Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione Modifica del 9 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina: I La disposizione modificata qui di seguito, menzionata nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato al decreto del Consiglio federale del 19 novembre 19981, è dichiarata di obbligatorietà generale2: Art. 10

Salari minimi

II Il presente decreto entra in vigore il 1o gennaio 2000 e ha effetto sino al 31 dicembre 2002.

9 dicembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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FF 1998 4400 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

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1999-6103