Termine di referendum: 27 settembre 2012

Legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) del 15 giugno 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 aprile 20122, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'attuazione delle convenzioni di collaborazione in ambito fiscale, in particolare: 1

a.

la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali che si trovano presso agenti pagatori svizzeri;

b.

la riscossione dell'imposta liberatoria sui redditi da capitale e la comunicazione di tali redditi;

c.

la riscossione dell'imposta liberatoria sulle successioni e la comunicazione di tali successioni;

d.

la garanzia del rispetto dello scopo delle convenzioni;

e.

le pene previste per violazioni della convenzione applicabile e della presente legge;

f.

le procedure.

La presente legge si applica alle convenzioni menzionate nell'allegato. La Svizzera può concludere convenzioni con tutti i Paesi, in particolare con quelli con cui ha concluso una convenzione in materia di protezione reciproca degli investimenti.

2

3 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.

1 2

RS 101 FF 2012 4343

2011-2553

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Imposizione alla fonte in ambito internazionale. LF

Art. 2 1

Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per: a.

redditi da capitale: redditi e utili di capitale derivanti dalla sostanza mobiliare che conformemente alla convenzione applicabile sottostanno all'imposta;

b.

Stato partner: Stato contraente con cui la Svizzera ha concluso una convenzione;

c.

pagamento unico: una delle due opzioni per la regolarizzazione fiscale di una relazione d'affari con un agente pagatore svizzero, consistente nel pagamento unico di un ammontare d'imposta forfettario;

d.

parte contraente: persona che, per quanto concerne i valori patrimoniali considerati dalla convenzione applicabile e di cui una persona interessata è la beneficiaria effettiva, è titolare del conto o del deposito presso un agente pagatore svizzero;

e.

persona autorizzata: persona che, conformemente alle disposizioni della convenzione applicabile, è autorizzata a scegliere, in caso di successione, fra l'imposta liberatoria e la comunicazione, o persona autorizzata sulla base di una legge o di un contratto a rappresentare questa persona;

f.

pagamento liberatorio: importo riscosso in aggiunta alla ritenuta d'imposta secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e la CE3 (Accordo sulla fiscalità del risparmio), conformemente alla convenzione applicabile.

Le espressioni utilizzate nella presente legge sono da intendere ai sensi della convenzione applicabile nel singolo caso. Trattasi segnatamente delle seguenti espressioni:

2

a.

agente pagatore svizzero;

b.

persona interessata;

c.

giorno di riferimento;

d.

autorità competente;

e.

valori patrimoniali;

f.

conto o deposito.

Art. 3

Iscrizione quale agente pagatore svizzero e radiazione

Chi diventa agente pagatore svizzero ai sensi di una convenzione e detiene valori patrimoniali di una persona interessata è tenuto a iscriversi spontaneamente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

1

3

Accordo del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giu. 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, RS 0.641.926.81.

5128

Imposizione alla fonte in ambito internazionale. LF

2

Nell'iscrizione l'agente pagatore svizzero indica: a.

il suo nome (la sua ditta) e la sua sede o il suo domicilio; se si tratta di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica con sede statutaria all'estero o di una ditta individuale con domicilio all'estero: il nome (la ditta) e il luogo della sede principale e l'indirizzo della direzione in Svizzera;

b.

il genere di attività;

c.

la data di inizio dell'attività.

Se la sua qualità di agente pagatore cessa, l'agente pagatore svizzero lo comunica all'AFC.

3

Sezione 2: Regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali Art. 4

Pagamenti unici

Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono i pagamenti unici conformemente alla convenzione applicabile.

1

Per una persona interessata che ha avviato una relazione d'affari con un agente pagatore svizzero tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 scegliendo l'opzione «pagamento unico» presso il nuovo agente pagatore, quest'ultimo riscuote il pagamento unico conformemente alla convenzione applicabile al più presto il giorno di riferimento 4, ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. Se l'agente pagatore precedente non fornisce le informazioni necessarie entro 12 mesi dal giorno di riferimento 3 e se la persona interessata o un'altra parte contraente non ha intentato alcuna azione civile nei confronti dell'agente pagatore precedente, il nuovo agente pagatore svizzero considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha adempiuto i propri obblighi.

2

La persona interessata o un'altra parte contraente può dichiarare per scritto all'agente pagatore svizzero entro 30 giorni dalla notifica che non è d'accordo con il suo certificato di pagamento unico. L'agente pagatore svizzero si adopera con la persona interessata o con l'altra parte contraente al fine di trovare una soluzione consensuale in conformità alla convenzione applicabile. Entro 60 giorni dalla notifica di questa dichiarazione scritta l'agente pagatore svizzero emette un nuovo certificato oppure conferma la validità del primo certificato.

3

Un certificato è considerato approvato se entro 30 giorni dalla notifica del nuovo certificato o dalla conferma del primo certificato la persona interessata o un'altra parte contraente non richiede per scritto all'AFC di pronunciare una decisione. Tale decisione può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

4

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Imposizione alla fonte in ambito internazionale. LF

Art. 5

Trasferimento all'AFC

Gli agenti pagatori svizzeri trasferiscono all'AFC entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile i pagamenti unici riscossi.

1

Consegnano il conteggio finale all'AFC al più tardi 14 mesi dopo il giorno di riferimento 3.

2

Art. 6

Comunicazione

In presenza di un'esplicita autorizzazione della persona interessata o dell'altra parte contraente, l'agente pagatore svizzero trasmette all'AFC le informazioni definite nella convenzione applicabile entro i termini ivi stabiliti.

1

Se previsto dalla convenzione applicabile, la comunicazione avviene senza autorizzazione.

2

Per una persona interessata che ha avviato una relazione d'affari con un agente pagatore svizzero tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 scegliendo l'opzione «comunicazione» presso il nuovo agente pagatore svizzero, quest'ultimo trasmette le informazioni conformemente alla convenzione applicabile al più presto il giorno di riferimento 4, ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. Se l'agente pagatore precedente non fornisce le informazioni necessarie entro 12 mesi dal giorno di riferimento 3 e se la persona interessata o un'altra parte contraente non ha intentato alcuna azione civile nei confronti dell'agente pagatore precedente, il nuovo agente pagatore svizzero considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha adempiuto i propri obblighi.

3

Art. 7

Trasferimento e trasmissione agli Stati partner

L'AFC trasferisce i pagamenti unici ricevuti e trasmette le comunicazioni alle autorità competenti degli Stati partner entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile.

Art. 8

Prescrizione

Il diritto nei confronti dell'agente pagatore svizzero al trasferimento del pagamento unico o alla trasmissione della comunicazione si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il pagamento unico doveva essere trasferito o la comunicazione trasmessa.

1

La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale, inteso a far valere il credito del pagamento unico o la comunicazione, che viene portato a conoscenza di un agente pagatore svizzero. Con l'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

2

Il diritto si prescrive al più tardi dopo 15 anni a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il pagamento unico doveva essere trasferito o la comunicazione trasmessa.

3

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Imposizione alla fonte in ambito internazionale. LF

Art. 9

Identificazione a posteriori di una persona interessata

Se identifica a posteriori una persona interessata, l'agente pagatore svizzero deve informare senza indugio per scritto tale persona o l'altra parte contraente.

1

2 La persona interessata o l'altra parte contraente può presentare all'AFC una domanda scritta di regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali della persona interessata, conformemente alla convenzione applicabile, entro tre mesi dalla notifica dell'informazione.

3

La domanda deve indicare: a.

l'opzione scelta per la regolarizzazione fiscale conformemente alla convenzione;

b.

la disponibilità delle informazioni necessarie per la regolarizzazione fiscale.

Art. 10

Obbligo di cooperazione degli agenti pagatori svizzeri

Se l'autorità competente dello Stato partner ha presentato all'AFC una richiesta corrispondente, l'agente pagatore svizzero è tenuto a: a.

cooperare alla verifica dell'autenticità di un certificato;

b.

fornire all'AFC ulteriori indicazioni ai fini dell'identificazione di una persona interessata che è stata annunciata all'autorità competente dello Stato partner.

Art. 11

Restituzione della provvigione di riscossione

Se ottiene dall'autorità competente dello Stato partner la restituzione di un pagamento unico riscosso indebitamente, la persona interessata ha diritto alla restituzione della provvigione di riscossione trattenuta dall'AFC, sempre che una siffatta provvigione sia stata convenuta con lo Stato partner e l'autorità competente di quest'ultimo non l'abbia già restituita alla persona interessata.

1

2 La domanda di restituzione della provvigione di riscossione dev'essere presentata per scritto all'AFC entro sei mesi dalla decisione di restituzione dello Stato partner.

Sezione 3: Riscossione dell'imposta liberatoria Art. 12

Principi

Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono l'imposta liberatoria sui redditi da capitale secondo quanto previsto dalla convenzione applicabile.

1

Essi bloccano i valori patrimoniali di una persona interessata non appena ne apprendono il decesso e riscuotono l'imposta liberatoria secondo quanto previsto dalla convenzione applicabile.

2

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Imposizione alla fonte in ambito internazionale. LF

Art. 13

Blocco in caso di successione

La persona autorizzata o un'altra persona che abbia un interesse degno di protezione può dichiarare per scritto all'agente pagatore svizzero che non è d'accordo con il blocco. L'agente pagatore svizzero si adopera con la persona autorizzata o l'altra persona al fine di trovare una soluzione consensuale in conformità alla convenzione applicabile. Entro 60 giorni dalla notifica di questa dichiarazione scritta l'agente pagatore svizzero conferma per scritto alla persona autorizzata o all'altra persona il blocco dei valori patrimoniali o l'informa della revoca di tale blocco.

1

La persona autorizzata o l'altra persona può richiedere per scritto all'AFC di pronunciare una decisione entro 30 giorni dalla notifica della conferma del blocco dei valori patrimoniali. Tale decisione può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

2

Art. 14

Riscossione dell'imposta

La persona interessata, la persona autorizzata o l'altra parte contraente può, entro 30 giorni dalla notifica, dichiarare per scritto all'agente pagatore svizzero che non è d'accordo con il documento giustificativo rilevante per l'imposta liberatoria.

L'agente pagatore svizzero si adopera con la persona interessata, la persona autorizzata o l'altra parte contraente al fine di trovare una soluzione consensuale in conformità alla convenzione applicabile. Entro 60 giorni dalla notifica di questa dichiarazione scritta l'agente pagatore svizzero produce un nuovo documento giustificativo oppure conferma la validità del primo.

1

Un documento giustificativo è considerato approvato, se entro 30 giorni dalla notifica del nuovo documento giustificativo o dalla conferma della validità del primo documento la persona interessata, la persona autorizzata o l'altra parte contraente non richiede per scritto all'AFC di pronunciare una decisione. Tale decisione può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

2

L'agente pagatore svizzero può rettificare entro cinque anni un'imposta riscossa indebitamente purché sia certo che per i corrispondenti redditi da capitale o per il corrispondente caso di successione non sia stato né sarà chiesto alcun computo né alcun rimborso nello Stato partner.

3

Art. 15

Trasferimento all'AFC

Gli agenti pagatori svizzeri trasferiscono all'AFC l'imposta riscossa sui redditi da capitale entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre.

1

In occasione del trasferimento indicano a quali categorie di redditi da capitale corrispondono gli importi secondo la convenzione applicabile.

2

Essi trasferiscono all'AFC l'imposta riscossa sulla successione entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile. Nel contempo trasmettono all'AFC le informazioni previste nella convenzione applicabile.

3

5132

Imposizione alla fonte in ambito internazionale. LF

Art. 16

Comunicazione

In presenza di un'esplicita autorizzazione della persona interessata, della persona autorizzata o dell'altra parte contraente, l'agente pagatore svizzero comunica all'AFC le informazioni definite nella convenzione applicabile entro i termini ivi stabiliti.

1

Se previsto dalla convenzione applicabile, la comunicazione avviene senza autorizzazione.

2

3

L'autorizzazione di comunicare redditi da capitale può essere revocata: a.

dalla persona interessata o dal suo avente causa;

b.

dall'altra parte contraente o dal suo avente causa.

L'autorizzazione è valida finché l'agente pagatore svizzero riceve una revoca espressa. La revoca è valida soltanto se il revocante garantisce nei confronti dell'agente pagatore svizzero l'ammontare dell'imposta dovuto in luogo della comunicazione.

4

5

In caso di successione l'autorizzazione di comunicare è irrevocabile.

L'agente pagatore svizzero può revocare una comunicazione entro la scadenza del termine di trasmissione delle comunicazioni all'AFC stabilito nella convenzione applicabile. Qualora in tal caso si debba procedere alla riscossione di un'imposta, l'agente pagatore svizzero la trasferisce immediatamente all'AFC.

6

Art. 17

Trasferimento e trasmissione agli Stati partner

L'AFC trasferisce l'imposta ricevuta e trasmette le comunicazioni nonché le altre informazioni previste dalla convenzione applicabile alle autorità competenti degli Stati partner entro i termini ivi stabiliti.

Art. 18

Prescrizione

Il diritto nei confronti dell'agente pagatore svizzero al trasferimento dell'imposta o alla trasmissione della comunicazione si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale l'imposta doveva essere trasferita o la comunicazione trasmessa.

1

La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale, inteso a far valere il credito d'imposta o la comunicazione, che viene portato a conoscenza di un agente pagatore svizzero. Con l'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

2

Il diritto si prescrive al più tardi 15 anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui l'imposta doveva essere trasferita o la comunicazione trasmessa.

3

Art. 19

Modifiche delle aliquote d'imposta

I compiti risultanti dalla convenzione relativi alle modifiche delle aliquote d'imposta sono svolti dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

1

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Imposizione alla fonte in ambito internazionale. LF

La modifica delle aliquote d'imposta stabilite nella convenzione va sottoposta al Consiglio federale per approvazione.

2

L'AFC, in collaborazione con la SFI, pubblica senza indugio ogni modifica dell'aliquota d'imposta e provvede affinché tutti gli agenti pagatori svizzeri iscritti ne vengano a conoscenza.

3

Sezione 4: Pagamento liberatorio Art. 20 Se la convenzione applicabile prevede un pagamento liberatorio, l'agente pagatore svizzero lo deduce dalla base di calcolo della ritenuta d'imposta secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio4. Tale pagamento corrisponde alla differenza fra l'aliquota d'imposta prevista dalla convenzione e l'aliquota della ritenuta d'imposta.

1

Il pagamento liberatorio è calcolato e prelevato in franchi svizzeri. Se il pagamento di interessi è effettuato in valuta estera, l'agente pagatore procede alla conversione al corso del giorno di conteggio con il cliente.

2

Gli agenti pagatori svizzeri trasferiscono annualmente all'AFC i pagamenti liberatori prelevati, al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo al pagamento degli interessi.

3

L'AFC trasferisce i pagamenti liberatori ricevuti alle autorità competenti degli Stati partner, al più tardi sei mesi dopo la fine dell'anno fiscale svizzero.

4

5

Gli articoli 14 e 18 si applicano per analogia.

Sezione 5: Disposizioni comuni riguardanti la regolarizzazione fiscale, la riscossione dell'imposta liberatoria e il pagamento liberatorio Art. 21

Organizzazione e procedura

Salvo disposizioni contrarie della presente legge, l'AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni della convenzione e della presente legge.

1

Essa adotta e pronuncia tutte le decisioni necessarie all'applicazione di tali disposizioni.

2

3 Può prescrivere l'utilizzazione di determinati moduli cartacei o in forma elettronica ed emanare istruzioni.

4

RS 0.641.926.81

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Imposizione alla fonte in ambito internazionale. LF

Art. 22

Statistica

L'AFC tiene statistiche per quanto siano necessarie per l'adempimento dei suoi compiti legali.

1

2

Essa pubblica un compendio delle statistiche.

Art. 23

Obbligo d'informare

Gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a informare l'AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell'attuazione della convenzione e della presente legge.

Art. 24

Interesse di mora

Sui pagamenti unici, sulle imposte liberatorie e sui pagamenti liberatori trasferiti all'AFC in ritardo è dovuto senza diffida un interesse di mora a contare dai termini stabiliti nella presente legge fino alla data di incasso.

1

2

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) stabilisce il tasso d'interesse.

Sezione 6: Rapporto con altre imposte Art. 25 L'agente pagatore svizzero ha diritto al rimborso dell'imposta preventiva relativa ai redditi da capitale sui quali è stata prelevata un'imposta liberatoria conformemente alla convenzione applicabile. È fatta salva l'imposta preventiva non recuperabile (imposta residua) secondo la convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e lo Stato di residenza della persona interessata. L'agente pagatore svizzero chiede all'AFC, in nome proprio e per conto della persona interessata, il rimborso dell'imposta preventiva. L'agente pagatore non rilascia alla persona interessata alcun attestato relativo all'imposta preventiva.

1

L'agente pagatore svizzero può chiedere all'AFC il rimborso dell'imposta preventiva mensilmente, dopo la fine del mese nel corso del quale è sorto il credito fiscale dell'imposta preventiva.

2

L'AFC può prevedere termini di conteggio più brevi per il rimborso dell'imposta preventiva.

3

Sezione 7: Pagamento anticipato da parte degli agenti pagatori svizzeri Art. 26

Versamento del pagamento anticipato

Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato.

1

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Imposizione alla fonte in ambito internazionale. LF

Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l'AFC su tutti i fatti rilevanti per l'attuazione della presente sezione.

2

Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all'AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l'importo dell'impegno di credito irrevocabile è inferiore all'importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all'AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l'importo del loro contributo al pagamento anticipato.

3

Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l'importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l'AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato.

4

L'AFC pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio5. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile. L'importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota.

5

6 L'AFC non pronuncia decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest'ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l'AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell'avvenuto versamento.

L'AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l'importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato.

7

Art. 27

Garanzie e disposizioni procedurali

L'AFC può esigere garanzie per tutto o parte del pagamento anticipato, anche quando quest'ultimo non è ancora esigibile, se vi è il rischio che il versamento non avvenga. Nella decisione di richiesta di garanzia indica l'importo da garantire e l'ufficio incaricato di ricevere le garanzie.

1

L'ufficio incaricato di ricevere le garanzie è autorizzato a consegnare queste garanzie soltanto se una decisione passata in giudicato lo ordina o se l'agente pagatore svizzero interessato e l'AFC lo confermano congiuntamente in una corrispondente dichiarazione scritta.

2

5

RS 0.641.926.81

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Imposizione alla fonte in ambito internazionale. LF

Le decisioni di richiesta di garanzia emanate dall'AFC possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3

Art. 28

Perdita

Se il pagamento anticipato non può essere interamente compensato con i pagamenti unici, l'AFC pronuncia le necessarie decisioni di pagamento. Queste ultime sono indirizzate agli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,01 per cento della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all'AFC prima della firma della convenzione applicabile.

1

L'importo non compensato del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori svizzeri in funzione della loro quota. Se un agente pagatore svizzero ha versato un contributo al pagamento anticipato, la differenza fra questo contributo e gli importi trasferiti secondo l'articolo 26 capoverso 7 è dedotta dalla sua quota.

2

L'AFC trasferisce gli importi prelevati agli agenti pagatori in modo tale che questi ultimi sopportino la perdita in funzione della loro quota alla ritenuta d'imposta secondo il capoverso 1.

3

4

L'articolo 38 si applica per analogia.

Sezione 8: Valori patrimoniali trasferiti fuori dalla Svizzera Art. 29

Autorità svizzera competente

I compiti derivanti dalla convenzione in relazione ai valori patrimoniali trasferiti fuori dalla Svizzera sono svolti dalla SFI.

Art. 30

Rilevazioni statistiche riguardanti gli Stati di destinazione

Qualora la convenzione applicabile preveda che allo Stato partner siano notificati gli Stati o i territori di destinazione dei valori patrimoniali trasferiti, gli agenti pagatori svizzeri comunicano alla SFI al più tardi nove mesi dopo il giorno di riferimento 3 i seguenti dati statistici:

1

6

a.

il numero delle persone interessate che hanno chiuso il loro conto o deposito nel periodo compreso tra la firma della convenzione applicabile e il giorno di riferimento 3, suddiviso secondo lo Stato o il territorio di destinazione nel quale sono stati trasferiti i valori patrimoniali;

b.

il volume dei patrimoni trasferiti dalle persone interessate che hanno chiuso il loro conto o deposito nel periodo compreso tra la firma della convenzione applicabile e il giorno di riferimento 3, suddiviso secondo lo Stato o il territorio di destinazione nel quale sono stati trasferiti i valori patrimoniali.

RS 0.641.926.81

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Imposizione alla fonte in ambito internazionale. LF

Se una persona interessata trasferisce in più Stati o territori i suoi valori patrimoniali contabilizzati al momento della firma della convenzione su un conto o deposito:

2

a.

ai fini del conteggio delle persone interessate, essa è assegnata allo Stato o al territorio nel quale ha trasferito l'importo maggiore;

b.

ai fini del conteggio del volume, i valori patrimoniali trasferiti sono ripartiti tra i diversi Stati e territori nei quali sono stati trasferiti.

Gli agenti pagatori svizzeri approntano i rilevamenti statistici sulla base della stima dei valori patrimoniali riferita al giorno di riferimento 2.

3

Sezione 9: Garanzia del rispetto dello scopo della convenzione Art. 31

Domande d'informazione

La domanda di uno Stato partner deve essere presentata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nella convenzione applicabile.

1

2 Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità competente dello Stato partner, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

Art. 32

Ottenimento di informazioni

L'AFC esige dalle banche e dagli altri agenti pagatori svizzeri iscritti presso l'AFC la consegna delle informazioni previste nella convenzione applicabile. Stabilisce il termine per la consegna delle informazioni.

1

Le banche e gli altri agenti pagatori svizzeri iscritti presso l'AFC comunicano all'AFC se la persona menzionata nella domanda è la beneficiaria effettiva di un conto o di un deposito. Consegnano tutte le informazioni rilevanti in loro possesso o sotto il loro controllo.

2

L'autorità competente dello Stato partner non ha il diritto di consultare gli atti o di presenziare agli atti procedurali eseguiti in Svizzera. Essa non può in particolare eseguire autonomamente controlli in loco presso le banche e altri agenti pagatori svizzeri iscritti presso l'AFC.

3

4

Le spese di ottenimento delle informazioni non sono rimborsate.

Art. 33

Informazione delle persone legittimate a ricorrere

Qualora conformemente alla convenzione applicabile l'esistenza di un conto o di un deposito debba essere comunicata, l'AFC informa la persona oggetto della domanda e le altre persone di cui deve presumere, in base agli atti, che siano legittimate a

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Imposizione alla fonte in ambito internazionale. LF

ricorrere secondo l'articolo 48 della legge del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa (PA).

Art. 34

Dati per determinare il numero di domande

L'AFC tiene statistiche per quanto siano necessarie per adempiere i compiti legali volti a garantire il rispetto dello scopo della convenzione.

1

2

Non sussiste alcun diritto di accesso a tali informazioni.

Art. 35

Diritto procedurale applicabile

Ove le disposizioni della presente sezione non dispongano altrimenti, si applica per analogia la legislazione sull'assistenza amministrativa fiscale.

Sezione 10: Controllo e disposizioni procedurali Art. 36

Controllo

L'AFC controlla l'adempimento degli obblighi dell'agente pagatore svizzero in relazione all'esecuzione della convenzione.

1

2

Per chiarire i fatti essa può: a.

verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell'agente pagatore svizzero o richiederne la produzione;

b.

raccogliere informazioni scritte e orali;

c.

convocare a interrogatori rappresentanti dell'agente pagatore svizzero.

Se constata che gli agenti pagatori svizzeri non hanno adempiuto i loro obblighi o li hanno adempiuti in modo lacunoso, l'AFC offre loro la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.

3

Se l'agente pagatore svizzero e l'AFC non riescono ad accordarsi, l'AFC pronuncia una decisione.

4

5

Su richiesta, l'AFC pronuncia una decisione di accertamento: a.

della qualità di agente pagatore;

b.

delle basi di calcolo della riscossione dei pagamenti unici, dell'imposta liberatoria o del pagamento liberatorio;

c.

del contenuto delle comunicazioni secondo l'articolo 6 o 16;

d.

del contenuto dei certificati.

L'AFC elabora annualmente un rapporto riassuntivo sui risultati più importanti dei controlli effettuati durante l'anno precedente. Essa redige il rapporto in modo che non sia possibile risalire a singoli agenti pagatori svizzeri. La SFI trasmette il rapporto all'autorità competente dello Stato partner e ne pubblica un riassunto.

6

7

RS 172.021

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Imposizione alla fonte in ambito internazionale. LF

Art. 37

Diritto procedurale applicabile

Ove la presente legge non disponga altrimenti, si applica la PA8.

Art. 38

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell'AFC secondo la presente sezione può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione.

1

2

L'opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti che la motivano.

Se l'opposizione è stata presentata validamente, l'AFC verifica la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni e pronuncia una decisione su opposizione motivata.

3

La decisione su opposizione dell'AFC può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

4

Art. 39

Obbligo del segreto

Chiunque è incaricato dell'esecuzione delle disposizioni della convenzione e della presente legge o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto appreso nell'esercizio di questa attività e negare la consultazione degli atti ufficiali.

1

2

3

L'obbligo del segreto non si applica all'AFC: a.

nel caso di comunicazioni agli Stati partner;

b.

nel caso di notifica di informazioni nel quadro della garanzia del rispetto della convenzione.

L'obbligo del segreto non si applica inoltre: a.

agli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal DFF, in casi particolari, a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate di applicare la presente legge;

b.

in caso di constatazioni concernenti infrazioni alle leggi amministrative federali o cantonali oppure al Codice penale (CP)9, qualora il DFF autorizzi a sporgere denuncia;

c.

per quanto esista un fondamento legale nel diritto federale.

Le constatazioni concernenti terzi, effettuate nel corso di un controllo di un agente pagatore svizzero conformemente all'articolo 36 capoverso 2, possono unicamente essere utilizzate per l'esecuzione della convenzione applicabile.

4

Il segreto bancario nonché altri segreti di clienti e segreti professionali, tutelati per legge, vanno preservati.

5

8 9

RS 172.021 RS 311.0

5140

Imposizione alla fonte in ambito internazionale. LF

Sezione 11: Disposizioni penali Art. 40

Sottrazione, violazione dell'obbligo di comunicazione

È punito con la multa sino a 250 000 franchi, sempre che non si applichino le disposizioni penali degli articoli 14­16 della legge federale del 22 marzo 197410 sul diritto penale amministrativo (DPA), chiunque, intenzionalmente e per procurare un profitto a sé stesso o a terzi: 1

2

a.

commette una sottrazione: 1. contravvenendo all'obbligo di riscuotere il pagamento unico, l'imposta liberatoria o il pagamento liberatorio, oppure 2. non trasferendo all'AFC il pagamento unico, l'imposta liberatoria o il pagamento liberatorio;

b.

viola l'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 6 o 16.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 100 000 franchi.

Art. 41

Messa in pericolo del pagamento unico, dell'imposta liberatoria o del pagamento liberatorio e della comunicazione

È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, mette in pericolo l'esecuzione della convenzione applicabile e della presente legge:

10 11

a.

contravvenendo all'obbligo di iscriversi secondo l'articolo 3;

b.

contravvenendo all'obbligo di presentare distinte e conteggi, di fornire informazioni e di esibire documenti giustificativi nella procedura di riscossione del pagamento unico, dell'imposta liberatoria o del pagamento liberatorio oppure nella trasmissione di comunicazioni;

c.

allestendo un conteggio inesatto o trasmettendo informazioni errate in quanto persona tenuta al pagamento unico, all'imposta liberatoria o al pagamento liberatorio o a trasmettere comunicazioni;

d.

contravvenendo all'obbligo di corretta gestione e conservazione dei libri di commercio e dei documenti giustificativi; è fatto salvo il perseguimento penale secondo l'articolo 166 CP11;

e.

intralciando, impedendo o rendendo impossibile il regolare svolgimento di una verifica contabile o di un altro controllo ufficiale; è fatto salvo il perseguimento penale secondo gli articoli 285 e 286 CP;

f.

contravvenendo alle esigenze in materia di trasferimento del pagamento unico, dell'imposta liberatoria o del pagamento liberatorio o in materia di trasmissione delle comunicazioni.

RS 313.0 RS 311.0

5141

Imposizione alla fonte in ambito internazionale. LF

Art. 42

Inosservanza di prescrizioni d'ordine

È punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a.

viola la convenzione applicabile, la presente legge, un'ordinanza di esecuzione o istruzioni generali;

b.

contravviene a una decisione notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.

Art. 43

Ottenimento di informazioni nell'ambito della garanzia del rispetto dello scopo della convenzione

La banca o un altro agente pagatore svizzero iscritto presso l'AFC è punito con una multa sino a 10 000 franchi se intenzionalmente non ottempera a una decisione esecutiva di consegna di informazioni che l'AFC notifica sotto comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione.

Art. 44

Procedura

Salvo disposizioni contrarie della presente legge, per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge si applica la DPA12. L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'AFC.

Sezione 12: Disposizioni finali Art. 45

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 46

Modifica del diritto vigente

La legge del 22 giugno 200713 sulla vigilanza dei mercati finanziari è modificata come segue: Art. 2 cpv. 2 Gli accordi internazionali conclusi nel quadro dell'imposizione alla fonte in ambito internazionale e le convenzioni interstatali afferenti, riguardanti segnatamente le verifiche transfrontaliere e l'accesso al mercato, prevalgono sulla presente legge e sulle leggi concernenti i mercati finanziari.

2

12 13

RS 313.0 RS 956.1

5142

Imposizione alla fonte in ambito internazionale. LF

Art. 47

Disposizione transitoria della Convenzione con la Germania

Le autorità cantonali competenti sospendono le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 17 paragrafo 3 della Convenzione del 21 settembre 201114 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari.

Art. 48

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012

Consiglio nazionale, 15 giugno 2012

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 19 giugno 201215 Termine di referendum: 27 settembre 2012

14 15

RS ...; FF 2012 4435 FF 2012 5127

5143

Imposizione alla fonte in ambito internazionale. LF

Allegato (art. 1 cpv. 2)

Convenzioni alle quali si applica la presente legge 1. Convenzione del 21 settembre 201116 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari 2. Convenzione del 6 ottobre 201117 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale 3. Convenzione del 13 aprile 201218 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari

16 17 18

RS ...; FF 2012 4435 RS ...; FF 2012 4553 RS ...; FF 2012 4725

5144