Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali concernente problemi in materia di votazioni dell'11 agosto 1999

Onorevoli presidenti, onorevoli consiglieri di Stato, Il 18 aprile 1999 si è svolta la votazione popolare sulla nuova Costituzione federale.

In tale occasione, si sono registrati diversi disguidi. Con la presente circolare desideriamo richiamare la vostra attenzione sull'importanza di un'organizzazione e di uno svolgimento ineccepibili delle votazioni, anche per quanto concerne l'accertamento dei risultati e i ricorsi.

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Intervento immediato delle autorità in caso di irregolarità In virtù dell'articolo 79 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP, RS 161.1), il Governo cantonale è tenuto a prendere, d'ufficio o in seguito a ricorso, le misure necessarie per rimediare alle irregolarità da esso accertate. Ove possibile, l'Esecutivo deve inoltre intervenire prima dello scrutinio. Non è quindi ammissibile che un Cantone rimanga inoperoso sino alla presentazione di un ricorso interposto dopo la votazione - nonostante in articoli di giornale siano state denunciate a caratteri cubitali irregolarità commesse in singoli Comuni - per poi limitarsi a emanare una circolare in cui si esortano i Comuni ad agire conformemente alla legge nelle votazioni future.

Vi preghiamo di applicare le disposizioni legali rispettandone il senso.

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Distribuzione tempestiva del materiale di voto Secondo l'articolo 11 capoverso 3 LDP, gli aventi diritto di voto devono ricevere le schede e le legittimazioni durante la quartultima settimana precedente il giorno della votazione; in virtù di tale disposizione, la documentazione e le spiegazioni possono essere distribuite anche prima.

Il 18 marzo 1994, nell'ambito della revisione della legislazione federale sui diritti politici, è stato esaudito un desiderio espresso da gran parte dei Cantoni consentendo a questi ultimi di autorizzare per legge i Comuni a inviare ad ogni economia domestica un solo esemplare dei testi in votazione e della relativa spiegazione (art. 11 cpv. 4 LDP) anziché distribuirne uno a ciascun votante.

Durante la votazione popolare del 18 aprile 1999, si è constatato che in quasi il 7 per cento dei Comuni gli aventi diritto di voto, o perlomeno una parte di essi, hanno ricevuto i testi e la spiegazione soltanto diversi giorni dopo la fine della quartultima settimana precedente lo scrutinio.

La Confederazione non ha certo autorizzato una distribuzione meno onerosa del materiale di voto al fine di consentire ai Comuni di ignorare le esigenze minime poste dal diritto federale. Occorre pertanto porre fine immediatamente

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e definitivamente a un simile modo di procedere, peraltro illegale. In caso contrario, non resterebbe che tornare alla regolamentazione uniforme prevista dal diritto federale previgente, secondo cui tutti i testi e le spiegazioni andavano distribuiti ad ogni avente diritto di voto entro un termine stabilito dalla legge.

Vi preghiamo di esortare i Comuni del vostro Cantone e gli organismi preposti alla distribuzione a inviare tutto il materiale per le votazioni federali entro i termini fissati e conformemente a quanto prescritto dalla legge.

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Pubblicazione senza ritardi dei risultati provvisori della votazione federale (provocare la decorrenza del termine assoluto) Secondo l'articolo 14 capoverso 2 LDP, il Governo cantonale deve compilare i risultati provvisori di tutto il Cantone, comunicarli senza indugio alla Cancelleria federale e pubblicarli nel Foglio ufficiale cantonale. La pubblicazione segna l'inizio del termine di ricorso assoluto di cui all'articolo 77 capoverso 2 LDP. Di conseguenza, la pubblicazione tardiva dei risultati provvisori compilati dal Governo cantonale impedisce l'accertamento dell'esito della votazione a livello federale. Questo ritardo può avere conseguenze fatali, soprattutto in materia di legislazione d'urgenza. Considerato che il ritardo di un solo Cantone si ripercuote sull'accertamento dei risultati a livello nazionale, vi preghiamo di provvedere affinché in futuro i risultati cantonali provvisori delle votazioni federali siano immediatamente pubblicati nel Foglio ufficiale del Cantone.

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Ricorsi

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Osservanza dei termini previsti per le decisioni su ricorso Secondo l'articolo 79 capoverso 1 LDP, il Governo cantonale deve pronunciarsi sui ricorsi in materia di votazioni entro dieci giorni dalla loro presentazione. Il legislatore federale ha scientemente stabilito un termine breve per la decisione di prima istanza, giacché il Governo cantonale - qualora accerti irregolarità - deve prendere "le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione" (art. 79 cpv. 2 LDP). Non è quindi possibile "prolungare" il termine per la decisione su ricorso per il tramite di una procedura volta ad assumere prove supplementari, né rinviare tale decisione a una data posteriore alla votazione popolare.

In occasione della votazione popolare del 18 aprile 1999, taluni Cantoni si sono pronunciati soltanto un mese dopo la presentazione dei ricorsi anziché nel termine di dieci giorni. Altri hanno invece spedito i ricorsi giudicati dal Consiglio di Stato soltanto dopo una settimana. Un simile modo di procedere blocca il Consiglio federale impedendogli di accertare l'esito della votazione; a seconda della situazione politica o giuridica, questo può avere conseguenze estremamente negative, in particolare nel settore della legislazione d'urgenza.

Vi preghiamo pertanto di richiamare l'attenzione dei servizi interessati sul senso e sulle interazioni di una liquidazione e di una comunicazione tempestive di tutti i ricorsi cantonali in materia di votazioni.

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Notifica sufficiente dal profilo giuridico

421 Indicazione dei rimedi giuridici Anche le decisioni su ricorso in materia di votazioni federali devono indicare i rimedi giuridici se il Governo cantonale non può accogliere interamente le conclusioni del ricorrente (art. 35 cpv. 1 e 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021] in relazione con l'art. 79 cpv. 1, 2bis e 3 LDP). A tal fine, la decisione su ricorso deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente (ricorso al Consiglio federale) e il termine per interporlo (cinque giorni) (art. 35 cpv. 2 PA in relazione con l'art. 81 LDP).

Il fatto che un Governo cantonale ometta di indicare il rimedio giuridico sopraccitato nella decisione su ricorso non può cagionare al ricorrente alcun pregiudizio (art. 38 PA).

Se la decisione dell'Esecutivo cantonale non contiene tale indicazione non decorre quindi alcun termine di ricorso e la procedura di accertamento dei risultati dello scrutinio è bloccata, poiché il Consiglio federale deve decidere su tutti i ricorsi prima di accertare l'esito definitivo della votazione (art. 81 secondo periodo LDP).

Per semplificarvi il lavoro, vi proponiamo di adottare la formulazione seguente: La presente decisione può essere impugnata entro cinque giorni dalla sua notifica mediante ricorso al Consiglio federale. Il ricorso deve contenere le conclusioni ed essere motivato con una breve esposizione dei fatti. Va inoltre allegata una copia della decisione impugnata. I mezzi di prova invocati devono essere designati con precisione e, per quanto possibile, allegati all'incartamento.

Vi saremmo riconoscenti se provvedeste affinché in futuro nessuna decisione su ricorso sia notificata senza indicazione dei rimedi giuridici previsti dal diritto federale, contrariamente a quanto purtroppo avvenuto in taluni casi isolati dopo la votazione popolare del 18 aprile 1999.

422 Comunicazione immediata anche alla Cancelleria federale, con indicazione della data di spedizione Secondo l'articolo 79 capoverso 3 LDP, i Governi cantonali devono comunicare le loro decisioni su ricorso e altre disposizioni - quali ad esempio le misure adottate per rimediare a irregolarità da essi accertate - anche alla Cancelleria federale. Pure in tale ambito è indispensabile che le relative informazioni siano trasmesse senza
indugio. Possono infatti incidere notevolmente sull'istruzione di ricorsi provenienti da altri Cantoni o sulla valutazione della necessità di un intervento delle autorità federali. È quindi inammissibile che decisioni su ricorso pronunciate da Governi cantonali siano comunicate alla Cancelleria federale con una settimana di ritardo, come talvolta avvenuto dopo la votazione del 18 aprile 1999. Vi saremmo pertanto grati se forniste le necessarie istruzioni alle Cancellerie di Stato.

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Carattere costitutivo dell'approvazione federale delle disposizioni cantonali esecutive dei diritti politici della Confederazione. Importanza della richiesta di tale approvazione

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Come già ricordato nella circolare del 29 maggio 1996 (FF 1996 II 1186 seg.), l'approvazione federale delle disposizioni cantonali esecutive dei diritti politici della Confederazione ha carattere costitutivo (art. 91 cpv. 2 LDP; art. 62 cpv. 1 secondo periodo della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, RS 172.010).

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Questo significa tra l'altro che i Cantoni che applicano a votazioni federali norme cantonali per le quali non è stata richiesta l'approvazione della Confederazione rischiano di dover ripetere lo scrutinio a loro spese, qualora siano accertate irregolarità riconducibili a tali norme o alla mancanza dell'approvazione federale.

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La Cancelleria federale è anche disposta a procedere, su domanda dei Cantoni interessati, a un esame preliminare e informale di disegni di atti legislativi cantonali concernenti i diritti politici. In tal modo è possibile prevenire qualsiasi inconveniente.

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Va infine rilevato che - per i motivi esposti nel numero 52 della presente circolare - la prassi seguita da taluni Cantoni, che mettono in vigore atti legislativi cantonali soggetti ad approvazione già a una data anteriore alla scadenza del termine minimo di due mesi previsto dal diritto federale per la procedura di approvazione (art. 4 e 6 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza del 30 gennaio 1991 sull'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, RS 172.068), non è esente da rischi.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 agosto 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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