Disegno
Allegato 9
Decreto federale sull'involucro finanziario per il promovimento del trasporto combinato del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19991, decreta:
Art. 1 Per il promovimento del trasporto combinato, è autorizzato un involucro finanziario di 2850 milioni di franchi al massimo per gli anni 2000-2010.
Art. 2 Il presente decreto non è di obbligatorietà generale e non sottostà al referendum.
1401
1
FF 1999 5092
1999-4600
5437