Traduzione1

Protocollo aggiuntivo n. 5 alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno Concluso a Strasburgo il 28 aprile 1999 Firmato dalla Svizzera il 28 aprile 1999 Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 1o gennaio 2000

La Repubblica federale di Germania, Il Regno del Belgio, La Repubblica Francese, Il Regno dei Paesi Bassi, La Confederazione Svizzera, considerando che ­

il Protocollo aggiuntivo n. 4 alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, che autorizza l'introduzione temporanea sul Reno di misure di risanamento strutturale, scade il 31 dicembre 1999,

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in seguito a una grave crisi economica nella navigazione renana e interna, tra il 1989 e il 1999 sono state introdotte misure temporanee di risanamento strutturale,

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appare necessario, per non compromettere l'effetto di queste misure, prolungare durante un periodo di tempo limitato le condizioni speciali per la messa in servizio di stazza supplementare,

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queste condizioni, affinché siano efficaci e onde evitare disparità di regime e distorsioni concorrenziali, devono continuare a venire applicate in modo uniforme in tutti gli Stati contraenti, hanno convenuto quanto segue: Art. I Nonostante i principi generali della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, la navigazione renana può, fino al 29 aprile 2003, essere sottoposta a condizioni relative alla messa in servizio di stazza supplementare, quali l'obbligo per i proprietari, che mettono in servizio stazza supplementare, di demolire allo stesso tempo un volume di stazza equivalente o di versare un contributo speciale al Fondo della navigazione interna.

Art. II Affinché la disposizione di cui all'articolo I e le sue eventuali modifiche possano essere applicate uniformemente in tutti gli Stati contraenti, la Commissione centrale per la navigazione sul Reno è autorizzata a prendere decisioni corrispondenti.

Gli Stati contraenti hanno diritti e obblighi uguali per quel che concerne l'applicazione di questa disposizione.

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Dai testi originali tedesco e francese.

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1999-5221

Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. Protocollo n. 5

Art. III Il presente Protocollo è subordinato alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati firmatari.

La ratifica, l'accettazione o l'approvazione si effettua mediante deposito di un strumento ufficiale in debita forma presso il Segretario generale della Commissione centrale. Questi compila un verbale di deposito e rilascia a ciascuno Stato firmatario una copia certificata conforme di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione e del verbale di deposito.

Art. IV Il presente Protocollo aggiuntivo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito del quinto strumento di ratifica, d'accettazione o di approvazione presso il Segretariato della Commissione centrale. Il Segretario generale ne informerà gli altri Stati contraenti.

Art. V Il presente Protocollo aggiuntivo è redatto in un solo esemplare in tedesco, in francese e in olandese; in caso di divergenze fa fede il testo francese; rimarrà depositato negli archivi della Commissione centrale.

Una copia certificata conforme dal Segretario generale sarà consegnata a ciascuno Stato contraente.

In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.

Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1999.

Seguono le firme 1627

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Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. Protocollo n. 5

Dichiarazione degli Stati firmatari all'atto della firma del Protocollo aggiuntivo n. 5 Tenuto conto dell'urgenza della disposizione in questione, gli Stati firmatari consentono a che il Protocollo aggiuntivo n. 5 entri in vigore a partire dal 1° gennaio 2000, prima del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, fermo restando che l'entrata in vigore definitiva sarà subordinata all'adempimento delle procedure costituzionali di ciascuno Stato contraente.

Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1999.

Seguono le firme

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