Legge federale sull'organizzazione giudiziaria

Disegno

(Organizzazione giudiziaria; OG) (Revisione parziale dell'organizzazione giudiziaria intesa a sgravare il Tribunale federale) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 103 e 106-114bis della Costituzione federale1; visto il rapporto delle Commissioni della gestione del Consiglio degli Stati del 4 settembre 1999 e del Consiglio nazionale dell'8 settembre 19992; visto il parere del Consiglio federale del 4 ottobre 19993, decreta: I La legge federale sull'organizzazione giudiziaria (Organizzazione giudiziaria, OG)4 è modificata come segue: Art. 36b b. Procedura per circolazione degli atti

Il Tribunale prende decisioni per circolazione degli atti se nessun giudice chiede una discussione orale.

Cause dirette

1

Art. 41 Il Tribunale federale giudica in istanza unica le cause di diritto civile tra la Confederazione e un Cantone e quelle tra Cantoni.

2

Le altre pretese di diritto civile contro la Confederazione sono fatte valere, salvo convenzione o disposizione contraria del diritto federale, con azione promossa davanti alle giurisdizioni cantonali, a Berna oppure nel capoluogo del Cantone in cui è domiciliato l'attore.

Art. 42 Abrogato

1 2 3 4

Art. 188-191 nCost.

FF 1999 8431 FF 1999 ...

RS 173.110

8448

1999-5125

Organizzazione giudiziaria

Art. 110 cpv. 2 2

Nel contempo, esso assegna un termine per la risposta e invita l'istanza inferiore a produrre gli atti entro tale termine. Può chiedere il parere dell'autorità amministrativa federale che avrebbe avuto diritto di ricorrere secondo l'articolo 103 lettera b.

Art. 117 lett. a

II. Inammissibilità dell'azione di diritto amministrativo

L'azione di diritto amministrativo non è ammissibile quando: a.

è data l'azione di diritto civile o di diritto pubblico conformemente agli articoli 41 o 83;

Art. 123 cpv. 1 2. Composizione e nomina

1

Il Tribunale federale delle assicurazioni si compone di 9-11 giudici e di 9-11 supplenti.

Art. 132

III. Procedura 1. Ricorso di diritto amministrativo

Alla procedura del ricorso di diritto amministrativo sono applicabili gli articoli 103-114; l'articolo 114 tuttavia, in quanto la decisione impugnata concerna l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, con la deroga che il Tribunale federale delle assicurazioni può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio.

II Modifica di altri atti legislativi 1. Legge sulla responsabilità 5 Art. 10 cpv. 1 1

L'autorità competente giudica le pretese litigiose che siano avanzate dalla Confederazione o contro di essa. Contro la decisione è ammissibile il ricorso alla commissione federale di ricorso competente conformemente alla legge federale sulla procedura amministrativa6 e, in ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

5 6

RS 170.32 RS 172.021

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Organizzazione giudiziaria

2. Legge di procedura civile federale7 Art. 1 cpv. 1 Campo d'applicazione

1

La presente legge regola la procedura nelle cause civili giudicate dal Tribunale federale come giurisdizione unica e indicate nell'articolo 41 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria8.

Art. 31 cpv. 1 Domanda riconvenzionale

1 Il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale per le pretese indicate nell'articolo 41 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria9. La sua pretesa deve avere una connessione giuridica con la domanda principale, oppure le due pretese devono essere compensabili.

3. Legge federale sulla procedura penale10 Art. 270 1

Può ricorrere per cassazione l'accusato. L'articolo 215 è applicabile per analogia.

2

Dopo la morte dell'accusato, il ricorso per cassazione può essere esercitato dai suoi parenti e affini in linea ascendente o discendente, dai suoi fratelli e sorelle o dal suo coniuge.

3

Può ricorrere per cassazione l'accusatore pubblico del Cantone. Il procuratore generale della Confederazione può ricorrere per cassazione quando il Consiglio federale ha deferito il giudizio della causa alla giurisdizione cantonale ovvero quando la decisione deve essere comunicata al Consiglio federale in virtù di una legge federale o di un decreto preso da quest'ultimo in applicazione dell'articolo 265 capoverso 1.

4

Può ricorrere per cassazione la vittima se era già parte nella procedura e la decisione concerne le sue pretese civili oppure può influenzare il giudizio in merito a queste ultime (art. 8 cpv. 1 lett. c della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati11). Indipendentemente da queste condizioni, la vittima può ricorrere per cassazione se fa valere una violazione dei diritti che le sono attribuiti dalla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.

5

Può ricorrere per cassazione il querelante per quanto si tratti del diritto di querela come tale.

6

Può ricorrere per cassazione l'accusatore privato se conformemente alle prescrizioni del diritto cantonale ha sostenuto l'accusa da solo, senza l'intervento dell'accusatore pubblico.

7 8 9 10 11

RS 273 RS 173.110 RS 173.110 RS 312.0 RS 312.5

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Organizzazione giudiziaria

7

È legittimato a ricorrere per cassazione chiunque sia toccato da una confisca o dalla pubblicazione di una sentenza e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione.

Art. 272 cpv. 1, 2 e 5

1

Il ricorso per cassazione, motivato per scritto, deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'articolo 273 entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione.

2

Abrogato

5

Per il procuratore generale della Confederazione, il termine decorre dal giorno in cui l'autorità federale competente ha ricevuto il testo integrale della decisione impugnata.

Art. 274

1

La Corte di cassazione comunica il ricorso all'istanza inferiore e le assegna un termine per depositare gli atti.

2

Le decisioni impugnabili con ricorso per cassazione devono essere motivate per scritto alle parti.

3

Se il diritto cantonale lo prevede, l'autorità può notificare la sua decisione senza motivarla. In questo caso, le parti possono esigere, entro 30 giorni dalla notifica, il testo integrale della decisione.

Art. 278 cpv. 3

3

Può essere assegnata un'indennità della cassa del Tribunale federale alla parte vincente. L'accusatore pubblico del Cantone e il procuratore generale della Confederazione non hanno diritto ad indennità. La parte soccombente può essere condannata a rimborsare le spese alla cassa del Tribunale federale. L'accusatore pubblico del Cantone e il procuratore generale della Confederazione non sono in nessun caso tenuti a rimborsare le spese.

4. Legge sulle ferrovie 12 Art. 40 cpv. 2 2

L'autorità di vigilanza giudica anche le controversie relative all'applicazione delle disposizioni del presente capo concernenti le spese e la loro ripartizione nonché le indennità (art. 19 cpv. 2, 21 cpv. 2 e 25-32). Il Consiglio federale giudica le controversie tra le Ferrovie federali svizzere e l'amministrazione federale.

12

RS 742.101

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III Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1638

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