Legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni

Allegato (art. 2)

(LPTes) del 23 dicembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 38 capoverso 1, 54 capoverso 1, 57 capoverso 2, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 20102, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina: a.

l'attuazione di programmi di protezione dei testimoni per persone minacciate a causa del loro coinvolgimento in un procedimento penale;

b.

l'istituzione del Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione e i suoi compiti.

Art. 2 1

Campo d'applicazione

La presente legge si applica alle persone: a.

che a causa del loro coinvolgimento o della loro disponibilità a collaborare in un procedimento penale federale o cantonale sono o possono essere esposte a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio; e

b.

senza il cui coinvolgimento il perseguimento penale sarebbe o sarebbe stato eccessivamente difficile.

Essa si applica anche alle persone che hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1­3 del Codice di procedura penale3 (CPP) con una persona di cui al capoverso 1 e che perciò sono o possono essere esposte a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio.

2

Alle persone per le quali si attua un programma di protezione dei testimoni di uno Stato estero o di un tribunale penale internazionale e che per motivi di sicurezza

3

1 2 3

RS 101 FF 2011 1 RS 312.0

2009-1842

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sono trasferite in Svizzera, si applica il capitolo 2 sezioni 4 e 5 della presente legge per quanto un trattato internazionale vincolante per la Svizzera non contenga disposizioni contrarie.

Capitolo 2: Programma di protezione dei testimoni Sezione 1: Definizione, scopo e contenuto Art. 3

Definizione

Un programma di protezione dei testimoni è un insieme di misure extraprocessuali di protezione dei testimoni, definito in base alle esigenze del singolo caso, con cui s'intende proteggere una persona da tutte le conseguenze pericolose, comprese le intimidazioni, del suo coinvolgimento in un procedimento penale.

Art. 4

Scopo

I programmi di protezione dei testimoni ai sensi della presente legge hanno lo scopo di: a.

proteggere la persona minacciata e, se necessario, le persone ad essa vicine durante il periodo in cui perdura la minaccia;

b.

sostenere il perseguimento penale assicurando la disponibilità e la capacità di deporre di una persona;

c.

consigliare e sostenere la persona da proteggere nella salvaguardia dei propri interessi personali e patrimoniali durante il periodo in cui perdura la minaccia.

Art. 5

Contenuto

Un programma di protezione dei testimoni può comprendere segnatamente le seguenti misure extraprocessuali di protezione dei testimoni: a.

la sistemazione in un luogo sicuro;

b.

il cambiamento del luogo di lavoro e di residenza;

c.

la messa a disposizione di strumenti ausiliari;

d.

il blocco della comunicazione di dati sulla persona da proteggere;

e.

la creazione, per il periodo necessario, di una nuova identità della persona da proteggere;

f.

il sostegno finanziario.

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Sezione 2: Elaborazione di un programma di protezione dei testimoni Art. 6

Richiesta

Chi dirige il procedimento può chiedere al Servizio di protezione dei testimoni di attuare un programma di protezione dei testimoni, se la persona da proteggere ha espresso la sua disponibilità a collaborare nel procedimento penale.

1

Se occorre presentare una richiesta dopo la conclusione del procedimento penale, tale richiesta è presentata dall'autorità competente per la decisione che conclude il procedimento.

2

3 L'autorità richiedente motiva la richiesta e si esprime in particolare sull'interesse pubblico al perseguimento penale, sull'importanza della collaborazione per il procedimento penale e sulla minaccia esistente.

4 La richiesta e la relativa corrispondenza non sono parte integrante degli atti del procedimento penale.

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della richiesta.

Art. 7

Esame della richiesta

Il Servizio di protezione dei testimoni esegue un esame dettagliato della richiesta.

Esamina in particolare se:

1

2

a.

la persona da proteggere è gravemente minacciata;

b.

la persona da proteggere è idonea per un programma di protezione dei testimoni;

c.

la persona da proteggere ha precedenti penali oppure se vi sono altre circostanze che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza pubblica o per interessi contrari di terzi, qualora la persona fosse ammessa a un programma di protezione dei testimoni;

d.

non sarebbe sufficiente l'adozione di misure di prevenzione generale delle minacce da parte dei Cantoni o di misure processuali di protezione dei testimoni di cui agli articoli 149­151 CPP4;

e.

vi è un interesse pubblico rilevante al perseguimento penale.

Il Servizio di protezione dei testimoni informa la persona da proteggere: a.

sui presupposti, sulle possibilità e sui limiti di un programma di protezione dei testimoni;

b.

sulle conseguenze per la sua situazione personale.

Durante la procedura d'esame il Servizio di protezione dei testimoni può adottare le misure d'urgenza necessarie a favore della persona da proteggere.

3

4

RS 312.0

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Art. 8

Decisione

Il direttore dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) decide in merito all'attuazione di un programma di protezione dei testimoni su proposta del Servizio di protezione dei testimoni.

1

Nella ponderazione degli interessi, tiene conto in particolare dei criteri di cui all'articolo 7 capoverso 2.

2

La decisione è notificata per scritto alla persona da proteggere e all'autorità richiedente indicando i motivi.

3

La persona da proteggere e l'autorità richiedente sono legittimate a ricorrere contro la decisione.

4

5

La decisione non è parte integrante degli atti del procedimento penale.

Art. 9

Consenso e inizio del programma di protezione dei testimoni

Il Servizio di protezione dei testimoni informa la persona da proteggere sul decorso del programma di protezione dei testimoni, sui suoi diritti e obblighi, nonché sulle conseguenze della loro violazione.

1

Il programma di protezione dei testimoni inizia soltanto dopo che la persona da proteggere o il suo rappresentante legale ha accordato il consenso scritto.

2

Art. 10

Modifiche del programma di protezione dei testimoni

Il direttore di fedpol decide in merito a modifiche di rilievo del programma di protezione dei testimoni che hanno conseguenze sostanziali per la situazione personale della persona da proteggere.

1

La persona da proteggere può ricorrere contro la decisione. Per il resto la procedura è retta dall'articolo 8 capoversi 3 e 4.

2

Sezione 3: Fine del programma di protezione dei testimoni e sua continuazione dopo la conclusione di un procedimento penale Art. 11

Fine

Il direttore di fedpol può decidere, su proposta del Servizio di protezione dei testimoni, di porre fine al programma di protezione dei testimoni se la persona da proteggere:

1

a.

non è più minacciata; o

b.

viola gli obblighi concordati.

È possibile porre fine al programma di protezione dei testimoni prima che il procedimento penale sia chiuso con decisione passata in giudicato soltanto dopo aver consultato chi dirige il procedimento. Se il procedimento è pendente in tribunale, occorre consultare anche il pubblico ministero.

2

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Il direttore di fedpol deve in ogni caso porre fine al programma di protezione dei testimoni se la persona da proteggere lo chiede espressamente.

3

Il Consiglio federale disciplina le modalità relative alla fine del programma di protezione dei testimoni.

4

Art. 12

Continuazione dopo la conclusione del procedimento penale

Se la minaccia persiste e se l'interessato vi acconsente, il programma di protezione dei testimoni continua dopo che il procedimento penale è stato chiuso mediante sentenza passata in giudicato o decreto d'abbandono.

Sezione 4: Diritti e obblighi della persona da proteggere Art. 13

Pretese di terzi nei confronti della persona da proteggere

La persona da proteggere è tenuta a rivelare al Servizio di protezione dei testimoni le pretese di terzi nei suoi confronti di cui è a conoscenza.

1

2

Il Servizio di protezione dei testimoni garantisce che: a.

durante l'attuazione del programma di protezione dei testimoni la persona da proteggere sia raggiungibile per l'esecuzione dei suoi rapporti giuridici; e

b.

le pretese di terzi nei confronti della persona da proteggere possono continuare ad essere fatte valere.

Il Servizio di protezione dei testimoni informa i terzi interessati dell'attuazione di un programma di protezione dei testimoni se ciò è indispensabile per garantire le loro pretese nei confronti della persona da proteggere. Esso attesta loro i fatti che sono rilevanti per decidere in merito alle pretese.

3

Art. 14

Pretese della persona da proteggere nei confronti di terzi

Le misure secondo la presente legge non incidono sulle pretese della persona da proteggere nei confronti di terzi.

1

Il Servizio di protezione dei testimoni informa i terzi interessati dell'attuazione di un programma di protezione dei testimoni se ciò è indispensabile per garantire le pretese della persona da proteggere nei loro confronti. Esso attesta loro i fatti che sono rilevanti per decidere in merito alle pretese.

2

Art. 15

Prestazioni finanziarie del Servizio di protezione dei testimoni

Nell'ambito del programma di protezione dei testimoni la persona da proteggere riceve prestazioni finanziarie dal Servizio di protezione dei testimoni fintanto che sia indispensabile ai fini della protezione e nella misura necessaria per finanziare il sostentamento.

1

Per le spese di sostentamento è versato un contributo adeguato alle condizioni economiche. Si tiene conto del reddito e del patrimonio legali del momento, della

2

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situazione familiare, dell'obbligo di mantenimento e di assistenza e delle esigenze in materia di sicurezza. Il limite inferiore è determinato in base alle aliquote dell'aiuto sociale del luogo di soggiorno.

Il Servizio di protezione dei testimoni può esigere il rimborso delle prestazioni erogate in base a indicazioni scientemente false.

3

Art. 16

Coinvolgimento nei procedimenti

Nell'ambito di procedimenti giudiziari e amministrativi federali, cantonali o comunali, una persona da proteggere, di cui non si conosce la nuova identità o il luogo di domicilio o di dimora, è autorizzata a rifiutarsi di fornire informazioni che consentono di risalire alla sua nuova identità e al luogo di domicilio o di dimora.

1

In vece del luogo di domicilio o di dimora va indicato il Servizio di protezione dei testimoni.

2

3 Nei procedimenti penali il diritto di non deporre è retto dalle disposizioni del CPP5, nei procedimenti penali militari dalle disposizioni della Procedura penale militare del 23 marzo 19796.

Sezione 5: Cooperazione con servizi pubblici e con privati Art. 17

Blocco della comunicazione di dati

Il Servizio di protezione dei testimoni può ordinare a servizi pubblici o a privati di non comunicare determinati dati della persona da proteggere sempre che le possibilità tecniche disponibili lo consentano.

1

I servizi pubblici e i privati sollecitati a tal fine garantiscono che il trattamento dei dati non pregiudichi la protezione dei testimoni.

2

Art. 18

Obbligo di comunicazione e di consegna

I servizi pubblici o i privati sollecitati dal Servizio di protezione dei testimoni comunicano senza indugio a quest'ultimo le domande d'informazione sulla persona da proteggere loro pervenute.

1

Se i sistemi d'informazione automatizzati sono dotati di un'applicazione che registra gli accessi, il Servizio di protezione dei testimoni può esigere la consegna degli estratti che attestano le consultazioni sulle persone da proteggere.

2

Il Servizio di protezione dei testimoni può estendere l'obbligo di comunicazione e di consegna alle domande d'informazione e alle consultazioni riguardanti i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni.

3

5 6

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RS 312.0 RS 322.1

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Art. 19

Creazione di una nuova identità per il periodo necessario

Per creare o conservare una nuova identità temporanea per una persona da proteggere, il Servizio di protezione dei testimoni può esigere da servizi pubblici e da privati che:

1

a.

creino o alterino atti o altri documenti utilizzando i dati comunicati dal Servizio di protezione dei testimoni; e

b.

trattino tali dati nel loro sistema d'informazione.

Il Servizio di protezione dei testimoni tiene conto degli interessi pubblici o degli interessi degni di protezione di terzi.

2

3 Se la nuova identità è annullata, il Servizio di protezione dei testimoni provvede, in collaborazione con i servizi pubblici e i privati, affinché i nuovi dati registrati siano riuniti con quelli riguardanti l'identità originaria e in seguito cancellati.

È consentito creare una nuova identità temporanea per il periodo necessario anche ai collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni.

4

Art. 20

Consultazione nell'ambito della regolamentazione del soggiorno degli stranieri

Nel caso di persone da proteggere, l'autorità competente consulta il Servizio di protezione dei testimoni prima di: a.

rifiutare un permesso di cui agli articoli 32­34 della legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri (LStr);

b.

non prorogare o revocare un permesso in applicazione degli articoli 62 o 63 LStr;

c.

decidere misure di allontanamento e di respingimento di cui agli articoli 64­ 68 LStr.

Art. 21

Coordinamento in caso di misure privative della libertà

Dopo aver consultato le competenti autorità d'esecuzione penale, il Servizio di protezione dei testimoni prende le decisioni riguardanti la persona da proteggere che si ripercuotono sul tipo e sul luogo dell'esecuzione di una carcerazione preventiva, una carcerazione di sicurezza, una pena detentiva o di un'altra misura privativa della libertà.

7

RS 142.20

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Capitolo 3: Servizio di protezione dei testimoni Sezione 1: Organizzazione e compiti Art. 22

Organizzazione

La Confederazione istituisce un Servizio di protezione dei testimoni per proteggere i testimoni conformemente alla presente legge.

1

Il Servizio di protezione dei testimoni è subordinato a fedpol. A livello organizzativo e del personale va separato dalle unità che svolgono le indagini.

2

Art. 23 1

Compiti e formazione

Il Servizio di protezione dei testimoni esegue i compiti seguenti: a.

esamina le richieste di elaborazione di un programma di protezione dei testimoni per una persona da proteggere e sottopone la sua proposta al direttore di fedpol;

b.

esegue le misure necessarie e adeguate nel singolo caso per garantire una protezione efficace;

c.

consiglia e assiste la persona da proteggere e la sostiene nel disbrigo delle questioni personali;

d.

coordina le misure extraprocessuali di protezione dei testimoni secondo la presente legge con le misure processuali di protezione dei testimoni secondo il CPP8;

e.

consiglia e sostiene le autorità nazionali di polizia quando adottano misure di protezione a favore di persone prima dell'attuazione di un programma di protezione dei testimoni secondo la presente legge e al di fuori dello stesso;

f.

esamina le richieste riguardanti la protezione di una persona in Svizzera presentate da uno Stato estero o da un tribunale penale internazionale;

g.

coordina la cooperazione con i servizi esteri competenti;

h.

coordina la cooperazione con i terzi coinvolti, in particolare con le organizzazioni che offrono assistenza specializzata alle vittime.

Il Consiglio federale disciplina la formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni.

2

Art. 24

Gestione degli atti e tutela del segreto

Il Servizio di protezione dei testimoni gestisce gli atti in modo da consentire in ogni momento una visione d'insieme completa ed esatta delle decisioni e delle misure adottate in relazione alla protezione dei testimoni.

1

Gli atti sottostanno alla tutela del segreto. Non sono parte integrante degli atti del procedimento penale.

2

8

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RS 312.0

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3 La legge del 17 dicembre 20049 sulla trasparenza non si applica agli atti riguardanti l'attuazione di un programma di protezione dei testimoni.

Sezione 2: Trattamento dei dati Art. 25

Sistema d'informazione

Per adempiere i suoi compiti, il Servizio di protezione dei testimoni gestisce un sistema d'informazione.

1

Il sistema contiene i dati personali che servono al Servizio di protezione dei testimoni per adempiere i compiti previsti dalla presente legge.

2

3

Il sistema non è collegato ad altri sistemi.

I dati sono trattati esclusivamente dall'unità organizzativa di fedpol competente per la protezione dei testimoni.

4

5

In merito al sistema d'informazione il Consiglio federale stabilisce: a.

la responsabilità in materia di trattamento dei dati;

b.

il catalogo dei dati;

c.

la durata di conservazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;

d.

la trasmissione dei dati a terzi in singoli casi, sempre che questi ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti;

e.

le disposizioni per garantire la sicurezza dei dati;

f.

la registrazione degli accessi.

Art. 26

Dati registrati nel sistema d'informazione

Il sistema d'informazione contiene i dati che servono al Servizio di protezione dei testimoni per esaminare l'idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni nonché per avere una visione d'insieme della sua situazione personale e patrimoniale, in particolare i dati concernenti:

1

a.

i suoi legami personali stretti e la situazione familiare;

b.

la sua situazione finanziaria;

c.

la sua salute;

d.

i suoi precedenti penali e altri eventi e attività che possono influire sulla decisione di ammissione a un programma o sulla determinazione di oneri e condizioni.

Il sistema d'informazione contiene inoltre i dati di cui al capoverso 1 sul presunto autore della minaccia e sul suo ambiente necessari al Servizio di protezione dei testimoni per chiarire la situazione di minaccia.

2

9

RS 152.3

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Art. 27

Raccolta dei dati

Per raccogliere i dati necessari di cui all'articolo 26 il Servizio di protezione dei testimoni può:

1

a.

accedere direttamente mediante procedura di richiamo al casellario giudiziale, al sistema d'informazione centrale sulla migrazione, ai sistemi d'informazione di polizia della Confederazione e mediante una consultazione breve al sistema informatizzato per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato;

b.

richiedere gli estratti dei registri degli uffici d'esecuzione e fallimento, degli uffici di stato civile, degli uffici di tassazione e dei controlli degli abitanti;

c.

ordinare ai competenti corpi cantonali di polizia di raccogliere o comunicare i dati sulla persona da proteggere o sulla persona che la minaccia, necessari per eseguire l'esame dell'idoneità o per chiarire la situazione di minaccia;

d.

richiedere informazioni su procedimenti penali in corso alle competenti autorità di perseguimento penale;

e.

richiedere informazioni ad altri servizi pubblici e a privati, se la persona interessata ha dato il proprio consenso;

f.

interrogare personalmente la persona interessata.

La raccolta e la comunicazione dei dati di cui al capoverso 1 per conto del Servizio di protezione dei testimoni non sono fatturate.

2

Capitolo 4: Cooperazione con l'estero Art. 28

Trasferimento e accoglienza di persone da proteggere

L'Ufficio federale di polizia può trasferire all'estero una persona da proteggere o accoglierne una proveniente dall'estero se:

1

a.

è indispensabile per salvaguardare importanti interessi di sicurezza della persona da proteggere;

b.

il servizio di protezione dei testimoni che la accoglie è in grado di garantire le misure di protezione necessarie;

c.

la persona da proteggere ha dato il proprio consenso;

d.

non ne scaturisce un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

e.

la Svizzera intrattiene relazioni diplomatiche con lo Stato in questione;

f.

il servizio di protezione dei testimoni che trasferisce la persona da proteggere è in grado di riprenderla in ogni momento; e

g.

i costi sono ripartiti secondo i principi di cui all'articolo 29.

Prima di accogliere una persona fedpol chiede il consenso dell'autorità competente in materia di regolamentazione del soggiorno.

2

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Protezione extraprocessuale dei testimoni. LF

Art. 29

Ripartizione dei costi

I costi di un trasferimento o di un'accoglienza di cui all'articolo 28 sono ripartiti secondo i principi seguenti:

1

a.

le spese di sostentamento della persona da proteggere e le spese correnti per misure particolari di protezione dei testimoni sono a carico del servizio di protezione dei testimoni richiedente;

b.

le spese per il personale, per il materiale e per misure non concordate con il servizio di protezione dei testimoni richiedente sono a carico del servizio di protezione dei testimoni richiesto.

In singoli casi il servizio di protezione dei testimoni richiedente può eccezionalmente farsi carico anche delle spese per il personale, sempre che l'altra parte accordi la reciprocità.

2

Sono fatti salvi gli accordi sui costi conclusi con un servizio competente estero o di un tribunale penale internazionale retti da un trattato internazionale.

3

Capitolo 5: Tutela del segreto Art. 30

Obbligo del segreto

Chiunque, partecipando a un programma di protezione dei testimoni, viene a conoscenza di informazioni su una persona da proteggere o sulle misure di protezione dei testimoni, non può rivelare tali informazioni senza il consenso del Servizio di protezione dei testimoni.

1

Il Servizio di protezione dei testimoni informa le persone che collaborano a un simile programma del loro obbligo del segreto.

2

La persona da proteggere non può rivelare informazioni sulle misure di protezione dei testimoni che la riguardano o sulle persone che l'assistono senza il consenso del Servizio di protezione dei testimoni.

3

Art. 31

Pena comminata per violazione dell'obbligo del segreto

Chiunque viola l'obbligo del segreto di cui all'articolo 30 è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non si tratti di un crimine o di un delitto per il quale il Codice penale10 commina una pena più severa.

1

2 La rivelazione illecita di dati personali o di informazioni sulle misure di protezione dei testimoni è punibile anche dopo la conclusione dell'attività durante la quale i dati sono stati confidati.

10

RS 311.0

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Capitolo 6: Vigilanza Art. 32

Rapporto

Il Servizio di protezione dei testimoni riferisce annualmente al capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) in merito alla propria attività.

1

2

Il rapporto contiene segnatamente indicazioni riguardanti: a.

il numero dei casi chiusi e di quelli pendenti legati alla protezione dei testimoni;

b.

il numero di nuove identità temporanee create;

c.

il numero delle richieste respinte riguardanti l'ammissione a un programma di protezione dei testimoni;

d.

l'impiego di collaboratori, risorse finanziarie e materiali;

e.

il numero di ricorsi presentati contro le decisioni di fedpol e il loro esito.

Art. 33

Richiesta di informazioni e ispezione

Le persone che, nell'ambito dell'alta vigilanza dell'Assemblea federale ai sensi della legge del 13 dicembre 200211 sul Parlamento oppure della vigilanza del Consiglio federale o del DFGP ai sensi della legge del 21 marzo 199712 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, sono incaricate di richiedere informazioni o di eseguire un'ispezione, nei loro rapporti e nelle loro raccomandazioni possono utilizzare le informazioni ottenute soltanto in termini generali e dopo averle rese anonime.

1

Il Servizio di protezione dei testimoni adotta le misure adeguate affinché gli obiettivi dell'alta vigilanza possano essere adempiuti senza rivelare le informazioni che permettono di risalire al luogo di dimora di una persona da proteggere o alla sua nuova identità.

2

Capitolo 7: Costi Art. 34

Attuazione di programmi di protezione dei testimoni

Le spese di sostentamento della persona da proteggere e le spese correnti per le misure di protezione dei testimoni durante programmi di protezione dei testimoni ai sensi della presente legge sono a carico dell'ente richiedente, Confederazione o Cantone.

1

La Confederazione e i Cantoni si suddividono in parti uguali le spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni.

2

11 12

138

RS 171.10 RS 172.010

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Il Consiglio federale definisce la chiave di ripartizione per l'assunzione delle spese da parte dei Cantoni.

3

Art. 35

Prestazioni di consulenza e di sostegno a favore dei Cantoni

I Cantoni indennizzano alla Confederazione le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata fornite in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 lettera e.

1

2 Il Consiglio federale definisce le prestazioni da indennizzare, nonché l'importo e le modalità dell'indennizzo.

Capitolo 8: Modifica del diritto vigente Art. 36 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011

Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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Protezione extraprocessuale dei testimoni. LF

Allegato (art. 36)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 200513 sugli stranieri Art. 30 cpv. 1 lett. e 1

È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18­29) al fine di: e.

disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani, nonché delle persone che collaborano con le autorità di perseguimento penale nell'ambito di un programma di protezione dei testimoni svizzero, estero o di un tribunale penale internazionale;

2. Legge federale del 20 giugno 200314 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 9 cpv. 1 lett. k e cpv. 2 lett. j L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

1

k.

Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 201115 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti.

L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

2

j.

13 14 15

140

Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti.

RS 142.20 RS 142.51 RS ...; FF 2012 125 127

Protezione extraprocessuale dei testimoni. LF

3. Codice penale16 Art. 317bis cpv. 3 Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti conformemente alla legge federale del 23 dicembre 201117 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni.

3

Art. 367 cpv. 2 lett. l e cpv. 4 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 366 cpv. 2): 2

l.

Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 201118 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti.

4 I dati personali concernenti richieste di estratti del casellario giudiziale registrate in relazione a procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a­e, nonché l.

16 17 18

RS 311.0 RS ...; FF 2012 125 127 RS ...; FF 2012 125 127

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