parere del Consiglio federale dell'8 giugno 20122, decreta: I La legge del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue: Art. 16abis (nuovo)

Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli

Edifici e impianti necessari alla tenuta di cavalli sono autorizzati in quanto conformi alla zona in un'azienda agricola esistente ai sensi della legge federale del 4 ottobre 19914 sul diritto fondiario rurale, se l'azienda dispone di una base foraggera prevalentemente propria e di pascoli per la tenuta di cavalli.

1

Per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda possono essere ammessi spiazzi ricoperti di materiale compatto.

2

Sono autorizzati impianti direttamente connessi con l'utilizzazione dei cavalli, come sellerie o spogliatoi.

3

4

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Minoranza (Jans, Badran Jacqueline, Girod, Nordmann, Nussbaumer, Semadeni, Thorens Goumaz, Wyss Ursula) 3bis Le autorizzazioni devono essere vincolate alla condizione che tali edifici e impianti possano essere utilizzati soltanto per lo scopo autorizzato.

1 2 3 4

FF 2012 5875 FF 2012 5893 RS 700 RS 211.412.11

2012-1199

5889

Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 16b cpv. 1, primo periodo Edifici e impianti che non sono più utilizzati in conformità alla zona di destinazione e non possono essere destinati ad altro uso secondo gli articoli 24­24e non possono più essere utilizzati. ...

1

Art. 24d, rubrica e cpv. 1bis Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione 1bis

Abrogato

Art. 24e (nuovo)

Tenuta di animali a scopo di hobby

Negli edifici non abitati o nelle parti non abitate di edifici, conservati nella loro sostanza, sono autorizzati i provvedimenti edilizi che servono per la tenuta di animali a scopo di hobby agli abitanti di un edificio situato nelle vicinanze e che garantiscono una tenuta rispettosa degli animali.

1

Nell'ambito del capoverso 1 sono autorizzati i nuovi impianti esterni che sono necessari per una corretta tenuta degli animali. Nell'interesse di una tenuta rispettosa degli animali tali impianti possono avere dimensioni superiori alle dimensioni minime legali, sempreché ciò sia compatibile con le importanti esigenze della pianificazione del territorio e l'impianto sia allestito in modo reversibile.

2

Gli impianti esterni di cui al capoverso 2 possono essere utilizzati per svolgere attività con gli animali a scopo di hobby, sempreché tale utilizzazione non implichi alcuna modifica edilizia né comporti alcuna nuova ripercussione sul territorio o sull'ambiente.

3

Le recinzioni che servono al pascolo e che non hanno ripercussioni negative sul paesaggio sono autorizzate anche quando gli animali sono tenuti nella zona edificabile.

4

5 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 24d capoverso 3.

Il Consiglio federale disciplina i particolari. Definisce segnatamente il rapporto tra le possibilità di modifica secondo il presente articolo e quelle secondo gli articoli 24d capoverso 1 e 24c.

6

Minoranza (Jans, Badran Jacqueline, Girod, Nordmann, Nussbaumer, Semadeni, Thorens Goumaz, Wyss Ursula) 5 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 24d capoverso 3. Le autorizzazioni devono essere vincolate alla condizione che tali edifici e impianti possano essere utilizzati soltanto per lo scopo autorizzato.

5890

Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 27a

Restrizioni dei Cantoni per costruzioni fuori delle zone edificabili

La legislazione cantonale può prevedere restrizioni alle disposizioni degli articoli 16a capoverso 2, 16abis, 24b, 24c capoverso 2, 24d e 24e.

Minoranza (Rösti, Amstutz, Bourgeois, Brunner, Favre Laurent, Grunder, Knecht, Leutenegger Filippo, Parmelin, Pieren, Wobmann) Stralciare (=secondo il diritto vigente) II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5891

Legge sulla pianificazione del territorio

5892