Termine di referendum: 13 aprile 2012
Legge sulla statistica federale (LStat) (Partecipazione alle rilevazioni statistiche federali) Modifica del 23 dicembre 2011 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 31 marzo 20111; visto il parere del Consiglio federale del 4 maggio 20112, decreta: I La legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale è modificata come segue: Art. 6 cpv. 1, 1bis e 4 La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l'obbligo d'informare secondo l'articolo 10 della legge del 22 giugno 20074 sul censimento.
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1bis La partecipazione delle persone fisiche o giuridiche come pure delle istituzioni incaricate di compiti di diritto pubblico alle rilevazioni indirette è obbligatoria.
Se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono assolutamente, nell'ordinare una rilevazione il Consiglio federale può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti all'obbligo d'informare; è fatto salvo il capoverso 1. Queste persone devono fornire le informazioni secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.
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1 2 3 4
FF 2011 3599 FF 2011 3989 RS 431.01 RS 431.112
2011-0689
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Legge sulla statistica federale
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011
Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011
Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab
Data della pubblicazione: 4 gennaio 20125 Termine di referendum: 13 aprile 2012
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