Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Progetto

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64 della Costituzione federale; visto il rapporto del 26 marzo 19991 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 27 settembre 19992, decreta: I La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento3 è modificata come segue: Art. 219 cpv. 4, seconda classe Seconda classe a.

I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, ...

b.

(nuova) I crediti di contributi conformemente alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, alla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.

c.

(nuova) I crediti di contributi e partecipazioni ai costi degli assicuratori malattie riconosciuti dalla Confederazione.

d.

(nuova) I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 1999 8077 FF 1999 ...

RS 281.1

1999-4480

8085