Decreto federale

Disegno

concernente la continuazione del finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché la continuazione del finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione nel periodo 2013­2016 del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19762 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20123, decreta: Art. 1 Per assicurare la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione è stanziato un credito complessivo di 8945 milioni di franchi.

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Il credito complessivo è ripartito nei seguenti crediti quadro: a.

credito quadro per il finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo

b.

credito quadro per le misure dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione

mio. di fr..

6920 2025

Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2013. A tale data, i saldi residui dei crediti quadro correnti per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione sono annullati.

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Nel periodo 2013­2016 la DSC può procedere a trasferimenti tra i due crediti quadro fino a 125 milioni di franchi.

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1 2 3

RS 101 RS 974.0 FF 2012 2139

2011-2935

2459

Continuazione del finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché continuazione del finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione nel periodo 2013­2016. DF

Art. 2 Il credito quadro per il finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (art. 1 cpv. 2 lett. a) può essere impiegato per: a.

il finanziamento di progetti e programmi della Confederazione;

b.

contributi a organizzazioni svizzere per l'attuazione di progetti e programmi;

c.

contributi a organizzazioni estere per l'attuazione di progetti e programmi;

d.

contributi a organizzazioni internazionali per l'attuazione di progetti e programmi alla cui selezione, preparazione e valutazione la Svizzera partecipa;

e.

contributi generali a istituzioni internazionali;

f.

il finanziamento di personale per attività direttamente correlate all'attuazione della continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo durante il periodo coperto dal credito quadro.

L'importo complessivo di queste spese non deve superare il 3,6 per cento del credito quadro.

Art. 3 Il credito quadro per le misure dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione (art. 1 cpv. 2 lett. b) può essere impiegato per: a.

la concessione di contributi ordinari e straordinari in denaro o in natura a organizzazioni internazionali (intergovernative o non governative) e a enti assistenziali operanti all'estero, nonché per operazioni umanitarie decise dal Consiglio federale;

b.

interventi diretti all'estero con membri del Corpo svizzero di aiuto umanitario, nonché per la formazione e l'equipaggiamento dei membri di tale Corpo;

c.

l'assunzione di personale in seno al Corpo svizzero di aiuto umanitario e di personale esterno necessario per l'attuazione e il sostegno ad azioni dirette dell'aiuto umanitario della Confederazione;

d.

la fornitura di prodotti lattieri di origine svizzera e di altri aiuti alimentari, segnatamente cereali o prodotti cerealicoli;

e.

il finanziamento di personale per attività direttamente correlate all'attuazione della continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione durante il periodo coperto dal credito quadro. L'importo complessivo di queste spese non deve superare il 3,4 per cento del credito quadro.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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