Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica di Bielorussia
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 19991, decreta:
Art. 1 1
La Convenzione, firmata il 26 aprile 1999, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bielorussia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio č approvata.
2
Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarla.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.
1653
1
FF 1999 8097
8104
1999-5017