Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo Modifica del 29 marzo 2012 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo (CCNL), allegato ai decreti del Consiglio federale del 18 agosto 2006, del 24 maggio 2007, del 28 febbraio 2008, del 10 marzo 2009, del 22 aprile 2010, dell'11 aprile 2011 e del 17 ottobre 20111, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 10 Adeguamento salariale (art. 39 CCNL) Salari minimi (art. 37 CCNL) II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2012 e ha effetto sino al 30 giugno 2014.

29 marzo 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 2

FF 2006 6201, 2007 3899, 2008 1647, 2009 1367, 2010 987 2787, 2011 3463 7167 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2012-0649

4117

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo. DCF

4118