Termine di referendum: 7 ottobre 1999
Decreto federale concernente provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale (2° decreto sui posti di tirocinio) del 18 giugno 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31quinquies e 34ter della Costituzione federale; visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 22 gennaio 19991; visto il parere del Consiglio federale del 1° marzo 19992, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1
Principio
La Confederazione accorda contributi per provvedimenti destinati a: a.
aumentare l'offerta di posti di tirocinio e ridurre i problemi strutturali del mercato dei posti di tirocinio;
b.
promuovere la parità effettiva fra donne e uomini;
c.
sperimentare nuove forme di collaborazione nel settore della formazione professionale;
d.
preparare riforme per assicurare la transizione alla riveduta legge sulla formazione professionale.
2
L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale) può affidare l'attuazione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 ai Cantoni, alle associazioni professionali, ad altre istituzioni appropriate o a terzi.
1 2
FF 1999 2641 FF 1999 2664
1999-4456
4437
Provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale
Art. 2 1
Progetti
I contributi possono essere accordati per: a.
aprire possibilità di formazione in settori molto specializzati per i quali vi è già o si prevede una richiesta di personale qualificato, in particolare nel campo dell'alta tecnologia e in ambiti di punta del settore dei servizi;
b.
aprire possibilità di formazione in settori con attività prevalentemente pratiche, in particolare mediante l'istituzione di provvedimenti transitori e la promozione di nuove professioni che offrano possibilità di evoluzione;
c.
sostenere particolari offerte in materia di formazione, promuovere il tirocinio e realizzare progetti di sensibilizzazione per la scelta della professione a favore delle donne;
d.
sostenere altri provvedimenti per migliorare l'offerta di posti di tirocinio e facilitare la riforma della formazione professionale (ad es. analisi e studi per ottimizzare i dati sulla formazione professionale, campagne d'informazione mirate e progetti pilota).
2
Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. Può derogare alle aliquote di contribuzione di cui all'articolo 64 della legge federale del 19 aprile 19783 sulla formazione professionale.
Art. 3
Beneficiari
1
I contributi possono essere versati ai Cantoni, alle associazioni professionali, ad altre istituzioni appropriate e a incaricati dell'Ufficio federale.
2
Per compiti affidati a terzi ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2, la Confederazionepuò assumersi i costi complessivi.
3
Per l'esecuzione dei provvedimenti l'Ufficio federale può concludere accordi di prestazioni.
Art. 4
Condizioni
1
I corsi di formazione sussidiati devono essere aperti a tutte le persone che adempiono le condizioni per quanto riguarda età e formazione preliminare.
2
I provvedimenti sussidiati vanno sottoposti a una valutazione.
3
I progetti devono tenere conto del principio della parità fra donne e uomini dalla pianificazione fino all'esecuzione.
Art. 5
Finanziamento
Per il finanziamento dei contributi, l'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito d'impegno di durata limitata.
3
RS 412.10
4438
Provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale
Sezione 2: Procedura e rimedi giuridici Art. 6
Presentazione delle domande
1
Le domande, con la necessaria documentazione, vanno presentate all'autorità cantonale competente. Questa le trasmette con la sua proposta all'Ufficio federale.
2
Le domande che hanno un interesse nazionale o sovraregionale nonché i progetti pilota importanti sono presentati direttamente all'Ufficio federale.
Art. 7
Versamento
I contributi sono versati al più tardi fino al 31 dicembre 2004.
Art. 8
Rimedi giuridici
Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate davanti alla commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia; essa decide definitivamente.
Sezione 3: Disposizioni finali Art. 9
Esecuzione
1
In quanto non spetti ai Cantoni, l'esecuzione del presente decreto compete al Consiglio federale.
2
Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
3
I provvedimenti della Confederazione sono interamente a carico del credito di cui all'articolo 5.
Art. 10 1
Referendum, entrata in vigore e durata di validità
Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.
2
È applicabile dal 1° gennaio 2000 e perde la sua validità un anno dopo l'entrata in vigore della nuova legge federale sulla formazione professionale.
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Provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale
Consiglio nazionale, 18 giugno 1999
Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999
La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker
Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz
Data di pubblicazione: 29 giugno 19994 Termine di referendum: 7 ottobre 1999
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FF 1999 4437
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