Legge federale Disegno sull'adozione di condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e di misure per il promovimento della navigazione renana del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 87 della Costituzione federale; visto il Protocollo aggiuntivo n. 5 del 28 aprile 19991 alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno; visti il regolamento della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) del 28 aprile 19992 sulle condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e di misure per il promovimento della navigazione renana, come pure il regolamento della CCNR del 28 aprile 1999 con entrata in vigore il 1o gennaio 2000, modificante il regolamento citato; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 19993, decreta:

Art. 1

Fondo della navigazione interna

1

È istituito un Fondo svizzero della navigazione interna (in seguito: Fondo) per realizzare le condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misure per il promovimento della navigazione renana; il Fondo non è dotato di personalità giuridica propria.

2

Il Fondo viene alimentato da un lato dalla quota del saldo finale della Cassa svizzera di demolizione finanziata dai trasportatori, e d'altro lato dai contributi versati dai proprietari delle navi in base alla regola «vecchio per nuovo».

3

Il Fondo è aggregato all'Ufficio svizzero della navigazione marittima. L'Associazione svizzera di navigazione e di economia portuale (ASN) è associata alla sua gestione.

Art. 2

Esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie a realizzare le condizioni per la messa in servizio di navi della navigazione renana e di misure per il promovimento della navigazione renana; in particolare, definisce i compiti e le competenze del Fondo.

2

Il Consiglio federale può determinare le misure coercitive che potranno essere applicate per imporre gli obblighi derivanti dalle condizioni per la messa in servizio di navi della navigazione renana.

1 2 3

RS 0.747.224.101 RS 747.224.010 FF 1999 8041

1999-5219

8051

Promovimento della navigazione renana. LF

Art. 3

Opposizione

Contro le decisioni del Fondo può essere fatta opposizione.

Art. 4

Disposizioni penali

Chiunque contravviene alle disposizioni d'esecuzione della Confederazione o della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, la cui violazione è dichiarata punibile, è punito con la multa fino a 50 000 franchi, a meno che in virtù di un'altra legge non sia passibile di una pena più severa.

Art. 5

Applicabilità del diritto penale amministrativo

1

Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alle disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo4.

2

L'autorità incaricata del perseguimento e del giudizio è il Dipartimento federale degli affari esteri.

Art 6

Referendum, entrata in vigore e validità

1

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

Entra in vigore il 1o gennaio 2000 e ha effetto fino all'esaurimento dei mezzi del Fondo, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2005.

2

3

Il Consiglio federale è autorizzato ad abrogare la presente legge prima di tale data.

1625

4

RS 313.0

8052