Allegato 3

Dichiarazione dell'ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 10 giugno 2008

La Conferenza Internazionale del Lavoro, riunita a Ginevra in occasione della sua novantasettesima sessione, considerando che l'attuale processo di globalizzazione, caratterizzato dalla diffusione delle nuove tecnologie, dalla circolazione di idee, dallo scambio di beni e servizi, dall'aumento dei movimenti di capitale e dei flussi finanziari, dall'internazionalizzazione del mondo degli affari e dei suoi processi, del dialogo così come della circolazione delle persone, soprattutto lavoratori e lavoratrici, sta modificando profondamente il mondo del lavoro: ­

da una parte, il processo di cooperazione e di integrazione economica ha permesso ad un certo numero di Paesi di registrare un elevato tasso di crescita economica e di creazione di occupazione, di assorbire gran parte della popolazione rurale povera nell'economia urbana moderna, di avanzare verso il raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo e di stimolare l'innovazione in materia di sviluppo di prodotti e di circolazione di idee;

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dall'altra, il processo di integrazione economica globale ha costretto molti Paesi e settori ad affrontare grandi sfide fra cui la disuguaglianza dei redditi, il persistere di elevati livelli di disoccupazione e di povertà, la vulnerabilità dell'economia rispetto agli shock esterni, la diffusione del lavoro precario e dell'economia informale, che influiscono sul rapporto di lavoro e sulle tutele da esso derivanti;

riconoscendo che, in tali circostanze, è divenuto ancor più necessario garantire risultati migliori e più equi per tutti al fine di rispondere all'aspirazione universale della giustizia sociale, realizzare la piena occupazione, assicurare la sostenibilità delle società aperte e dell'economia globale, costruire la coesione sociale e combattere la povertà e le crescenti disuguaglianze; convinta che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro abbia un ruolo determinante da svolgere nella promozione e realizzazione del progresso e della giustizia sociale in un ambiente in costante mutamento: ­

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sulla base del mandato definito dalla Costituzione dell'ILO, compresa la Dichiarazione di Filadelfia (1944), che continua a essere pienamente valida nel ventunesimo secolo e che dovrebbe ispirare la politica dei suoi Membri, e che, tra gli altri scopi, obiettivi e principi: ­ afferma che il lavoro non è una merce e che la povertà, ovunque esista, costituisce un pericolo per la prosperità di tutti;

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riconosce che l'ILO ha l'obbligo solenne di promuovere fra le nazioni del mondo l'attuazione di programmi che consentano di raggiungere gli obiettivi della piena occupazione e dell'innalzamento della qualità della vita, un salario minimo di sussistenza e l'estensione delle misure di sicurezza sociale per garantire un reddito minimo a chiunque ne abbia bisogno, insieme a tutti gli altri obiettivi enunciati nella Dichiarazione di Filadelfia; affida all'ILO la responsabilità di esaminare e valutare, alla luce dell'obiettivo fondamentale della giustizia sociale, tutte le politiche economiche e finanziarie internazionali;

e rifacendosi alla Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti (1998), in virtù della quale i Membri riconoscono, nell'adempimento del mandato dell'Organizzazione, la particolare rilevanza dei diritti fondamentali, ovvero: libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, effettiva abolizione del lavoro minorile ed eliminazione di ogni discriminazione in materia di lavoro e professione;

incoraggiata dal fatto che la comunità internazionale riconosca il lavoro dignitoso come strumento efficace per rispondere alle sfide della globalizzazione, come dimostrato da: ­

i risultati del Vertice mondiale per lo sviluppo sociale di Copenaghen del 1995;

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l'ampio consenso, ripetutamente espresso a livello globale e regionale, a favore del concetto del lavoro dignitoso elaborato dall'ILO;

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il sostegno espresso dai capi di Stato e di Governo in occasione del Vertice Mondiale delle Nazioni Unite del 2005 a favore di una globalizzazione giusta e di una piena occupazione produttiva e del lavoro dignitoso per tutti, come obiettivi prioritari delle loro politiche nazionali e internazionali in materia;

convinta che in un mondo sempre più interdipendente e complesso e caratterizzato dall'internazionalizzazione della produzione: ­

i valori fondamentali della libertà, della dignità umana, della giustizia sociale, della sicurezza e della non discriminazione siano essenziali per uno sviluppo ed una efficienza sostenibili dal punto di vista economico e sociale;

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il dialogo sociale e la pratica del tripartitismo tra governi e organizzazioni rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori a livello nazionale e internazionale siano, oggi, ancora più necessari per trovare soluzioni e per rafforzare la coesione sociale e lo Stato di diritto, anche attraverso le norme internazionali del lavoro;

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l'importanza del rapporto di lavoro dovrebbe essere riconosciuta quale strumento di tutela giuridica per i lavoratori;

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le imprese produttive, redditizie e sostenibili, insieme ad una forte economia sociale e ad un settore pubblico efficiente siano fondamentali per realizzare uno sviluppo economico sostenibile e creare opportunità di lavoro;

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la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale (1977), nella sua forma aggiornata, che affronta il ruolo sempre più importante che tali soggetti ricoprono nella realizzazione degli obiettivi dell'Organizzazione, assuma particolare rilevanza;

riconoscendo che le sfide del presente impongono all'Organizzazione di intensificare gli sforzi e mettere in campo tutti gli strumenti di cui dispone per promuovere i propri obiettivi costituzionali e che, per rendere tali sforzi efficaci e per rafforzare la sua capacità di assistere i propri Membri nel tentativo di raggiungere gli obiettivi dell'ILO nel contesto della globalizzazione, l'Organizzazione deve: ­

adottare un approccio coerente e condiviso nel processo di elaborazione di una visione globale e integrata, in linea con l'Agenda del lavoro dignitoso e con i quattro obiettivi strategici dell'ILO, facendo leva sulle sinergie esistenti tra di essi;

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adeguare le proprie pratiche istituzionali e di governance al fine di renderle maggiormente efficaci ed efficienti, nel pieno rispetto del quadro costituzionale e delle procedure istituzionali vigenti;

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aiutare i propri costituenti a soddisfare le esigenze da essi espresse a livello nazionale, sulla base di un confronto tripartito a tutto campo, fornendo informazioni, consulenza e programmi tecnici di alta qualità che li aiutino a soddisfare suddette esigenze nel quadro degli obiettivi costituzionali dell'ILO;

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e promuovere la politica normativa dell'ILO quale pietra miliare delle attività dell'ILO stessa, rafforzandone la pertinenza per il mondo del lavoro e assicurandosi che le norme svolgano correttamente il loro ruolo nel raggiungimento degli obiettivi costituzionali dell'Organizzazione, adotta, di conseguenza, nell'undicesimo giorno di giugno dell'anno duemila e otto, la presente Dichiarazione:

I. Portata e principi La Conferenza riconosce e dichiara che: A.

In un contesto in rapido mutamento, l'impegno e gli sforzi dei Membri e dell'Organizzazione per dare attuazione al mandato costituzionale dell'ILO, anche attraverso le norme internazionali del lavoro, e porre la piena occupazione produttiva e il lavoro dignitoso al centro delle politiche economiche e sociali, devono basarsi sui quattro obiettivi strategici dell'ILO, tutti di pari importanza, attorno ai quali si articola l'Agenda del lavoro dignitoso e che possono essere così sintetizzati:

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i)

promuovere l'occupazione tramite la creazione di un contesto istituzionale ed economico sostenibile nell'ambito del quale: ­ gli individui possano sviluppare e aggiornare le capacità e le competenze necessarie che gli consentano di avere un'occupazione produttiva per il loro sviluppo personale e il benessere comune; ­ tutte le imprese, pubbliche o private, siano sostenibili, così da garantire la crescita e la creazione di maggiori opportunità e prospettive di lavoro e di reddito per tutti; ­ le società possano raggiungere i propri obiettivi di sviluppo economico, buona qualità della vita e progresso sociale; ii) sviluppare e potenziare strumenti di protezione sociale ­ sicurezza sociale e protezione dei lavoratori ­ che siano sostenibili e adeguati al contesto nazionale, ivi compresi: ­ l'estensione della sicurezza sociale a tutti, incluse le misure volte a garantire un reddito minimo a chiunque abbia bisogno di una tale protezione, e l'adeguamento del suo campo di applicazione e della sua portata per rispondere ai nuovi bisogni e alle incertezze determinate dal rapido mutare delle tecnologie, della società, degli assetti demografici e dell'economia; ­ condizioni di lavoro che preservino la salute e la sicurezza dei lavoratori; ­ la possibilità per tutti di godere in modo equo dei vantaggi del progresso in materia di salari e redditi, durata del lavoro e altre condizioni di lavoro, un salario minimo di sussistenza per tutti i lavoratori e per coloro che necessitano di tale protezione; iii) promuovere il dialogo sociale e il tripartitismo come strumenti più adeguati per: ­ adattare l'attuazione degli obiettivi strategici alle esigenze e alle circostanze di ciascun Paese; ­ tradurre lo sviluppo economico in progresso sociale, e il progresso sociale in sviluppo economico; ­ facilitare la costruzione del consenso sulle politiche nazionali e internazionali che hanno un impatto sulle strategie e sui programmi per l'occupazione e il lavoro dignitoso; ­ rendere efficaci la normativa e le istituzioni del lavoro, in particolare rispetto al riconoscimento del rapporto di lavoro, alla promozione di buone relazioni industriali e alla creazione di sistemi efficaci di ispezione del lavoro; iv) rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che rivestono particolare importanza
come diritti e come condizioni necessarie alla piena realizzazione di tutti gli obiettivi strategici, a partire dalla considerazione: ­ che la libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto di contrattazione collettiva sono particolarmente rilevanti per il raggiungimento dei quattro obiettivi strategici;

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che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere né invocata né utilizzata come un vantaggio comparato legittimo e che le norme internazionali del lavoro non dovrebbero essere utilizzate a fini di protezionismo commerciale.

B.

I quattro obiettivi strategici sono inseparabili, interconnessi e si sostengono a vicenda. Il mancato raggiungimento di uno di essi pregiudicherà la realizzazione degli altri. Per avere un impatto ottimale, gli sforzi compiuti per promuoverli dovrebbero essere parte di una strategia dell'ILO globale e integrata a favore del lavoro dignitoso. La parità di genere e la non discriminazione vanno considerati quali tematiche trasversali a tutti gli obiettivi strategici summenzionati.

C.

Spetta ai Membri stabilire come raggiungere gli obiettivi strategici, nel rispetto dei propri obblighi internazionali e dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro, nonché tenendo in dovuta considerazione, tra gli altri aspetti: i) le condizioni e le circostanze nazionali, come anche le esigenze e le priorità espresse dalle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori; ii) l'interdipendenza, la solidarietà e la cooperazione tra tutti i Membri dell'ILO, caratteristiche più che mai pertinenti nel contesto dell'economia globale; iii) i principi e le disposizioni previste dalle norme internazionali del lavoro.

II. Metodo di attuazione La Conferenza riconosce inoltre che, in un'economia globalizzata: A.

Per attuare la Parte I della presente Dichiarazione è necessario che l'ILO assista in modo efficace i propri Membri nei loro sforzi. A tal fine, l'Organizzazione dovrebbe rivedere e adeguare le sue pratiche istituzionali per migliorare i propri meccanismi di governance e di capacity building, così da sfruttare al meglio le risorse umane e finanziarie di cui dispone, come anche il vantaggio unico della sua natura tripartita e del suo sistema normativo, nell'ottica di: i) comprendere meglio le esigenze dei suoi Membri rispetto a ciascun obiettivo strategico, così come le attività già realizzate dall'ILO per rispondere a tali esigenze nel quadro di una voce ricorrente all'ordine del giorno della Conferenza, al fine di: ­ determinare come l'ILO possa soddisfare più efficacemente tali esigenze attraverso l'utilizzo coordinato di tutti i suoi strumenti di azione; ­ quantificare le risorse necessarie a soddisfare tali esigenze e, quando opportuno, reperire risorse aggiuntive; e

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guidare il Consiglio di Amministrazione e l'Ufficio nell'adempimento delle proprie responsabilità; ii) rafforzare e coordinare le sue attività di cooperazione tecnica e la sua expertise, al fine di: ­ sostenere e assistere i singoli Membri nei loro sforzi per progredire su una base tripartita verso tutti gli obiettivi strategici, attraverso i programmi nazionali per il lavoro dignitoso, quando opportuni, e nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite; e ­ aiutare, qualora necessario, a rafforzare la capacità istituzionale degli Stati membri, come anche quella delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori, per favorire la messa a punto di una politica sociale adeguata e coerente nonché lo sviluppo sostenibile; iii) promuovere la condivisione delle conoscenze e una migliore comprensione delle sinergie esistenti tra i diversi obiettivi strategici, attraverso l'analisi empirica e la discussione tripartita delle esperienze concrete, con la cooperazione volontaria dei Paesi coinvolti, al fine di informare i decisori dei singoli Membri circa le opportunità e le sfide della globalizzazione; iv) assistere, su richiesta, i Membri che desiderano promuovere gli obiettivi strategici in maniera congiunta tramite accordi bilaterali e multilaterali, nei limiti della compatibilità di tali accordi con gli obblighi dell'ILO; e v) creare nuovi partenariati con entità non statali e attori economici quali le imprese multinazionali e i sindacati che operano a livello settoriale globale al fine di rafforzare l'efficacia delle attività e dei programmi operativi dell'ILO, di assicurare in modo adeguato il sostegno di tali entità, e di promuovere in altra maniera gli obiettivi strategici dell'ILO.

Ciò sarà fatto in consultazione con le organizzazioni, nazionali e internazionali, rappresentative di lavoratori e imprenditori.

B.

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Al contempo, i Membri hanno la responsabilità di contribuire, tramite le proprie politiche sociali ed economiche, all'attuazione di una strategia globale e integrata, per la realizzazione degli obiettivi strategici contenuti nell'Agenda del lavoro dignitoso, così come illustrati nella Parte I della presente Dichiarazione. Le modalità di attuazione dell'Agenda del lavoro dignitoso a livello nazionale dipenderanno dalle esigenze e dalle priorità nazionali e spetterà agli Stati membri stabilire, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori, come far fronte a tale responsabilità. A tal fine, gli Stati membri possono prendere in considerazione, tra le altre misure, l'ipotesi di: i) adottare una strategia per il lavoro dignitoso a livello nazionale o regionale, o ad entrambi i livelli, che persegua una serie di priorità nell'ottica del perseguimento integrato degli obiettivi strategici; ii) fissare, se necessario con l'aiuto dell'ILO, una serie di indicatori o parametri statistici adeguati a monitorare e valutare i progressi compiuti;

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iii) esaminare la loro situazione in relazione alla ratifica o all'applicazione degli strumenti dell'ILO, al fine di assicurare una copertura sempre più estesa a ciascun obiettivo strategico, ponendo particolare enfasi sugli strumenti classificati come norme fondamentali del lavoro, come anche sugli strumenti più significativi dal punto di vista della governance relativi al tripartitismo, alle politiche occupazionali e ai sistemi di ispezione del lavoro; iv) adottare le misure appropriate per assicurare un adeguato coordinamento tra le posizioni assunte, dagli Stati membri stessi, nell'ambito delle sedi internazionali pertinenti e tutte le misure che possono intraprendere nel quadro della presente Dichiarazione; v) promuovere le aziende sostenibili; vi) condividere, quando opportuno, le buone pratiche nazionali e regionali derivanti da iniziative nazionali o regionali andate a buon fine e nell'ambito delle quali sia stata affrontata la questione del lavoro dignitoso; vii) fornire, su una base bilaterale, regionale o multilaterale e nei limiti della propria disponibilità di risorse, adeguato sostegno ad altri Membri nei loro sforzi per mettere in pratica i principi e gli obiettivi menzionati nella presente Dichiarazione.

C.

Altre organizzazioni internazionali e regionali competenti in materia, possono svolgere un ruolo importante nell'attuazione dell'approccio integrato.

L'ILO dovrebbe invitare suddette organizzazioni a promuovere il lavoro dignitoso, tenendo presente che ogni organismo manterrà la piena autonomia del suo mandato. Poiché tanto il commercio quanto i mercati finanziari hanno effetti sull'occupazione, l'ILO ha il compito di valutare questi effetti al fine di raggiungere l'obiettivo di porre l'occupazione al centro delle politiche economiche.

III. Disposizioni finali A.

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro garantirà che la presente Dichiarazione sia trasmessa a tutti i Membri e, tramite essi, alle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori, alle organizzazioni internazionali aventi competenza in materia a livello internazionale e regionale, come anche a ogni altra entità individuata dal Consiglio di Amministrazione. I governi, come anche le organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori a livello nazionale, dovranno rendere noti i contenuti della Dichiarazione in tutte le sedi appropriate ove essi partecipano o in cui sono rappresentati, e a diffonderli in tutti i modi possibili ad altri soggetti interessati.

B.

Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro avranno la responsabilità di stabilire le modalità necessarie per applicare senza ritardi la Parte II della presente Dichiarazione.

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C.

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Quando il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno e secondo le modalità che verranno stabilite, l'impatto della presente Dichiarazione, in particolare le misure adottate per promuoverne l'attuazione, sarà oggetto di esame da parte della Conferenza Internazionale del Lavoro, al fine di stabilire quali siano le azioni appropriate da intraprendere.

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Allegato

Seguiti della Dichiarazione I. Obiettivo generale e campo di applicazione A.

Il presente seguito ha l'obiettivo di determinare gli strumenti con i quali l'Organizzazione sosterrà gli sforzi dei suoi Membri per rispettare gli impegni assunti in relazione al perseguimento dei quattro obiettivi strategici, importanti per attuare il mandato costituzionale dell'Organizzazione.

B.

Nel quadro di questo seguito si intende fare il miglior uso possibile di tutti gli strumenti di intervento previsti dalla Costituzione dell'ILO per adempiere al proprio mandato. Alcune delle misure atte ad assistere i Membri potrebbero comportare la modifica delle vigenti modalità di attuazione dell'articolo 19, paragrafi 5 e) nonché 6 d), della Costituzione dell'ILO, senza che ciò comporti l'obbligo di presentare ulteriori rapporti da parte degli Stati membri.

II. Azioni dell'organizzazione per assistere i suoi membri Amministrazione, risorse e relazioni esterne A.

Il Direttore Generale intraprenderà tutte le misure necessarie, compresa la formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione quando opportuno, per garantire i mezzi con i quali l'Organizzazione assisterà i suoi Membri negli sforzi per attuare la presente Dichiarazione. Tali misure dovranno comprendere l'esame e l'adeguamento delle pratiche istituzionali e di governance dell'ILO, secondo quanto richiesto dalla Dichiarazione, e dovranno tenere in opportuna considerazione la necessità di garantire: i) coerenza, coordinamento e collaborazione all'interno dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per il suo buon funzionamento; ii) costruzione e mantenimento della capacità politica e operativa; iii) efficienza ed efficacia a livello di impiego delle risorse, dei processi gestionali e delle strutture istituzionali; iv) adeguate competenze e conoscenze, e strutture di governance efficaci; v) promozione di partenariati efficaci nell'ambito delle Nazioni Unite e del sistema multilaterale, al fine di rafforzare le attività e i programmi operativi dell'ILO o promuovere in altra maniera gli obiettivi dell'ILO; e

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vi) individuazione, aggiornamento e promozione dell'insieme delle norme più significative dal punto di vista della governance.1 Comprendere e rispondere alle circostanze e alle esigenze dei Membri B.

L'Organizzazione introdurrà un meccanismo di discussioni ricorrenti nell'ambito della Conferenza Internazionale del Lavoro, in base alle modalità concordate dal Consiglio di Amministrazione e senza duplicare i meccanismi di supervisione dell'ILO, al fine di: i) comprendere meglio le diverse realtà ed esigenze dei suoi Membri in relazione a ciascun obiettivo strategico, e rispondervi più efficacemente ricorrendo a tutti gli strumenti di intervento a sua disposizione, compresi l'azione normativa, la cooperazione tecnica e le capacità tecniche e di ricerca dell'Ufficio, nonché adeguare conseguentemente le sue priorità e i suoi programmi d'azione; e ii) valutare i risultati delle attività dell'ILO, affinché le decisioni relative al programma, al bilancio e ad altri aspetti di governance siano prese tenendo conto di tali informazioni.

Assistenza tecnica e servizi di consulenza C.

1

L'Organizzazione fornirà, su richiesta dei governi e delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori, tutta l'assistenza adeguata nei limiti del suo mandato per sostenere gli sforzi dei suoi Membri per il raggiungimento degli obiettivi strategici nel quadro di una strategia nazionale o regionale integrata e coerente, compreso: i) il rafforzamento e il coordinamento delle sue attività di cooperazione tecnica nell'ambito dei programmi nazionali per il lavoro dignitoso e del sistema delle Nazioni Unite; ii) la consulenza e assistenza di carattere generale ad ogni Membro che lo richieda con l'obiettivo di formulare una strategia nazionale e esplorando la possibilità di avviare partenariati innovativi per la sua attuazione; iii) lo sviluppo di strumenti adeguati per valutare efficacemente i progressi compiuti e l'impatto che altri fattori e politiche possono esercitare sugli sforzi degli Stati membri; e iv) gli interventi volti a rispondere alle esigenze specifiche e alle capacità dei Paesi in via di sviluppo e delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori, comprese attività per reperire risorse.

La Convenzione sull'ispezione del lavoro, 1947 (n. 81), la Convenzione sulla politica dell'impiego, 1964 (n. 122), la Convenzione sull'ispezione del lavoro (agricoltura), 1969 (n. 129) e la Convenzione sulle consultazioni tripartite relative alle norme internazionali del lavoro, 1976 (n. 144), e le norme individuate in elenchi aggiornati in un momento successivo.

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Ricerca, raccolta e condivisione delle informazioni D.

L'Organizzazione prenderà tutte le misure adeguate a rafforzare le sue capacità di ricerca, la sua conoscenza empirica e la sua comprensione circa il modo in cui gli obiettivi strategici interagiscono reciprocamente e contribuiscono al progresso sociale, alla sostenibilità delle imprese e dello sviluppo e all'eliminazione della povertà nell'economia globale. Tali misure possono includere la condivisione tripartita delle esperienze e delle buone pratiche a livello internazionale, regionale e nazionale nel quadro di: i) studi appositamente realizzati con la partecipazione volontaria dei governi e delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori dei Paesi coinvolti; ii) altri processi comunemente diffusi, quali le valutazione tra pari, che i Membri potranno decidere di istituire o a cui potranno decidere di partecipare su base volontaria.

III. Valutazione da parte della conferenza A.

L'impatto della Dichiarazione, in particolare la misura in cui essa avrà contribuito a promuovere, tra i Membri, gli obiettivi e gli scopi dell'Organizzazione attraverso il perseguimento integrato degli obiettivi strategici, sarà oggetto di valutazione da parte della Conferenza, valutazione che potrà essere ripetuta periodicamente nel quadro di una voce iscritta nel suo ordine del giorno.

B.

L'Ufficio redigerà un rapporto destinato alla Conferenza affinché essa possa valutare l'impatto della Dichiarazione, rapporto che conterrà informazioni relative: i) alle azioni intraprese o alle misure adottate a seguito della presente Dichiarazione, che potranno essere riferite dai costituenti tripartiti dell'Organizzazione attraverso i servizi dell'ILO, in particolare a livello regionale, e ogni altra fonte attendibile; ii) alle misure adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Ufficio per dare seguito alle disposizioni relative agli aspetti legati alla governance, alle capacità e alle conoscenze relative al perseguimento degli obiettivi strategici, compresi i programmi e le attività dell'ILO e il loro impatto; iii) e all'eventuale impatto della Dichiarazione in relazione ad altre organizzazioni internazionali interessate.

C.

Alle organizzazioni internazionali multilaterali interessate sarà offerta l'opportunità di partecipare al processo di valutazione e discussione dell'impatto della Dichiarazione. Altre entità interessate avranno la possibilità di seguire e partecipare a tale discussione, su invito del Consiglio di Amministrazione.

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D.

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Alla luce dei risultati di suddetta valutazione, la Conferenza trarrà le dovute conclusioni circa l'opportunità di approfondire ulteriormente la valutazione stessa o di dare corso ad azioni specifiche.