Legge federale concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 19991, decreta: Art. 1
Oggetto
1
La Confederazione promuove la diffusione di conoscenze generali riguardanti la Svizzera, si adopera per suscitare la simpatia verso il nostro Paese e mette in evidenza la sua diversità e le sue attrattive.
2
A tale scopo, istituisce un organismo denominato «Presenza Svizzera».
Art. 2
Presenza Svizzera
1
Presenza Svizzera dirige la formazione e lo sviluppo di una rete di relazioni tra le persone e le istituzioni che contribuiscono a promuovere l'immagine della Svizzera all'estero e raccoglie le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti.
Assume iniziative, sostiene e coordina le attività dei suoi membri e dei suoi partner.
2
Elabora e attualizza regolarmente messaggi di base che favoriscono la diffusione di un'immagine realistica e positiva della Svizzera all'estero.
3
Adempie i propri compiti in particolare collaborando strettamente con gli Uffici federali interessati e con le rappresentanze all'estero del Dipartimento federale degli affari esteri.
4
Può promuovere l'immagine della Svizzera all'estero sostenendo finanziariamente azioni adeguate.
5
Può affidare l'esecuzione di compiti particolari a terzi, all'interno o all'esterno dell'Amministrazione federale, sotto la sua sorveglianza.
Art. 3
Organi
Gli organi di Presenza Svizzera sono:
1
a.
la Commissione;
b.
l'Ufficio.
FF 1999 8465
1999-5021
8509
Promozione dell'immagine della Svizzera all'estero
Art. 4
Commissione
1
La Commissione è formata da rappresentanti dell'Amministrazione federale, di altri organismi e di cerchie private che contribuiscono a promuovere l'immagine della Svizzera all'estero.
2
Essa ha lo statuto giuridico di una commissione con potere decisionale.
Art. 5 1
Ufficio
L'Ufficio è l'organo esecutivo di Presenza Svizzera.
2
Esso gestisce i fondi assegnati a Presenza Svizzera in funzione delle decisioni della Commissione.
Art. 6
Nomine
Su proposta del Dipartimento federale degli affari esteri, il Consiglio federale nomina: a.
il presidente di Presenza Svizzera;
b.
i membri della Commissione e i loro supplenti;
c.
il direttore dell'Ufficio.
Art. 7
Procedura amministrativa
Contro le decisioni dell'Ufficio e della Commissione è ammissibile il ricorso al Dipartimento federale degli affari esteri.
Art. 8
Rapporti
Presenza Svizzera pubblica un rapporto annuo.
Art. 9 1
Disposizioni d'esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
2
Esso disciplina, nei limiti delle prescrizioni legali in vigore, l'organizzazione e la procedura di Presenza Svizzera nonché la sua posizione verso le autorità federali e le organizzazioni che con la loro attività assicurano la presenza della Svizzera all'estero.
3
Esso stabilisce le condizioni per il sostegno accordato alle azioni destinate a promuovere l'immagine della Svizzera all'estero.
Art. 10
Diritto previgente: abrogazione
La legge federale del 19 marzo 19762 che istituisce una Commissione di coordinamento per la presenza della Svizzera all'estero è abrogata.
2
RU 1976 2087
8510
Promozione dell'immagine della Svizzera all'estero
Art. 11
Disposizione transitoria
Il nuovo diritto è applicabile alle procedure in corso nel momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1623
8511