Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni del 10 giugno 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 gennaio 19991, decreta:

Art. 1 La garanzia federale è accordata: 1. Lucerna ai paragrafi 39bis capoverso 1 lettera b e 45 capoverso 1 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 27 settembre 1998; 2. Nidvaldo agli articoli 51 capoverso 1 e 62a della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare dell'8 giugno 1997, agli articoli 45, 52 numero 3, 52a capoverso 1 numero 1, 54a capoverso 3, 59, 60, 61 numeri 3 e 9, 64, 65 capoverso 2 numero 1, 66 capoverso 2, 75, 77 capoverso 1, 106 capoverso 4, nonché all'abrogazione dell'articolo 61 numero 7 della costituzione cantonale accettati nella votazione popolare del 7 giugno 1998; 3. Glarona all'articolo 88 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettato nella Landsgemeinde del 3 maggio 1998; 4. Basilea Campagna ai paragrafi 45 capoverso 1, 49a, 50, 51 capoverso 2, 53, 58 capoverso 1, 60 capoverso 1, 81 capoverso 1 lettera b e 89 capoverso 3 della costituzione cantonale accettati nella votazione popolare del 23 novembre 1997, ai paragrafi 30, 31 capoverso 1 lettera c e 84 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 7 giugno 1998, nonché al paragrafo 124 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 27 settembre 1998;

5. Sciaffusa 1

FF 1999 2157

4488

1999-4492

Garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

agli articoli 66 capoverso 2 numero 12, 71, 78, 80 capoversi 1 e 2, nonché all'abrogazione degli articoli 72-77 e 79 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 23 agosto 1998; 6. Appenzello Esterno agli articoli 60 capoverso 2 lettera b, 65 capoverso 1, 66, 73 capoverso 1 lettera abis, 84 capoverso 3, nonché all'abrogazione degli articoli 85, 117 e 117bis della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 27 settembre 1998; 7. Grigioni all'articolo 19 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 7 giugno 1998; 8. Argovia al paragrafo 54 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 27 settembre 1998.

Art. 2 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 2 giugno 1999

Consiglio nazionale, 10 giugno 1999

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

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