Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione Modifica del 13 dicembre 2012 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 4 marzo 2008, del 16 febbraio 2009, del 16 febbraio 2010, del 10 gennaio 2011, del 25 febbraio 2011 e del 6 febbraio 20121, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Allegato 9 (sostituisce il precedente allegato 12)

«Cauzione» Art. 1

Principi

Art. 2

Ammontare della cauzione

Art. 3

Messa in conto

Art. 4

Utilizzazione della cauzione

Art. 5

Utilizzo della cauzione

Art. 6

Ristabilimento della cauzione a ritiro avvenuto

Art. 7

Liberazione della cauzione

Art. 8

Multe nel caso di cauzione non versata

Art. 9

Gestione della cauzione

Art. 10

Foro giuridico

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FF 2008 1815, 2009 789, 2010 1545, 2011 1261 2315, 2012 1247 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione. DCF

II Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2013 con effetto sino al 30 giugno 2013.

13 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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